ATTO DI PROMULGAZIONE N. 11

VISTO l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 33/3 del 26.5.2015

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE  28  MAGGIO 2015   N. 11

Integrazione alla L.R. 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica) e modifiche alle LL.RR. 20 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione), 21 maggio 2015, n. 10 (Norme per l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica) e 10 gennaio 2012, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2012)

 

e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Art. 1

(Inserimento dell’art. 25 bis nella L.R. 44/1999)

 

1.      Dopo l’art. 25 della L.R. 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica) è inserito il seguente:

 

"Art. 25 bis

(Liquidazione delle ATER)

 

1.       Quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su proposta dell'Assessore preposto al settore vigilante, dichiara l'Azienda in liquidazione coatta amministrativa; gli organi in carica decadono. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, è nominato un commissario per la liquidazione dell'ente. Il commissario provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente alienabile sulla base della normativa statale in vigore, avvalendosi del personale dipendente dell’ATER posta in liquidazione. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore preposto al settore vigilante, il patrimonio vincolato alla finalità di edilizia residenziale pubblica è attribuito ad altre ATER regionali. Con il medesimo provvedimento il personale a tempo indeterminato è trasferito, presso altra ATER regionale e/o presso altri enti pubblici vigilati dalla Regione. Il personale mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposte al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato.".

 

Art. 2

(Modifiche all’art. 26 della L.R. 44/1999)

 

1.         All’art. 26 della L.R. 44/1999, dopo il comma 4 bis sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"4 ter. Il livello remunerativo massimo omnicomprensivo annuo degli emolumenti o retribuzioni a qualunque titolo percepiti dai dirigenti e direttori delle ATER abruzzesi, non può superare il trattamento economico annuale complessivo massimo spettante rispettivamente ai dirigenti e direttori della Regione Abruzzo.

4 quater. Qualora superiore, la retribuzione si riduce al predetto limite. L'importo trattenuto non concorre a formare né l'imponibile fiscale né l'imponibile previdenziale ed è acquisito dalle Aziende per il miglioramento dei saldi di bilancio fino a concorrenza e fino a che permane un dichiarato ed accertato stato di squilibrio economico e finanziario, ovvero per il finanziamento dei programmi di manutenzione degli alloggi assegnati per finalità sociali in caso di raggiunto o esistente equilibrio economico e finanziario.".

 

Art. 3

(Modifiche alla L.R. 96/1996 ed alla L.R. 10/2015)

 

1.      Dopo il comma 1 dell’art. 36 della L.R. 20 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) è inserito il seguente:

"1 bis. Nei confronti di coloro che alla data del 15 maggio 2015 occupino senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica è consentita l’assegnazione dell’alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 comma 3.".

2.      La lettera a) del comma 4 dell’art. 36 della L.R. 96/1996 è sostituita dalla seguente:

"a) al protrarsi dell'occupazione dello stesso nucleo familiare, per almeno un mese anteriore alla data del 15 maggio 2015;".

3.      Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'art. 9 della L.R. 21 maggio 2015, n. 10 recante "Norme per l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica".

 

Art. 4

(Modifica all'art. 63 della L.R. 1/2012)

 

1.      Al comma 2 dell'art. 63 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2012) le parole "1° giugno 2015" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2015".

2.      I commi da 3 a 14 dell'art. 63 della L.R. 1/2012 trovano applicazione dal 31 dicembre 2015.

 

Art. 5

(Norma transitoria)

 

1.      Alla luce delle rilevanti perdite derivanti dall'attività di gestione e delle violazioni di legge emerse, l’ATER di Chieti, dichiarata in deficit strutturale con deliberazione di Giunta regionale n. 386 del 19 maggio 2014, è e resta commissariata.

2.      E’ confermata la decadenza degli organi, fatta eccezione per il Collegio dei Revisori dei Conti, ed è confermata la risoluzione anticipata del contratto di lavoro con il direttore dell’ATER, senza che alcun indennizzo o compenso sia corrisposto.

