Omissis
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA
per le motivazioni
espresse in narrativa
1. di prendere atto altresì della
sopravvenuta abrogazione - siccome disposta con l’art. 6 comma 4, della Legge
Regionale n. 32 del 21.05.2014 - dell’ art. 1 della L. R. 21 maggio 2010 n. 20,
recante “Istituzione di dispensari farmaceutici in condizioni territoriali particolari”,ai sensi della quale il Comune di Castiglione
Messer Raimondo (TE) aveva richiesto l’istituzione di un dispensario
farmaceutico in C. da Selva nel medesimo Comune, giusta Delibera di Giunta
Comunale n.13 del 27 febbraio 2013;
2. di non accogliere l’istanza delComune di Castiglione Messer Raimondo (TE) di
istituzione di un dispensario farmaceuticoinC.da
Selva del medesimo Comune, giusta Delibera di Giunta Comunale n.13 del 27
febbraio 2013 - trasmessa con nota prot. n. 1080 del
28.02.2013 ed acquisita agli atti regionali con prot.
n. RA/58876 del 28.02.2013 – nel merito per difetto dei requisiti di legge
legittimanti l’istituzione del dispensario de quoeperi
sopravvenuti interventi legislativi in materia, siccome di seguito specificati:
a. per
insussistenza del presupposto di legge previsto dall’art. 1 comma 3 della L. R.
n. 20/2010, ovvero la mancanza di forme di assistenza sanitaria a carico del
SSN accertata nella fase istruttoria del procedimento de quo – giusti pareri
acquisiti dalla U.O.C. Servizio Farmaceutico Territoriale della AUSL 4 di
Teramo e dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Teramo;
b. per la
sopraggiunta abrogazione dell’art. 1 della L. R. 21 maggio 2010 n. 20, ai sensi
del quale il Comune di Castiglione Messer Raimondo (TE) ha richiesto
l’istituzione del dispensario farmaceutico in C. da Selva;
3. di concludere il presente procedimento,
avviato con nota del Comune di Castiglione Messer Raimondo (TE)prot. n. 1080 del 28.02.2013 - acquisita agli atti
regionali con prot. n. RA/58876 del 28.02.2013 - per le motivazioni di
cui al precedente punto 2;
4. di notificare il presente atto al
Comune di Castiglione Messer Raimondo (TE);
5. di pubblicare il presente atto per
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da notificarsi
rispettivamente entro i termini decadenziali di 60
giorni e di 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.