ATTO DI PROMULGAZIONE N. 13

 

VISTO l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 33/5 del 26.5.2015

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

PROMULGA

 

LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 2015   N. 13

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale)

 

e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

Art. 1

(Modifiche alla L.R. 2/2008)

 

1.      Alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale) dopo l’art. 1.1 è inserito il seguente articolo:

 

"Art. 1.2

1.       Le centrali di compressione e di spinta del gas funzionali ai metanodotti di cui all’art. 52 quinquies, comma 2 del DPR 8 giugno 2001, n. 327 "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" (Testo A), anche ai fini dell’espressione dell’intesa di cui al comma 5 dell’art. 52 quinquies del medesimo DPR, sono localizzate, in ottemperanza alle disposizioni del Piano regionale della qualità dell’aria, nelle zone (aree e nuclei) industriali della Regione dove l’impatto ambientale e il rischio sismico sono minori.

2.       Fatte salve le norme nazionali relative alle distanze di sicurezza dei metanodotti della rete nazionale esistente, per i nuovi metanodotti la Regione stabilisce distanze di sicurezza tali da salvaguardare l’integrità fisica delle persone stabilendo distanze che crescono in proporzione all’aumentare del diametro delle condotte e della loro pressione d’esercizio secondo l’allegata tabella A) e le note per condotte con categoria di posa "B".

 

TABELLA A

Distanze minime di sicurezza dai fabbricati (1) di condotte di 1a specie (con pressione superiore a 24 bar) e con categoria di posa "B" (2) (3)

Mop in bar (4)

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75 e oltre

Diam. in mm

                                      Distanza di sicurezza in metri

      fino a 200

30

33

36

39

42

45

48

51

54

57

60

         "      300 

47

51

56

60

64

69

73

77

81

86

90

         "      400

64

70

75

81

86

92

98

103

109

114

120

         "      500

81

88

95

102

109

116

122

129

136

143

150

         "      600

98

106

114

123

131

139

147

155

164

172

180

         "      700

115

125

134

144

153

163

172

182

191

201

210

         "      800 

132

143

154

164

175

186

197

208

218

229

240

         "      900

149

161

173

185

197

210

222

234

246

258

270

         "    1000 

166

179

193

206

220

233

246

260

273

287

300

         "    1100

183

198

212

227

242

257

271

286

301

315

330

         "   1200 e oltre

200

216

232

248

264

280

296

312

328

344

360

(1)     S’intendono anche i fabbricati isolati.

(2)     I metanodotti si distinguono in condotte di 1a, 2a e 3a specie come indicato dal Decreto del 17/4/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico; quelle di 1a specie hanno pressione superiore a 24 bar.

(3)     Le categorie di posa sono di tipo "A", "B" e "D" e sono indicate  nello stesso decreto:

-        categoria di posa di tipo "A" sono i tronchi posati in terreno con manto superficiale impermeabile (pavimentazioni di asfalto, in lastroni di pietra, di cemento e simili);

-        cat. di posa di tipo "B" sono i tronchi in terreno sprovvisto di manto superficiale impermeabile;

-        cat. di posa di tipo "D" sono i tronchi contenuti in manufatti di protezione chiusi drenanti.

(4)     "MOP" è la Pressione Massima Operativa della condotta.

 

 

 

 

3.      Per evitare l’effetto domino, le distanze minime tra le condotte vicine devono essere calcolate per un decimo di quelle della prima colonna della Tabella A, prevista nel precedente comma 2, purché non inferiori a 5 metri.

4.      Le condotte di prima specie devono trovarsi ad una distanza non inferiore a 100 m dai fabbricati, anche isolati. Qualora per impedimenti di natura topografica o geologica non sia possibile osservare la distanza di 100 m, essa è calcolata sui valori della Tabella A, prevista nel comma 2, per condotte con categoria di posa "D" purché non sia inferiore a 30 metri e s’impieghino, per tutto il tratto estendentesi a distanza inferiore a 100 m, manufatti di protezione come indicati dal DM del 17.4.2008.

5.      Le distanze di sicurezza delle centrali di compressione devono essere uguali a quelle delle condotte in uscita dalle stesse centrali di cui alla Tabella A prevista nel comma 2.".

 

Art. 2

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 8  Giugno 2015

                                                                                     

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 52-QUINQUIES DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 GIUGNO 2001, N. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", CITATO DALLA LEGGE REGIONALE 08.06. 2015 N. 13

"Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale)" (in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 GIUGNO 2001, N. 327

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.

 

Art. 52-quinquies

(Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali)

 

1.      Alle infrastrutture lineari energetiche facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, individuate nel piano di sviluppo della rete elettrica di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed all'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies del citato decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come modificate dall'articolo 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché le disposizioni di cui al comma 6 e all'articolo 52-quater, comma 6.

2.      Per le infrastrutture lineari energetiche, individuate dall'Autorità competente come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse, e per gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle stesse, rilasciata dalla stessa amministrazione, comprende la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi e la variazione degli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati. L'autorizzazione inoltre sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere da realizzare. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento. I soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di gas dall'estero, partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione e in tale ambito sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti ed aree interferenti. Qualora tali modalità non siano indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto richiedente l'autorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro i successivi trenta giorni propone direttamente ai soggetti sopra indicati le modalità di attraversamento, che, trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni, si intendono comunque assentite definitivamente e approvate con il decreto di autorizzazione alla costruzione. Il procedimento si conclude, in ogni caso, entro il termine di nove mesi dalla data di presentazione della richiesta, o di sei mesi dalla stessa data ove non sia prescritta la procedura di valutazione di impatto ambientale. Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo e determina l'inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del titolo II.

3.      Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, oltre ai casi previsti dagli articoli 22, comma 2, e 22-bis, comma 2, il decreto di esproprio o di occupazione anticipata può altresì essere emanato ed eseguito, in base alla determinazione urgente delle indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità, con le modalità di cui all'articolo 52-nonies, per le infrastrutture lineari energetiche, dichiarate di pubblica utilità. Gli stessi decreti sono emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza del beneficiario dell'espropriazione.

4.      L'autorizzazione di cui al comma 2 indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale e dei beni culturali, nonché il termine entro il quale l'infrastruttura lineare energetica è realizzata.

5.      Per le infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2, l'atto conclusivo del procedimento di cui al comma 2 è adottato d'intesa con le Regioni interessate, previa acquisizione del parere degli enti locali ove ricadono le infrastrutture, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

6.      In caso di mancata definizione dell'intesa con la Regione o le Regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, si provvede, entro i successivi sei mesi, a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministro delle attività produttive e la Regione interessata, ad una nuova valutazione dell'opera e dell'eventuale proposta alternativa formulata dalla Regione dissenziente. Ove permanga il dissenso, l'opera è autorizzata nei successivi novanta giorni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con il Presidente della Regione interessata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro competente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

7.      Alle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 52-quater, commi 2, 4 e 6.