Legge 401/2000, art. 3: approvazione Avviso pubblico per l’ammissione in soprannumero al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2015/2018 indetto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 208 del 13 marzo 2015.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la Legge 29.12.2000, n. 401 recante “Norme sull’organizzazione del personale sanitario” ed in particolare l’art. 3 il quale prevede che “I laureati in medicina e chirurgia iscritti al Corso universitario di Laurea prima del 31.12.1991 ed abilitati all’esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai Corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al D. Lgs. 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto a borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi”;

 

CONSIDERATO che alla Legge 401/2000 non ha fatto seguito alcuna normativa nazionale che abbia regolamentato in maniera più dettagliata e specifica l’ammissione in soprannumero ai Corsi di formazione specifica in medicina generale;

 

VISTO il D. Lgs. 368/1999 e s.m.i. che disciplina i Corsi di formazione specifica in medicina generale ed abroga, fra gli altri, il D. Lgs. 256/1991, al quale viene fatto esplicito riferimento dalla L. 401/2000;

 

CONSIDERATO che il D. Lgs. 368/1999 e s.m.i. prevede, all’art. 25, che le Regioni e le Province autonome emanino ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l’ammissione al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute per la disciplina unitaria del sistema;

 

VISTO il Decreto 7 marzo 2006 recante “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale” che prevede, all’art. 1, che i bandi debbano contenere tutti le medesime disposizioni concordate tra le Regioni e le Province autonome e che i contingenti numerici, da ammettere annualmente al corso, sono determinati dalle Regioni e Province autonome nell’ambito delle risorse disponibili e nei limiti concordati con il Ministero della Salute;

 

DATO ATTO che la Regione Abruzzo, in attuazione di quanto disposto dall’art. 25, comma 2, del D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i., ha approvato, con la D.G.R. n. 208 del 13 marzo 2015, il bando di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 20 medici al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2015/2018, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 28 Speciale Concorsi del 20.03.2015 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - Serie IV Speciale - Concorsi ed Esami n. 31 del 21 aprile 2015;

 

ATTESO che le Regioni hanno ritenuto opportuno, al fine di dare risposta alle numerose richieste di ammissione in soprannumero ai sensi della L. 401/2000, procedere alla condivisione di uno schema di Avviso pubblico per l’ammissione in soprannumero che individuasse, su tutto il territorio nazionale, criteri comuni per la determinazione del contingente numerico da ammettere, i requisiti da possedere per la presentazione della domanda nonché per la formulazione di una graduatoria regionale qualora il numero delle domande presentate sia superiore al numero dei posti messi a bando;

 

DATO ATTO che:

-        gli Assessori alla Sanità delle Regioni e Province autonome in sede di Commissione Salute del 22 marzo 2007 ed i Presidenti delle Regioni e Province autonome in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome del 29 marzo 2007 hanno approvato, per l’anno 2007, il primo testo dell’Avviso in questione e contemporaneamente hanno disposto l’emanazione dello stesso da parte delle singole Regioni;

-        in sede di Coordinamento interregionale del 01.02.2008 le Regioni hanno convenuto che l’Avviso pubblico per il soprannumero venisse emanato dalle Regioni che ne avessero esigenza, e che il punteggio assegnato per ogni titolo di servizio presentato è di punti 0,05 per mese e che il richiamo all’ACN della medicina generale è da considerarsi quale riferimento per l’individuazione completa delle attività nel campo della medicina generale e dell’area delle cure primarie;

-        poiché l’art. 3 della L. 401/2000 non pone alcuna regolamentazione sui criteri, le modalità e i numeri da ammettere in soprannumero l’Avviso prevede, per ciascun corso regionale, un contingente numerico di soprannumerari non superiore al 10% dei posti messi a concorso con il relativo bando di cui al D. Lgs. 368/1999;

-        nel caso il numero delle domande presentate sia superiore al numero dei posti in soprannumero messi a concorso, è prevista la formazione di una graduatoria per titoli con riferimento anche ai criteri, previsti nell’Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale, per l’inserimento nelle graduatorie regionali di settore;

-        la disciplina del Corso di formazione specifica in medicina generale per i medici ammessi in soprannumero è quella contenuta nel D.Lgs. 368/1999 e s.m.i. e nel Decreto del Ministro della Salute 07.03.2006, fatto salvo quanto espressamente previsto nell’Avviso pubblico per l’ammissione in soprannumero, Allegato 1) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

 

RITENUTO di emanare l’Avviso pubblico, per titoli, per l’ammissione in soprannumero al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2015/2018 della Regione Abruzzo, secondo lo schema di cui all’ Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

PRECISATO che l’accesso in soprannumero al corso avverrà secondo le modalità previste nell’Avviso stesso che costituisce la disciplina di riferimento per l’attuazione dell’art. 3 della Legge 29 dicembre 2000, n. 401;

 

CONSIDERATO che, essendo venti i posti messi a concorso nella Regione Abruzzo, il numero massimo dei medici ammissibili in soprannumero, secondo i criteri stabiliti dall’Avviso di cui trattasi, (10% di 20), è pari a due;

 

EVIDENZIATO che la spesa derivante dall’attuazione del presente provvedimento, relativa alla copertura assicurativa INAIL dei soprannumerari ed al compenso da erogare in favore di due medici tutori di medicina generale, ammonta presuntivamente, per l’intera durata del Corso di formazione, ad € 8.700,00;

 

CONSIDERATO che la spesa quantificata in € 8.700,00 è finanziata con la quota del Fondo Sanitario Nazionale a destinazione vincolata assegnata annualmente con deliberazione CIPE, su proposta del Ministero della Salute d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Regione Abruzzo, con imputazione sul capitolo di spesa 81418 a valere sul conto di tesoreria regionale sanità n. 188386;

 

VISTO l’art. 3 della Legge 29 dicembre 2000, n. 401;

 

VISTO il Decreto 7 marzo 2006 “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”;

 

VISTA la L. R. 14 settembre 1999, n. 77 ed in particolare l’art. 24;

 

VISTA la L.R. 25 marzo 2002, n. 3, recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni;

 

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Dirigente del Servizio Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica sulla regolarità tecnico-amministrativa nonché del Direttore Regionale sulla conformità del presente provvedimento alla normativa vigente;

 

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

 

 

DELIBERA

 

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

 

-        di approvare ed emanare, ai sensi dell’art. 3 della Legge 29.12.2000, n. 401, l’Avviso pubblico, Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’ammissione in soprannumero al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Abruzzo relativo agli anni 2015/2018, di n. 2 (due) medici, pari al 10% dei posti messi a concorso con Deliberazione di Giunta Regionale n. 208 del 13 marzo 2015;

-        di dare atto che i medici ammessi in soprannumero non hanno diritto a borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi;

-        di dare atto che la spesa di € 8.700,00 derivante dall’attuazione del presente provvedimento è finanziata con la quota del Fondo Sanitario Nazionale a destinazione vincolata ed è assegnata annualmente con deliberazione CIPE, su proposta del Ministero della Salute d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Regione Abruzzo;

-        di stabilire che alla liquidazione della suddetta spesa provvederà, con appositi atti, il Dirigente del competente Servizio “Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica” con imputazione sul capitolo di spesa 12.01.008-81418 del Bilancio regionale di competenza a valere sul conto di tesoreria regionale sanità n. 188386;

-        di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Segue Allegato

Allegato