ATTO
DI PROMULGAZIONE N. 11
VISTO l’art. 121 della
Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;
VISTI gli artt. 34 e 44
del vigente Statuto regionale;
VISTO il verbale del
Consiglio Regionale n. 33/3 del 26.5.2015
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
LEGGE REGIONALE 28
MAGGIO 2015 N. 11
Integrazione
alla L.R. 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia
residenziale pubblica) e modifiche alle LL.RR. 20 ottobre 1996, n. 96 (Norme
per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione), 21 maggio
2015, n. 10 (Norme per l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio di
edilizia residenziale pubblica) e 10 gennaio 2012, n. 1 (Legge Finanziaria
Regionale 2012)
e ne dispone la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art.
1
(Inserimento
dell’art. 25 bis nella L.R. 44/1999)
1. Dopo l’art. 25 della L.R. 21 luglio 1999,
n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica) è
inserito il seguente:
"Art.
25 bis
(Liquidazione
delle ATER)
1. Quando la situazione economica,
finanziaria e patrimoniale raggiunga un livello di criticità tale da non potere
assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili,
ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei
confronti dei terzi, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto,
su proposta dell'Assessore preposto al settore vigilante, dichiara l'Azienda in
liquidazione coatta amministrativa; gli organi in carica decadono. Con decreto
del Presidente della Giunta regionale, è nominato un commissario per la
liquidazione dell'ente. Il commissario provvede all'estinzione dei debiti
esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della
liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio
dell'ente alienabile sulla base della normativa statale in vigore, avvalendosi
del personale dipendente dell’ATER posta in liquidazione. Con decreto del
Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore preposto al
settore vigilante, il patrimonio vincolato alla finalità di edilizia
residenziale pubblica è attribuito ad altre ATER regionali. Con il medesimo
provvedimento il personale a tempo indeterminato è trasferito, presso altra
ATER regionale e/o presso altri enti pubblici vigilati dalla Regione. Il
personale mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposte al momento del
trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto
trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto, è
attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di
corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale
assegnato.".
Art.
2
(Modifiche
all’art. 26 della L.R. 44/1999)
1. All’art. 26 della L.R. 44/1999, dopo il
comma 4 bis sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"4
ter. Il livello remunerativo massimo omnicomprensivo annuo degli emolumenti o
retribuzioni a qualunque titolo percepiti dai dirigenti e direttori delle ATER
abruzzesi, non può superare il trattamento economico annuale complessivo
massimo spettante rispettivamente ai dirigenti e direttori della Regione
Abruzzo.
4
quater. Qualora superiore, la retribuzione si riduce al predetto limite.
L'importo trattenuto non concorre a formare né l'imponibile fiscale né
l'imponibile previdenziale ed è acquisito dalle Aziende per il miglioramento
dei saldi di bilancio fino a concorrenza e fino a che permane un dichiarato ed
accertato stato di squilibrio economico e finanziario, ovvero per il
finanziamento dei programmi di manutenzione degli alloggi assegnati per
finalità sociali in caso di raggiunto o esistente equilibrio economico e
finanziario.".
Art.
3
(Modifiche
alla L.R. 96/1996 ed alla L.R. 10/2015)
1. Dopo il comma 1 dell’art. 36 della L.R. 20
ottobre 1996, n. 96 (Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di
locazione) è inserito il seguente:
"1
bis. Nei confronti di coloro che alla data del 15 maggio 2015 occupino senza
titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica è consentita
l’assegnazione dell’alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 13 comma 3.".
2. La lettera a) del comma 4 dell’art. 36
della L.R. 96/1996 è sostituita dalla seguente:
"a)
al protrarsi dell'occupazione dello stesso nucleo familiare, per almeno un mese
anteriore alla data del 15 maggio 2015;".
3. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'art. 9
della L.R. 21 maggio 2015, n. 10 recante "Norme per l’alienazione e la
valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica".
Art.
