IL COMMISSARIO AD ACTA

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo secondo i Programmi Operativi di cui al richiamato art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012 con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Subcommissario per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR abruzzese con le competenze ivi declinate;

VISTO il decreto commissariale n. 90/2014 del 12.08.2014, di presa d’atto dell’insediamento del Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo dott. Luciano D’Alfonso in qualità di Commissario ad acta per l’attuazione del summenzionato Piano di Rientro;

VISTO il decreto commissariale n. 20/2012 dell’11.06.2012, di presa d’atto dell’insediamento del Dott. Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub Commissario, con decorrenza dell’incarico dall’11.06.2012;

ATTESO CHE tra le materie di competenza del Subcommissario è prevista la “collaborazione, per gli aspetti di programmazione sanitaria, per l’adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal vigente ordinamento in materia sanitaria, necessari all’attuazione del Piano di rientro”, nonché la “spesa per la medicina di base”;

VISTO l’Accordo intervenuto, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome”, repertoriato al 255/CSR del 20.12.2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 07.02.2013 - Suppl. Ordinario n. 9;

VISTO il proprio Decreto 1/2014 del 20.01.2014, con cui il predetto Accordo è stato recepito dalla Regione Abruzzo e sono state fornite prime indicazioni sull’erogazione dell’assistenza sanitaria in favore del minore straniero da parte dei servizi e presidi delle Aziende Unità Sanitarie Locali, ai sensi del comma 3, lett. b), del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 e come prescritto dalla L. 27-5-1991 n. 176, di Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo;

CONSIDERATO che l’Accordo include i minori tra i soggetti che, a prescindere dal permesso di soggiorno, avrebbero titolo all’ iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale in applicazione della L. 176 del 27.05.1991 e dell’art. 35, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 25.7.1998 n. 286 (pag. 6 dell’Allegato all’Accordo medesimo);

RILEVATO che il Tavolo della Mobilità internazionale ha avviato un percorso di revisione del testo del medesimo Accordo, che investe anche la problematica dell’iscrizione dei minori al SSN, non sussistendo, allo stato, le condizioni tecniche per procedervi;

VISTO il verbale di incontro del Tavolo tecnico interregionale “Immigrati e servizi sanitari” del 12 giugno 2014, che, con specifico riferimento alla questione dell’iscrizione obbligatoria dei minori non in regola con le norme sull’ingresso e/o sul soggiorno, dà atto delle problematiche applicative che non consentono di dare completa esecuzione al contenuto dell’Accordo;

CONSIDERATO che, come rilevato nel predetto verbale, sono allo studio ipotesi operative per usare, ai fini dell’iscrizione al SSN, il codice STP o un codice identificativo a 16 caratteri ad hoc, omogeneo e valido in tutta Italia, e che il Ministero della Salute, che ha già avviato all’uopo le necessarie verifiche con l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Interno, fa riserva di aggiornare le Regioni in ordine agli esiti di questa attività;

CONSIDERATO che, in attesa delle previste indicazioni nazionali, si intende comunque provvedere, in ambito regionale, ad assicurare, oltre alle tutele già riconosciute nel Decreto 1/2014, l’assistenza del Pediatra di libera scelta ai bambini non in regola con le norme sull’ingresso e/o sul soggiorno di età inferiore o uguale a 14 anni, presenti sul territorio regionale, nella consapevolezza che questa forma di assistenza costituisca lo strumento più idoneo per garantire la tutela del minore, con un’attenzione rivolta non solo alla cura della patologia e all’urgenza, ma al monitoraggio dello stato di salute e alla prevenzione delle malattie;

RITENUTO, sempre nelle more di una regolamentazione nazionale uniforme, di dover garantire ai minori irregolari l’accesso al Pediatra di libera scelta con un sistema sperimentale, tenendo conto del fatto che la condizione di “irregolarità”, con i problemi di identificazione e di mobilità che essa comporta, non consente di realizzare le condizioni minime necessarie per una assegnazione stabile del medico;

CONSIDERATO che, al fine di monitorare l’efficacia del presente provvedimento e la funzionalità e coerenza, sotto i profili amministrativo e pratico, le Aziende Unità Sanitarie Locali dovranno fornire – su richiesta e secondo le indicazioni dell’Organo Commissariale - appositi rendiconti in ordine all’attività svolta in attuazione del medesimo;

PRECISATO che, ai fini del presente provvedimento possono accedere al pediatra di libera scelta i minori stranieri di età inferiore o pari a 14 anni, non in regola con le norme sull’ingresso e/o sul soggiorno, figli di persone immigrate non regolarmente presenti (cd. codice STP);

RILEVATO che l’accesso al PLS debba avvenire previo ordinario rilascio del tesserino STP da parte delle competenti Aziende Sanitarie locali, e che la prestazione del medico sia regolamentata secondo le modalità precisate, in fase di prima applicazione, nel documento allegato al presente Decreto come parte integrante e sostanziale, recante “Modalità operative per l’assegnazione del Pediatra di libera scelta al minore non in regola con le norme sull’ingresso o sul soggiorno” (Allegato A);

PRECISATO che gli oneri per prestazioni rese al titolo di cui al presente provvedimento, ivi compresa la spesa per la corresponsione della quota capitaria al pediatra, devono essere debitamente rendicontati dalle Aziende Unità Sanitarie Locali alla Regione Abruzzo, in quanto da imputarsi alla quota del Fondo sanitario nazionale di cui all’art. 35, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;

CONSIDERATO che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza, e che pertanto deve essere trasmesso ai Ministeri della Salute e dell’economia e Finanze successivamente alla sua adozione;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1)         di stabilire, nelle more delle determinazioni da assumersi a livello nazionale nella materia e in via sperimentale, l’assegnazione del pediatra di libera scelta a favore dei minori con età inferiore o uguale a 14 anni, presenti sul territorio regionale e non in regola con le norme sull’ingresso e/o sul soggiorno (cd. codice STP);

2)         di precisare che le modalità dell’erogazione dell’assistenza sono definite, in fase di prima applicazione, nel documento allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, recante “Modalità operative per l’assegnazione del Pediatra di libera scelta al minore non in regola con le norme sull’ingresso o sul soggiorno” (Allegato A);

3)         di stabilire che le Aziende Unità Sanitarie Locali sono tenute, su richiesta e in base alle indicazioni fornite dall’Organo Commissariale, a fornire appositi rendiconti in ordine all’attività svolta in attuazione del presente provvedimento;

4)         di rinviare a successivi provvedimenti, anche all’esito delle verifiche sull’attuazione del presente atto da parte delle Aziende Unità Sanitarie Locali, l’eventuale revisione della regolamentazione del servizio, come stabilita in fase di prima applicazione col presente provvedimento, laddove emergano criticità organizzative allo stato non prevedibili;

5)         di precisare che gli oneri per prestazioni rese al titolo di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli per la corresponsione della quota capitaria al pediatra, devono essere debitamente rendicontati dalle Aziende Unità Sanitarie Locali alla Regione Abruzzo, in quanto da imputarsi alla quota del Fondo sanitario nazionale di cui all’art. 35, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;

6)         di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze per la relativa validazione;

7)         di notificare il presente provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali, che dovranno provvedere ad adeguata informativa ai Medici Pediatri di libera scelta convenzionati nell’ambito territoriale di rispettiva competenza;

8)         di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo nonché sul sito internet dell’Ente, sezione “Atti della Regione”.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Luciano D’Alfonso

 

Segue allegato

Allegato A