ATTO DI PROMULGAZIONE N. 12

VISTO l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 33/4 del 26.5.2015

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

PROMULGA

 

LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 2015   N. 12

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)

 

e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Art. 1

(Modifiche all’art. 2 della L.R. 28/2011)

 

1.      Al comma 5 dell’art. 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) dopo le parole "senza ulteriori oneri" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dall’art. 21, comma 5 ter".

 

Art. 2

(Modifiche all’art. 7 della L.R. 28/2011)

 

1.      Alla lett. a) del comma 2 dell’art. 7 della L.R. 28/2011 la parola "instabili" è sostituita dalle seguenti: "ad instabilità attiva".

2.      Al comma 6 dell’art. 7 della L.R. 28/2011 le parole "un anno decorrente dal rilascio dell’autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "il termine ultimo stabilito dalle norme nazionali in materia edilizia, a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione" e le parole "con apposito atto della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "con il Regolamento di cui all’art. 19 bis".

 

Art. 3

(Modifiche all’art. 8 della L.R. 28/2011)

 

1.      Al comma 6 dell’art. 8 della L.R. 28/2011 le parole "e di legno" sono soppresse.

 

Art. 4

(Modifiche all’art. 9 della L.R. 28/2011)

 

1.      Al comma 3 dell’art. 9 della L.R. 28/2011 le parole "e legno" sono soppresse.

2.      Al comma 4 dell’art. 9 della L.R. 28/2011 le parole "un anno decorrente dal rilascio dell’autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "il termine ultimo stabilito dalle norme nazionali in materia edilizia, a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione".

 

Art. 5

(Modifiche all’art. 14 della L.R. 28/2011)

 

1.      I commi 3, 4, 4 bis e 5 dell’art. 14 della L.R. 28/2011 sono abrogati.

 

Art. 6

(Modifiche all’art. 15 della L.R. 28/2011)

 

1.      Al comma 2 dell’art. 15 della L.R. 28/2011 le parole "di cui all’art. 14, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all’art. 19 bis".

 

Art. 7

(Introduzione dell’art. 19 bis nella L.R. 28/2011)

 

1.      Dopo l’art. 19 della L.R. 28/2011 è inserito il seguente:

"Art. 19 bis

(Regolamento attuativo)

 

1.       Con Regolamento regionale, adottato su proposta della Giunta regionale, sono disciplinate le attività operative necessarie per il rilascio della "autorizzazione sismica" di cui agli articoli 7 e 8 e dell’attestazione di "deposito sismico" di cui agli articoli 9 e 10, nonché le modalità di effettuazione e di svolgimento dei compiti di vigilanza e dei controlli sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico.

2.      In particolare, il Regolamento di cui al comma 1 definisce:

a)      il funzionamento, la composizione e le attività di competenza del Tavolo Tecnico di Coordinamento e del Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'art. 2, rispettivamente commi 4 e 5;

b)      le modalità di presentazione delle istanze per la realizzazione delle opere e delle costruzioni nelle zone ad alta, media e bassa sismicità;

c)      le varianti al progetto originario, gli ampliamenti e le sopraelevazioni realizzate in zona sismica di cui all’art. 6;

d)      le opere minori e quelle prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità che non sono soggette al procedimento di autorizzazione ovvero al procedimento di preavviso con contestuale deposito;

e)      le differenziazioni, tra comuni, della dimensione del campione e della tipologia degli interventi da assoggettare a verifica sulla base delle valutazioni del maggiore o minore rischio sismico stimato al livello del territorio regionale;

f)       per le zone a bassa sismicità 3 e 4, la dimensione del campione da assoggettare a controllo e la tipologia degli interventi ai fini della verifica dei progetti depositati, nonché i criteri in base ai quali il sorteggio è effettuato.

3.      Per gli aspetti di dettaglio non previsti dal Regolamento si provvede con deliberazioni di Giunta regionale, sentito il Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'art. 2, comma 5.”.

 

 

Art. 8

(Modifiche all’art. 21 della L.R. 28/2011)

 

1.      Al comma 5 ter dell’art. 21 della L.R. 28/2011 dopo le parole "di cui all’art. 5 della presente legge" sono inserite le seguenti: "e dei Tavoli Tecnico-Scientifici di cui all’art. 2, comma 5".