3.      E' confermato nell’incarico di Commissario dell'ATER di Chieti il Commissario già individuato con DPGR n. 24 del 21 maggio 2014, al quale sono attribuite le funzioni del Consiglio di Amministrazione e si applica la disciplina prevista per il Presidente del Consiglio di Amministrazione di cui al comma 7 dell’art. 17 della L.R. 44/1999. Sono altresì confermati gli atti posti in essere dallo stesso Commissario.

4.      Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Commissario redige un piano industriale per il risanamento aziendale, che trasmette alla Giunta regionale per l’approvazione. Il piano contiene una rigorosa rivisitazione delle spese, prevedendo la riorganizzazione dei servizi con criteri di efficienza ed economicità. Relativamente alle spese per il personale, l’ente è obbligato a rideterminare la dotazione organica, dichiarando in eccesso e collocando in disponibilità il personale comunque in servizio che risulti in soprannumero anche rispetto alla capacità di bilancio di finanziare i relativi costi. Il piano di riequilibrio finanziario ed economico rappresenta, altresì, la puntuale dinamica delle alienazioni e del reimpiego delle risorse ricavate dalle vendite del patrimonio, nel rispetto della vigente normativa statale. Ove dall’esame della situazione economica e finanziaria emergesse che non sussistono le condizioni per il riequilibrio, il Commissario propone alla Giunta regionale la liquidazione dell’Azienda.

 

Art. 6

(Norma finanziaria)

 

1.      Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 7

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

 E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, addì 28  Maggio 2015

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

 

 

TESTI

DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 28.05.2015, N. 11

 

"Integrazione alla L.R. 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica) e modifiche alle LL.RR. 20 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale e pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione), 21 maggio 2015, n. 10 (Norme per l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica) e 10 gennaio 2012, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2012)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

i testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del consiglio regionale dell'abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

le modifiche sono evidenziate in grassetto.

le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

i testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". i testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla gazzetta ufficiale italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

i testi vigenti delle leggi della regione abruzzo sono disponibili nella "banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". i testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel bollettino ufficiale della regione abruzzo.

il sito "eur-lex (l'accesso al diritto dell'unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'unione europea e ad altri documenti dell'ue considerati di dominio pubblico. una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/rech_legislation.do?ihmlang=it". i testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della gazzetta ufficiale dell'unione europea.

 

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LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 1996, N. 96

Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione.

 

Art. 36

(Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi)

 

1.      [Nei confronti di coloro che alla data del 15 aprile 2014 occupino senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica è consentita l'assegnazione dell'alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 comma 3.]

1-bis. Nei confronti di coloro che alla data del 15 maggio 2015 occupino senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica è consentita l’assegnazione dell’alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 comma 3.

2.      La relativa richiesta, corredata di idonea documentazione probatoria, deve essere formulata al Sindaco del Comune nel quale l’alloggio è ubicato ed all’ente gestore dell’alloggio stesso.

3.      L'ammontare dei canoni da recuperare è rateizzabile a tasso legale per un periodo di ammortamento non superiore a due anni. All'estinzione del debito avrà luogo la stipula del contratto di locazione tra l'assegnatario e l'Ente gestore ed il Comune provvederà ad emettere il relativo provvedimento di assegnazione il cui effetto retroagisce alla data di inizio dell’effettiva occupazione e comunque alla data non anteriore al 1° gennaio 2000. Nel periodo di ammortamento è dovuto il canone determinato ai sensi della legge regionale all'epoca vigente.

4.      L'assegnazione è subordinata:

a)      al protrarsi dell'occupazione dello stesso nucleo familiare, per almeno un mese anteriore alla data del 15 maggio 2015;

b)      all’accertamento del possesso da parte degli occupanti dei requisiti descritti dall’art. 2 della L.R. n. 55 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni; a tale accertamento - alla data di effettiva occupazione - provvede la competente commissione di cui all’art. 7 della L.R. n. 55 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni, previa istruttoria del Comune territorialmente competente;

c)      al recupero dei canoni arretrati da parte degli enti gestori riferiti al periodo di occupazione senza titolo del richiedente la sanatoria.

d)      alla verifica della persistenza dei requisiti, in applicazione, per quanto compatibile, delle disposizioni di cui all'art. 12, L.R. n. 96 del 1996. Per quanto attiene alla verifica delle condizioni reddituali del nucleo familiare, la stessa si intende soddisfatta se l'ammontare dei redditi, calcolati ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 96 del 1996, risulta inferiore al limite stabilito per la perdita dello status di assegnatario.

