Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTI

-          Il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265 “Testo unico delle leggi sanitarie”;

-          Il R.D. 1706/1938 “Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico”;

-          Il D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59″;

-          Il D.M. 6 luglio 1999 “Approvazione delle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano”;

-          la circolare n. 3 del 3 ottobre 2008 “Applicazione dell’art. 5, commi 1,2,3,3 bis e 4 del decreto – legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”;

-          Il D.L. 18 settembre 2001, n. 347, convertito nella legge n. 405 del 16 novembre 2001 recante “Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria”;

-          Il D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 193 recante “Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari”;

-          Il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 “Attuazione della direttiva 2001/83/CE” e successive direttive di modifica, relativo ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, ed altresì della direttiva 2003/94/CE;

-          Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, e s.m.i. recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”, con particolare riferimento all’art. 5;

-          Il D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274 “Disposizioni correttive al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente medicinali per uso umano”;

-          Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 concernente “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, con particolare riferimento all’art. 32;

-          Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'”, con particolare riferimento all’art. 1 comma 13;

-          Il Decreto del Ministro della Salute 9 marzo 2012 e s.m.i. “Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e ambiti di attività su cui sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza, relativi agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”;

-          Il Decreto del Ministro della Salute 19 ottobre 2012“Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi degli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 che vendono al dettaglio medicinali veterinari, dietro presentazione di prescrizione medico-veterinaria; disciplina dell’attività di farmacovigilanza di tali esercizi e della tracciabilità dei farmaci veterinari”;

-          Il Decreto del Ministro della Salute 8 novembre 2012 “Requisiti relativi agli esercizi commerciali di cui all’art. 5 comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 24, che allestiscono preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica e modifiche all’Allegato 1 al Decreto del Ministro della Salute 9 Marzo 2012” ;

-          Il Decreto del Ministro della Salute 15 novembre 2012“Attuazione delle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla vendita dei medicinali previsti dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 21 dicembre 1993, n. 537. Decreto sostitutivo del decreto ministeriale 18 aprile 2012” ;

-          la L. n. 689 del 24.11.1981 “Modifiche al sistema penale” e s.m.i.;

-          la L.R. n. 32 del 14.08.1981 “Norme per il trasferimento alle Unità locali sociosanitarie delle funzioni in materia di igiene, sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica” e s.m.i.;

-          la L.R. n. 47 del 19.07.1984 “Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria” e s.m.i.;

-          la L.R. n. 72 del 25.10.1994 “Piano sanitario regionale 1994-1996” e s.m.i.;

-          la L.R. n. 81 del 28.04.1995 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 25 ottobre 1994, n 72 concernente: "Piano sanitario regionale 1994/96”;

-          la D.G.R. n. 1124 del 19.11.2007 avente ad oggetto “Disciplina in materia di vendita al pubblico di farmaci da banco (O.T.C.) di automedicazione e prodotti non soggetti a prescrizione medica (S.O.P.) negli esercizi commerciali – Art.  5 L. 248 del 4 agosto 2006”;

-          la D.G.R. n. 299 del 22.04.2013 avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 14.03.2005, n. 307, avente ad oggetto vigilanza sulle farmacie approvazione schema di verbale d’ispezione”;

-          la L.R. n. 46 del 23.12.2014 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l’applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l’attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014)”;

PREMESSO CHE l'art. 5 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248 e s.m.i. ha legittimato gli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ad effettuare attività di vendita al pubblico dei medicinali da banco o di automedicazione (O.T.C.), di cui all'articolo 9-bis del D.L. 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, in legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i medicinali o prodotti non soggetti a prescrizione medica (S.O.P.), previa comunicazione al Ministero della Salute e alla Regione in cui gli stessi hanno sede;

ATTESO che nel sistema di farmacovigilanza, l’attività di ispezione è finalizzata al controllo e alla sorveglianza dei medicinali in commercio e altresì indirizzata alla verifica degli aspetti tecnico-professionali nonché alla verifica degli aspetti giuridico-amministrativi correlati, a tutela della salute pubblica;

RICHIAMATA, la D.G.R. n. 1124 del 19.11.2007 recante “Disciplina in materia di vendita al pubblico di farmaci da banco (O.T.C.) di automedicazione e prodotti non soggetti a prescrizione medica (S.O.P.) negli esercizi commerciali – Art.  5 L. 248 del 4 agosto 2006” con la quale:

-          veniva approvato il documento predisposto dal Servizio Assistenza Distrettuale Assistenza Farmaceutica della Direzione Sanità, allegato alla suddetta D.G.R. n.1124/2007, avente ad oggetto: “Disciplina per la vendita al pubblico di farmaci da banco o automedicazione e farmaci e/o prodotti senza obbligo di prescrizione medica negli esercizi commerciali – art. 5 L. 248 del 4 agosto 2006” ;

