ATTO
DI PROMULGAZIONE N. 18
VISTO l’art. 121 della
Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;
VISTI gli artt. 34 e 44
del vigente Statuto regionale;
VISTO il verbale del
Consiglio Regionale n. 34/4 del 23.6.2015
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
LEGGE REGIONALE 4
LUGLIO 2015 N. 18
Disposizioni regionali
in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli
impianti termici
E ne dispone la
pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.
Art. 1
(Oggetto)
1. Nel rispetto del Titolo V della
Costituzione e dello Statuto regionale, la presente legge stabilisce le
modalità di recepimento ed attuazione della direttiva comunitaria 2010/31/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, relativa alla
prestazione energetica nell'edilizia, in materia di esercizio, conduzione,
controllo, manutenzione e ispezione degli impianti per la climatizzazione
invernale ed estiva, di seguito denominati "impianti termici", con
riferimento alle disposizioni di cui al decreto legge 4 giugno 2013, n. 63
(Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia
per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione
europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale) convertito
in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto
2013, n. 90.
Art. 2
(Regime di esercizio e
manutenzione degli impianti termici)
1. Ai fini di cui all’art. 1 ed in coerenza
con quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la
preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo
4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19 agosto
2005, n. 192), con Regolamento regionale, approvato dal Consiglio regionale su
proposta della Giunta regionale, tenendo conto delle peculiarità del
territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente, delle valutazioni
tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione degli
edifici, delle specificità ambientali, del contesto socio-economico e di un
corretto rapporto costi-benefici per i cittadini, la Regione provvede a:
a) definire l’ambito di intervento, nonché
fissare i termini e le definizioni connessi all’esercizio, conduzione,
controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici;
b) individuare le modalità più opportune per
garantire il corretto esercizio degli impianti termici e più efficaci per lo svolgimento
delle previste attività di controllo, accertamento e ispezione, provvedendo in
particolare a:
1) stabilire il campo delle potenze degli
impianti su cui eseguire gli interventi di controllo e le ispezioni, con
particolare attenzione agli impianti a combustibile solido;
2) fissare requisiti minimi di efficienza
energetica degli impianti termici;
3) stabilire gli obblighi a carico di
proprietari, utenti, responsabili di impianto, in genere, ed imprese di
manutenzione, finalizzati al corretto esercizio, conduzione, controllo,
manutenzione e ispezione degli impianti termici;
4) definire criteri generali, requisiti e
soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la
manutenzione degli impianti termici;
5) definire le competenze e le responsabilità
del responsabile dell'impianto, o del terzo da questi eventualmente designato,
ivi compresi i limiti per il ricorso alla delega e le condizioni necessarie per
l'assunzione della funzione;
6) definire le modalità per garantire il
corretto esercizio degli impianti termici, ivi compresa la loro periodica
manutenzione e controllo, nonché il loro controllo di efficienza energetica;
7) definire le attività di accertamento ed
ispezione, finalizzate a garantire l'adeguata efficienza energetica degli
impianti termici e la riduzione delle emissioni inquinanti;
c) definire i requisiti degli organismi e dei
soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici;
d) definire i valori massimi della
temperatura ambiente, i limiti di esercizio degli impianti termici, ivi
compresi i periodi di attivazione ed i valori di riferimento della temperatura
dei locali climatizzati, e le facoltà delle Amministrazioni comunali in merito
ai limiti di esercizio degli impianti termici;
e) definire i requisiti ed i livelli minimi
di efficienza energetica degli impianti termici, con riferimento alle diverse
tecnologie di generazione ed al periodo di installazione;
f) stabilire le modalità attraverso le quali
le aziende di distribuzione dell’energia ed i distributori di combustibile per
gli impianti termici degli edifici comunicano alle autorità competenti di cui
all’art. 6, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'ubicazione,
alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti nell'anno precedente,
nonché i dati relativi alle forniture annuali di combustibile negli edifici
serviti, ai fini dell'implementazione e dell'aggiornamento del catasto degli
impianti termici;
g) definire le sanzioni da porre a carico di
tutti i soggetti obbligati, secondo quanto previsto nella presente legge.
Art. 3
(Conduzione,
manutenzione e controllo degli impianti termici)
1. In particolare, ai fini di cui all’art. 2,
comma 1, lettera b), il Regolamento regionale determina, in rapporto alle
caratteristiche degli impianti termici, tenendo conto della normativa tecnica
in materia e dell’evoluzione tecnologica:
a) le condizioni nel rispetto delle quali il
proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, responsabile in
genere o per essi un terzo che se ne assume la responsabilità, mantiene in
esercizio gli impianti termici, ivi compresa la frequenza e le modalità di
effettuazione degli interventi di manutenzione e controllo, nonché la frequenza
dei controlli di efficienza energetica, articolate in base alla tipologia ed
alla potenza degli impianti termici, finalizzate al contenimento dei consumi
energetici e alla riduzione delle emissioni inquinanti;
b) gli obblighi a cui si deve attenere
l’operatore incaricato del controllo ed eventuale manutenzione, nonché per il
controllo di efficienza energetica degli impianti termici, sia nei confronti
del responsabile dell’impianto, delle autorità competenti di cui all’art. 6 e
della Regione;
c) i criteri, la frequenza e le modalità di
esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione, prevedendo per queste
ultime modalità semplificate per gli impianti di minor potenza.