5.      Dalla data del parere favorevole emesso dalla Commissione assegnazione alloggi, l'Ente gestore, su segnalazione del Comune, applicherà il canone sociale in base all'art. 25 della L.R. 96/1996 con effetto dalla data di inizio dell'effettiva occupazione e comunque alla data non anteriore al 1° gennaio 2000. Nel caso di non accoglimento della richiesta di sanatoria, l'Ente gestore provvederà al recupero delle somme a conguaglio applicando il canone di locazione relativo al periodo dell'occupazione abusiva.

6.      Non sono sanabili le occupazioni senza titolo relativi ad alloggi E.R.P ottenute con violenza o in violazione della legge penale e quelle effettuate successivamente ad atti deliberativi di assegnazione da parte degli organi competenti.

7.      Il provvedimento di assegnazione è adottato dal Sindaco del Comune nel quale è situato l’alloggio, anche in deroga all’art. 13 della legge n. 55 del 1986 e successive modificazioni, in caso di sottoutilizzazione dell’alloggio l’assegnatario è inserito d’ufficio nella graduatoria della mobilità obbligatoria.

8.      Per le occupazioni per le quali non è consentita la sanatoria l’ente gestore competente per territorio dispone, con proprio atto, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo.

9.      Il provvedimento di assegnazione retroagisce al momento della effettiva occupazione e comunque a data non anteriore al 1° gennaio 2000.

10.    A tal fine diffida preventivamente, con lettera raccomandata, l’occupante senza titolo idoneo a rilasciare l’alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

11.    L’atto dell’ente gestore, che deve contenere il termine per il rilascio non eccedente i trenta giorni, costituisce a norma del 3° comma art. 18 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente 1° comma e non è soggetto a graduatoria o proroghe.

12     Sono fatte salve le disposizioni dell’art. 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive integrazioni e modificazioni.

13.    Successivamente all’entrata in vigore della presente legge all’accertamento dei requisiti previsti dal precedente comma 3, provvede la commissione di cui all’art. 7 della presente legge.

 

Nota:   il comma 1 è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 28 aprile 2014, n. 25 che, con delibera del 30 giugno 2014, è stata impugnata dal Consiglio dei ministri dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, per violazione dell'art. 86, terzo comma, dello Statuto regionale in relazione all'art. 123 della Costituzione, avendo il Consiglio regionale legiferato oltrepassando i limiti riconducibili alla sua natura di organo in prorogatio e che, con sentenza n. 81 del 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima poiché in contrasto con l'art. 123 della Costituzione, in relazione all'art. 86, terzo comma, dello Statuto regionale.

 

LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 1999, N. 44

Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica.

 

Art. 26

(Trattamento normativo ed economico del personale dell'ARET e delle ATER)

 

1.      Entro un anno dalla data di approvazione delle dotazioni organiche da parte rispettivamente dell'ARET e delle singole ATER, la disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale è quella risultante dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale della Confederazione italiana servizi pubblici Enti locali (C.I.S.P.E.L.) - Federcasa.

2.      Il personale che risultasse in esubero a seguito dell'approvazione delle dotazioni organiche sarà collocato presso le Amministrazioni del comparto Regione - Enti locali, mediante le procedure previste dalle norme per la mobilità. Al termine delle procedure di mobilità, il personale rimasto privo di collocazione è inquadrato nei ruoli della Regione Abruzzo.

