Omissis
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO
l’atto d’Intesa rep. n. 93/CSR del 29 luglio 2009 con il quale la Conferenza
permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano ha approvato l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO
l’art. 30 del suddetto Accordo - “Responsabilità convenzionali e violazioni.
Collegio arbitrale” - nel quale è previsto che, per la valutazione delle
violazioni delle norme di cui all’ A.C.N. ed agli Accordi regionali ed
aziendali, sia istituita una commissione regionale paritetica permanente,
denominata Collegio arbitrale;
VISTA
la Deliberazione di Giunta Regionale del 26 maggio 2008 n. 460 con la quale è
stato nominato il componente di parte pubblica del Collegio arbitrale della
Medicina Generale il Dott. Nicola Allegrini;
CONSIDERATO
che ai sensi del comma 2 del citato art. 30 il Collegio arbitrale è così
composto:
a. Un
Presidente, nominato dall’Assessore per la Salute e il Welfare, o organo
competente, e scelto tra una rosa di tre rappresentanti indicati dall’ordine
degli avvocati del capoluogo di Regione;
b. 3
componenti di parte pubblica nominati dall’Assessore per la Salute e il
Welfare, o organo competente;
c. 3
componenti di parte medica, di cui 2 designati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, tra i medici di medicina generale della Regione
ed 1 designato dall’Ordine dei Medici del capoluogo di Regione con funzione di
vicepresidente;
RITENUTO
che, in relazione all’art. 4 della L.R. 14.09.99 n. 77 e s.m.i.
compete alla Giunta Regionale provvedere alla nomina dell’Organismo di che
trattasi;
VISTA
la D.G.R. n. 273 del 28.05.2012 con la quale la Giunta Regionale ha costituito
il Collegio arbitrale di cui trattasi, come segue:
1. Avv. Paolo Vecchioli del foro di
L’Aquila (Presidente);
2. Dott. Nicola Allegrini
- Dirigente Servizio Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica della
Direzione Politiche della Salute (Componente di parte pubblica);
3. Dott. Luigi Franciotti
- Dirigente del Servizio Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane della
Direzione Politiche alla Salute (Componente di parte pubblica);
4. Dott.ssa Lara De Berardinis
- Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto DSB Roseto - A.S.L. Teramo
(Componente di parte pubblica);
VISTA
la nota Prot. n. RA/4182/SSAS del 9.01.2015 (All.1)
con la quale l’Assessore per la Salute e il Welfare a seguito della richiesta
del Dott. Nicola Allegrini di essere sollevato
dall’incarico in argomento per sopraggiunti impegni, designa in sua
sostituzione il Dott. Giuseppe Pachioli dipendente
della Regione Abruzzo, assegnato al Servizio Assistenza Sanitaria di Base e
Specialistica del Dipartimento per la Salute e il Welfare;
CONSIDERATO
che le funzioni ed attribuzioni del collegio arbitrale sono disciplinate
dall’art. 30 ACN con rinvio, per quanto non diversamente disposto, alla
disciplina generale dell’arbitrato, alle norme del codice civile ed al titolo
VIII del Codice di Procedura Civile;
ATTESO
che:
- ai componenti di parte pubblica ed al
segretario non sarà corrisposto alcun compenso tranne il rimborso delle spese
di viaggio da erogare in favore del componente dipendente della A.S.L.;
- l’attività sarà volta in orario di
servizio;
VISTA
la L.R. n. 77/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
DATO
ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Dirigente del Servizio
Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica sulla regolarità
tecnico-amministrativa nonché del Direttore Regionale sulla conformità del
presente provvedimento alla normativa vigente;
A
voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
per
le ragioni tutte espresse in narrativa, che si intendono integralmente
trascritte ed approvate:
- di
nominare quale componente di parte pubblica del Collegio arbitrale, previsto
dall’art. 30 dell’ACN della Medicina Generale, il Dott. Giuseppe Pachioli in sostituzione del Dott. Nicola Allegrini;
- di
stabilire che:
• ai
componenti di parte pubblica ed al segretario non sarà corrisposto alcun
compenso tranne il rimborso delle spese di viaggio da erogare in favore del
componente dipendente della A.S.L.;
• l’attività
sarà volta in orario di servizio;
- di
disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.