4
(Modifica
all'art. 63 della L.R. 1/2012)
1. Al comma 2 dell'art. 63 della L.R. 10
gennaio 2012, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2012) le parole "1° giugno
2015" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2015".
2. I commi da 3 a 14 dell'art. 63 della L.R.
1/2012 trovano applicazione dal 31 dicembre 2015.
Art.
5
(Norma
transitoria)
1. Alla luce delle rilevanti perdite
derivanti dall'attività di gestione e delle violazioni di legge emerse, l’ATER
di Chieti, dichiarata in deficit strutturale con deliberazione di Giunta
regionale n. 386 del 19 maggio 2014, è e resta commissariata.
2. E’ confermata la decadenza degli organi,
fatta eccezione per il Collegio dei Revisori dei Conti, ed è confermata la
risoluzione anticipata del contratto di lavoro con il direttore dell’ATER,
senza che alcun indennizzo o compenso sia corrisposto.
3. E' confermato nell’incarico di Commissario
dell'ATER di Chieti il Commissario già individuato con DPGR n. 24 del 21 maggio
2014, al quale sono attribuite le funzioni del Consiglio di Amministrazione e
si applica la disciplina prevista per il Presidente del Consiglio di Amministrazione
di cui al comma 7 dell’art. 17 della L.R. 44/1999. Sono altresì confermati gli
atti posti in essere dallo stesso Commissario.
4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, il Commissario redige un piano industriale per il
risanamento aziendale, che trasmette alla Giunta regionale per l’approvazione.
Il piano contiene una rigorosa rivisitazione delle spese, prevedendo la
riorganizzazione dei servizi con criteri di efficienza ed economicità.
Relativamente alle spese per il personale, l’ente è obbligato a rideterminare
la dotazione organica, dichiarando in eccesso e collocando in disponibilità il
personale comunque in servizio che risulti in soprannumero anche rispetto alla
capacità di bilancio di finanziare i relativi costi. Il piano di riequilibrio
finanziario ed economico rappresenta, altresì, la puntuale dinamica delle
alienazioni e del reimpiego delle risorse ricavate dalle vendite del
patrimonio, nel rispetto della vigente normativa statale. Ove dall’esame della
situazione economica e finanziaria emergesse che non sussistono le condizioni
per il riequilibrio, il Commissario propone alla Giunta regionale la
liquidazione dell’Azienda.
Art.
6
(Norma
finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art.
7
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 28 Maggio 2015
IL
PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso
TESTI
DELLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON
LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 28.05.2015, N. 11
"Integrazione alla
L.R. 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia
residenziale pubblica) e modifiche alle LL.RR. 20 ottobre 1996, n. 96 (Norme
per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale e
pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione), 21 maggio
2015, n. 10 (Norme per l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio di
edilizia residenziale pubblica) e 10 gennaio 2012, n. 1 (Legge Finanziaria
Regionale 2012)"
(pubblicata in questo
stesso Bollettino)
*******************
Avvertenza
i testi coordinati qui
pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del consiglio
regionale dell'abruzzo, ai sensi dell'articolo 19,
commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (disciplina generale
sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
le modifiche sono
evidenziate in grassetto.
le abrogazioni e le
soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
i testi vigenti delle
norme statali sono disponibili nella banca dati "normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". i testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
gazzetta ufficiale italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
i testi vigenti delle
leggi della regione abruzzo sono disponibili nella
"banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo
web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
i testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel bollettino ufficiale della regione
abruzzo.
il sito "eur-lex (l'accesso al diritto dell'unione europea)"
offre un accesso gratuito al diritto dell'unione europea e ad altri documenti dell'ue considerati di dominio pubblico. una ricerca nella
legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/rech_legislation.do?ihmlang=it". i testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'unione
europea pubblicati nelle edizioni cartacee della gazzetta ufficiale dell'unione
europea.
*******************
LEGGE REGIONALE 25
OTTOBRE 1996, N. 96
Norme per
l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e
per la determinazione dei relativi canoni di locazione.
