IL COMMISSARIO AD ACTA
VISTA
la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014 con la quale il
Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi
del settore sanitario della Regione Abruzzo;
CONSIDERATO
che la predetta deliberazione individua, tra l’altro, quale specificazione
della funzione attribuita al Commissario, la definizione dei contratti con gli
erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;
ATTESO
che, in base all’art. 4 comma 2 del D.L. 01.10.2007 n.159, convertito in Legge
29.11.2007 n. 222, l’incarico commissariale è conferito per l’intero periodo di
vigenza del Piano di Rientro;
CONSIDERATO
che condizione necessaria per l'esercizio del potere di fissazione dei tetti di
spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati
accreditati è la concreta individuazione delle somme che la Regione ha
disposizione per tali finalità;
VISTO
il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge
7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini);
VISTO
il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 ed in particolare l’art 17 comma 1 lett a) il quale prevede che le regioni adottano tutte le
misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio
programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle
prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;
VISTO
il DPCM 29/11/2001 e ss. mm. ii. Definizione dei
Livelli Essenziali di Assistenza;
VISTO
il Decreto del Commissario ad Acta n. 126/2014 del
20/10/2014, recante “Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in
materia di prestazioni erogate dalla rete termale privata provvisoriamente
accreditata biennio 2014 - 2015 - approvazione schema di contratto e relativi
tetti di spesa annuali per singolo stabilimento termale”, con il quale:
- si è preso atto che le strutture
private erogatrici di prestazioni termali con le quali si procede alla
negoziazione sono quelle accreditate, ovvero provvisoriamente accreditate, ai
sensi della LR 32/2007 e s.m.i.;
- è stata autorizzata nella misura di
complessivi euro 3.205.500,00 (euro tremilioniduecentocinquecinquecento/00)
il tetto massimo annuale per ciascuno degli anni 2014 e 2015, quale limite massimo
di spesa che la Regione Abruzzo può mettere a disposizione per l’acquisto di
prestazioni termali per ciascuna delle predette annualità 2014 e 2015,
ripartito tra le singole strutture private come indicato nell’Allegato 1 al DC
126/2014 per costituire parte integrante e sostanziale dello stesso;
- è stato approvato lo schema di
contratto negoziale di cui all’Allegato 2 parte integrante e sostanziale del
medesimo DC 126/2014;
- è stata prevista la fase
interlocutoria con le suddette strutture ammesse alla contrattazione in parola
con deposito di eventuali controdeduzioni, fase prodromica
alla stipula dei relativi contratti negoziali;
CONSIDERATO
che la Società delle Terme SpA, gestore delle Terme di Caramanico
e controllante le Terme di Popoli srl, con note acquisite al prot. RA/294968 del 07/11/2014 e prot.
RA/314215 del 26/11/2014 ha formulato le proprie osservazioni e
controdeduzioni, richiedendo tra l’altro la modifica dello schema di contratto
nella parte relativa alla mensilizzazione del budget
massimo annuale, e richiedendo la modifica della ripartizione dei tetti di
spesa, di cui al soprarichiamato Allegato 1 parte integrante del DC 126/2014,
tra le sedi erogative Terme di Caramanico
e Terme di Popoli, come appresso indicato:
Struttura provvisoriamente accreditata |
Tetto di spesa annuale previsto dal DC
126/2014 |
Tetto di spesa richiesto |
Terme di Caramanico
|
€ 2.531.254,58 |
€ 2.451.377,43 |
Terme di Popoli |
€ 670.122,85 |
€ 750.000,00 |
VISTA
la nota prot. RA/311528/COMM del 13/11/2014 con la
quale il Commissario ad Acta accoglie parte delle
controdeduzioni formulate dalla Società delle Terme con la prefata nota
acquisita al prot. RA/294968 del 07/11/2014
concedendo, a parziale modifica dello schema contrattuale approvato in allegato
2 del DC 126/2014 (art. 5) l’oscillabilità mensile
del 30%, ferma restando l’invalicabilità del budget assegnato per ciascuno
degli anni 2014 e 2015, e precisamente nella seguente formulazione dell’art. 5
dello schema di contratto:
“1.
