ATTO
DI PROMULGAZIONE N. 12
VISTO l’art. 121 della
Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;
VISTI gli artt. 34 e 44
del vigente Statuto regionale;
VISTO il verbale del
Consiglio Regionale n. 33/4 del 26.5.2015
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
LEGGE REGIONALE 8
GIUGNO 2015 N. 12
Modifiche
alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio
sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone
sismiche)
e ne dispone la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art.
1
(Modifiche
all’art. 2 della L.R. 28/2011)
1. Al comma 5 dell’art. 2 della legge
regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità
di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) dopo le
parole "senza ulteriori oneri" sono inserite le seguenti: ",
fatto salvo quanto previsto dall’art. 21, comma 5 ter".
Art.
2
(Modifiche
all’art. 7 della L.R. 28/2011)
1. Alla lett. a)
del comma 2 dell’art. 7 della L.R. 28/2011 la parola "instabili" è
sostituita dalle seguenti: "ad instabilità attiva".
2. Al comma 6 dell’art. 7 della L.R. 28/2011
le parole "un anno decorrente dal rilascio dell’autorizzazione" sono
sostituite dalle seguenti: "il termine ultimo stabilito dalle norme
nazionali in materia edilizia, a decorrere dalla data di rilascio
dell’autorizzazione" e le parole "con apposito atto della Giunta
regionale" sono sostituite dalle seguenti: "con il Regolamento di cui
all’art. 19 bis".
Art.
3
(Modifiche
all’art. 8 della L.R. 28/2011)
1. Al comma 6 dell’art. 8 della L.R. 28/2011
le parole "e di legno" sono soppresse.
Art.
4
(Modifiche
all’art. 9 della L.R. 28/2011)
1. Al comma 3 dell’art. 9 della L.R. 28/2011 le
parole "e legno" sono soppresse.
2. Al comma 4 dell’art. 9 della L.R. 28/2011
le parole "un anno decorrente dal rilascio dell’autorizzazione" sono
sostituite dalle seguenti: "il termine ultimo stabilito dalle norme
nazionali in materia edilizia, a decorrere dalla data di rilascio
dell’autorizzazione".
Art.
5
(Modifiche
all’art. 14 della L.R. 28/2011)
1. I commi 3, 4, 4 bis e 5 dell’art. 14 della
L.R. 28/2011 sono abrogati.
Art.
6
(Modifiche
all’art. 15 della L.R. 28/2011)
1. Al comma 2 dell’art. 15 della L.R. 28/2011
le parole "di cui all’art. 14, comma 3" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui all’art. 19 bis".
Art.
7
(Introduzione
dell’art. 19 bis nella L.R. 28/2011)
1. Dopo l’art. 19 della L.R. 28/2011 è
inserito il seguente:
"Art.
19 bis
(Regolamento
attuativo)
1. Con Regolamento regionale, adottato su
proposta della Giunta regionale, sono disciplinate le attività operative
necessarie per il rilascio della "autorizzazione sismica" di cui agli
articoli 7 e 8 e dell’attestazione di "deposito sismico" di cui agli
articoli 9 e 10, nonché le modalità di effettuazione e di svolgimento dei
compiti di vigilanza e dei controlli sulla realizzazione delle opere e delle
costruzioni in zone soggette a rischio sismico.
2. In particolare, il Regolamento di cui al
comma 1 definisce:
a) il funzionamento, la composizione e le
attività di competenza del Tavolo Tecnico di Coordinamento e del Tavolo Tecnico
Scientifico di cui all'art. 2, rispettivamente commi 4 e 5;
b) le modalità di presentazione delle istanze
per la realizzazione delle opere e delle costruzioni nelle zone ad alta, media
e bassa sismicità;
c) le varianti al progetto originario, gli
ampliamenti e le sopraelevazioni realizzate in zona sismica di cui all’art. 6;
d) le opere minori e quelle prive di
rilevanza ai fini della pubblica incolumità che non sono soggette al
procedimento di autorizzazione ovvero al procedimento di preavviso con
contestuale deposito;
e) le differenziazioni, tra comuni, della
dimensione del campione e della tipologia degli interventi da assoggettare a
verifica sulla base delle valutazioni del maggiore o minore rischio sismico
stimato al livello del territorio regionale;
f) per le zone a bassa sismicità 3 e 4, la
dimensione del campione da assoggettare a controllo e la tipologia degli
interventi ai fini della verifica dei progetti depositati, nonché i criteri in
base ai quali il sorteggio è effettuato.
3. Per gli aspetti di dettaglio non previsti
dal Regolamento si provvede con deliberazioni di Giunta regionale, sentito il
Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'art. 2, comma 5.”.
Art.
8
(Modifiche
all’art. 21 della L.R. 28/2011)
1. Al comma 5 ter dell’art. 21 della L.R.
28/2011 dopo le parole "di cui all’art. 5 della presente legge" sono
inserite le seguenti: "e dei Tavoli Tecnico-Scientifici di cui all’art. 2,
comma 5".
2. Il comma 5 quater dell’art. 21 della L.R.
28/2011 è sostituito dal seguente:
"5
quater. Agli oneri di cui al comma 5 ter relativi al Tavolo tecnico regionale
di monitoraggio degli studi di micro zonazione, presuntivamente valutati in
euro 40.000,00 (quarantamila) si provvede con le entrate regionali di cui al
comma 5 bis del presente articolo. Agli oneri di cui al comma 5 ter relativi ai
Tavoli Tecnico-Scientifici, quantificati presuntivamente per l’anno 2015 in
euro 10.000,00 (diecimila) a valere sul capitolo di spesa 05.01.003 – 151304
"Interventi di spesa per l’espletamento delle funzioni regionali in
materia di riduzione del rischio sismico", si fa fronte con le risorse
economiche di cui all’art. 15, stimate presuntivamente per l’anno 2015 in euro
10.000,00 (diecimila) a valere sul capitolo di entrata 03.05.001 – 35107
"Entrate derivanti dal contributo per l’espletamento delle funzioni
regionali in materia di riduzione del rischio sismico".".
Art.
9
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
L’Aquila, addì 8 Giugno
2015
IL
PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso
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TESTI DELLE DISPOSIZIONI
NORMATIVE COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE
DI MODIFICA 08.06.2015 N. 12
"Modifiche alla
legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio
sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)"
(pubblicata in questo
stesso Bollettino)
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Avvertenza
I testi coordinati qui
pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio
regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge
regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa
regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche sono
evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le
soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti delle
norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle
leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi
vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre
un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE
considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può
essere effettuata all'indirizzo web "http://eurlex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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LEGGE REGIONALE 11
AGOSTO 2011, N. 28
Norme per la riduzione del
rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in
zone sismiche.
Art.
2
(Funzioni
regionali)
1. La Giunta regionale svolge:
a) funzioni di indirizzo e coordinamento nei
confronti degli enti locali;
b) attività di supporto nei confronti degli enti
locali.
2. La Giunta regionale promuove, altresì:
a) indagini per la valutazione del rischio
sismico, finalizzate alla definizione di azioni di prevenzione sismica;
b) la formazione e l'aggiornamento del
personale della Regione e degli Enti Locali, ove necessario per l'introduzione
di nuove disposizioni nazionali o regionali, assicurando forme di
collaborazione con gli ordini professionali per la diffusione di una cultura
comune in materia sismica;
c) lo sviluppo di un sistema informativo
integrato che costituisca il supporto tecnologico alle strutture comunali,
provinciali e regionali competenti in materia e che consenta la gestione
informatica delle pratiche sismiche e la predisposizione di banche dati.
3. Per le finalità di cui al comma 2 la
Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni con gli istituti ed i
centri di ricerca specializzati in materia.
4. Per indirizzare, uniformare e
standardizzare su tutto il territorio regionale le attività degli Uffici
provinciali competenti in materia sismica, è istituito, senza ulteriori oneri e
nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti, un Tavolo Tecnico di
Coordinamento tra le quattro Province abruzzesi, composto dai dirigenti o da
loro delegati, degli stessi Uffici provinciali competenti in materia sismica.
5. La Giunta regionale, senza ulteriori
oneri, fatto salvo quanto previsto dall’art. 21, comma 5-ter e nel rispetto
delle norme e regolamenti vigenti, può istituire per lo svolgimento dei propri
compiti, nell'ambito degli accordi con le strutture di cui al comma 3, appositi
Tavoli Tecnico-Scientifici di supporto agli Uffici regionali preposti, composti
da dipendenti della Giunta regionale, da esperti in materia sismica e da
rappresentanti del Tavolo Tecnico di Coordinamento delle Province di cui al
comma 4.
Art.
7
(Autorizzazione
sismica)
1. Nelle zone definite ad alta e media
sismicità (zona 1 e zona 2), individuate dagli atti di cui all'art. 83, commi 2
e 3 del D.P.R. n. 380/2001, i lavori di cui all'art. 6, non possono iniziare
senza la preventiva autorizzazione sismica rilasciata dagli uffici Provinciali
competenti per territorio.
2. Sono altresì soggetti alla preventiva
autorizzazione sismica nelle zone a bassa sismicità (zona 3 e zona 4):
a) gli interventi edilizi ricadenti in aree
classificate ad instabilità attiva nella carta di microzonazione
sismica o, in mancanza, nelle zone a pericolosità o a rischio idrogeologico
individuate nei vigenti Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico
(PAI);
b) i progetti presentati a seguito di
accertamento di violazione delle norme antisismiche;
c) gli interventi relativi ad edifici di
interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante
gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione
civile, nonché gli interventi relativi agli edifici e alle opere
infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze
di un loro eventuale collasso di cui all'allegato 1 alla deliberazione della
Giunta regionale 29 ottobre 2008, n. 1009 avente ad oggetto "Disposizioni
regionali in ordine all'applicazione delle nuove Norme tecniche per le
costruzioni (D.M. 14.01.2008) ed alla Classificazione sismica del territorio
regionale";
d) le sopraelevazioni degli edifici di cui
all'art. 90, comma 1, del D.P.R. 380/2001.
3. In tutti i territori comunali o loro
parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la Regione per
opere di consolidamento di abitato, si applica la disciplina di cui all'art. 61
del D.P.R. 380/2001.
4. L'autorizzazione rilasciata per gli
interventi di sopraelevazione degli edifici comprende anche la certificazione
di cui all'art. 90, comma 2 del D.P.R. 380/2001.
5. L'inizio dei lavori, sottoscritto dal
Committente, dal Direttore dei Lavori e dal Costruttore, va comunicato
contestualmente allo Sportello Unico per l'edilizia, all'Ufficio provinciale
competente per territorio e al Collaudatore, dove previsto, per gli adempimenti
di competenza.
6. L'inizio dei lavori deve avvenire entro il
termine ultimo stabilito dalle norme nazionali in materia edilizia, a decorrere
dalla data di rilascio dell’autorizzazione, pena la sua decadenza. L'omessa
comunicazione di inizio lavori comporta una sanzione pecuniaria amministrativa
le cui entità e modalità sono stabilite con il Regolamento di cui all’art.
19-bis.
Art.
8
(Procedimento
per il rilascio dell'autorizzazione sismica)
1. Il soggetto interessato all'esecuzione dei
lavori di cui al presente Titolo presenta la richiesta per il rilascio
dell'autorizzazione sismica allo Sportello Unico per l'edilizia competente per
territorio. Alla richiesta di autorizzazione è allegata l'asseverazione di cui
all'art. 11 ed il progetto esecutivo riguardante le strutture redatto dal
progettista abilitato in conformità alle disposizioni di cui all'art. 93, commi
3, 4 e 5 del D.P.R. 380/2001 e alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni.
Lo Sportello Unico trasmette, entro cinque giorni dal ricevimento, la richiesta
con l'allegata documentazione agli uffici provinciali competenti per
territorio.
2. La Provincia competente per territorio:
a) rilascia l'autorizzazione entro il termine
di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta e comunica il relativo
provvedimento, unitamente a copia degli elaborati tecnici opportunamente
vistati, allo Sportello Unico competente per territorio. La comunicazione è
contestualmente inviata, per conoscenza, anche al richiedente;
b) in caso di diniego dell'autorizzazione,
comunica il provvedimento al richiedente e allo Sportello Unico competente per
territorio entro lo stesso termine di cui alla lettera a).
3. Il termine di cui al comma 2, lettera a),
può essere interrotto una sola volta, per un massimo di sessanta giorni, per la
richiesta di chiarimenti o integrazioni tecniche; qualora i suddetti
chiarimenti o integrazioni non vengano forniti entro il termine di 60 giorni
dalla richiesta, la richiesta di autorizzazione si intende negata per mancanza
dei requisiti tecnico-amministrativi e definitivamente archiviata con
provvedimento espresso dandone comunicazione allo Sportello Unico e al
richiedente.
4. Nel corso dell'istruttoria gli Uffici
provinciali competenti per territorio possono, per una sola volta, richiedere
agli interessati, anche convocandoli per un'audizione, i chiarimenti necessari,
l'integrazione della documentazione presentata e la rimozione delle
irregolarità e dei vizi formali nella stessa riscontrati.
5. Gli Uffici provinciali competenti, qualora
sia riscontrata la non completezza della documentazione trasmessa, possono far
richiesta, direttamente agli interessati, di integrazione documentale
dichiarando contestualmente il differimento dell'avvio del procedimento di cui
al comma 2, lettera a), lo stesso riprenderà a decorrere per intero dalla data
di ricevimento degli atti integrativi; il termine massimo per fornire gli atti
documentali richiesti è fissato in 15 giorni; decorso inutilmente tale termine,
la richiesta di autorizzazione si intende negata.
6. Per le opere di conglomerato cementizio
armato normale e precompresso e per le strutture metalliche [e di legno], la
richiesta di autorizzazione con il contestuale deposito del progetto e
dell'asseverazione, nei modi e nei termini prescritti dal presente articolo, è
valida anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'art. 65 del
D.P.R. n. 380/2001 purché il progetto, la denuncia di deposito e la relazione
illustrativa abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo.
7. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione
entro i termini stabiliti nel presente articolo, è ammesso ricorso gerarchico
al Presidente della Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo. A
tal fine è nominato, entro sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione e
previa diffida all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione
medesima, un Commissario ad acta per l'adozione del provvedimento finale, con
oneri a carico dell'Amministrazione provinciale competente ai sensi della
presente legge.
Art.
9
(Deposito
dei progetti in Zona a bassa sismicità)
1. Nelle Zone a bassa sismicità 3 e 4 ,
individuate dagli atti di cui all'art. 83, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 380/2001,
l'inizio dei lavori di cui all'art. 6, comma 1, è subordinato al preavviso
scritto alla Provincia competente per territorio e al contestuale deposito del
progetto esecutivo riguardante le strutture. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 14, comma 2.
2. Il progetto esecutivo è redatto dal
progettista abilitato, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 93 del
D.P.R. n. 380/2001 e alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni.
3. Per le opere di conglomerato cementizio
armato normale e precompresso e per le strutture metalliche [e legno], il preavviso
scritto e il deposito del progetto è valido anche agli effetti della denuncia
dei lavori di cui all'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001, purché il progetto, la
denuncia di deposito e la relazione illustrativa abbiano i contenuti previsti
dallo stesso articolo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3
non si applicano agli interventi di cui all'art. 7 comma 2, soggetti alla
preventiva autorizzazione sismica con procedimento di cui all'art. 8. L'inizio
dei lavori deve avvenire entro il termine ultimo stabilito dalle norme
nazionali in materia edilizia, a decorrere dalla data di rilascio
dell’autorizzazione.
Art.
14
(Attività
di vigilanza e controllo)
1. L'attività di vigilanza e controllo, in
tutte le zone sismiche, si effettua ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. 380/2001.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art.
103 del D.P.R. 380/2001, nelle Zone 3 e 4 a bassa sismicità, la Provincia
effettua l'attività di vigilanza e il controllo ispettivo con metodo a campione
nella misura minima del 10% delle pratiche la cui attestazione è avvenuta nel
mese precedente. Restano esclusi dall'impiego del metodo a campione i casi
previsti all'art. 7, comma 2.
3. [Il Consiglio regionale definisce, con
Regolamento, su proposta della Giunta regionale, i criteri di indirizzo aventi
ad oggetto le modalità di effettuazione e di svolgimento dei compiti di
vigilanza e dei controlli sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni
in zone soggette a rischio sismico previsti ai sensi del presente capo.]
4. [I criteri di cui al comma 3 individuano
in generale:
a) le attività di competenza del Tavolo
Tecnico Scientifico di cui all'art. 2 comma 5;
b) le modalità di presentazione dei progetti
concernenti le opere assoggettate al procedimento di deposito per le zone a
bassa sismicità ai sensi dell'art. 10;
c) la tipologia delle indagini geologiche,
geofisiche e geotecniche da allegare al permesso di costruire o alla denuncia
di inizio attività;
d) le varianti, che comportano mutamenti
sostanziali alle strutture portanti, ai sensi dell'art. 6;
e) le opere di trascurabile importanza ai
fini della pubblica incolumità che non sono soggette al procedimento di
autorizzazione ovvero al procedimento di preavviso con contestuale deposito;
f) le differenziazioni, tra comuni, della
dimensione del campione e della tipologia degli interventi da assoggettare a
verifica sulla base delle valutazioni del maggiore o minore rischio sismico
stimato al livello del territorio regionale;
g) per le zone a bassa sismicità 3 e 4, la
dimensione del campione da assoggettare a controllo e la tipologia degli
interventi ai fini della verifica dei progetti depositati, nonché i criteri in
base ai quali il sorteggio è effettuato.]
4-bis.
[Per quanto non previsto dal Regolamento e per gli aspetti di dettaglio, si
provvede con deliberazioni di Giunta regionale, sentito il Tavolo Tecnico
Scientifico di cui all'art. 2, comma 5.]
5. [Fino all'emanazione dei criteri di
indirizzo di cui al comma 3 è necessario il preventivo rilascio
dell'autorizzazione per tutte le varianti che il richiedente intende apportare,
nel corso dei lavori, al progetto originario presentato all'Ufficio provinciale
competente per territorio.]
Art.
15
(Contributi
e spese di istruttoria)
1. Per la richiesta dell'autorizzazione di
cui agli articoli 7 e 13 e per il deposito dei progetti ai sensi dell'art. 9 è
dovuta, da parte dei soggetti privati richiedenti, la corresponsione di un
contributo per l'esercizio delle funzioni regionali di cui all'art. 2, e di
diritti e spese per lo svolgimento delle attività istruttorie e dell'attività
di conservazione e consultazione dei progetti da parte delle strutture tecniche
provinciali competenti per territorio.
2. I criteri generali per la definizione dei contributi,
diritti e spese di cui al comma 1 sono stabiliti con il Regolamento di cui
all’art. 19-bis e fissati con riferimento alla zonizzazione sismica, all'entità
ed alla tipologia dell'intervento. La quantificazione degli importi e le
modalità di versamento sono definite con deliberazioni di Giunta regionale.
3. Il mancato versamento degli oneri di cui
al comma 1 costituisce motivazione dell'improcedibilità della domanda.
4. Le risorse derivanti dal versamento del
contributo di cui al comma 1 per l'esercizio delle funzioni regionali, sono
riscosse dalla Regione.
5. Le risorse derivanti dal versamento dei
diritti e del rimborso per le spese istruttorie di cui al comma 1 e delle
sanzioni di cui all'articolo 16 sono riscosse:
a) per una quota del 90% dalla Provincia
competente per territorio e sono vincolate alla copertura di spese, incentivi,
formazione e aggiornamento per il personale preposto alle attività di
istruttoria, vigilanza e controllo di cui al comma 6, e per il funzionamento
delle strutture tecniche competenti;
b) per una quota del 10% dal Comune
competente per territorio e sono vincolate alla copertura delle spese di
funzionamento e potenziamento dello Sportello Unico per l'Edilizia preposto
all'attività istruttoria documentale ed alla trasmissione delle pratiche agli
uffici provinciali.
6. Le Province che esercitano attività di
vigilanza e controllo in zona sismica trasmettono alla Regione i dati
informatizzati relativi alle pratiche edilizie depositate, ed una relazione
illustrativa sintetica sull'attività svolta, secondo le modalità e le
indicazioni stabilite con apposito atto di Giunta regionale.
7. Sono escluse dalla corresponsione del
contributo, dei diritti e delle spese istruttorie di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
gli interventi effettuati a qualsiasi titolo dalla Pubblica Amministrazione e
dalle ONLUS.
Art.
21
(Disposizioni
finanziarie)
1. Le entrate regionali di cui al comma 2
dell'art. 15, quantificate presuntivamente per l'anno 2011 in € 100.000,00,
sono iscritte nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale
nell'ambito della UPB 03.05.001 sul capitolo 35107 di nuova istituzione ed
iscrizione denominato: "Entrate derivanti dal contributo per
l'espletamento delle funzioni regionali in materia di riduzione del rischio
sismico".
2. Per le finalità di cui all'art. 2 è
istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale,
nell'ambito della UPB 05.01.003, il capitolo 151304 di nuova iscrizione ed
istituzione denominato: "Interventi di spesa per l'espletamento delle
funzioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico" con uno
stanziamento previsto per l'anno 2011 pari ad € 100.000,00.
3. Gli stanziamenti di cui al capitolo di
entrata UPB 03.05.001 - 35107 e al capitolo di spesa 05.01.003 - 151304 sono determinati
ed iscritti dalle annuali leggi di bilancio, ai sensi della L.R. 25 marzo 2002,
n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).
4. Le risorse derivanti dal contributo di cui
all'art. 15, che risultano superiori alle spese necessarie per l'espletamento
delle funzioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico,
costituiscono economie di spesa.
4-bis.
Alla spesa necessaria per la realizzazione delle disposizioni di cui all'art.
19, comma 5 bis, si fa fronte con le risorse economiche di cui all'art. 15.
4-ter.
In riferimento alle previsioni di cui al comma 5 ter dell'art. 19, alla data di
cui al comma 1, dell'art. 1, della L.R. 27 febbraio 2012, n. 10, cessano i
trasferimenti assegnati alle Province per l'esercizio delle funzioni di cui
all'art. 7, comma 1, punto 3, della L.R. 72/1998
5. Alla spesa necessaria per la realizzazione
delle attività di microzonazione sismica di cui
all'art. 5, comma 4, si farà fronte secondo le seguenti modalità:
a) quanto alla quota di competenza statale attraverso
le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico istituito con
l'art. 11 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39 (decreto Abruzzo) e successiva legge
di conversione 24 giugno 2009, n. 77;
b) quanto alla quota di cofinanziamento
regionale attraverso le risorse recate dal capitolo di nuova istituzione 151304
di cui al comma 2 e dai capitoli 12601 e 12602 di cofinanziamento del Programma
Operativo Regionale POR-FESR Abruzzo (2007-2013).
5-bis.
Per la realizzazione degli studi di micro zonazione sismica i Comuni
beneficiari sono tenuti a versare alla Regione le "spese di
istruttoria" pari al 5% del costo convenzionale stabilito dai programmi
annuali attuativi stimati per l'anno 2014 in € 40.000,00; tali risorse saranno
iscritte sui capitoli di bilancio dello stato di previsione dell'entrata e
della spesa, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
5-ter.
Ai componenti esterni del "Tavolo tecnico regionale di monitoraggio degli
studi di micro zonazione sismica" istituito con DGR n. 333/2011 e per le finalità
di cui all'art. 5 della presente legge e dei Tavoli Tecnico-Scientifici di cui
all’art. 2, comma 5, spetta il rimborso spese con le modalità di pagamento di
cui all'art. 7 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 40 (Norme per l'organizzazione e
il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico-Amministrativo - Sezione Lavori
Pubblici).
5-quater.
Agli oneri di cui al comma 5-ter relativi al Tavolo tecnico regionale di
monitoraggio degli studi di micro zonazione, presuntivamente valutati in euro
40.000,00 (quarantamila) si provvede con le entrate regionali di cui al comma
5-bis del presente articolo. Agli oneri di cui al comma 5-ter relativi ai
Tavoli Tecnico-Scientifici, quantificati presuntivamente per l’anno 2015 in
euro 10.000,00 (diecimila) a valere sul capitolo di spesa 05.01.003 – 151304
"Interventi di spesa per l’espletamento delle funzioni regionali in
materia di riduzione del rischio sismico", si fa fronte con le risorse
economiche di cui all’art. 15, stimate presuntivamente per l’anno 2015 in euro
10.000,00 (diecimila) a valere sul capitolo di entrata 03.05.001 – 35107
"Entrate derivanti dal contributo per l’espletamento delle funzioni
regionali in materia di riduzione del rischio sismico.
5-quinquies.
Gli stanziamenti iscritti alla spesa possono essere utilizzati previo
accertamento del capitolo di entrata 03.05.001-35107.