2.      Il comma 5 quater dell’art. 21 della L.R. 28/2011 è sostituito dal seguente:

"5 quater. Agli oneri di cui al comma 5 ter relativi al Tavolo tecnico regionale di monitoraggio degli studi di micro zonazione, presuntivamente valutati in euro 40.000,00 (quarantamila) si provvede con le entrate regionali di cui al comma 5 bis del presente articolo. Agli oneri di cui al comma 5 ter relativi ai Tavoli Tecnico-Scientifici, quantificati presuntivamente per l’anno 2015 in euro 10.000,00 (diecimila) a valere sul capitolo di spesa 05.01.003 – 151304 "Interventi di spesa per l’espletamento delle funzioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico", si fa fronte con le risorse economiche di cui all’art. 15, stimate presuntivamente per l’anno 2015 in euro 10.000,00 (diecimila) a valere sul capitolo di entrata 03.05.001 – 35107 "Entrate derivanti dal contributo per l’espletamento delle funzioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico".".

 

Art. 9

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 8 Giugno 2015

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

 

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TESTI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 08.06.2015 N. 12 

"Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eurlex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2011, N. 28

Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche.

 

Art. 2

(Funzioni regionali)

 

1.      La Giunta regionale svolge:

a) funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti locali;

b) attività di supporto nei confronti degli enti locali.

2.      La Giunta regionale promuove, altresì:

a)      indagini per la valutazione del rischio sismico, finalizzate alla definizione di azioni di prevenzione sismica;

b)      la formazione e l'aggiornamento del personale della Regione e degli Enti Locali, ove necessario per l'introduzione di nuove disposizioni nazionali o regionali, assicurando forme di collaborazione con gli ordini professionali per la diffusione di una cultura comune in materia sismica;

c)      lo sviluppo di un sistema informativo integrato che costituisca il supporto tecnologico alle strutture comunali, provinciali e regionali competenti in materia e che consenta la gestione informatica delle pratiche sismiche e la predisposizione di banche dati.

3.      Per le finalità di cui al comma 2 la Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni con gli istituti ed i centri di ricerca specializzati in materia.

4.      Per indirizzare, uniformare e standardizzare su tutto il territorio regionale le attività degli Uffici provinciali competenti in materia sismica, è istituito, senza ulteriori oneri e nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti, un Tavolo Tecnico di Coordinamento tra le quattro Province abruzzesi, composto dai dirigenti o da loro delegati, degli stessi Uffici provinciali competenti in materia sismica.

5.      La Giunta regionale, senza ulteriori oneri, fatto salvo quanto previsto dall’art. 21, comma 5-ter e nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti, può istituire per lo svolgimento dei propri compiti, nell'ambito degli accordi con le strutture di cui al comma 3, appositi Tavoli Tecnico-Scientifici di supporto agli Uffici regionali preposti, composti da dipendenti della Giunta regionale, da esperti in materia sismica e da rappresentanti del Tavolo Tecnico di Coordinamento delle Province di cui al comma 4.

 

Art. 7

(Autorizzazione sismica)

 

1.      Nelle zone definite ad alta e media sismicità (zona 1 e zona 2), individuate dagli atti di cui all'art. 83, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 380/2001, i lavori di cui all'art. 6, non possono iniziare senza la preventiva autorizzazione sismica rilasciata dagli uffici Provinciali competenti per territorio.

2.      Sono altresì soggetti alla preventiva autorizzazione sismica nelle zone a bassa sismicità (zona 3 e zona 4):

a)      gli interventi edilizi ricadenti in aree classificate ad instabilità attiva nella carta di microzonazione sismica o, in mancanza, nelle zone a pericolosità o a rischio idrogeologico individuate nei vigenti Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI);

b)      i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;

c)      gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui all'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2008, n. 1009 avente ad oggetto "Disposizioni regionali in ordine all'applicazione delle nuove Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14.01.2008) ed alla Classificazione sismica del territorio regionale";

d)      le sopraelevazioni degli edifici di cui all'art. 90, comma 1, del D.P.R. 380/2001.

3.      In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la Regione per opere di consolidamento di abitato, si applica la disciplina di cui all'art. 61 del D.P.R. 380/2001.

4.      L'autorizzazione rilasciata per gli interventi di sopraelevazione degli edifici comprende anche la certificazione di cui all'art. 90, comma 2 del D.P.R. 380/2001.

5.      L'inizio dei lavori, sottoscritto dal Committente, dal Direttore dei Lavori e dal Costruttore, va comunicato contestualmente allo Sportello Unico per l'edilizia, all'Ufficio provinciale competente per territorio e al Collaudatore, dove previsto, per gli adempimenti di competenza.

6.      L'inizio dei lavori deve avvenire entro il termine ultimo stabilito dalle norme nazionali in materia edilizia, a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione, pena la sua decadenza. L'omessa comunicazione di inizio lavori comporta una sanzione pecuniaria amministrativa le cui entità e modalità sono stabilite con il Regolamento di cui all’art. 19-bis.

 

Art. 8

(Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sismica)

 

1.      Il soggetto interessato all'esecuzione dei lavori di cui al presente Titolo presenta la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione sismica allo Sportello Unico per l'edilizia competente per territorio. Alla richiesta di autorizzazione è allegata l'asseverazione di cui all'art. 11 ed il progetto esecutivo riguardante le strutture redatto dal progettista abilitato in conformità alle disposizioni di cui all'art. 93, commi 3, 4 e 5 del D.P.R. 380/2001 e alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni. Lo Sportello Unico trasmette, entro cinque giorni dal ricevimento, la richiesta con l'allegata documentazione agli uffici provinciali competenti per territorio.

2.      La Provincia competente per territorio:

a)      rilascia l'autorizzazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta e comunica il relativo provvedimento, unitamente a copia degli elaborati tecnici opportunamente vistati, allo Sportello Unico competente per territorio. La comunicazione è contestualmente inviata, per conoscenza, anche al richiedente;

b)      in caso di diniego dell'autorizzazione, comunica il provvedimento al richiedente e allo Sportello Unico competente per territorio entro lo stesso termine di cui alla lettera a).

3.      Il termine di cui al comma 2, lettera a), può essere interrotto una sola volta, per un massimo di sessanta giorni, per la richiesta di chiarimenti o integrazioni tecniche; qualora i suddetti chiarimenti o integrazioni non vengano forniti entro il termine di 60 giorni dalla richiesta, la richiesta di autorizzazione si intende negata per mancanza dei requisiti tecnico-amministrativi e definitivamente archiviata con provvedimento espresso dandone comunicazione allo Sportello Unico e al richiedente.

4.      Nel corso dell'istruttoria gli Uffici provinciali competenti per territorio possono, per una sola volta, richiedere agli interessati, anche convocandoli per un'audizione, i chiarimenti necessari, l'integrazione della documentazione presentata e la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali nella stessa riscontrati.

5.      Gli Uffici provinciali competenti, qualora sia riscontrata la non completezza della documentazione trasmessa, possono far richiesta, direttamente agli interessati, di integrazione documentale dichiarando contestualmente il differimento dell'avvio del procedimento di cui al comma 2, lettera a), lo stesso riprenderà a decorrere per intero dalla data di ricevimento degli atti integrativi; il termine massimo per fornire gli atti documentali richiesti è fissato in 15 giorni; decorso inutilmente tale termine, la richiesta di autorizzazione si intende negata.

6.      Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso e per le strutture metalliche [e di legno], la richiesta di autorizzazione con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione, nei modi e nei termini prescritti dal presente articolo, è valida anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001 purché il progetto, la denuncia di deposito e la relazione illustrativa abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo.

7.      In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione entro i termini stabiliti nel presente articolo, è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo. A tal fine è nominato, entro sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione e previa diffida all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione medesima, un Commissario ad acta per l'adozione del provvedimento finale, con oneri a carico dell'Amministrazione provinciale competente ai sensi della presente legge.

 

Art. 9

(Deposito dei progetti in Zona a bassa sismicità)

 

1.      Nelle Zone a bassa sismicità 3 e 4 , individuate dagli atti di cui all'art. 83, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 380/2001, l'inizio dei lavori di cui all'art. 6, comma 1, è subordinato al preavviso scritto alla Provincia competente per territorio e al contestuale deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 14, comma 2.

2.      Il progetto esecutivo è redatto dal progettista abilitato, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 e alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni.

3.      Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso e per le strutture metalliche [e legno], il preavviso scritto e il deposito del progetto è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001, purché il progetto, la denuncia di deposito e la relazione illustrativa abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo.

4.      Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli interventi di cui all'art. 7 comma 2, soggetti alla preventiva autorizzazione sismica con procedimento di cui all'art. 8. L'inizio dei lavori deve avvenire entro il termine ultimo stabilito dalle norme nazionali in materia edilizia, a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione.

 

 

Art. 14

(Attività di vigilanza e controllo)

 

1.      L'attività di vigilanza e controllo, in tutte le zone sismiche, si effettua ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. 380/2001.

2.      Fermo restando quanto previsto dall'art. 103 del D.P.R. 380/2001, nelle Zone 3 e 4 a bassa sismicità, la Provincia effettua l'attività di vigilanza e il controllo ispettivo con metodo a campione nella misura minima del 10% delle pratiche la cui attestazione è avvenuta nel mese precedente. Restano esclusi dall'impiego del metodo a campione i casi previsti all'art. 7, comma 2.

3.      [Il Consiglio regionale definisce, con Regolamento, su proposta della Giunta regionale, i criteri di indirizzo aventi ad oggetto le modalità di effettuazione e di svolgimento dei compiti di vigilanza e dei controlli sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico previsti ai sensi del presente capo.]

4.      [I criteri di cui al comma 3 individuano in generale:

a)      le attività di competenza del Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'art. 2 comma 5;

b)      le modalità di presentazione dei progetti concernenti le opere assoggettate al procedimento di deposito per le zone a bassa sismicità ai sensi dell'art. 10;

c)      la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da allegare al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività;

d)      le varianti, che comportano mutamenti sostanziali alle strutture portanti, ai sensi dell'art. 6;

e)      le opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità che non sono soggette al procedimento di autorizzazione ovvero al procedimento di preavviso con contestuale deposito;

f)       le differenziazioni, tra comuni, della dimensione del campione e della tipologia degli interventi da assoggettare a verifica sulla base delle valutazioni del maggiore o minore rischio sismico stimato al livello del territorio regionale;

g)      per le zone a bassa sismicità 3 e 4, la dimensione del campione da assoggettare a controllo e la tipologia degli interventi ai fini della verifica dei progetti depositati, nonché i criteri in base ai quali il sorteggio è effettuato.]

4-bis. [Per quanto non previsto dal Regolamento e per gli aspetti di dettaglio, si provvede con deliberazioni di Giunta regionale, sentito il Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'art. 2, comma 5.]

5.      [Fino all'emanazione dei criteri di indirizzo di cui al comma 3 è necessario il preventivo rilascio dell'autorizzazione per tutte le varianti che il richiedente intende apportare, nel corso dei lavori, al progetto originario presentato all'Ufficio provinciale competente per territorio.]

 

Art. 15

(Contributi e spese di istruttoria)

 

1.      Per la richiesta dell'autorizzazione di cui agli articoli 7 e 13 e per il deposito dei progetti ai sensi dell'art. 9 è dovuta, da parte dei soggetti privati richiedenti, la corresponsione di un contributo per l'esercizio delle funzioni regionali di cui all'art. 2, e di diritti e spese per lo svolgimento delle attività istruttorie e dell'attività di conservazione e consultazione dei progetti da parte delle strutture tecniche provinciali competenti per territorio.

2.      I criteri generali per la definizione dei contributi, diritti e spese di cui al comma 1 sono stabiliti con il Regolamento di cui all’art. 19-bis e fissati con riferimento alla zonizzazione sismica, all'entità ed alla tipologia dell'intervento. La quantificazione degli importi e le modalità di versamento sono definite con deliberazioni di Giunta regionale.

3.      Il mancato versamento degli oneri di cui al comma 1 costituisce motivazione dell'improcedibilità della domanda.

4.      Le risorse derivanti dal versamento del contributo di cui al comma 1 per l'esercizio delle funzioni regionali, sono riscosse dalla Regione.

5.      Le risorse derivanti dal versamento dei diritti e del rimborso per le spese istruttorie di cui al comma 1 e delle sanzioni di cui all'articolo 16 sono riscosse:

a)      per una quota del 90% dalla Provincia competente per territorio e sono vincolate alla copertura di spese, incentivi, formazione e aggiornamento per il personale preposto alle attività di istruttoria, vigilanza e controllo di cui al comma 6, e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti;

b)      per una quota del 10% dal Comune competente per territorio e sono vincolate alla copertura delle spese di funzionamento e potenziamento dello Sportello Unico per l'Edilizia preposto all'attività istruttoria documentale ed alla trasmissione delle pratiche agli uffici provinciali.

6.      Le Province che esercitano attività di vigilanza e controllo in zona sismica trasmettono alla Regione i dati informatizzati relativi alle pratiche edilizie depositate, ed una relazione illustrativa sintetica sull'attività svolta, secondo le modalità e le indicazioni stabilite con apposito atto di Giunta regionale.

7.      Sono escluse dalla corresponsione del contributo, dei diritti e delle spese istruttorie di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 gli interventi effettuati a qualsiasi titolo dalla Pubblica Amministrazione e dalle ONLUS.

 

 

Art. 21

(Disposizioni finanziarie)

 

1.      Le entrate regionali di cui al comma 2 dell'art. 15, quantificate presuntivamente per l'anno 2011 in € 100.000,00, sono iscritte nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale nell'ambito della UPB 03.05.001 sul capitolo 35107 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: "Entrate derivanti dal contributo per l'espletamento delle funzioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico".

2.      Per le finalità di cui all'art. 2 è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, nell'ambito della UPB 05.01.003, il capitolo 151304 di nuova iscrizione ed istituzione denominato: "Interventi di spesa per l'espletamento delle funzioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico" con uno stanziamento previsto per l'anno 2011 pari ad € 100.000,00.

3.      Gli stanziamenti di cui al capitolo di entrata UPB 03.05.001 - 35107 e al capitolo di spesa 05.01.003 - 151304 sono determinati ed iscritti dalle annuali leggi di bilancio, ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

4.      Le risorse derivanti dal contributo di cui all'art. 15, che risultano superiori alle spese necessarie per l'espletamento delle funzioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico, costituiscono economie di spesa.

4-bis. Alla spesa necessaria per la realizzazione delle disposizioni di cui all'art. 19, comma 5 bis, si fa fronte con le risorse economiche di cui all'art. 15.

4-ter. In riferimento alle previsioni di cui al comma 5 ter dell'art. 19, alla data di cui al comma 1, dell'art. 1, della L.R. 27 febbraio 2012, n. 10, cessano i trasferimenti assegnati alle Province per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 7, comma 1, punto 3, della L.R. 72/1998

5.      Alla spesa necessaria per la realizzazione delle attività di microzonazione sismica di cui all'art. 5, comma 4, si farà fronte secondo le seguenti modalità:

a)      quanto alla quota di competenza statale attraverso le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico istituito con l'art. 11 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39 (decreto Abruzzo) e successiva legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77;

b)      quanto alla quota di cofinanziamento regionale attraverso le risorse recate dal capitolo di nuova istituzione 151304 di cui al comma 2 e dai capitoli 12601 e 12602 di cofinanziamento del Programma Operativo Regionale POR-FESR Abruzzo (2007-2013).

5-bis. Per la realizzazione degli studi di micro zonazione sismica i Comuni beneficiari sono tenuti a versare alla Regione le "spese di istruttoria" pari al 5% del costo convenzionale stabilito dai programmi annuali attuativi stimati per l'anno 2014 in € 40.000,00; tali risorse saranno iscritte sui capitoli di bilancio dello stato di previsione dell'entrata e della spesa, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

5-ter. Ai componenti esterni del "Tavolo tecnico regionale di monitoraggio degli studi di micro zonazione sismica" istituito con DGR n. 333/2011 e per le finalità di cui all'art. 5 della presente legge e dei Tavoli Tecnico-Scientifici di cui all’art. 2, comma 5, spetta il rimborso spese con le modalità di pagamento di cui all'art. 7 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 40 (Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico-Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici).

5-quater. Agli oneri di cui al comma 5-ter relativi al Tavolo tecnico regionale di monitoraggio degli studi di micro zonazione, presuntivamente valutati in euro 40.000,00 (quarantamila) si provvede con le entrate regionali di cui al comma 5-bis del presente articolo. Agli oneri di cui al comma 5-ter relativi ai Tavoli Tecnico-Scientifici, quantificati presuntivamente per l’anno 2015 in euro 10.000,00 (diecimila) a valere sul capitolo di spesa 05.01.003 – 151304 "Interventi di spesa per l’espletamento delle funzioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico", si fa fronte con le risorse economiche di cui all’art. 15, stimate presuntivamente per l’anno 2015 in euro 10.000,00 (diecimila) a valere sul capitolo di entrata 03.05.001 – 35107 "Entrate derivanti dal contributo per l’espletamento delle funzioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico.

5-quinquies. Gli stanziamenti iscritti alla spesa possono essere utilizzati previo accertamento del capitolo di entrata 03.05.001-35107.