A garanzia della previsione di spesa concordata con il presente contratto e a
tutela della continuità nell’erogazione delle prestazioni, le parti convengono
che il tetto massimo complessivo annuale di cui all’art. 3 è assegnato
relativamente alla produzione riferita ai mesi di effettiva attività.
2.
Per i suddetti mesi di effettiva attività il tetto massimo è quindi frazionato
in mensilità, con l’obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili,
e con una oscillabilità mensile non superiore al 30%,
fermo restando quanto previsto all’art.3. Detta oscillabilità
mensile del 30%, anche quando in eccesso, è ammessa anche per le prestazioni
erogate negli ultimi tre mesi di attività degli anni 2014 e 2015, nei limiti
dei tetti annuali complessivi di cui all’art. 3 comma 1, e fermo restando quanto
previsto dal comma 2 del medesimo art. 3.”.
VISTA
la nota prot. RA/327288/COMM del 09/12/2014 con la
quale il Commissario ad Acta acconsente alla sopraspecificata rimodulazione dei tetti per le strutture
Terme di Caramanico e Terme di Popoli, per le motivazioni
nella stessa riportate;
DATO
ATTO e ribadito che la suddetta richiesta di diversa modulazione dei tetti non
modifica il budget annuale massimo già stabilito con il Decreto commissariale
n. 126/2014 del 20/10/2014, trattandosi solo di una diversa ripartizione tra le
due sedi erogative accreditate appartenenti allo
stesso Gruppo societario e ricadenti entrambe nella competenza territoriale
della ASL di Pescara;
PRECISATO
che i contratti in parola sono stati già sottoscritti con le modifiche suddette;
RAVVISATA
l’opportunità, per ovvie ragioni di parità di trattamento tra gli erogatori
ammessi alla contrattazione, di estendere la possibilità dell’oscillabilità del tetto mensile nel limite del 30% e ferma
restando l’invalicabilità del budget massimo annuale per ciascuno degli anni di
riferimento 2014 e 2015 secondo la formulazione soprariportata,
anche al terzo Erogatore privato provvisoriamente accreditato Istituto Neurotraumatologico Italiano INI SpA, ammesso alla
contrattazione di che trattasi e con cui si è parimenti addivenuti alla
stipula;
RILEVATO
che per quanto sopra rappresentato il presente atto non necessità del parere
preventivo dei Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze;
Tutto
ciò premesso
DECRETA
per
le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano
- di prendere atto e confermare quanto
le parti hanno stipulato, in esito alla fase interlocutoria prevista dal
Decreto del Commissario ad Acta n.126/2014 del
20/10/2014, all’atto della sottoscrizione del contratto per la regolamentazione
dei rapporti in materia di prestazioni sanitarie termali erogate per gli anni
2014 e 2015 dalla Società della Terme SpA, per le Terme di Caramanico,
e dalla società Terme di Popoli srl per le Terme di Popoli;
- di modificare pertanto l’Allegato 1
del Decreto del Commissario ad Acta n.126/2014 del
20/10/2014 così come rideterminato all’Allegato 1 parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento;
- di dare atto altresì della modifica
introdotta nello schema di contratto di cui all’allegato 2 al prefato DC
126/2014, art. 5, come testualmente riportata in narrativa;
- di estendere, per ovvie ragioni di
opportunità e di parità di trattamento tra gli erogatori ammessi alla
contrattazione, tale modifica relativa all’oscillabilità
del tetto mensile nel limite del 30% e ferma restando l’invalicabilità del
budget massimo annuale per ciascuno degli anni di riferimento 2014 e 2015,
anche al terzo Erogatore privato provvisoriamente accreditato Istituto Neurotraumatologico Italiano INI SpA ammesso alla
contrattazione di che trattasi e con cui si è parimenti addivenuti alla
stipula;
- di trasmettere il presente
provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze, come
previsto nell’Accordo con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano di
Rientro dai disavanzi e per l’individuazione degli interventi per il
perseguimento dell’equilibrio economico;
- di disporre che il presente
provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle ASL e notificato agli
Erogatori privati interessati provvisoriamente accreditati, e che sia
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Segue allegato