ATTO DI PROMULGAZIONE N. 18

 

VISTO l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

 

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

 

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 34/4 del 23.6.2015

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

PROMULGA

 

LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2015 N. 18

Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici

 

E ne dispone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

Art. 1

(Oggetto)

 

1.      Nel rispetto del Titolo V della Costituzione e dello Statuto regionale, la presente legge stabilisce le modalità di recepimento ed attuazione della direttiva comunitaria 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, relativa alla prestazione energetica nell'edilizia, in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, di seguito denominati "impianti termici", con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale) convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2013, n. 90.

 

Art. 2

(Regime di esercizio e manutenzione degli impianti termici)

 

1.      Ai fini di cui all’art. 1 ed in coerenza con quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192), con Regolamento regionale, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, tenendo conto delle peculiarità del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente, delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione degli edifici, delle specificità ambientali, del contesto socio-economico e di un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini, la Regione provvede a:

a)      definire l’ambito di intervento, nonché fissare i termini e le definizioni connessi all’esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici;

b)      individuare le modalità più opportune per garantire il corretto esercizio degli impianti termici e più efficaci per lo svolgimento delle previste attività di controllo, accertamento e ispezione, provvedendo in particolare a:

1)      stabilire il campo delle potenze degli impianti su cui eseguire gli interventi di controllo e le ispezioni, con particolare attenzione agli impianti a combustibile solido;

2)      fissare requisiti minimi di efficienza energetica degli impianti termici;

3)      stabilire gli obblighi a carico di proprietari, utenti, responsabili di impianto, in genere, ed imprese di manutenzione, finalizzati al corretto esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici;

4)      definire criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici;

5)      definire le competenze e le responsabilità del responsabile dell'impianto, o del terzo da questi eventualmente designato, ivi compresi i limiti per il ricorso alla delega e le condizioni necessarie per l'assunzione della funzione;

6)      definire le modalità per garantire il corretto esercizio degli impianti termici, ivi compresa la loro periodica manutenzione e controllo, nonché il loro controllo di efficienza energetica;

7)      definire le attività di accertamento ed ispezione, finalizzate a garantire l'adeguata efficienza energetica degli impianti termici e la riduzione delle emissioni inquinanti;

c)      definire i requisiti degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici;

d)      definire i valori massimi della temperatura ambiente, i limiti di esercizio degli impianti termici, ivi compresi i periodi di attivazione ed i valori di riferimento della temperatura dei locali climatizzati, e le facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici;

e)      definire i requisiti ed i livelli minimi di efficienza energetica degli impianti termici, con riferimento alle diverse tecnologie di generazione ed al periodo di installazione;

f)       stabilire le modalità attraverso le quali le aziende di distribuzione dell’energia ed i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici comunicano alle autorità competenti di cui all’art. 6, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti nell'anno precedente, nonché i dati relativi alle forniture annuali di combustibile negli edifici serviti, ai fini dell'implementazione e dell'aggiornamento del catasto degli impianti termici;

g)      definire le sanzioni da porre a carico di tutti i soggetti obbligati, secondo quanto previsto nella presente legge.

 

Art. 3

(Conduzione, manutenzione e controllo degli impianti termici)

 

1.      In particolare, ai fini di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), il Regolamento regionale determina, in rapporto alle caratteristiche degli impianti termici, tenendo conto della normativa tecnica in materia e dell’evoluzione tecnologica:

a)      le condizioni nel rispetto delle quali il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, responsabile in genere o per essi un terzo che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti termici, ivi compresa la frequenza e le modalità di effettuazione degli interventi di manutenzione e controllo, nonché la frequenza dei controlli di efficienza energetica, articolate in base alla tipologia ed alla potenza degli impianti termici, finalizzate al contenimento dei consumi energetici e alla riduzione delle emissioni inquinanti;

b)      gli obblighi a cui si deve attenere l’operatore incaricato del controllo ed eventuale manutenzione, nonché per il controllo di efficienza energetica degli impianti termici, sia nei confronti del responsabile dell’impianto, delle autorità competenti di cui all’art. 6 e della Regione;

c)      i criteri, la frequenza e le modalità di esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione, prevedendo per queste ultime modalità semplificate per gli impianti di minor potenza.

2.      Il Regolamento regionale di cui all’art. 2, comma 1, dovrà comunque garantire quanto segue:

a)      le operazioni di manutenzione e controllo degli impianti termici devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente;

b)      qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte degli impianti termici devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborato dal fabbricante ai sensi della normativa vigente;

c)      in mancanza delle suddette prescrizioni, la manutenzione e il controllo di cui alle lettere a) e b) del presente comma devono essere eseguiti di regola con cadenza biennale, salvo diversa e motivata attestazione del manutentore.

 

Art. 4

(Misure di sostegno)

 

1.      Gli oneri necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, per le iniziative di informazione e sensibilizzazione nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, in ottemperanza alle norme statali vigenti, sono posti a carico dei responsabili degli impianti. Nel Regolamento regionale vengono definiti i criteri che le autorità competenti di cui all’art. 6, devono seguire, al fine di assicurare l’applicazione di modalità uniformi sul territorio regionale del contributo, da parte dei responsabili degli impianti, per la copertura dei costi inerenti gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici.