Art.
36
(Occupazioni
e cessioni illegali degli alloggi)
1. [Nei confronti di coloro che alla data del
15 aprile 2014 occupino senza titolo un alloggio di edilizia residenziale
pubblica è consentita l'assegnazione dell'alloggio medesimo, nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 13 comma 3.]
1-bis.
Nei confronti di coloro che alla data del 15 maggio 2015 occupino senza titolo
un alloggio di edilizia residenziale pubblica è consentita l’assegnazione
dell’alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 comma 3.
2. La relativa richiesta, corredata di idonea
documentazione probatoria, deve essere formulata al Sindaco del Comune nel
quale l’alloggio è ubicato ed all’ente gestore dell’alloggio stesso.
3. L'ammontare dei canoni da recuperare è
rateizzabile a tasso legale per un periodo di ammortamento non superiore a due
anni. All'estinzione del debito avrà luogo la stipula del contratto di
locazione tra l'assegnatario e l'Ente gestore ed il Comune provvederà ad
emettere il relativo provvedimento di assegnazione il cui effetto retroagisce
alla data di inizio dell’effettiva occupazione e comunque alla data non
anteriore al 1° gennaio 2000. Nel periodo di ammortamento è dovuto il canone
determinato ai sensi della legge regionale all'epoca vigente.
4. L'assegnazione è subordinata:
a) al protrarsi dell'occupazione dello stesso
nucleo familiare, per almeno un mese anteriore alla data del 15 maggio 2015;
b) all’accertamento del possesso da parte
degli occupanti dei requisiti descritti dall’art. 2 della L.R. n. 55 del 1986 e
successive modificazioni ed integrazioni; a tale accertamento - alla data di
effettiva occupazione - provvede la competente commissione di cui all’art. 7
della L.R. n. 55 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni, previa
istruttoria del Comune territorialmente competente;
c) al recupero dei canoni arretrati da parte
degli enti gestori riferiti al periodo di occupazione senza titolo del
richiedente la sanatoria.
d) alla verifica della persistenza dei
requisiti, in applicazione, per quanto compatibile, delle disposizioni di cui
all'art. 12, L.R. n. 96 del 1996. Per quanto attiene alla verifica delle
condizioni reddituali del nucleo familiare, la stessa si intende soddisfatta se
l'ammontare dei redditi, calcolati ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 96 del
1996, risulta inferiore al limite stabilito per la perdita dello status di
assegnatario.
5. Dalla data del parere favorevole emesso
dalla Commissione assegnazione alloggi, l'Ente gestore, su segnalazione del
Comune, applicherà il canone sociale in base all'art. 25 della L.R. 96/1996 con
effetto dalla data di inizio dell'effettiva occupazione e comunque alla data
non anteriore al 1° gennaio 2000. Nel caso di non accoglimento della richiesta
di sanatoria, l'Ente gestore provvederà al recupero delle somme a conguaglio
applicando il canone di locazione relativo al periodo dell'occupazione abusiva.
6. Non sono sanabili le occupazioni senza
titolo relativi ad alloggi E.R.P ottenute con violenza o in violazione della
legge penale e quelle effettuate successivamente ad atti deliberativi di
assegnazione da parte degli organi competenti.
7. Il provvedimento di assegnazione è
adottato dal Sindaco del Comune nel quale è situato l’alloggio, anche in deroga
all’art. 13 della legge n. 55 del 1986 e successive modificazioni, in caso di
sottoutilizzazione dell’alloggio l’assegnatario è inserito d’ufficio nella
graduatoria della mobilità obbligatoria.
8. Per le occupazioni per le quali non è
consentita la sanatoria l’ente gestore competente per territorio dispone, con
proprio atto, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo.
9. Il provvedimento di assegnazione
retroagisce al momento della effettiva occupazione e comunque a data non
anteriore al 1° gennaio 2000.
10. A tal fine diffida preventivamente, con
lettera raccomandata, l’occupante senza titolo idoneo a rilasciare l’alloggio
entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di
deduzioni scritte e di documenti.
11. L’atto dell’ente gestore, che deve contenere
il termine per il rilascio non eccedente i trenta giorni, costituisce a norma
del 3° comma art. 18 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, titolo esecutivo nei
confronti dei soggetti di cui al precedente 1° comma e non è soggetto a
graduatoria o proroghe.
12 Sono fatte salve le disposizioni dell’art.
53 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive integrazioni e modificazioni.
13. Successivamente all’entrata in vigore della
presente legge all’accertamento dei requisiti previsti dal precedente comma 3,
provvede la commissione di cui all’art. 7 della presente legge.
Nota: il comma 1 è stato così sostituito dall'art.
3, comma 1, L.R. 28 aprile 2014, n. 25 che, con delibera del 30 giugno 2014, è
stata impugnata dal Consiglio dei ministri dinanzi alla Corte Costituzionale,
ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, per violazione dell'art. 86, terzo
comma, dello Statuto regionale in relazione all'art. 123 della Costituzione,
avendo il Consiglio regionale legiferato oltrepassando i limiti riconducibili
alla sua natura di organo in prorogatio e che, con
sentenza n. 81 del 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato
costituzionalmente illegittima poiché in contrasto con l'art. 123 della
Costituzione, in relazione all'art. 86, terzo comma, dello Statuto regionale.
LEGGE REGIONALE 21
LUGLIO 1999, N. 44
Norme per il riordino
degli Enti di edilizia residenziale pubblica.
Art.
26
(Trattamento
normativo ed economico del personale dell'ARET e delle ATER)
1. Entro un anno dalla data di approvazione
delle dotazioni organiche da parte rispettivamente dell'ARET e delle singole
ATER, la disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico
del personale è quella risultante dai vigenti contratti collettivi nazionali di
lavoro del personale della Confederazione italiana servizi pubblici Enti locali
(C.I.S.P.E.L.) - Federcasa.
2. Il personale che risultasse in esubero a
seguito dell'approvazione delle dotazioni organiche sarà collocato presso le
Amministrazioni del comparto Regione - Enti locali, mediante le procedure
previste dalle norme per la mobilità. Al termine delle procedure di mobilità,
il personale rimasto privo di collocazione è inquadrato nei ruoli della Regione
Abruzzo.
3. Il personale dell'ARET è reclutato prioritariamente
e per mobilità volontaria nell'ambito di quello di ruolo degli I.A.C.P. ed
inoltre nell'ambito del personale del comparto Regioni - Enti locali.
4. Sono fatti salvi i concorsi banditi dagli
Istituti autonomi per le case popolari per l'assunzione di personale le cui
procedure siano iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge.
4-bis.
Le ATER e l'ARET al fine del contenimento della spesa, possono avvalersi,
nell'ambito della programmazione annuale del fabbisogno del personale, della
facoltà di attingere alle graduatorie formulate dalle stesse ATER e dall'ARET a
seguito di selezione pubblica.
4-ter.
Il livello remunerativo massimo omnicomprensivo annuo degli emolumenti o retribuzioni
a qualunque titolo percepiti dai dirigenti e direttori delle ATER abruzzesi,
non può superare il trattamento economico annuale complessivo massimo spettante
rispettivamente ai dirigenti e direttori della Regione Abruzzo.
4-quater.
Qualora superiore, la retribuzione si riduce al predetto limite. L'importo
trattenuto non concorre a formare né l'imponibile fiscale né l'imponibile
previdenziale ed è acquisito dalle Aziende per il miglioramento dei saldi di
bilancio fino a concorrenza e fino a che permane un dichiarato ed accertato
stato di squilibrio economico e finanziario, ovvero per il finanziamento dei
programmi di manutenzione degli alloggi assegnati per finalità sociali in caso
di raggiunto o esistente equilibrio economico e finanziario.
Nota: La L.R. 29 luglio 2010, n. 32 ha disposto la
soppressione dell'Azienda Regionale per l'Edilizia e il Territorio (ARET),
trasferendo alle ATER le attività di sua competenza.
LEGGE REGIONALE 10
GENNAIO 2012, N. 1
Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 -
2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012).
Art.
63
(Disciplina
delle misure di pubblicità dell'Autorità competente in materia di valutazione
ambientale)
1. Le convocazioni del Comitato di
Coordinamento Regionale competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale
(CCR-VIA) e i relativi ordini del giorno sono pubblicati tempestivamente e
comunque almeno 7 giorni prima della data di svolgimento della riunione, sul
sito web della Regione Abruzzo. Le convocazioni sono inviate anche per via
telematica ai Consiglieri regionali.
2. La Direzione regionale competente
organizza, entro il 31 dicembre 2015, una informativa digitale alla quale
possono iscriversi tutti gli interessati e, in particolare, enti, singoli
cittadini, comitati, associazioni, organi di informazione. La informativa
digitale rende noto tempestivamente gli avvisi di presentazione delle istanze
di cui agli articoli 20 e 23 del D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), le convocazioni del Comitato e
relativo ordine del giorno, le decisioni con la descrizione delle relative
prescrizioni; la Direzione regionale fornisce, altresì, copia dei pareri del
Comitato. In ogni caso, tutti i verbali dei pareri del Comitato sono pubblicati
sul sito web della Regione Abruzzo.
3. Al fine di facilitare la partecipazione
del pubblico e delle istituzioni territoriali ai procedimenti anche ai fini
della presentazione delle osservazioni, contestualmente alla pubblicazione
della sintesi non tecnica, su richiesta dei soggetti interessati sono resi
disponibili, in formato digitale per la consultazione via web, tutti i
documenti progettuali dei progetti sottoposti a Compatibilità Ambientale,
Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza Ambientale.
4. La Direzione competente pubblica sul sito
web della Regione Abruzzo l'avvenuto deposito di istanze per la Valutazione di
Incidenza Ambientale (VINCA) e il relativo studio di incidenza ambientale e di
cui al D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)
e s.m.i. necessari per la valutazione delle opere che
possono avere incidenza sulle aree Natura2000. Lo studio di incidenza
ambientale viene reso disponibile in formato digitale per la consultazione via
web, su richiesta dei soggetti interessati. Per motivi legati alla tutela di
specie ed habitat, la Direzione competente può richiedere a chi consulta tale
documentazione un'adeguata riservatezza circa l'utilizzo delle informazioni
contenute nello studio.
5. Ai fini del coordinamento delle politiche
di conservazione dei siti della rete Natura2000, i comuni competenti per le
procedure di VINCA di cui alla DGR 22 marzo 2002, n.119 e s.m.i.,
comunicano entro 5 giorni alla Regione Abruzzo l'avvio della procedura e,
successivamente, gli esiti comprese le prescrizioni. Tali comunicazioni possono
avvenire anche per via digitale attraverso appositi modelli e procedure
predisposte dalla Direzione regionale competente. L'avvio della procedura e
l'esito sono segnalate dalla Direzione regionale competente sul sito web della
Regione Abruzzo.
6. La Direzione competente cura un database
delle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale e, entro il 28 febbraio
di ogni anno, pubblica sul proprio sito web un rapporto riassuntivo sulle
procedure di VINCA relative all'anno precedente in cui siano elaborati
indicatori relativi agli habitat ed alle specie interessate, le misure di
mitigazione e compensazione intraprese, anche ai fini della valutazione
dell'incidenza complessiva, compresi gli effetti sinergici, dei piani e dei
progetti sugli habitat e sulle specie tutelati.
7. La Direzione competente, anche attraverso
accordi e convenzioni con enti di controllo quali l'ARTA, assicura il
monitoraggio circa le modalità di esecuzione dei progetti approvati dal
Comitato CCRVIA attraverso le procedure di Compatibilità Ambientale,
Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza Ambientale. I
controlli sulla conformità rispetto ai progetti approvati e alle eventuali
prescrizioni sono effettuati su almeno il 20% dei progetti annualmente
approvati per ognuna delle tipologie, scelti casualmente.
8. L'attività di monitoraggio per i progetti
prescelti avviene sia nelle fasi di cantiere, al fine di verificare le modalità
di conduzione dello stesso, sia alla fine dell'opera al momento del collaudo al
fine di verificare la corrispondenza dell'opera o del piano rispetto a quanto
approvato.
9. Qualora il Comitato CCR-VIA abbia disposto
nell'ambito del parere che il proponente realizzi studi di monitoraggio, questi
sono effettuati da organismi terzi. La Direzione regionale competente
disciplina la realizzazione di tali studi e predispone un elenco di enti ed
istituti di ricerca particolarmente qualificati nel settore relativo alla
tipologia di opera, piano o programma approvato, che fungono da riferimento per
il proponente. Gli oneri degli studi sono a carico del proponente.
10. Entro il 28 febbraio di ogni anno la
Direzione regionale competente pubblica sul proprio sito web un riassunto delle
attività di verifica svolte. Il rapporto elenca i progetti verificati per
ognuna delle procedure nonché il numero e la tipologia delle non conformità
riscontrate sia rispetto ai progetti approvati sia rispetto alle prescrizioni.
11. Il Comitato CCR-VIA o una sua delegazione,
su richiesta di un ente istituzionale, di almeno due associazioni di protezione
ambientale riconosciute a livello nazionale o di almeno 100 cittadini, è tenuto
a svolgere un sopralluogo sui luoghi interessati dal piano o progetto; in tal
caso comunica la data del sopralluogo agli interessati, compreso il proponente,
che possono partecipare, pubblicandone altresì il relativo avviso sul sito web
della Regione Abruzzo.
12. I soggetti interessati possono fare
richiesta di audizione presso il Comitato CCR-VIA. L'audizione è normalmente
assentita. Eventuali dinieghi devono essere trasmessi per tempo e adeguatamente
motivati dalla Direzione regionale competente e ne devono essere resi edotti i
membri del Comitato CCR-VIA prima dell'avvio della discussione sulla relativa
istanza.
13. E' fatto obbligo per la Direzione regionale
competente di trasmettere o rendere disponibile per tempo, anche per via
telematica, ai componenti del Comitato CCR-VIA tutta la documentazione
progettuale, il parere istruttorio degli uffici regionali e copia delle
osservazioni pervenute, relativa ai piani o progetti per i quali il CCR-VIA è
chiamato ad esprimersi.
14. Le istruttorie dei piani e dei progetti
presentati al CCR-VIA per il parere sono svolte da personale con titoli e
specializzazioni adeguate alla tipologia di piano o progetto da esaminare,
quali pubblicazioni scientifiche di carattere nazionale o internazionale. Il
personale è scelto preferibilmente tra i dipendenti della Regione Abruzzo e
degli Enti strumentali della Regione. Qualora non vi siano specialisti in un
determinato settore o nello stesso Comitato CCR-VIA aventi i titoli sopra
ricordati, la Direzione regionale competente dispone convenzioni e/o accordi
con enti ed organismi pubblici particolarmente qualificati, aventi all'attivo
pubblicazioni scientifiche di carattere nazionale sulla tipologia di piano o
progetto in esame.
LEGGE REGIONALE 21
MAGGIO 2015, N. 10
Norme per l’alienazione
e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
Art.
9
(Abrogazione
di norme)
1. E’ abrogata la legge regionale 19
dicembre 2001, n. 76.
2. [Al comma 1 dell’articolo 36 della
legge regionale 20 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l’assegnazione e la gestione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei
relativi canoni di locazione) le parole "15 aprile 2014" sono
sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2015".]
3. [Alla lettera a) del comma 4
dell’articolo 36 della L.R. 96/1996 le parole "15 aprile 2014" sono
sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2015".]
*******************
Riferimenti normativi
Il testo dell'articolo
17 della legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli
Enti di edilizia residenziale pubblica), vigente alla data della presente
pubblicazione, è il seguente:
Art.
17
Consiglio
di amministrazione dell'ATER.
1 Il Consiglio di Amministrazione dell'ATER
è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, di comprovata
capacità manageriale, organizzativa e gestionale. Esso delibera a maggioranza
dei componenti.
2. I componenti del Consiglio di
Amministrazione sono nominati dal Consiglio regionale, secondo le modalità
stabilite dalla legge, e le nomine devono rispondere a requisiti di
professionalità ed esperienza e sono effettuate tenuto anche conto delle
qualità morali del nominato e dell'assenza di sentenze di condanna penale
passate in giudicato per delitti contro la pubblica amministrazione. Nel caso
in cui il Consiglio regionale non proceda alla nomina di uno o più membri, vi
provvede il Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni successivi
ai termini dettati dal comma 3.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in
carica cinque anni e comunque decade, ai sensi della L.R 12 agosto 2005, n. 27
(Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica
della Regione Abruzzo), all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale
e, in tal caso, deve essere nominato entro 180 giorni dall'insediamento stesso
secondo le modalità di cui al comma 2;
4. In caso di dimissioni ed in qualunque caso
di cessazione dalla carica di uno o più componenti del Consiglio di
Amministrazione, i nuovi membri subentrati restano in carica fino alla scadenza
ordinaria del Consiglio di Amministrazione come prescritta al comma 3.
5. Il Consiglio di Amministrazione decade
nella sua interezza nel caso in cui cessino dalla carica, per dimissioni
volontarie o per altri motivi, due Consiglieri, oppure il Presidente ed un
Consigliere. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un Consigliere
comunica immediatamente al Presidente del Consiglio regionale e della Giunta
regionale le cessazioni dalla carica. Il Presidente della Giunta regionale con
proprio decreto dichiara la decadenza del Consiglio di Amministrazione e nomina
un Commissario per un periodo massimo di sessanta giorni non prorogabile. Tale
termine è funzionale al riavvio delle procedure per la nomina del Consiglio di
Amministrazione.
6. Per tutti i membri del Consiglio di
Amministrazione valgono le cause di incompatibilità previste dalla vigente
normativa statale e regionale in materia e, comunque, quelle che determinano
situazioni di oggettivo conflitto di interessi con le finalità e i compiti
dell'ATER.
7. Ai componenti del Consiglio di
Amministrazione è attribuito un compenso annuo lordo, con riferimento alla
indennità di carica dei Consiglieri Regionali pari al 30% per il Presidente ed
al 10% per gli altri componenti. Il livello dell'indennità prevista per il
Presidente può essere raddoppiata solo nel caso in cui, quale lavoratore
dipendente, sia collocato in aspettativa non retribuita.
8. La disciplina del funzionamento del
Consiglio di Amministrazione è demandata allo Statuto.
9. Le funzioni di Segretario del Consiglio di
Amministrazione sono svolte dal Direttore o, in sua assenza, da altro
dipendente con funzioni direttive dell'ATER, su indicazione del Presidente.
10. Sono compiti del Consiglio di
Amministrazione:
a) deliberare lo Statuto, i Regolamenti, la
struttura organizzativa e la dotazione organica dell'ATER;
b) definire gli obiettivi pluriennali e
annuali dell'ATER in conformità con i dettati della presente legge ed in
coerenza con gli indirizzi e la programmazione regionale in materia di edilizia
sociale e di ERP, relazionandone annualmente alla Giunta regionale e alla
Commissione consiliare competente per materia;
c) approvare i bilanci economici di
previsione pluriennali e annuali, il piano-programma e il bilancio di esercizio
dell'ATER;
d) nominare il Direttore;
e) deliberare ed esercitare quanto altro
statutariamente previsto per l'attività dell'Azienda, fatte salve le funzioni
attribuite al Direttore.