Linee
negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni
erogate dalla rete di strutture provvisoriamente accreditate per l’erogazione
di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 per l’anno 2015
IL
COMMISSARIO AD ACTA
VISTA la Deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014 con la quale il Presidente
pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per
l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della
Regione Abruzzo;
RICHIAMATO il Decreto
commissariale n. 90/2014 del 12/08/2014 di insediamento del Presidente pro-tempore
della Regione Abruzzo Dr. Luciano D’Alfonso come Commissario ad Acta per
l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario
abruzzese;
CONSIDERATO che la
predetta Deliberazione individua, tra l’altro, quale specificazione della
funzione attribuita al Commissario, la definizione dei contratti con gli
erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;
ATTESO che, in base
all’art. 4 comma 2 del D.L. 01.10.2007 n.159, convertito in Legge 29.11.2007 n.
222, l’incarico commissariale è conferito per l’intero periodo di vigenza del
Piano di Rientro;
CONSIDERATO:
- che occorre procedere alla
definizione dei tetti di spesa per l’acquisto delle prestazioni sanitarie dalla
rete di strutture private accreditate, ovvero provvisoriamente accreditate, per
l’erogazione di prestazioni riabilitative ex art 26 L. 833/1978 per l’anno
2015;
- che i citati tetti di spesa sono
stabiliti con riferimento all’acquisto delle prestazioni sanitarie
riabilitative da erogare in favore dei pazienti residenti nella Regione
Abruzzo;
VISTO il Programma
Operativo 2013-2015 approvato con Decreto commissariale n. 84/2013 del
09/10/2013 e successivamente modificato ed integrato con Decreto commissariale
n. 112/2013 del 30/12/2013, con particolare riferimento all’Intervento 8
“Rapporti con gli erogatori privati” e all’Intervento 3 “Rete territoriale”
Azione 3 Residenzialità e Semiresidenzialità Azione 3.2
“Disabilità e riabilitazione”;
RICHIAMATI i decreti
commissariali n. 70/2014 del 22/05/2014, n. 77/2014 del 23/05/2014 e n. 97/2014
del 20/08/2014, relativi alla contrattazione delle prestazioni accreditate,
ovvero provvisoriamente accreditate, di riabilitazione ex art. 26 L 833/1978
per l’anno 2014, con relativa fissazione del tetto complessivo di spesa e dei
budget per singolo Erogatore;
VISTO l’art. 17 comma 1
lett. a) del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito –
con modificazioni – in Legge 15 luglio
2011 n.11, il quale prevede che le Regioni adottano tutte le misure necessarie
a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati,
intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni
sanitarie presso gli operatori privati accreditati;
VISTO l’art. 15 comma
22, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 135;
VISTO l’art. 1, comma
132 della Legge 228/2012;
PRECISATO che le
strutture private erogatrici di prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26
L. 833/78 con le quali si procede alla negoziazione sono quelle accreditate,
ovvero provvisoriamente accreditate, ai sensi della LR n. 32/2007 e s.m.i., nonché quelle provvisoriamente accreditate ai sensi
dell’art. 35 della L.R. 6/2009 e s.m.i.;
DATO ATTO, a tal
proposito dell’elenco aggiornato, curato dal competente Servizio Programmazione
Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, degli Erogatori
accreditati, ovvero provvisoriamente accreditati di riabilitazione, pubblicato
sul sito web regionale “Amministrazione trasparente”;
PRECISATO che:
- come risultante in atti da
comunicazioni pervenute sia dalla Legale rappresentante della Fondazione Il
Cireneo Onlus per l’autismo che dalla ASL di
Avezzano-Sulmona –L’Aquila, la Fondazione dall’anno 2014 ha cessato l’attività
presso la struttura di L’Aquila, con formale riconsegna dell’immobile (ex PO
Santa Maria di Collemaggio) alla ASL che è subentrata nelle relative attività;
- in conseguenza di quanto sopra la
Fondazione Il Cireneo Onlus ha stipulato il contratto
anno 2014 per le sedi di Lanciano e di Vasto, con il tetto di spesa riferito
alla ASL di Lanciano – Vasto – Chieti;
DATO ATTO che con
Decreto Commissariale n. 12/2015 del 26/02/2015 è stata autorizzata in favore
della Società Casa di Cura privata Santa Camilla SpA
la voltura dell’accreditamento provvisorio relativo tra l’altro alle attività
di riabilitazione ex art. 26 della L. 833/1978;
VISTA la LR n. 5/2008 e
s.m.i., Piano Sanitario Regionale 2008-2010, Par.