3.      Il personale dell'ARET è reclutato prioritariamente e per mobilità volontaria nell'ambito di quello di ruolo degli I.A.C.P. ed inoltre nell'ambito del personale del comparto Regioni - Enti locali.

4.      Sono fatti salvi i concorsi banditi dagli Istituti autonomi per le case popolari per l'assunzione di personale le cui procedure siano iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge.

4-bis. Le ATER e l'ARET al fine del contenimento della spesa, possono avvalersi, nell'ambito della programmazione annuale del fabbisogno del personale, della facoltà di attingere alle graduatorie formulate dalle stesse ATER e dall'ARET a seguito di selezione pubblica.

4-ter. Il livello remunerativo massimo omnicomprensivo annuo degli emolumenti o retribuzioni a qualunque titolo percepiti dai dirigenti e direttori delle ATER abruzzesi, non può superare il trattamento economico annuale complessivo massimo spettante rispettivamente ai dirigenti e direttori della Regione Abruzzo.

4-quater. Qualora superiore, la retribuzione si riduce al predetto limite. L'importo trattenuto non concorre a formare né l'imponibile fiscale né l'imponibile previdenziale ed è acquisito dalle Aziende per il miglioramento dei saldi di bilancio fino a concorrenza e fino a che permane un dichiarato ed accertato stato di squilibrio economico e finanziario, ovvero per il finanziamento dei programmi di manutenzione degli alloggi assegnati per finalità sociali in caso di raggiunto o esistente equilibrio economico e finanziario.

 

Nota:   La L.R. 29 luglio 2010, n. 32 ha disposto la soppressione dell'Azienda Regionale per l'Edilizia e il Territorio (ARET), trasferendo alle ATER le attività di sua competenza.

 

LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2012, N. 1

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012).

 

Art. 63

(Disciplina delle misure di pubblicità dell'Autorità competente in materia di valutazione ambientale)

 

1.      Le convocazioni del Comitato di Coordinamento Regionale competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale (CCR-VIA) e i relativi ordini del giorno sono pubblicati tempestivamente e comunque almeno 7 giorni prima della data di svolgimento della riunione, sul sito web della Regione Abruzzo. Le convocazioni sono inviate anche per via telematica ai Consiglieri regionali.

2.      La Direzione regionale competente organizza, entro il 31 dicembre 2015, una informativa digitale alla quale possono iscriversi tutti gli interessati e, in particolare, enti, singoli cittadini, comitati, associazioni, organi di informazione. La informativa digitale rende noto tempestivamente gli avvisi di presentazione delle istanze di cui agli articoli 20 e 23 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), le convocazioni del Comitato e relativo ordine del giorno, le decisioni con la descrizione delle relative prescrizioni; la Direzione regionale fornisce, altresì, copia dei pareri del Comitato. In ogni caso, tutti i verbali dei pareri del Comitato sono pubblicati sul sito web della Regione Abruzzo.

3.      Al fine di facilitare la partecipazione del pubblico e delle istituzioni territoriali ai procedimenti anche ai fini della presentazione delle osservazioni, contestualmente alla pubblicazione della sintesi non tecnica, su richiesta dei soggetti interessati sono resi disponibili, in formato digitale per la consultazione via web, tutti i documenti progettuali dei progetti sottoposti a Compatibilità Ambientale, Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza Ambientale.

4.      La Direzione competente pubblica sul sito web della Regione Abruzzo l'avvenuto deposito di istanze per la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) e il relativo studio di incidenza ambientale e di cui al D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e s.m.i. necessari per la valutazione delle opere che possono avere incidenza sulle aree Natura2000. Lo studio di incidenza ambientale viene reso disponibile in formato digitale per la consultazione via web, su richiesta dei soggetti interessati. Per motivi legati alla tutela di specie ed habitat, la Direzione competente può richiedere a chi consulta tale documentazione un'adeguata riservatezza circa l'utilizzo delle informazioni contenute nello studio.

