Legittimazione nel possesso di terre civiche site nel Comune di Elice
(PE) a favore di ditte varie indicate nell’allegato A.
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge 1766/27 nonché il
Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;
VISTO il D.P.R. n. 616/77;
VISTA la L.R. n. 25/88;
VISTA la L.R. n. 68/99 e successive
modifiche e integrazioni;
DATO ATTO che con la
Determinazione Dirigenziale n. DH41/593/Usi Civici del 18/05/2015 il Dirigente
del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio del Dipartimento
Sviluppo Economico e Politiche Agricole ha approvato le richieste di
legittimazione con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune
di Elice (PE);
VISTO l’allegato “A” elenco n. 33
datato 02/03/2015 allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata
dal quale si evincono le Ditte che hanno richiesto la legittimazione con
contestuale affrancazione, i dati catastali nonché il canone annuo da
corrispondere al Comune di Elice, oltre alle 10 annualità pregresse nonché
l’affrancazione del canone;
CONSIDERATO che le spese relative
alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a
totale carico delle Ditte indicate nell’allegato “A” elenco n. 33 datato
02/03/2015 sopra richiamato;
VISTA la L.R. n. 68/99 ed in
particolare gli artt. 2 (valori base di riferimento) e 3 (legittimazione ed
affrancazione) modificati con l’art. 104 della L.R. n. 6/2005;
RITENUTO che sussistono le
condizione per concedere l’istituto della legittimazione e contestuale
affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle n.
7 Ditte di cui al più volte citato allegato “A” elenco n. 33 datato 02/03/2015;
DATO ATTO il Dirigente del
Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico e Armentizio e il Direttore del
Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole hanno espresso parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla
legittimità del presente provvedimento:
DECRETA
1. sono legittimate nel
possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di
Elice (PE) a favore di n. 7 Ditte indicate nell’allegato “A” elenco n. 33
datato 02/03/2015 formato da tre facciate;
2. è fatto obbligo al
Comune di riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato “A” elenco n. 33 datato 02/03/2015, nonché di accordare
contestualmente l’affrancazione del canone di cui trattasi;
3. il Comune è autorizzato
ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99
alle Ditte che ne avranno fatto richiesta e che ne abbiano diritto;
4. è fatto obbligo al
Comune a reinvestire il capitale di affranco introitato in conseguenza
dell’attuazione del presente decreto ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 3/98;
5. la validità ed
efficacia del presente decreto di legittimazione è espressamente condizionata
all’avvenuto pagamento, da parte del beneficiario, di tutte le somme da esso
dovute al Comune e dall’espletamento delle necessarie formalità di intestazione.
Trascorso il termine perentorio di giorni 180 (centoottanta) decorrenti dalla
data di comunicazione del presente decreto al beneficiario senza che siano
state completate le procedure di pagamento del prezzo e di volturazione
e trascrizione presso i competenti registri pubblici, il presente Decreto
decadrà automaticamente (per il solo beneficiario inadempiente), ed i beni
resteranno nella libera disponibilità del Comune, con ogni conseguenza di
reintegra contro il richiedente la legittimazione;
6. al Comune è fatto
obbligo, trascorso il termine di 180 giorni di cui al precedente n. 5) di
trasmettere alla Regione Abruzzo, e per essa al Servizio procedente, formale
comunicazione in ordine all’avvenuto adempimento, o meno, delle condizioni
imposte per il completamento della procedura, e la conseguente trasformazione
dei beni di uso civico in beni privati.
7. di autorizzare il
Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio del
Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole, con proprie
Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione
di dati.
Il Presente decreto costituisce
titolo esecutivo ai fini della volturazione e
trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse
di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.
Il presente decreto è adottato
sulla scorta della documentazione acquisita agli atti e delle dichiarazioni
fornite dai soggetti interessati, valutate nella loro oggettiva risultanza
documentale. Qualora, successivamente alla sua formalizzazione e messa in
esecuzione dovesse risultare, da significative circostanze, fatti o documenti
forniti da terzi, la non conformità di cui al presente atto, al modello legale
delle condizioni fattuali e giuridiche alla base della positiva conclusione del
procedimento di legittimazione verrà avviato, ai sensi di legge, da parte del
Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio della Direzione
Politiche Agricole, partecipato procedimento di riesame per l’accertamento
della conferma di validità, o invece di annullamento, di esso decreto o parte
di esso.
Il Presente decreto è definitivo
e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni, ovvero
ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120 giorni: termini
decorrenti dalla data di comunicazione diretta al beneficiario, ove
effettuata, o da quella della
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso
Segue allegato