ATTO
DI PROMULGAZIONE N. 13
VISTO l’art. 121 della
Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;
VISTI gli artt. 34 e 44
del vigente Statuto regionale;
VISTO il verbale del
Consiglio Regionale n. 33/5 del 26.5.2015
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
LEGGE REGIONALE 8
GIUGNO 2015 N. 13
Modifiche
ed integrazioni alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela
del territorio regionale)
e ne dispone la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art.
1
(Modifiche
alla L.R. 2/2008)
1. Alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2
(Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale) dopo l’art. 1.1 è
inserito il seguente articolo:
"Art.
1.2
1. Le centrali di compressione e di spinta
del gas funzionali ai metanodotti di cui all’art. 52 quinquies,
comma 2 del DPR 8 giugno 2001, n. 327 "T.U. delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" (Testo
A), anche ai fini dell’espressione dell’intesa di cui al comma 5 dell’art. 52 quinquies del medesimo DPR, sono localizzate, in
ottemperanza alle disposizioni del Piano regionale della qualità dell’aria,
nelle zone (aree e nuclei) industriali della Regione dove l’impatto ambientale
e il rischio sismico sono minori.
2. Fatte salve le norme nazionali relative
alle distanze di sicurezza dei metanodotti della rete nazionale esistente, per
i nuovi metanodotti la Regione stabilisce distanze di sicurezza tali da
salvaguardare l’integrità fisica delle persone stabilendo distanze che crescono
in proporzione all’aumentare del diametro delle condotte e della loro pressione
d’esercizio secondo l’allegata tabella A) e le note per condotte con categoria
di posa "B".
TABELLA A
Distanze minime di sicurezza
dai fabbricati (1) di condotte di 1a specie (con pressione superiore a 24 bar)
e con categoria di posa "B" (2) (3)
Mop in bar (4) |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 e oltre |
||||||||||
Diam. in mm |
Distanza
di sicurezza in metri |
||||||||||||||||||||
fino a 200 |
30 |
33 |
36 |
39 |
42 |
45 |
48 |
51 |
54 |
57 |
60 |
||||||||||
" 300
|
47 |
51 |
56 |
60 |
64 |
69 |
73 |
77 |
81 |
86 |
90 |
||||||||||
" 400 |
64 |
70 |
75 |
81 |
86 |
92 |
98 |
103 |
109 |
114 |
120 |
||||||||||
" 500 |
81 |
88 |
95 |
102 |
109 |
116 |
122 |
129 |
136 |
143 |
150 |
||||||||||
" 600 |
98 |
106 |
114 |
123 |
131 |
139 |
147 |
155 |
164 |
172 |
180 |
||||||||||
" 700 |
115 |
125 |
134 |
144 |
153 |
163 |
172 |
182 |
191 |
201 |
210 |
||||||||||
" 800
|
132 |
143 |
154 |
164 |
175 |
186 |
197 |
208 |
218 |
229 |
240 |
||||||||||
" 900 |
149 |
161 |
173 |
185 |
197 |
210 |
222 |
234 |
246 |
258 |
270 |
||||||||||
" 1000
|
166 |
179 |
193 |
206 |
220 |
233 |
246 |
260 |
273 |
287 |
300 |
||||||||||
" 1100 |
183 |
198 |
212 |
227 |
242 |
257 |
271 |
286 |
301 |
315 |
330 |
||||||||||
" 1200 e
oltre |
200 |
216 |
232 |
248 |
264 |
280 |
296 |
312 |
328 |
344 |
360 |
||||||||||
(1) S’intendono anche i fabbricati isolati.
(2) I metanodotti si distinguono in condotte di
1a, 2a e 3a specie come indicato dal Decreto del 17/4/2008 del Ministero dello
Sviluppo Economico; quelle di 1a specie hanno pressione superiore a 24 bar.
(3) Le categorie di posa sono di tipo
"A", "B" e "D" e sono indicate nello stesso decreto:
- categoria di posa di tipo "A"
sono i tronchi posati in terreno con manto superficiale impermeabile
(pavimentazioni di asfalto, in lastroni di pietra, di cemento e simili);
- cat. di posa
di tipo "B" sono i tronchi in terreno sprovvisto di manto superficiale
impermeabile;
- cat. di posa
di tipo "D" sono i tronchi contenuti in manufatti di protezione
chiusi drenanti.
(4) "MOP" è la Pressione Massima
Operativa della condotta.
3. Per evitare l’effetto domino, le distanze
minime tra le condotte vicine devono essere calcolate per un decimo di quelle
della prima colonna della Tabella A, prevista nel precedente comma 2, purché
non inferiori a 5 metri.
4. Le condotte di prima specie devono
trovarsi ad una distanza non inferiore a 100 m dai fabbricati, anche isolati.