5.      Ai fini del coordinamento delle politiche di conservazione dei siti della rete Natura2000, i comuni competenti per le procedure di VINCA di cui alla DGR 22 marzo 2002, n.119 e s.m.i., comunicano entro 5 giorni alla Regione Abruzzo l'avvio della procedura e, successivamente, gli esiti comprese le prescrizioni. Tali comunicazioni possono avvenire anche per via digitale attraverso appositi modelli e procedure predisposte dalla Direzione regionale competente. L'avvio della procedura e l'esito sono segnalate dalla Direzione regionale competente sul sito web della Regione Abruzzo.

6.      La Direzione competente cura un database delle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale e, entro il 28 febbraio di ogni anno, pubblica sul proprio sito web un rapporto riassuntivo sulle procedure di VINCA relative all'anno precedente in cui siano elaborati indicatori relativi agli habitat ed alle specie interessate, le misure di mitigazione e compensazione intraprese, anche ai fini della valutazione dell'incidenza complessiva, compresi gli effetti sinergici, dei piani e dei progetti sugli habitat e sulle specie tutelati.

7.      La Direzione competente, anche attraverso accordi e convenzioni con enti di controllo quali l'ARTA, assicura il monitoraggio circa le modalità di esecuzione dei progetti approvati dal Comitato CCRVIA attraverso le procedure di Compatibilità Ambientale, Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza Ambientale. I controlli sulla conformità rispetto ai progetti approvati e alle eventuali prescrizioni sono effettuati su almeno il 20% dei progetti annualmente approvati per ognuna delle tipologie, scelti casualmente.

8.      L'attività di monitoraggio per i progetti prescelti avviene sia nelle fasi di cantiere, al fine di verificare le modalità di conduzione dello stesso, sia alla fine dell'opera al momento del collaudo al fine di verificare la corrispondenza dell'opera o del piano rispetto a quanto approvato.

9.      Qualora il Comitato CCR-VIA abbia disposto nell'ambito del parere che il proponente realizzi studi di monitoraggio, questi sono effettuati da organismi terzi. La Direzione regionale competente disciplina la realizzazione di tali studi e predispone un elenco di enti ed istituti di ricerca particolarmente qualificati nel settore relativo alla tipologia di opera, piano o programma approvato, che fungono da riferimento per il proponente. Gli oneri degli studi sono a carico del proponente.

10.    Entro il 28 febbraio di ogni anno la Direzione regionale competente pubblica sul proprio sito web un riassunto delle attività di verifica svolte. Il rapporto elenca i progetti verificati per ognuna delle procedure nonché il numero e la tipologia delle non conformità riscontrate sia rispetto ai progetti approvati sia rispetto alle prescrizioni.

11.    Il Comitato CCR-VIA o una sua delegazione, su richiesta di un ente istituzionale, di almeno due associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale o di almeno 100 cittadini, è tenuto a svolgere un sopralluogo sui luoghi interessati dal piano o progetto; in tal caso comunica la data del sopralluogo agli interessati, compreso il proponente, che possono partecipare, pubblicandone altresì il relativo avviso sul sito web della Regione Abruzzo.

12.    I soggetti interessati possono fare richiesta di audizione presso il Comitato CCR-VIA. L'audizione è normalmente assentita. Eventuali dinieghi devono essere trasmessi per tempo e adeguatamente motivati dalla Direzione regionale competente e ne devono essere resi edotti i membri del Comitato CCR-VIA prima dell'avvio della discussione sulla relativa istanza.

13.    E' fatto obbligo per la Direzione regionale competente di trasmettere o rendere disponibile per tempo, anche per via telematica, ai componenti del Comitato CCR-VIA tutta la documentazione progettuale, il parere istruttorio degli uffici regionali e copia delle osservazioni pervenute, relativa ai piani o progetti per i quali il CCR-VIA è chiamato ad esprimersi.

