ATTO
DI PROMULGAZIONE N. 17
VISTO l’art. 121 della
Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;
VISTI gli artt. 34 e 44
del vigente Statuto regionale;
VISTO il verbale del
Consiglio Regionale n. 34/6 del 23.6.2015
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
LEGGE REGIONALE 2
LUGLIO 2015 N. 17
Modifiche alla legge
regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia
mortuaria)
E ne dispone la
pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.
Art. 1
(Modifiche agli
articoli 35 e 41 della L.R. 41/2012)
1. Il punto 1) della lettera b) del comma 3
dell'articolo 35 della L.R. 12 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia
funeraria e di polizia mortuaria) è così sostituito:
“1) la disponibilità funzionale, documentata e
certificata, di almeno un'auto funebre e di autorimesse per il ricovero di non
meno di un'auto funebre, in possesso di specifica certificazione di agibilità
dotata delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle
auto funebri;”.
2. All'ultimo periodo del comma 1
dell'articolo 41 della L.R. 41/2012, le parole "entro il 30 giugno
2015" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 dicembre
2015".
Art. 2
(Norma Finanziaria)
1. Dalle disposizioni della presente legge
non risultano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
L’Aquila, addì 2
Luglio 2015
IL
PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso
Testo degli articoli 35
e 41 della legge regionale 12 agosto 2012, n. 41
"disciplina in
materia funeraria e di polizia mortuaria"
Coordinato con la legge
regionale di modifica
2 Luglio 2015 N. 17
"modifiche alla
legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (disciplina in materia funeraria e di
polizia mortuaria)"
(pubblicata in questo stesso
bollettino)
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Avvertenza
I testi coordinati qui
pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio
regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge
regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa
regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche sono
evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le
soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti delle
norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle
leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi
vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti
non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi
regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre
un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE
considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può
essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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LEGGE REGIONALE 12
AGOSTO 2012, N. 41
Disciplina in materia
funeraria e di polizia mortuaria.
Art. 35
(Attività funebre)
1. Ai sensi della presente legge per attività
funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le
seguenti prestazioni:
a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle
pratiche amministrative inerenti il decesso;
b) fornitura di casse mortuarie e di altri
articoli funebri in occasione di un funerale;
c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri
e di ossa umane;
d) preparazione del cadavere e
confezionamento del feretro;
e) recupero di cadaveri, su disposizioni
dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.
2. I soggetti che intendono svolgere
l'attività funebre presentano Segnalazione certificata di inizio attività
(Scia), ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), al SUAP del Comune territorialmente competente. La Scia è
corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso
dei requisiti di seguito individuati al comma 3.
3. I soggetti che intendono svolgere attività
funebre devono possedere i seguenti requisiti:
a) che l'attività funebre venga svolta nel
rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori;
b) che dispongano di mezzi, risorse e
organizzazione adeguati, fra cui:
1) la disponibilità funzionale, documentata e
certificata, di almeno un'auto funebre e di autorimesse per il ricovero di non
meno di un'auto funebre, in possesso di specifica certificazione di agibilità
dotata delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle
auto funebri;
2) la disponibilità di almeno una sede idonea
alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune ove si
presenta la Scia;
3) personale in possesso di sufficienti
conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte tra
cui personale inquadrato nel rispetto delle norme nazionali sul mercato del
lavoro;
4) un responsabile della conduzione
dell'attività funebre, che deve essere specificatamente individuato, anche
coincidente col legale rappresentante dell'impresa; per l'apertura di ulteriori
sedi commerciali i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un
incaricato alla trattazione degli affari per ogni singola sede;
c) che le imprese che intendono svolgere il
servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza
funebre presentino al Comune la Scia prevista al comma 2 e si uniformino, per
le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a
quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.
4. Al fine del mantenimento del requisito di
cui al punto 3, della lettera b), del comma 3, le imprese esercenti l'attività
funebre hanno l'obbligo di far frequentare al proprio personale specifiche
giornate formative della durata complessiva non inferiore a ventiquattro ore
secondo le modalità, i tempi ed il programma stabiliti con atto della Giunta
regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente
legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; la partecipazione alle
giornate formative dà diritto al rilascio di un attestato di frequenza.
5. È vietato l'esercizio di intermediazione
nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere
tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o
private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.
6. L'attività funebre è incompatibile con la
gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale;
è invece compatibile con la gestione delle case funerarie e delle sale del
commiato.
7. Il Comune vigila sulla correttezza
dell'esercizio dell'attività funebre e verifica annualmente la permanenza dei
requisiti previsti dalla normativa in materia per svolgere l'esercizio
dell'attività funebre.
Art. 41
(Regime transitorio)
1. Le imprese che esercitano l'attività
funebre di cui all'art. 35, operanti stabilmente sul territorio regionale, sono
tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dal comma 3 di detto articolo, entro
il 31 dicembre 2015.
2. Qualora il gestore del cimitero svolga
anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria con proprietà
diverse, da attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente a
tale data.
3. Entro novanta giorni dalla pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo della presente legge, i Comuni
istituiscono il registro di cui all'art. 32, adeguando i propri regolamenti
alle disposizioni contenute nella presente legge.
4. Per tutto quanto non espressamente
previsto o non diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti
da essa derivanti, continuano ad applicarsi in materia funeraria le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e successive
modificazioni.