-          veniva adottato lo schema di verbale unificato d’ispezione, allegato alla suddetta D.G.R. n.1124/2007, valevole per tutto il territorio della Regione Abruzzo per l’attività ispettiva ordinaria e straordinaria della Commissione di Vigilanza – ai sensi della L.R. n. 32/1981e s.m.i. - presso gli esercizi commerciali di cui  all’art. 4 comma 1 lettere d), e), f) del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114;

-          venivano approvati, tra l’altro, lo schema di comunicazione di “inizio attività” completo di documentazione attinente, nonché  lo schema di “cessazione dell’attività”, allegati alla D.G.R. n. 1124/2007, per gli esercizi commerciali di cui all'art. 5 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248 e s.m.i.;

VISTI

-          l'art. 32, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, con  il quale si consentiva agli esercizi commerciali di cui all’art. 5 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248 e s.m.i., ubicati nel territorio di Comuni aventi popolazione superiore a 12.500 abitanti e comunque al di fuori delle aree rurali come individuate dai piani regionali, la vendita senza ricetta medica anche dei medicinali di cui all'art. 8, comma 10, lett. c) della L. 24 dicembre 1993, n. 537 e s.m.i., ad eccezione delle altre tipologie di farmaci indicati nel medesimo articolo;

-          l'art. 11, comma 13, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i., - di modifica dell’art. 32, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i. - con il quale vengono soppresse le parole “che ricadono nel territorio di comuni aventi popolazione superiore a 12.500 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai piani sanitari regionali” e si estendono, pertanto, a tutti gli esercizi commerciali di cui all’art. 5 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248 e s.m.i. - senza limite di popolazione nel comune di ubicazione degli stessi esercizi commerciali - la vendita senza ricetta medica anche dei medicinali di cui all'art. 8, comma 10, lett. c) della L. 24 dicembre 1993, n. 537 e s.m.i., ad eccezione delle altre tipologie di farmaci indicati nel medesimo articolo;

VISTI altresì gli aggiornamenti normativi di settore, nonché le disposizioni del Ministero della Salute - emanati successivamente alla D.G.R. n. 1124/2007 – si rende necessario modificare ed integrare quest’ultima alla luce della normativa intervenuta;

VISTO 

-          il Decreto del Ministero della Salute del 9 marzo 2012  recante:“ Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e ambiti di attività su cui sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza, relativi agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”   il quale provvedeva a definire:

          all’art. 1, i requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi che devono essere posseduti dagli esercizi commerciali di che trattasi per la  vendita di medicinali, siccome individuati nella parte A e nella parte B dell’Allegato 1 del medesimo decreto;

          all’art. 2, le attività di farmacovigilanza e tracciabilità del farmaco;

-          il Decreto del Ministero della Salute del 18 aprile 2012 recante: “Attuazione delle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla vendita dei medicinali previsti dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537” unitamente agli Allegati A e B - facenti parte integrante e sostanziale del suddetto decreto – il quale individua  i medicinali per i quali permane l'obbligo di ricetta medica e dei quali non è consentita la vendita negli esercizi commerciali di che trattasi (Allegato A) ed i medicinali di cui all'art. 8, comma 10, lett. c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, precedentemente soggetti al regime di vendita dietro presentazione di ricetta medica, che possono essere (ora) venduti senza ricetta anche negli esercizi commerciali de qua (Allegato B);

-          il Decreto del Ministero della Salute del 19 ottobre 2012 recante:“Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi degli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 che vendono al dettaglio medicinali veterinari, dietro presentazione, di prescrizione medico-veterinaria; disciplina dell’attività di farmacovigilanza di tali esercizi e della tracciabilità dei farmaci veterinari” con il quale si provvedeva a definire:

          all’art. 1, i requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi che devono essere posseduti dagli esercizi commerciali di cui all’art. 5 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248 e s.m.i, per la vendita al dettaglio di medicinali veterinari dietro presentazione di prescrizione medico veterinaria siccome individuati nell’Allegato 1;

          all’art. 2 le attività di farmacovigilanza e tracciabilità dei medicinali veterinari di cui all’art. 1, comma 1 dello stesso decreto; 

