Radiosanit SRL richiesta di autorizzazione
all’installazione di RMN - Sentenza TAR Abruzzo n. 120/2015 del 26.02.2015 –
Provvedimenti.
IL
COMMISSARIO AD ACTA
VISTA la Deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014 con la quale il Presidente
pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per
l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della
Regione Abruzzo;
VISTO il decreto
commissariale n.90/2014 del 12/08/2014, di presa d’atto dell’insediamento del
Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo, dott. Luciano D’Alfonso, in
qualità di Commissario ad acta per l’attuazione del summenzionato Piano di
Rientro, con decorrenza dell’incarico dal 12/08/2014;
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012 con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Subcommissario
per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR abruzzese con le
competenze ivi declinate ;
ATTESO che tra i
compiti individuati dal predetto provvedimento rientra quello di
collaborazione, per gli aspetti di programmazione sanitaria, per l’adozione dei
provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal vigente ordinamento in
materia sanitaria, necessari all’attuazione del Piano di rientro;
VISTO il Decreto
Commissariale n.20 del 11.06.2012 avente ad oggetto “Insediamento del Subcommissario dott. Giuseppe Zuccatelli
per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR abruzzese –
deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7/6/2012”;
VISTO il decreto n.
16/2013 del 21.02.13, con cui il Commissario ad acta per il risanamento della
sanità abruzzese ha respinto l’istanza formulata dalla società Radiosanit SRL mirata ad ottenere l’autorizzazione ad
installare, presso la struttura sita in Roseto degli Abruzzi (TE) via Scozia
n.13, un’apparecchiatura RM del gruppo A per uso diagnostico, con campo di
intensità magnetica inferiore a 2 tesla “total body”;
VISTA la sentenza n.
120/2015 depositata il 26.02.2015 con la quale il TAR Abruzzo –L’Aquila ha
accolto il ricorso della società Radiosanit SRL per
l’annullamento del decreto commissariale n. 16/2013 del 21.02.03;
CONSIDERATO che il
predetto annullamento è stato motivato tra l’altro dal TAR con l’argomentazione
che “l’autorizzazione in questione non comporta alcun aggravio sulla spesa
pubblica sanitaria, …attenendo essa alla libera esplicazione dell’attività
economica privata da parte di Radiosanit srl e non potendo la disposizione dell’art. 8 ter comma 3
del d.lgs 502/1992 (…) risolversi in uno strumento
ablatorio delle prerogative dei soggetti che intendono offrire in regime
privatistico (senza cioè rimborsi o sovvenzioni carico della spesa pubblica),
mezzi e strumenti di diagnosi, di cura e di assistenza sul territorio”;
VISTA la nota prot. RA/85695/Comm del
01.04.2015 con la quale sono state rappresentate, per relationem,
all’Avvocatura Generale dello Stato le ragioni per l’impugnativa della citata
sentenza;
Considerato che la
sentenza del TAR Abruzzo di che trattasi è esecutiva;
PRESO ATTO della nota
dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato acquisita al prot.
regionale con il n. RA/103099 del 20.04.2015 con la quale è stata comunicata al
Commissario ad Acta la notifica, da parte della società Radiosanit
SRL, del ricorso avanzato presso il TAR Abruzzo per l’ottemperanza della
predetta sentenza ;
RITENUTO di dover
evitare il prosieguo della procedura di ottemperanza di che trattasi;
CONSIDERATO “che la
spontanea esecuzione della pronuncia di primo grado, immediatamente esecutiva,
non determina acquiescenza e, pertanto, non si configura come comportamento
idoneo ad escludere la persistenza dell’interesse dell’originario ricorrente
alla declaratoria di illegittimità degli atti oggetto del giudizio, che
potranno dirsi definitivamente superati dai nuovi atti adottati
dall’Amministrazione in esecuzione della sentenza di primo grado solo allorché
le statuizioni di questa siano confermate dal giudice di appello” (ex multis Consiglio di Stato, Sentenza n. 3196/2011 );
PRECISATO pertanto che
l’adozione del presente provvedimento oltre a non costituire acquiescenza ai
fini del contenzioso in corso è condizionata risolutivamente alla formazione di
un eventuale giudicato favorevole alla Regione Abruzzo con la conseguenza che
la Radiosanit srl sarà
tenuta, in tale ipotesi, a rimuovere il macchinario nel frattempo eventualmente
installato facendosi carico dei relativi costi;
PRECISATO altresì che
in ossequio a quanto previsto nel sopra citato passaggio del dispositivo della
sentenza TAR Abruzzo n.120/2015 gli effetti del presente provvedimento sono
limitati alla possibilità di “offrire in regime privatistico (senza cioè
rimborsi o sovvenzioni carico della spesa pubblica), mezzi e strumenti di
diagnosi, di cura e di assistenza sul territorio”;
CONSIDERATO
che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza e che, pertanto, è
trasmesso dopo la sua approvazione ai Ministeri della Salute e dell’Economia
per la relativa validazione;
DECRETA
per le motivazioni
espresse in premessa che integralmente si richiamano
-
di autorizzare, con le precisazioni che
seguono, la società Radiosanit SRL ad installare,
presso la struttura sita in Roseto degli Abruzzi (TE) via Scozia n.13,
un’apparecchiatura RM del gruppo A per uso diagnostico, con campo di intensità
magnetica inferiore a 2 tesla “total body”;
-
di precisare che l’adozione del presente
provvedimento oltre a non costituire acquiescenza ai fini del contenzioso in
corso di cui in premessa è condizionata risolutivamente alla formazione di un
eventuale giudicato favorevole alla Regione Abruzzo, con la conseguenza che la Radiosanit srl sarà tenuta, in
tale ipotesi, a rimuovere il macchinario nel frattempo eventualmente installato
facendosi carico dei relativi costi;
-
di precisare altresì che in ossequio a
quanto previsto nel passaggio del dispositivo della sentenza TAR Abruzzo
n.120/2015, citato in premessa, gli effetti del presente provvedimento sono
limitati alla possibilità di “offrire in regime privatistico (senza cioè
rimborsi o sovvenzioni carico della spesa pubblica), mezzi e strumenti di
diagnosi, di cura e di assistenza sul territorio”;
-
di trasmettere il presente provvedimento
alla Radiosanit SRL, e alla ASL di Teramo per quanto
di competenza oltre che al BURA per finalità notiziali;
-
di trasmettere altresì il presente
decreto ai Ministeri dell’Economia e Finanze e della Salute per la relativa
validazione.
IL
COMMISSARIO AD ACTA
Dott.
Luciano D’Alfonso