Legge
401/2000, art. 3: approvazione Avviso pubblico per l’ammissione in soprannumero
al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2015/2018
indetto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 208 del 13 marzo 2015.
LA
GIUNTA REGIONALE
VISTA la Legge
29.12.2000, n. 401 recante “Norme sull’organizzazione del personale sanitario”
ed in particolare l’art. 3 il quale prevede che “I laureati in medicina e
chirurgia iscritti al Corso universitario di Laurea prima del 31.12.1991 ed
abilitati all’esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai
Corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al D. Lgs. 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in
soprannumero non hanno diritto a borsa di studio e possono svolgere attività
libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi”;
CONSIDERATO che alla
Legge 401/2000 non ha fatto seguito alcuna normativa nazionale che abbia
regolamentato in maniera più dettagliata e specifica l’ammissione in
soprannumero ai Corsi di formazione specifica in medicina generale;
VISTO il D. Lgs. 368/1999 e s.m.i. che
disciplina i Corsi di formazione specifica in medicina generale ed abroga, fra
gli altri, il D. Lgs. 256/1991, al quale viene fatto
esplicito riferimento dalla L. 401/2000;
CONSIDERATO che il D. Lgs. 368/1999 e s.m.i. prevede,
all’art. 25, che le Regioni e le Province autonome emanino ogni anno, entro il
28 febbraio, i bandi di concorso per l’ammissione al Corso triennale di
formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi
fondamentali definiti dal Ministero della Salute per la disciplina unitaria del
sistema;
VISTO il Decreto 7
marzo 2006 recante “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia
di formazione specifica in medicina generale” che prevede, all’art. 1, che i
bandi debbano contenere tutti le medesime disposizioni concordate tra le
Regioni e le Province autonome e che i contingenti numerici, da ammettere
annualmente al corso, sono determinati dalle Regioni e Province autonome
nell’ambito delle risorse disponibili e nei limiti concordati con il Ministero
della Salute;
DATO ATTO che la
Regione Abruzzo, in attuazione di quanto disposto dall’art. 25, comma 2, del D.
Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i.,
ha approvato, con la D.G.R. n. 208 del 13 marzo 2015, il bando di concorso
pubblico, per esami, per l’ammissione di 20 medici al Corso triennale di
formazione specifica in Medicina Generale 2015/2018, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo n. 28 Speciale Concorsi del 20.03.2015 e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale - Serie IV Speciale - Concorsi ed Esami n.
31 del 21 aprile 2015;
ATTESO che le Regioni
hanno ritenuto opportuno, al fine di dare risposta alle numerose richieste di
ammissione in soprannumero ai sensi della L. 401/2000, procedere alla
condivisione di uno schema di Avviso pubblico per l’ammissione in soprannumero
che individuasse, su tutto il territorio nazionale, criteri comuni per la
determinazione del contingente numerico da ammettere, i requisiti da possedere
per la presentazione della domanda nonché per la formulazione di una
graduatoria regionale qualora il numero delle domande presentate sia superiore
al numero dei posti messi a bando;
DATO ATTO che:
- gli Assessori alla Sanità delle Regioni
e Province autonome in sede di Commissione Salute del 22 marzo 2007 ed i
Presidenti delle Regioni e Province autonome in sede di Conferenza delle
Regioni e Province autonome del 29 marzo 2007 hanno approvato, per l’anno 2007,
il primo testo dell’Avviso in questione e contemporaneamente hanno disposto
l’emanazione dello stesso da parte delle singole Regioni;
- in sede di Coordinamento interregionale
del 01.02.2008 le Regioni hanno convenuto che l’Avviso pubblico per il
soprannumero venisse emanato dalle Regioni che ne avessero esigenza, e che il
punteggio assegnato per ogni titolo di servizio presentato è di punti 0,05 per
mese e che il richiamo all’ACN della medicina generale è da considerarsi quale
riferimento per l’individuazione completa delle attività nel campo della
medicina generale e dell’area delle cure primarie;
- poiché l’art. 3 della L. 401/2000 non
pone alcuna regolamentazione sui criteri, le modalità e i numeri da ammettere
in soprannumero l’Avviso prevede, per ciascun corso regionale, un contingente
numerico di soprannumerari non superiore al 10% dei posti messi a concorso con
il relativo bando di cui al D. Lgs. 368/1999;
- nel caso il numero delle domande
presentate sia superiore al numero dei posti in soprannumero messi a concorso,
è prevista la formazione di una graduatoria per titoli con riferimento anche ai
criteri, previsti nell’Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale,
per l’inserimento nelle graduatorie regionali di settore;
- la disciplina del Corso di formazione
specifica in medicina generale per i medici ammessi in soprannumero è quella
contenuta nel D.Lgs. 368/1999 e s.m.i.
