Legittimazione
nel possesso con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di
Civitella Casanova (PE) in favore di ditte varie indicate nell’allegato A.
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge 1766/27 nonché
il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;
VISTO il D.P.R. n.
616/77;
VISTA la L.R. n. 25/88;
VISTA la L.R. n. 68/99 e
successive modifiche e integrazioni;
DATO ATTO che con la
Determinazione Dirigenziale n. DH41/396/Usi Civici del 10/04/2015 il Dirigente
del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio della Direzione
Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione
ha approvato la richiesta di legittimazione con contestuale affrancazione di
terre civiche site nel Comune di CIVITELLA CASANOVA (PE);
VISTO l’allegato “A”
elenco n. 5 datato
29/01/2015 allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata dal quale
si evincono le Ditte che hanno richiesto la legittimazione con contestuale
affrancazione, i dati catastali nonché il canone annuo da corrispondere al
Comune di CIVITELLA CASANOVA (PE), oltre alle 10 annualità pregresse nonché
l’affrancazione del canone;
CONSIDERATO che le spese
relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri
Immobiliari sono a totale carico delle Ditte indicata nell’allegato “A” elenco
n. 5 datato
29/01/2015 richiamato;
VISTA la L.R. n. 68/99 ed
in particolare gli artt. 2 (valori base di riferimento) e 3 (legittimazione ed
affrancazione) modificati con l’art. 104 della L.R. n. 6/2005;
RITENUTO che sussistono
le condizione per concedere l’istituto della legittimazione e contestuale
affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle
Ditte di cui al più volte citato allegato “A” elenco n.5;
DATO ATTO che il Dirigente del
Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico e Armentizio e il Direttore della
Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca,
Emigrazione hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:
DECRETA
1. sono legittimate nel possesso con
contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di CIVITELLA
CASANOVA (PE) a favore di n. 6 Ditte indicate nell’allegato “A” elenco n. 5 datato 29/01/2015
formato da una facciata;
2. è fatto obbligo al Comune di riscuotere tempestivamente i canoni
come indicati nel più volte citato allegato “A”, elenco n. 5, nonché di accordare contestualmente
l’affrancazione del canone di cui trattasi;
3. il Comune è autorizzato ad applicare la
riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che
ne avranno fatta richiesta e che ne abbiano diritto;
4. è fatto obbligo al Comune di reinvestire
il capitale di affranco
introitato in conseguenza dell’attuazione del presente decreto ai
sensi dell’art. 5 della L.R. n. 3/98;
5. la validità ed efficacia del presente
decreto di legittimazione è espressamente condizionata all’avvenuto pagamento,
da parte del beneficiario, di tutte le somme da esso dovute al Comune e
dall’espletamento delle necessarie formalità di intestazione. Trascorso il
termine perentorio di giorni 180 (centoottanta) decorrenti dalla data di
comunicazione del presente decreto al beneficiario senza che siano state
completate le procedure di pagamento del prezzo e di volturazione
e trascrizione presso i competenti registri pubblici, il presente Decreto
decadrà automaticamente (per il solo beneficiario inadempiente), ed i beni
resteranno nella libera disponibilità del Comune, con ogni conseguenza di
reintegra contro il richiedente la legittimazione;
6. al Comune è fatto obbligo, trascorso il termine
di 180 giorni di cui al precedente n. 5),
di trasmettere alla Regione Abruzzo, e per essa al Servizio procedente,
formale comunicazione in ordine all’avvenuto adempimento, o meno, delle
condizioni imposte per il completamento della procedura, e la conseguente
trasformazione dei beni di uso civico in beni privati.
7. di autorizzare il Dirigente del Servizio
Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio della Direzione Politiche
Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, con
proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da
trascrizione di dati.
Il Presente decreto
costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione
e trascrizione ed è,
come tutti gli atti relativi,
esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi
della legge 01/12/81, n. 692.
Il presente decreto è
adottato sulla scorta della documentazione acquisita agli atti e delle
dichiarazioni fornite dai soggetti interessati, valutate nella loro oggettiva
risultanza documentale. Qualora, successivamente alla sua formalizzazione e
messa in esecuzione dovesse risultare, da significative circostanze, fatti o
documenti forniti da terzi, la non conformità di cui al presente atto, al
modello legale delle condizioni fattuali e giuridiche alla base della positiva
conclusione del procedimento di legittimazione verrà avviato, ai sensi di
legge, da parte del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio
del Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole, partecipato
procedimento di riesame per l’accertamento della conferma di validità, o invece
di annullamento, di esso decreto o parte di esso.
Il Presente decreto è
definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo
entro 60 giorni,
ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di
120 giorni: termini decorrenti dalla data di comunicazione diretta al
beneficiario, ove effettuata, o da
quella della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL
PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso
Segue allegato