2.      Le autorità competenti di cui all’art. 6, ai fini di cui al comma 1, tenendo conto delle peculiarità del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente, dei costi per l’esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici, con proprio provvedimento, stabiliscono:

a)      l’entità e le modalità di versamento del contributo necessario a coprire i costi delle attività di accertamento, la gestione del catasto degli impianti termici, le iniziative di informazione e sensibilizzazione, nonché per le attività connesse,  seguendo i criteri posti dal Regolamento regionale;

b)      l’entità e le modalità di versamento del contributo da porre a carico dei responsabili che non trasmettono il rapporto di efficienza energetica nei termini indicati dalle autorità competenti stesse.

 

Art. 5

(Delibere attuative)

 

1.      Entro sessanta giorni dall’emanazione del Regolamento regionale di cui all’art. 2 ed in attuazione del medesimo, la Giunta regionale provvede, con propria delibera, a:

a)      definire i programmi per la qualificazione e formazione professionale, delle imprese di manutenzione e degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici;

b)      definire e promuovere le campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini;

c)      definire i contenuti dei modelli di libretto di impianto per la climatizzazione, dei modelli di rapporto di efficienza energetica ed in generale i contenuti della documentazione inerente l’art. 2, comma 1, lettera b);

d)      definire ed avviare i programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione, nonché definire i criteri e le modalità di controllo e monitoraggio sulle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici, necessari al rilievo del grado di attuazione della direttiva 2010/31/UE (D.Lgs. 192/2005) e della valutazione dei risultati conseguiti, al fine di intervenire con eventuali adeguamenti normativi.

2.      La Giunta regionale definisce altresì le modalità per l’istituzione ed il funzionamento del catasto territoriale degli impianti termici, entro e non oltre il termine di cui al comma 1, stabilendo le necessarie caratteristiche di interoperabilità ed articolazione ai diversi livelli territoriali, ai fini del coordinamento del catasto unico regionale con i catasti territoriali delle autorità competenti di cui all’art. 6, con riguardo particolare ai compiti della Regione, alla qualità energetica degli edifici, al contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera.

3.      Il catasto territoriale degli impianti termici di cui al comma 2 entra in funzione entro dodici mesi dall’istituzione dello stesso.

 

Art. 6

(Autorità competenti)

 

1.      Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, fino al riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono individuate quali autorità competenti i comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e le province, per la restante parte del territorio.

 

Art. 7

(Regime sanzionatorio)

 

1.      In relazione agli adempimenti di cui alla presente legge ed al Regolamento regionale, vigono le sanzioni previste dall'articolo 15 del D.Lgs. 192/2005, comma 5, a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio e terzo responsabile, e comma 6, a carico dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione.

2.      Il Regolamento regionale di cui all’art. 2 disciplina le modalità di irrogazione delle sanzioni e la modularità delle stesse.

3.      Le autorità competenti applicano le sanzioni previste dalla presente legge e ne dispongono l’incasso.

 

Art. 8

(Abrogazioni)

 

1.      La legge regionale 25 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici) è abrogata a decorrere dall’entrata in vigore del Regolamento regionale di cui all’art. 2.

 

Art. 9

(Norma finanziaria)

 

1.      La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

 

Art. 10

(Entrata in vigore)

 

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT)

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 4 Luglio 2015

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

 

 

testi vigenti alla data della presente pubblicazione degli articoli 4 e 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "attuazione della direttiva 2002/91/ce relativa al rendimento energetico nell'edilizia" citati dalla legge regionale 4 luglio 2015 n. 18

"disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici" (in questo stesso bollettino)

 

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Avvertenza

 

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

 

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DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192

Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

 

Art. 4

(Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica)

 

1.      Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti:

a)      le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo conto dei seguenti criteri generali:

1)      la prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla normativa tecnica UNI e CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/UE, su specifico mandato della Commissione europea;

2)      il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema;

3)      si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato;

4)      ai fini della compensazione di cui al numero 3, è consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili all'interno del confine del sistema ed esportata, secondo le modalità definite dai decreti di cui al presente comma;

b)      l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, siano essi di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla base dell'applicazione della metodologia comparativa di cui all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo i seguenti criteri generali:

1)      i requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi costi-benefici del ciclo di vita economico degli edifici;

2)      in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti sono determinati con l'utilizzo dell'"edificio di riferimento", in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche;

3)      per le verifiche necessarie a garantire il rispetto della qualità energetica prescritta, sono previsti dei parametri specifici del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica e di trasmittanze, e parametri complessivi, in termini di indici di prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria totale che in energia primaria non rinnovabile.

1-bis. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono aggiornate, in relazione all'articolo 8 e agli articoli da 14 a 17 della direttiva 2010/31/UE, le modalità di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione e la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione energetica. Per le attività propedeutiche all'emanazione dei decreti di cui al primo periodo, di competenza del Ministero dello sviluppo economico, quest'ultimo può avvalersi delle competenze dell'ENEA. Con gli stessi decreti, sono individuate modalità di progettazione, installazione e manutenzione di sistemi di controllo attivo, come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio, finalizzati al risparmio energetico.

2.      I decreti di cui al comma 1-bis sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e, per i profili di competenza, con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, di seguito denominato ENEA, il Consiglio nazionale consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU.

 

Art. 15

(Sanzioni)

 

1.      L'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2.      Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalità di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.

3.      Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, commi 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

4.      Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

5.      Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

6.      L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

7.      In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

8.      In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

9.      In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.

10.    In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro