IL COMMISSARIO AD ACTA

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

CONSIDERATO che la predetta deliberazione individua, tra l’altro, quale specificazione della funzione attribuita al Commissario, la definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;

ATTESO che, in base all’art. 4 comma 2 del D.L. 01.10.2007 n.159, convertito in Legge 29.11.2007 n. 222, l’incarico commissariale è conferito per l’intero periodo di vigenza del Piano di Rientro;

CONSIDERATO che condizione necessaria per l'esercizio del potere di fissazione dei tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati accreditati è la concreta individuazione delle somme che la Regione ha disposizione per tali finalità;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini);

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed in particolare l’art 17 comma 1 lett a) il quale prevede che le regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;

VISTO il DPCM 29/11/2001 e ss. mm. ii. Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 126/2014 del 20/10/2014, recante “Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete termale privata provvisoriamente accreditata biennio 2014 - 2015 - approvazione schema di contratto e relativi tetti di spesa annuali per singolo stabilimento termale”, con il quale:

-          si è preso atto che le strutture private erogatrici di prestazioni termali con le quali si procede alla negoziazione sono quelle accreditate, ovvero provvisoriamente accreditate, ai sensi della LR 32/2007 e s.m.i.;

-          è stata autorizzata nella misura di complessivi euro 3.205.500,00 (euro tremilioniduecentocinquecinquecento/00) il tetto massimo annuale per ciascuno degli anni 2014 e 2015, quale limite massimo di spesa che la Regione Abruzzo può mettere a disposizione per l’acquisto di prestazioni termali per ciascuna delle predette annualità 2014 e 2015, ripartito tra le singole strutture private come indicato nell’Allegato 1 al DC 126/2014 per costituire parte integrante e sostanziale dello stesso;

-          è stato approvato lo schema di contratto negoziale di cui all’Allegato 2 parte integrante e sostanziale del medesimo DC 126/2014;

-          è stata prevista la fase interlocutoria con le suddette strutture ammesse alla contrattazione in parola con deposito di eventuali controdeduzioni, fase prodromica alla stipula dei relativi contratti negoziali;

CONSIDERATO che la Società delle Terme SpA, gestore delle Terme di Caramanico e controllante le Terme di Popoli srl, con note acquisite al prot. RA/294968 del 07/11/2014 e prot. RA/314215 del 26/11/2014 ha formulato le proprie osservazioni e controdeduzioni, richiedendo tra l’altro la modifica dello schema di contratto nella parte relativa alla mensilizzazione del budget massimo annuale, e richiedendo la modifica della ripartizione dei tetti di spesa, di cui al soprarichiamato Allegato 1 parte integrante del DC 126/2014, tra le sedi erogative Terme di Caramanico e Terme di Popoli, come appresso indicato:

Struttura provvisoriamente accreditata

Tetto di spesa annuale previsto dal DC 126/2014

Tetto di spesa richiesto

Terme di Caramanico

€ 2.531.254,58

€ 2.451.377,43

Terme di Popoli

€ 670.122,85

€ 750.000,00

 

VISTA la nota prot. RA/311528/COMM del 13/11/2014 con la quale il Commissario ad Acta accoglie parte delle controdeduzioni formulate dalla Società delle Terme con la prefata nota acquisita al prot. RA/294968 del 07/11/2014 concedendo, a parziale modifica dello schema contrattuale approvato in allegato 2 del DC 126/2014 (art. 5) l’oscillabilità mensile del 30%, ferma restando l’invalicabilità del budget assegnato per ciascuno degli anni 2014 e 2015, e precisamente nella seguente formulazione dell’art. 5 dello schema di contratto:

“1. A garanzia della previsione di spesa concordata con il presente contratto e a tutela della continuità nell’erogazione delle prestazioni, le parti convengono che il tetto massimo complessivo annuale di cui all’art. 3 è assegnato relativamente alla produzione riferita ai mesi di effettiva attività.

2. Per i suddetti mesi di effettiva attività il tetto massimo è quindi frazionato in mensilità, con l’obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili, e con una oscillabilità mensile non superiore al 30%, fermo restando quanto previsto all’art.3. Detta oscillabilità mensile del 30%, anche quando in eccesso, è ammessa anche per le prestazioni erogate negli ultimi tre mesi di attività degli anni 2014 e 2015, nei limiti dei tetti annuali complessivi di cui all’art. 3 comma 1, e fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 3.”.

VISTA la nota prot. RA/327288/COMM del 09/12/2014 con la quale il Commissario ad Acta acconsente alla sopraspecificata rimodulazione dei tetti per le strutture Terme di Caramanico e Terme di Popoli, per le motivazioni nella stessa riportate;

DATO ATTO e ribadito che la suddetta richiesta di diversa modulazione dei tetti non modifica il budget annuale massimo già stabilito con il Decreto commissariale n. 126/2014 del 20/10/2014, trattandosi solo di una diversa ripartizione tra le due sedi erogative accreditate appartenenti allo stesso Gruppo societario e ricadenti entrambe nella competenza territoriale della ASL di Pescara;

PRECISATO che i contratti in parola sono stati già sottoscritti con le modifiche suddette;

RAVVISATA l’opportunità, per ovvie ragioni di parità di trattamento tra gli erogatori ammessi alla contrattazione, di estendere la possibilità dell’oscillabilità del tetto mensile nel limite del 30% e ferma restando l’invalicabilità del budget massimo annuale per ciascuno degli anni di riferimento 2014 e 2015 secondo la formulazione soprariportata, anche al terzo Erogatore privato provvisoriamente accreditato Istituto Neurotraumatologico Italiano INI SpA, ammesso alla contrattazione di che trattasi e con cui si è parimenti addivenuti alla stipula;

RILEVATO che per quanto sopra rappresentato il presente atto non necessità del parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze;

Tutto ciò premesso

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

-          di prendere atto e confermare quanto le parti hanno stipulato, in esito alla fase interlocutoria prevista dal Decreto del Commissario ad Acta n.126/2014 del 20/10/2014, all’atto della sottoscrizione del contratto per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni sanitarie termali erogate per gli anni 2014 e 2015 dalla Società della Terme SpA, per le Terme di Caramanico, e dalla società Terme di Popoli srl per le Terme di Popoli;

-          di modificare pertanto l’Allegato 1 del Decreto del Commissario ad Acta n.126/2014 del 20/10/2014 così come rideterminato all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

-          di dare atto altresì della modifica introdotta nello schema di contratto di cui all’allegato 2 al prefato DC 126/2014, art. 5, come testualmente riportata in narrativa;

-          di estendere, per ovvie ragioni di opportunità e di parità di trattamento tra gli erogatori ammessi alla contrattazione, tale modifica relativa all’oscillabilità del tetto mensile nel limite del 30% e ferma restando l’invalicabilità del budget massimo annuale per ciascuno degli anni di riferimento 2014 e 2015, anche al terzo Erogatore privato provvisoriamente accreditato Istituto Neurotraumatologico Italiano INI SpA ammesso alla contrattazione di che trattasi e con cui si è parimenti addivenuti alla stipula;

-          di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze, come previsto nell’Accordo con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e per l’individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico;

-          di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle ASL e notificato agli Erogatori privati interessati provvisoriamente accreditati, e che sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Segue allegato

Allegato 1