14.    Le istruttorie dei piani e dei progetti presentati al CCR-VIA per il parere sono svolte da personale con titoli e specializzazioni adeguate alla tipologia di piano o progetto da esaminare, quali pubblicazioni scientifiche di carattere nazionale o internazionale. Il personale è scelto preferibilmente tra i dipendenti della Regione Abruzzo e degli Enti strumentali della Regione. Qualora non vi siano specialisti in un determinato settore o nello stesso Comitato CCR-VIA aventi i titoli sopra ricordati, la Direzione regionale competente dispone convenzioni e/o accordi con enti ed organismi pubblici particolarmente qualificati, aventi all'attivo pubblicazioni scientifiche di carattere nazionale sulla tipologia di piano o progetto in esame.

 

LEGGE REGIONALE 21 MAGGIO 2015, N. 10

Norme per l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

 

Art. 9

(Abrogazione di norme)

 

1.         E’ abrogata la legge regionale 19 dicembre 2001, n. 76.

2.         [Al comma 1 dell’articolo 36 della legge regionale 20 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) le parole "15 aprile 2014" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2015".]

3.         [Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 36 della L.R. 96/1996 le parole "15 aprile 2014" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2015".]

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Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

Art. 17

Consiglio di amministrazione dell'ATER.

 

1       Il Consiglio di Amministrazione dell'ATER è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, di comprovata capacità manageriale, organizzativa e gestionale. Esso delibera a maggioranza dei componenti.

2.      I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge, e le nomine devono rispondere a requisiti di professionalità ed esperienza e sono effettuate tenuto anche conto delle qualità morali del nominato e dell'assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato per delitti contro la pubblica amministrazione. Nel caso in cui il Consiglio regionale non proceda alla nomina di uno o più membri, vi provvede il Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni successivi ai termini dettati dal comma 3.

3.      Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e comunque decade, ai sensi della L.R 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo), all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale e, in tal caso, deve essere nominato entro 180 giorni dall'insediamento stesso secondo le modalità di cui al comma 2;

4.      In caso di dimissioni ed in qualunque caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, i nuovi membri subentrati restano in carica fino alla scadenza ordinaria del Consiglio di Amministrazione come prescritta al comma 3.

5.      Il Consiglio di Amministrazione decade nella sua interezza nel caso in cui cessino dalla carica, per dimissioni volontarie o per altri motivi, due Consiglieri, oppure il Presidente ed un Consigliere. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un Consigliere comunica immediatamente al Presidente del Consiglio regionale e della Giunta regionale le cessazioni dalla carica. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto dichiara la decadenza del Consiglio di Amministrazione e nomina un Commissario per un periodo massimo di sessanta giorni non prorogabile. Tale termine è funzionale al riavvio delle procedure per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

6.      Per tutti i membri del Consiglio di Amministrazione valgono le cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa statale e regionale in materia e, comunque, quelle che determinano situazioni di oggettivo conflitto di interessi con le finalità e i compiti dell'ATER.

7.      Ai componenti del Consiglio di Amministrazione è attribuito un compenso annuo lordo, con riferimento alla indennità di carica dei Consiglieri Regionali pari al 30% per il Presidente ed al 10% per gli altri componenti. Il livello dell'indennità prevista per il Presidente può essere raddoppiata solo nel caso in cui, quale lavoratore dipendente, sia collocato in aspettativa non retribuita.

8.      La disciplina del funzionamento del Consiglio di Amministrazione è demandata allo Statuto.

9.      Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore o, in sua assenza, da altro dipendente con funzioni direttive dell'ATER, su indicazione del Presidente.

10.    Sono compiti del Consiglio di Amministrazione:

a)      deliberare lo Statuto, i Regolamenti, la struttura organizzativa e la dotazione organica dell'ATER;

b)      definire gli obiettivi pluriennali e annuali dell'ATER in conformità con i dettati della presente legge ed in coerenza con gli indirizzi e la programmazione regionale in materia di edilizia sociale e di ERP, relazionandone annualmente alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente per materia;

c)      approvare i bilanci economici di previsione pluriennali e annuali, il piano-programma e il bilancio di esercizio dell'ATER;

d)      nominare il Direttore;

e)      deliberare ed esercitare quanto altro statutariamente previsto per l'attività dell'Azienda, fatte salve le funzioni attribuite al Direttore.