Qualora per impedimenti di natura topografica o geologica non sia possibile
osservare la distanza di 100 m, essa è calcolata sui valori della Tabella A,
prevista nel comma 2, per condotte con categoria di posa "D" purché
non sia inferiore a 30 metri e s’impieghino, per tutto il tratto estendentesi a
distanza inferiore a 100 m, manufatti di protezione come indicati dal DM del
17.4.2008.
5. Le distanze di sicurezza delle centrali di
compressione devono essere uguali a quelle delle condotte in uscita dalle
stesse centrali di cui alla Tabella A prevista nel comma 2.".
Art.
2
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
L’Aquila, addì 8 Giugno 2015
IL
PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso
TESTO VIGENTE ALLA DATA
DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 52-QUINQUIES DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 GIUGNO 2001, N. 327 "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità", CITATO DALLA LEGGE REGIONALE 08.06. 2015 N. 13
"Modifiche ed
integrazioni alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio
regionale)" (in questo stesso Bollettino)
*******************
Avvertenza
I testi coordinati qui
pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio
regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale
14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e
sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche sono
evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le
soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti delle
norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle
leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi
vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre
un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE
considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può
essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
*******************
DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 8 GIUGNO 2001, N. 327
Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità.
Art.
52-quinquies
(Disposizioni
particolari per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti
energetiche nazionali)
1. Alle infrastrutture lineari energetiche
facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica,
individuate nel piano di sviluppo della rete elettrica di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed all'articolo 1-ter, comma
2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1-sexies del citato decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come
modificate dall'articolo 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239,
nonché le disposizioni di cui al comma 6 e all'articolo 52-quater, comma 6.
2. Per le infrastrutture lineari energetiche,
individuate dall'Autorità competente come appartenenti alla rete nazionale dei
gasdotti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero, incluse le operazioni
preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere
connesse, e per gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto,
l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle stesse, rilasciata
dalla stessa amministrazione, comprende la dichiarazione di pubblica utilità
dell'opera, la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa
vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, l'apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi e la variazione
degli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e tutela del territorio
comunque denominati. L'autorizzazione inoltre sostituisce, anche ai fini
urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione,
concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque
denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad
esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato,
fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti. Per il
rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformità
urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli
enti locali nel cui territorio ricadano le opere da realizzare. Il rilascio del
parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la
conclusione del procedimento. I soggetti titolari o gestori di beni demaniali,
di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e
foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari,
teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico
servizio, linee elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti
della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di gas
dall'estero, partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione e
in tale ambito sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli
impianti ed aree interferenti. Qualora tali modalità non siano indicate entro i
termini di conclusione del procedimento, il soggetto richiedente
l'autorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro i successivi trenta giorni
propone direttamente ai soggetti sopra indicati le modalità di attraversamento,
che, trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni, si intendono
comunque assentite definitivamente e approvate con il decreto di autorizzazione
alla costruzione. Il procedimento si conclude, in ogni caso, entro il termine
di nove mesi dalla data di presentazione della richiesta, o di sei mesi dalla
stessa data ove non sia prescritta la procedura di valutazione di impatto
ambientale. Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto
definitivo e determina l'inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV
del titolo II.
3. Qualora l'avvio dei lavori rivesta
carattere di urgenza, oltre ai casi previsti dagli articoli 22, comma 2, e
22-bis, comma 2, il decreto di esproprio o di occupazione anticipata può
altresì essere emanato ed eseguito, in base alla determinazione urgente delle
indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità, con le
modalità di cui all'articolo 52-nonies, per le infrastrutture lineari
energetiche, dichiarate di pubblica utilità. Gli stessi decreti sono emanati
nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza del
beneficiario dell'espropriazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 2 indica
le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto
proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema
energetico nazionale e la tutela ambientale e dei beni culturali, nonché il
termine entro il quale l'infrastruttura lineare energetica è realizzata.
5. Per le infrastrutture lineari energetiche
di cui al comma 2, l'atto conclusivo del procedimento di cui al comma 2 è
adottato d'intesa con le Regioni interessate, previa acquisizione del parere
degli enti locali ove ricadono le infrastrutture, da rendere entro trenta
giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito.
6. In caso di mancata definizione dell'intesa
con la Regione o le Regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio
dell'autorizzazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale
collaborazione, si provvede, entro i successivi sei mesi, a mezzo di un
collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministro delle attività produttive
e la Regione interessata, ad una nuova valutazione dell'opera e dell'eventuale
proposta alternativa formulata dalla Regione dissenziente. Ove permanga il
dissenso, l'opera è autorizzata nei successivi novanta giorni, con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
integrato con il Presidente della Regione interessata, su proposta del Ministro
delle attività produttive, di concerto con il Ministro competente, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
7. Alle infrastrutture lineari energetiche di
cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 52-quater, commi 2, 4
e 6.