e nel Decreto del Ministro della Salute 07.03.2006, fatto salvo quanto
espressamente previsto nell’Avviso pubblico per l’ammissione in soprannumero,
Allegato 1) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
RITENUTO di emanare
l’Avviso pubblico, per titoli, per l’ammissione in soprannumero al Corso
triennale di formazione specifica in medicina generale 2015/2018 della Regione
Abruzzo, secondo lo schema di cui all’ Allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
PRECISATO che l’accesso
in soprannumero al corso avverrà secondo le modalità previste nell’Avviso
stesso che costituisce la disciplina di riferimento per l’attuazione dell’art.
3 della Legge 29 dicembre 2000, n. 401;
CONSIDERATO che,
essendo venti i posti messi a concorso nella Regione Abruzzo, il numero massimo
dei medici ammissibili in soprannumero, secondo i criteri stabiliti dall’Avviso
di cui trattasi, (10% di 20), è pari a due;
EVIDENZIATO che la
spesa derivante dall’attuazione del presente provvedimento, relativa alla
copertura assicurativa INAIL dei soprannumerari ed al compenso da erogare in
favore di due medici tutori di medicina generale, ammonta presuntivamente, per
l’intera durata del Corso di formazione, ad € 8.700,00;
CONSIDERATO che la
spesa quantificata in € 8.700,00 è finanziata con la quota del Fondo Sanitario
Nazionale a destinazione vincolata assegnata annualmente con deliberazione
CIPE, su proposta del Ministero della Salute d’intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Regione Abruzzo, con
imputazione sul capitolo di spesa 81418 a valere sul conto di tesoreria regionale
sanità n. 188386;
VISTO l’art. 3 della
Legge 29 dicembre 2000, n. 401;
VISTO il Decreto 7
marzo 2006 “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di
formazione specifica in medicina generale”;
VISTA la L. R. 14
settembre 1999, n. 77 ed in particolare l’art. 24;
VISTA la L.R. 25 marzo
2002, n. 3, recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo” e successive
modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO che è stato
acquisito il parere favorevole del Dirigente del Servizio Assistenza Sanitaria
di Base e Specialistica sulla regolarità tecnico-amministrativa nonché del
Direttore Regionale sulla conformità del presente provvedimento alla normativa
vigente;
a voti unanimi espressi
nelle forme di legge
DELIBERA
per le motivazioni
specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e
approvate
- di approvare ed emanare, ai sensi
dell’art. 3 della Legge 29.12.2000, n. 401, l’Avviso pubblico, Allegato 1)
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’ammissione in
soprannumero al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale
della Regione Abruzzo relativo agli anni 2015/2018, di n. 2 (due) medici, pari
al 10% dei posti messi a concorso con Deliberazione di Giunta Regionale n. 208
del 13 marzo 2015;
- di dare atto che i medici ammessi in
soprannumero non hanno diritto a borsa di studio e possono svolgere attività
libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi;
- di dare atto che la spesa di € 8.700,00
derivante dall’attuazione del presente provvedimento è finanziata con la quota
del Fondo Sanitario Nazionale a destinazione vincolata ed è assegnata
annualmente con deliberazione CIPE, su proposta del Ministero della Salute
d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, senza alcun onere aggiuntivo a carico
della Regione Abruzzo;
- di stabilire che alla liquidazione della
suddetta spesa provvederà, con appositi atti, il Dirigente del competente
Servizio “Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica” con imputazione sul
capitolo di spesa 12.01.008-81418 del Bilancio regionale di competenza a valere
sul conto di tesoreria regionale sanità n. 188386;
- di disporre la pubblicazione integrale
del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Segue Allegato