Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

 

DELIBERA

 

 per le motivazioni espresse in narrativa

1.         di prendere atto altresì della sopravvenuta abrogazione - siccome disposta con l’art. 6 comma 4, della Legge Regionale n. 32 del 21.05.2014 - dell’ art. 1 della L. R. 21 maggio 2010 n. 20, recante “Istituzione di dispensari farmaceutici in condizioni territoriali particolari”,ai sensi della quale il Comune di Castiglione Messer Raimondo (TE) aveva richiesto l’istituzione di un dispensario farmaceutico in C. da Selva nel medesimo Comune, giusta Delibera di Giunta Comunale n.13 del 27 febbraio 2013;

2.         di non accogliere l’istanza delComune di Castiglione Messer Raimondo (TE) di istituzione di un dispensario farmaceuticoinC.da Selva del medesimo Comune, giusta Delibera di Giunta Comunale n.13 del 27 febbraio 2013 - trasmessa con nota prot. n. 1080 del 28.02.2013 ed acquisita agli atti regionali con prot. n. RA/58876 del 28.02.2013 – nel merito per difetto dei requisiti di legge legittimanti l’istituzione del dispensario de quoeperi sopravvenuti interventi legislativi in materia, siccome di seguito specificati:

a.         per insussistenza del presupposto di legge previsto dall’art. 1 comma 3 della L. R. n. 20/2010, ovvero la mancanza di forme di assistenza sanitaria a carico del SSN accertata nella fase istruttoria del procedimento de quo – giusti pareri acquisiti dalla U.O.C. Servizio Farmaceutico Territoriale della AUSL 4 di Teramo e dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Teramo;

b.         per la sopraggiunta abrogazione dell’art. 1 della L. R. 21 maggio 2010 n. 20, ai sensi del quale il Comune di Castiglione Messer Raimondo (TE) ha richiesto l’istituzione del dispensario farmaceutico in C. da Selva;

3.         di concludere il presente procedimento, avviato con nota del Comune di Castiglione Messer Raimondo (TE)prot. n. 1080 del 28.02.2013 - acquisita agli atti regionali con prot. n. RA/58876 del 28.02.2013 - per  le motivazioni di cui al precedente punto 2;

4.         di notificare il presente atto al Comune di Castiglione Messer Raimondo (TE);

5.         di pubblicare il presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da notificarsi rispettivamente entro i termini decadenziali di 60 giorni e di 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.