-          il Decreto del Ministero della Salute 8 Novembre 2012 recante: “Requisiti relativi agli esercizi commerciali di cui all’art 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 che allestiscono preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica (…)” di integrazione e modifica al Decreto del Ministero della Salute 9 marzo 2012, con il quale si provvedeva a definire:

          al comma 1, art. 1, le modalità di allestimento dei preparati officinali sterili che non prevedono la presentazione di ricetta medica per gli esercizi commerciali di che trattasi, in possesso dei requisiti previsti dall’allegato 1 parte A del Decreto del Ministero della Salute 9 Marzo 2012 e s.m.i.;

          al comma 2, art. 1, le modalità di allestimento dei preparati officinali  non sterili su scala ridotta che non prevedono la presentazione di ricetta medica per gli esercizi commerciali di che trattasi, in possesso dei requisiti previsti dall’allegato 1 parte A del Decreto del Ministero della Salute 9 Marzo 2012 e s.m.i.;

          al comma 3 del medesimo articolo, vengono indicati gli Organi competenti a cui comunicare l’inizio dell’attività di allestimento di preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica;

          all’art. 2, le modifiche apportate all’Allegato 1 parte A e B del Decreto del Ministero della Salute 9 marzo 2012;

-          il Decreto del Ministero della Salute 15 novembre 2012 recante: “Attuazione delle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla vendita dei medicinali previsti dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 21 dicembre 1993, n. 537. Decreto sostitutivo del decreto ministeriale 18 aprile 2012, il quale individua  i medicinali per i quali permane l'obbligo di ricetta medica e dei quali non è consentita la vendita negli esercizi commerciali di che trattasi (Allegato A) ed i medicinali di cui all'art. 8, comma 10, lett. c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, precedentemente soggetti al regime di vendita dietro presentazione di ricetta medica, che possono essere venduti senza ricetta anche negli esercizi commerciali de qua (Allegato B);

RITENUTO che si rende necessario, alla luce di quanto sopra detto, predisporre i nuovi modelli di comunicazione di inizio/cessazione attività, di comunicazione di dati/attestazioni farmacista/i e di accertata violazione amministrativa Allegati A, B, C, D – parti integranti e sostanziali del presente atto;

CONSIDERATO che è stato predisposto dal Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Dipartimento per la Salute e il Welfare - sentiti i Responsabili delle strutture afferenti alla Farmaceutica territoriale delle Aziende UU.SS.LL. e i Presidenti degli Ordini provinciali dei farmacisti nel corso della riunione tenutasi presso il precitato Servizio in data 13.11.2014 - uno nuovo schema di verbale unificato d’ispezione, Allegato 1 - parte integrante e sostanziale del presente atto,  valevole per  tutto il territorio della Regione Abruzzo, per l’attività ispettiva ordinaria/straordinaria negli esercizi commerciali di cui all’art. 5 della L. 248/2006 in capo alle competenti Commissioni Aziendali di cui alla L.R. n. 32/1981 e s.m.i.;

RITENUTO altresì, che i verbali d’ispezione, debbano essere trasmessi dalle competenti Aziende UU.SS.LL. al Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale del Dipartimento per la Salute e il Welfare, al fine di consentire una ricognizione dell’attività di ispezione, nonché la verifica della piena osservanza dei requisiti ed obblighi della disciplina vigente;

RITENUTO quindi, necessario:

-          modificare ed integrare la predetta D.G.R. n. 1124 del 19.11.2007 ed i relativi allegati, in considerazione della recente normativa in materia, che riorganizza ed amplia l’ambito di attività degli esercizi commerciali di cui all’art. 5 della L. 248/2006 e s.m.i., imponendo, tra l’altro, a questi ultimi, anche nuovi obblighi/dettami normativi;

-          confermare, in analogia a quanto già disposto con D.G.R. n. 1124/2007, l’attività ispettiva e di vigilanza sugli esercizi commerciali di cui alla L. 248/2006 e s.mi., in capo alle Commissioni Aziendali competenti per territorio - di cui alla L.R. n.32/1981 e s.m.i.;

-          adottare il nuovo schema di verbale unificato d’ispezione allegato al presente provvedimento (Allegato 1 – parte integrante e sostanziale del presente atto) - quale verbale valevole per tutto il territorio della Regione Abruzzo per l’attività ispettiva ordinaria e straordinaria della Commissione di Vigilanza - di cui alla L.R. n. 32/1981 e s.m.i. - presso gli esercizi commerciali di cui all’art. 5 del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni in L. 248/2006 e s.m.i., il quale sostituisce il precedente schema di verbale d’ispezione approvato con D.G.R. n. 1124 del 19.11.2007;

-          approvare i nuovi modelli di comunicazione di inizio/cessazione attività, di comunicazione di dati/attestazioni del farmacista/i e di accertata violazione amministrativa (Allegati A,B,C,D – parti integranti e sostanziali del presente atto) i quali sostituiscono ed integrano i precedenti modelli A,B,C di cui alla D.G.R. n. 1124 del 19.11.2007;

-          vincolare i titolari esercenti le attività di vendita de qua, i farmacisti preposti a tale commercio e tutti gli operatori del settore al rispetto delle disposizioni ivi contemplate, nell’ottica della salvaguardia e tutela della salute pubblica;

-          mantenere in vigore il Registro regionale delle attività di vendita di cui all’art. 5 del D.L. 223/2006, siccome convertito con modificazioni in L. 248/2006 e s.m.i., dando mandato al Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale del Dipartimento per la Salute e il Welfare di curarne l’aggiornamento periodico, al fine di consentire alla Regione un ampio e dettagliato monitoraggio dei predetti esercizi commerciali di cui all’art. 5 della L. 248/2006 e s.m.i. che insistono sul proprio territorio;

-          incaricare il Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale del Dipartimento per la Salute e il Welfare di adottare tutti i necessari e tempestivi provvedimenti attuativi di quanto disposto con il presente atto;

RITENUTO di poter accogliere, per le motivazioni in essa contenute, la proposta di cui sopra;

DATO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento, espresso dal Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale e in ordine alla conformità alla legislazione vigente, espresso dal Direttore Regionale del Dipartimento per la Salute e il Welfare;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 e s.m.i., avente ad oggetto: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro delle Regione Abruzzo”;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

1.   di modificare ed integrare la D.G.R. n. 1124 del 19.11.2007 avente ad oggetto “Disciplina in materia di vendita al pubblico di farmaci da banco (O.T.C.) di automedicazione e prodotti non soggetti a prescrizione medica (S.O.P.) negli esercizi commerciali – Art.  5 L. 248 del 4 agosto 2006” ed i relativi allegati;

2. di confermare che la Commissione di Vigilanza effettui le ispezioni ordinarie e straordinarie presso i predetti esercizi commerciali, almeno con cadenza biennale, siccome previsto per le farmacie pubbliche e private, ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 32/1981e s.m.i. ed alla D.G.R. n. 307/2005, siccome modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 299/2013 s.m.i., al fine di verificare il rispetto dei requisiti ed obblighi previsti dalla normativa in materia;

3. di adottare il nuovo schema di verbale unificato d’ispezione allegato al presente provvedimento (Allegato 1 – parte integrante e sostanziale del presente atto) quale verbalevalevole per tutto il territorio della Regione Abruzzo per l’attività ispettiva ordinaria e straordinaria della suddetta Commissione di Vigilanza - di cui alla L.R. n. 32/1981 s .m.i. - presso gli esercizi commerciali di cui all’art. 5 del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni in L. 248/2006 e s.m.i., il quale sostituisce il precedente schema di verbale d’ispezione approvato con D.G.R. n. 1124 del 19.11.2007;

4. di approvare i nuovi modelli di comunicazione di inizio/cessazione attività, di comunicazione dati/attestazioni del farmacista/i e di accertata violazione amministrativa (Allegati A,B,C,D – parti integranti e sostanziali del presente atto) i quali sostituiscono ed integrano  i precedenti modelli A,B,C, di cui alla D.G.R. n. 1124 del 19.11.2007;

5.         di stabilire che i titolari esercenti le attività commerciali de qua, i farmacisti preposti e tutti gli operatori del settore siano tenuti al rispetto delle disposizioni ivi contenute, per i quali, in caso di inosservanza, saranno applicate le relative sanzioni previste dalle disposizioni di legge;

6.         di stabilire, altresì, che sia mantenuto in vigore il Registro regionale delle attività di vendita di cui all’art. 5 del D.L. 223/2006, siccome convertito con modificazioni in L. 248/2006 e s.m.i., dando mandato al Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale del Dipartimento per la Salute e il Welfare di curarne l’aggiornamento;

7.         di incaricare il Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale del Dipartimento per la Salute e il Welfare di adottare tutti i necessari e tempestivi provvedimenti attuativi di quanto disposto con il presente atto;

8.         di dare atto che il presente provvedimento non comporta incrementi di spesa a carico del bilancio regionale;

9. di trasmettere copia della presente   provvedimento alle Aziende UU.SS.LL., agli Ordini Provinciali dei Farmacisti e alle Camere di Commercio provinciali della Regione Abruzzo, nonché al Comando dei Carabinieri per la tutela della Salute  NAS di Pescara;

10. di pubblicare integralmente il presente atto con i relativi allegati sul BURAT e sul sito web della Regione Abruzzo ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

 

Seguono Allegati

Allegati alla Deliberazione