IL COMMISSARIO AD ACTA
VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il
Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi
del settore sanitario della Regione Abruzzo secondo i Programmi Operativi di
cui al richiamato art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012 con la quale il
dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Subcommissario per l’attuazione del Piano di rientro dai
disavanzi del SSR abruzzese con le competenze ivi declinate;
VISTO
il decreto commissariale n. 90/2014 del 12.08.2014, di presa d’atto
dell’insediamento del Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo dott.
Luciano D’Alfonso in qualità di Commissario ad acta
per l’attuazione del summenzionato Piano di Rientro;
VISTO
il decreto commissariale n. 20/2012 dell’11.06.2012, di presa d’atto
dell’insediamento del Dott. Giuseppe Zuccatelli in
qualità di Sub Commissario, con decorrenza dell’incarico dall’11.06.2012;
ATTESO
CHE tra le materie di competenza del Subcommissario è
prevista la “collaborazione, per gli aspetti di programmazione sanitaria, per
l’adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal vigente
ordinamento in materia sanitaria, necessari all’attuazione del Piano di
rientro”, nonché la “spesa per la medicina di base”;
VISTO
l’Accordo intervenuto, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs.
28 agosto 1997, n° 281, tra il Governo, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Indicazioni per
la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla
popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome”, repertoriato al n° 255/CSR del
20.12.2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 07.02.2013 - Suppl.
Ordinario n. 9;
VISTO
il proprio Decreto n° 1/2014 del 20.01.2014, con cui
il predetto Accordo è stato recepito dalla Regione Abruzzo e sono state fornite
prime indicazioni sull’erogazione dell’assistenza sanitaria in favore del
minore straniero da parte dei servizi e presidi delle Aziende Unità Sanitarie
Locali, ai sensi del comma 3, lett. b), del D.Lgs.
25.7.1998 n. 286 e come prescritto dalla L. 27-5-1991 n. 176, di Ratifica ed
esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo;
CONSIDERATO
che l’Accordo include i minori tra i soggetti che, a prescindere dal permesso
di soggiorno, avrebbero titolo all’ iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario
Nazionale in applicazione della L. 176 del 27.05.1991 e dell’art. 35, comma 3,
lettera b) del D. Lgs. 25.7.1998 n. 286 (pag. 6
dell’Allegato all’Accordo medesimo);
RILEVATO
che il Tavolo della Mobilità internazionale ha avviato un percorso di revisione
del testo del medesimo Accordo, che investe anche la problematica
dell’iscrizione dei minori al SSN, non sussistendo, allo stato, le condizioni
tecniche per procedervi;
VISTO
il verbale di incontro del Tavolo tecnico interregionale “Immigrati e servizi sanitari”
del 12 giugno 2014, che, con specifico riferimento alla questione
dell’iscrizione obbligatoria dei minori non in regola con le norme
sull’ingresso e/o sul soggiorno, dà atto delle problematiche applicative che
non consentono di dare completa esecuzione al contenuto dell’Accordo;
CONSIDERATO
che, come rilevato nel predetto verbale, sono allo studio ipotesi operative per
usare, ai fini dell’iscrizione al SSN, il codice STP o un codice identificativo
a 16 caratteri ad hoc, omogeneo e valido in tutta Italia, e che il Ministero
della Salute, che ha già avviato all’uopo le necessarie verifiche con l’Agenzia
delle Entrate e il Ministero dell’Interno, fa riserva di aggiornare le Regioni
in ordine agli esiti di questa attività;
CONSIDERATO
che, in attesa delle previste indicazioni nazionali, si intende comunque
provvedere, in ambito regionale, ad assicurare, oltre alle tutele già
riconosciute nel Decreto 1/2014, l’assistenza del Pediatra di libera scelta ai
bambini non in regola con le norme sull’ingresso e/o sul soggiorno di età
inferiore o uguale a 14 anni, presenti sul territorio regionale, nella
consapevolezza che questa forma di assistenza costituisca lo strumento più
idoneo per garantire la tutela del minore, con un’attenzione rivolta non solo
alla cura della patologia e all’urgenza, ma al monitoraggio dello stato di
salute e alla prevenzione delle malattie;
RITENUTO,
sempre nelle more di una regolamentazione nazionale uniforme, di dover