2. Il Regolamento regionale di cui all’art.
2, comma 1, dovrà comunque garantire quanto segue:
a) le operazioni di manutenzione e controllo
degli impianti termici devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del
Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37,
conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni
tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa
installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente;
b) qualora l’impresa installatrice non abbia
fornito proprie istruzioni specifiche o queste non siano più disponibili, le
operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei
dispositivi facenti parte degli impianti termici devono essere eseguite
conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni
tecniche relative allo specifico modello elaborato dal fabbricante ai sensi
della normativa vigente;
c) in mancanza delle suddette prescrizioni,
la manutenzione e il controllo di cui alle lettere a) e b) del presente comma
devono essere eseguiti di regola con cadenza biennale, salvo diversa e motivata
attestazione del manutentore.
Art. 4
(Misure di sostegno)
1. Gli oneri necessari per l'adeguamento e la
gestione del catasto degli impianti termici, per le iniziative di informazione
e sensibilizzazione nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi,
in ottemperanza alle norme statali vigenti, sono posti a carico dei
responsabili degli impianti. Nel Regolamento regionale vengono definiti i
criteri che le autorità competenti di cui all’art. 6, devono seguire, al fine
di assicurare l’applicazione di modalità uniformi sul territorio regionale del
contributo, da parte dei responsabili degli impianti, per la copertura dei
costi inerenti gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici.
2. Le autorità competenti di cui all’art. 6,
ai fini di cui al comma 1, tenendo conto delle peculiarità del territorio, del
parco edilizio e impiantistico esistente, dei costi per l’esecuzione delle
attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici, con proprio
provvedimento, stabiliscono:
a) l’entità e le modalità di versamento del
contributo necessario a coprire i costi delle attività di accertamento, la
gestione del catasto degli impianti termici, le iniziative di informazione e
sensibilizzazione, nonché per le attività connesse, seguendo i criteri posti dal Regolamento
regionale;
b) l’entità e le modalità di versamento del
contributo da porre a carico dei responsabili che non trasmettono il rapporto
di efficienza energetica nei termini indicati dalle autorità competenti stesse.
Art. 5
(Delibere attuative)
1. Entro sessanta giorni dall’emanazione del
Regolamento regionale di cui all’art. 2 ed in attuazione del medesimo, la
Giunta regionale provvede, con propria delibera, a:
a) definire i programmi per la qualificazione
e formazione professionale, delle imprese di manutenzione e degli organismi e
dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici;
b) definire e promuovere le campagne di
informazione e sensibilizzazione dei cittadini;
c) definire i contenuti dei modelli di libretto
di impianto per la climatizzazione, dei modelli di rapporto di efficienza
energetica ed in generale i contenuti della documentazione inerente l’art. 2,
comma 1, lettera b);
d) definire ed avviare i programmi di
verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione, nonché definire i
criteri e le modalità di controllo e monitoraggio sulle attività di
accertamento e ispezione degli impianti termici, necessari al rilievo del grado
di attuazione della direttiva 2010/31/UE (D.Lgs.
192/2005) e della valutazione dei risultati conseguiti, al fine di intervenire
con eventuali adeguamenti normativi.
2. La Giunta regionale definisce altresì le
modalità per l’istituzione ed il funzionamento del catasto territoriale degli
impianti termici, entro e non oltre il termine di cui al comma 1, stabilendo le
necessarie caratteristiche di interoperabilità ed articolazione ai diversi
livelli territoriali, ai fini del coordinamento del catasto unico regionale con
i catasti territoriali delle autorità competenti di cui all’art. 6, con
riguardo particolare ai compiti della Regione, alla qualità energetica degli
edifici, al contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera.
3. Il catasto territoriale degli impianti
termici di cui al comma 2 entra in funzione entro dodici mesi dall’istituzione
dello stesso.
Art. 6
(Autorità competenti)
1. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni
di cui alla presente legge, fino al riordino delle funzioni provinciali e
attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono individuate quali autorità
competenti i comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e le province,
per la restante parte del territorio.
Art. 7
(Regime sanzionatorio)
1. In relazione agli adempimenti di cui alla presente
legge ed al Regolamento regionale, vigono le sanzioni previste dall'articolo 15
del D.Lgs. 192/2005, comma 5, a carico di
proprietario, conduttore, amministratore di condominio e terzo responsabile, e
comma 6, a carico dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione.
2. Il Regolamento regionale di cui all’art. 2
disciplina le modalità di irrogazione delle sanzioni e la modularità delle
stesse.
3. Le autorità competenti applicano le
sanzioni previste dalla presente legge e ne dispongono l’incasso.
