ATTO DI PROMULGAZIONE N. 17

 

 

VISTO l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

 

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

 

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 34/6 del 23.6.2015

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

PROMULGA

 

LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 2015 N. 17

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)

 

E ne dispone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Art. 1

(Modifiche agli articoli 35 e 41 della L.R. 41/2012)

 

1.      Il punto 1) della lettera b) del comma 3 dell'articolo 35 della L.R. 12 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) è così sostituito:

“1)    la disponibilità funzionale, documentata e certificata, di almeno un'auto funebre e di autorimesse per il ricovero di non meno di un'auto funebre, in possesso di specifica certificazione di agibilità dotata delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri;”.

2.      All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 41 della L.R. 41/2012, le parole "entro il 30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 dicembre 2015".

 

Art. 2

(Norma Finanziaria)

 

1.      Dalle disposizioni della presente legge non risultano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì   2  Luglio 2015

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

 

 

Testo degli articoli 35 e 41 della legge regionale 12 agosto 2012, n. 41

"disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria"

Coordinato con la legge regionale di modifica

2 Luglio 2015 N. 17

"modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)"

(pubblicata in questo stesso bollettino)

 

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Avvertenza

 

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 2012, N. 41

Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria.

Art. 35

(Attività funebre)

 

1.      Ai sensi della presente legge per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

a)      disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;

b)      fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;

c)      trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane;

d)      preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;

e)      recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.

2.      I soggetti che intendono svolgere l'attività funebre presentano Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al SUAP del Comune territorialmente competente. La Scia è corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti di seguito individuati al comma 3.

3.      I soggetti che intendono svolgere attività funebre devono possedere i seguenti requisiti:

a)      che l'attività funebre venga svolta nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

b)      che dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:

1)      la disponibilità funzionale, documentata e certificata, di almeno un'auto funebre e di autorimesse per il ricovero di non meno di un'auto funebre, in possesso di specifica certificazione di agibilità dotata delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri;

2)      la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune ove si presenta la Scia;

3)      personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte tra cui personale inquadrato nel rispetto delle norme nazionali sul mercato del lavoro;

4)      un responsabile della conduzione dell'attività funebre, che deve essere specificatamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa; per l'apertura di ulteriori sedi commerciali i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un incaricato alla trattazione degli affari per ogni singola sede;

c)      che le imprese che intendono svolgere il servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre presentino al Comune la Scia prevista al comma 2 e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.

4.      Al fine del mantenimento del requisito di cui al punto 3, della lettera b), del comma 3, le imprese esercenti l'attività funebre hanno l'obbligo di far frequentare al proprio personale specifiche giornate formative della durata complessiva non inferiore a ventiquattro ore secondo le modalità, i tempi ed il programma stabiliti con atto della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; la partecipazione alle giornate formative dà diritto al rilascio di un attestato di frequenza.

5.      È vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.

6.      L'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale; è invece compatibile con la gestione delle case funerarie e delle sale del commiato.

7.      Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre e verifica annualmente la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa in materia per svolgere l'esercizio dell'attività funebre.

 

Art. 41

(Regime transitorio)

 

1.      Le imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'art. 35, operanti stabilmente sul territorio regionale, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dal comma 3 di detto articolo, entro il 31 dicembre 2015.

2.      Qualora il gestore del cimitero svolga anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria con proprietà diverse, da attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente a tale data.

3.      Entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo della presente legge, i Comuni istituiscono il registro di cui all'art. 32, adeguando i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.

4.      Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e successive modificazioni.