garantire ai minori irregolari l’accesso al Pediatra di libera scelta con un
sistema sperimentale, tenendo conto del fatto che la condizione di
“irregolarità”, con i problemi di identificazione e di mobilità che essa
comporta, non consente di realizzare le condizioni minime necessarie per una
assegnazione stabile del medico;
CONSIDERATO
che, al fine di monitorare l’efficacia del presente provvedimento e la
funzionalità e coerenza, sotto i profili amministrativo e pratico, le Aziende
Unità Sanitarie Locali dovranno fornire – su richiesta e secondo le indicazioni
dell’Organo Commissariale - appositi rendiconti in ordine all’attività svolta
in attuazione del medesimo;
PRECISATO
che, ai fini del presente provvedimento possono accedere al pediatra di libera
scelta i minori stranieri di età inferiore o pari a 14 anni, non in regola con
le norme sull’ingresso e/o sul soggiorno, figli di persone immigrate non
regolarmente presenti (cd. codice STP);
RILEVATO
che l’accesso al PLS debba avvenire previo ordinario rilascio del tesserino STP
da parte delle competenti Aziende Sanitarie locali, e che la prestazione del
medico sia regolamentata secondo le modalità precisate, in fase di prima
applicazione, nel documento allegato al presente Decreto come parte integrante
e sostanziale, recante “Modalità operative per l’assegnazione del Pediatra di
libera scelta al minore non in regola con le norme sull’ingresso o sul
soggiorno” (Allegato A);
PRECISATO
che gli oneri per prestazioni rese al titolo di cui al presente provvedimento,
ivi compresa la spesa per la corresponsione della quota capitaria
al pediatra, devono essere debitamente rendicontati dalle Aziende Unità
Sanitarie Locali alla Regione Abruzzo, in quanto da imputarsi alla quota del
Fondo sanitario nazionale di cui all’art. 35, comma 6, D.Lgs.
25 luglio 1998, n. 286;
CONSIDERATO
che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza, e che pertanto deve
essere trasmesso ai Ministeri della Salute e dell’economia e Finanze
successivamente alla sua adozione;
DECRETA
per
le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano
1) di stabilire, nelle more delle
determinazioni da assumersi a livello nazionale nella materia e in via
sperimentale, l’assegnazione del pediatra di libera scelta a favore dei minori
con età inferiore o uguale a 14 anni, presenti sul territorio regionale e non
in regola con le norme sull’ingresso e/o sul soggiorno (cd. codice STP);
2) di precisare che le modalità
dell’erogazione dell’assistenza sono definite, in fase di prima applicazione,
nel documento allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale,
recante “Modalità operative per l’assegnazione del Pediatra di libera scelta al
minore non in regola con le norme sull’ingresso o sul soggiorno” (Allegato A);
3) di stabilire che le Aziende Unità
Sanitarie Locali sono tenute, su richiesta e in base alle indicazioni fornite
dall’Organo Commissariale, a fornire appositi rendiconti in ordine all’attività
svolta in attuazione del presente provvedimento;
4) di rinviare a successivi provvedimenti,
anche all’esito delle verifiche sull’attuazione del presente atto da parte
delle Aziende Unità Sanitarie Locali, l’eventuale revisione della
regolamentazione del servizio, come stabilita in fase di prima applicazione col
presente provvedimento, laddove emergano criticità organizzative allo stato non
prevedibili;
5) di precisare che gli oneri per
prestazioni rese al titolo di cui al presente provvedimento, ivi compresi
quelli per la corresponsione della quota capitaria al
pediatra, devono essere debitamente rendicontati dalle Aziende Unità Sanitarie
Locali alla Regione Abruzzo, in quanto da imputarsi alla quota del Fondo
sanitario nazionale di cui all’art. 35, comma 6, D.Lgs.
25 luglio 1998, n. 286;
6) di trasmettere il presente
provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze per la
relativa validazione;
7) di notificare il presente provvedimento
ai Direttori Generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali, che dovranno
provvedere ad adeguata informativa ai Medici Pediatri di libera scelta
convenzionati nell’ambito territoriale di rispettiva competenza;
8) di pubblicare il presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo nonché sul sito internet
dell’Ente, sezione “Atti della Regione”.
IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Luciano D’Alfonso
Segue allegato