Art. 8
(Abrogazioni)
1. La legge regionale 25 giugno 2007, n. 17
(Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti
termici) è abrogata a decorrere dall’entrata in vigore del Regolamento
regionale di cui all’art. 2.
Art. 9
(Norma finanziaria)
1. La presente legge non comporta nuovi o
maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
Art. 10
(Entrata in vigore)
La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT)
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
L’Aquila, addì 4 Luglio
2015
IL
PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso
testi vigenti alla data
della presente pubblicazione degli articoli 4 e 15 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192 "attuazione della direttiva 2002/91/ce relativa al rendimento
energetico nell'edilizia" citati dalla legge regionale 4 luglio 2015 n. 18
"disposizioni
regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed
ispezione degli impianti termici" (in questo stesso bollettino)
***********************************************
Avvertenza
I testi coordinati qui
pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio
regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge
regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa
regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche sono
evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le
soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti delle
norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle
leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi
vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre
un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE
considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può
essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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DECRETO LEGISLATIVO 19
AGOSTO 2005, N. 192
Attuazione della
direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
Art. 4
(Adozione di criteri
generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione
energetica)
1. Con uno o più decreti del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e,
per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro
della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti:
a) le modalità di applicazione della
metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti
rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I
della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio
2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo conto dei seguenti
criteri generali:
1) la prestazione energetica degli edifici è
determinata in conformità alla normativa tecnica UNI e CTI, allineate con le norme
predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/UE, su specifico mandato
della Commissione europea;
2) il fabbisogno energetico annuale globale
si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su
base mensile. Con le stesse modalità si determina l'energia rinnovabile
prodotta all'interno del confine del sistema;
3) si opera la compensazione mensile tra i
fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine
del sistema, per vettore energetico e fino a copertura totale del
corrispondente vettore energetico consumato;
4) ai fini della compensazione di cui al
numero 3, è consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili all'interno del confine del sistema ed esportata, secondo le
modalità definite dai decreti di cui al presente comma;
b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti
minimi, aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazioni energetiche
degli edifici e unità immobiliari, siano essi di nuova costruzione, oggetto di
ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla base
dell'applicazione della metodologia comparativa di cui all'articolo 5 della
direttiva 2010/31/UE, secondo i seguenti criteri generali:
1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni
tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi costi-benefici del
ciclo di vita economico degli edifici;
2) in caso di nuova costruzione e di
ristrutturazione importante, i requisiti sono determinati con l'utilizzo
dell'"edificio di riferimento", in funzione della tipologia edilizia
e delle fasce climatiche;
3) per le verifiche necessarie a garantire il
rispetto della qualità energetica prescritta, sono previsti dei parametri
specifici del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica e di trasmittanze, e parametri complessivi, in termini di indici
di prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria totale che
in energia primaria non rinnovabile.
1-bis.
Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono aggiornate, in relazione
all'articolo 8 e agli articoli da 14 a 17 della direttiva 2010/31/UE, le
modalità di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione
degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli
edifici, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per
assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a
cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e
l'ispezione degli impianti di climatizzazione e la realizzazione di un sistema
informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e
degli attestati di prestazione energetica. Per le attività propedeutiche
all'emanazione dei decreti di cui al primo periodo, di competenza del Ministero
dello sviluppo economico, quest'ultimo può avvalersi delle competenze
dell'ENEA. Con gli stessi decreti, sono individuate modalità di progettazione,
installazione e manutenzione di sistemi di controllo attivo, come i sistemi di
automazione, controllo e monitoraggio, finalizzati al risparmio energetico.
2. I decreti di cui al comma 1-bis sono
adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e, per i profili di competenza, con il Ministro
della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sentiti il
Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, l'Ente per le
nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, di seguito denominato ENEA, il
Consiglio nazionale consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU.
Art. 15
(Sanzioni)
1. L'attestato di prestazione energetica di
cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la
relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'attestato di
qualificazione energetica di cui all'articolo 8, sono resi in forma di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Le autorità competenti che ricevono i
documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con le
modalità di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi
da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo
76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si
applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.
3. Il professionista qualificato che rilascia
la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli
schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, commi 1 e
1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto
dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, è punito con una
sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro.
L'ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni
secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi
professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
4. Il direttore dei lavori che omette di
presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di
qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, prima del rilascio
del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la
sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale
competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
5. Il proprietario o il conduttore dell'unità
immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è
assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e
manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito
dall'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore
a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
6. L'operatore incaricato del controllo e
manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di
controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'ente
locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione
comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
7. In caso di violazione dell'obbligo di
dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione
e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo
6, comma 1, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.
8. In caso di violazione dell'obbligo di
dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità
immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il
proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro
e non superiore a 18000 euro.
9. In caso di violazione dell'obbligo di
dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità
immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto
dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.
10. In caso di violazione dell'obbligo di
riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o
locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio
è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non
superiore a 3000 euro