5.1.1 Il percorso di transizione del
nuovo assetto dei servizi, che stabilisce le modalità necessarie per addivenire
alla riorganizzazione e riqualificazione della rete di offerta sanitaria
territoriale residenziale e semiresidenziale;
RICHIAMATI a tal
proposito i decreti commissariali:
- n. 52/2012 dell’11/10/2012 avente ad
oggetto: “Determinazione del fabbisogno di assistenza residenziale e
semiresidenziale della Regione Abruzzo per la non autosufficienza, disabilità -
riabilitazione, salute mentale e dipendenze patologiche”;
- n. 84/2013 del 9/10/2013, così come
modificato ed integrato con il decreto commissariale n. 112/2013 del 30/12/2013
(Programma Operativo 2013-2015) laddove,
in attuazione di quanto stabilito
nella sopracitata LR n. 5/2008,
è stata prevista una generale
riprogettazione della rete di offerta residenziale e semiresidenziale coerente
con i fabbisogni della popolazione abruzzese, da realizzare in particolare
attraverso un piano di riconversione e/o rimodulazione delle strutture per la
cura della disabilità e riabilitazione in strutture atte alla cura di pazienti
anziani non autosufficienti;
- n. 20/2014 del 19/02/2014 con il
quale si è dato avvio al processo di riorganizzazione in parola e conferito
mandato alle Aziende Sanitarie Locali di procedere ad una interlocuzione
preliminare con gli Enti gestori privati provvisoriamente accreditati
finalizzata ad una ipotesi di riconversione coerente con il fabbisogno;
- n. 133/2014 del 29/10/2014, in
particolare laddove è previsto che le proposte di riorganizzazione delle
Aziende USL, validate nelle parti che risultino coerenti con il fabbisogno
teorico di cui al DC 52/2012, vengano definite al fine di addivenire alla
stipula degli accordi di riconversione ai nuovi settings
assistenziali;
DATO ATTO:
- che la Regione sta addivenendo alla
conclusione, oramai imminente, del primo step del
complesso processo di riconversione e riqualificazione sopradescritto,
attraverso la rimodulazione dell’offerta dei posti letto suddivisa per settings e per singole strutture e la conseguente stipula
degli accordi di riconversione;
- che i suddetti accordi comporteranno
per le strutture aderenti l’adeguamento dei requisiti strutturali tecnologici
ed organizzativi necessari all’attivazione dei nuovi settings
di offerta e/o alla rimodulazione di quelli già in essere;
- che tale fase prodromica costituisce
presupposto necessario di avviamento della nuova rete di offerta residenziale e
semiresidenziale, la cui definitiva concreta attuazione sul territorio non può
quindi ritenersi immediata;
RITENUTO pertanto per
l’annualità in corso, in attesa dell’effettiva e concreta attuazione della
nuova rete di offerta sul territorio, far riferimento ai tetti di spesa
stabiliti per la contrattazione 2014, di cui al sopracitato Decreto
commissariale n. 70/2014 come integrato e modificato con i decreti 77/2014 e
97/2014 che quindi vengono confermati per quanto riguarda la misura del tetto
massimo per Ente erogatore, ferma restando altresì la previsione della
remunerabilità delle prestazioni erogate secondo il setting
assistenziale appropriato alle condizioni effettive dei pazienti, in coerenza e
continuità con le determinazioni già assunte in sede di contrattazione 2013 e
2014 in ordine alle inappropriatezze dei setting assistenziali in atto (art. 14 dello schema
contrattuale parte integrante dei Decreti commissariali n. 51/2013 e n.
70/2014);
RILEVATA la coerenza di
tale previsione con il principio privatistico di corrispettività delle
prestazioni, nonché di efficienza ed economicità che deve informare l’azione
amministrativa, tanto più in una situazione quale quella della Regione Abruzzo
commissariata ed in piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, come
recentemente evidenziato dal TAR Abruzzo nella sentenza 84/2015;
RICHIAMATA altresì la
disposizione di cui alla nota prot. RA/225407/COMM
del 13/09/2013 con la quale, con riferimento all’applicazione del prefato art.
14, la struttura commissariale ha precisato, per i casi in cui l’UVM
considerasse appropriati nuovi settings assistenziali
a fronte dei quali non fossero state ancora determinate le relative tariffe, di
riconoscere prudenzialmente le prestazioni interessate sulla base della tariffa
minima corrispondente al setting assistenziale più
affine a quello appropriato;
RIBADITO che soggetti
attuatori delle suddette disposizioni, ai sensi della vigente normativa e dei
contratti negoziali, sono le AASSLL regionali, tenute al monitoraggio e alla
verifica di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni, secondo
i criteri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1438/2006, per
quanto concerne le strutture di riabilitazione ex art. 26, e nel rispetto delle
procedure stabilite nei Decreti commissariali n. 64/2012 del 14/11/2012 e n.
107/2013 del 20/12/2013;
RICHIAMATI i decreti
commissariali n. 92/2014 del 13/08/2014 recante “Individuazione della quota di
compartecipazione a carico dell'utente o Comune di residenza per le prestazioni
riabilitative ex art.26 L.833/78 - allegato C1 del DPCM 29/11/2001 avente ad
oggetto: "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza", n.
103/2014 del 18/09/2014 e n.19/2015 del 04/03/2015;
DATO ATTO che:
- il tetto massimo di spesa che la Regione
Abruzzo può sostenere nell’anno 2015 per l’acquisto di prestazioni di
assistenza sanitaria riabilitativa ex art. 26 L. 833/78 in favore dei pazienti
residenti nella Regione Abruzzo ammonta alla cifra complessiva di €
65.583.467,00
- che il suddetto tetto complessivo di
spesa viene ripartito tra i singoli Enti Gestori, erogatori delle prestazioni
in parola presso le Aziende Sanitarie Locali della Regione, come da prospetto
Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che a ciascuna ASL è quindi riferito
un budget complessivo relativo alle sedi operative di rispettiva afferenza
territoriale di cui sono titolari i suddetti Enti, con i quali le stesse AASSLL
a garanzia del rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza approvano il piano
delle prestazioni di cui agli atti di accreditamento di ciascuna sede operativa
e nei limiti delle singole capacità produttive di queste, tenuto conto del
tetto di spesa massimo a disposizione dell’Ente nell’ambito territoriale di
ciascuna ASL;
ATTESO che l’esistenza
e la sottoscrizione di un contratto con tetto di spesa è condizione essenziale
affinché le strutture private accreditate, ovvero provvisoriamente accreditate,
possano erogare prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale;
RITENUTO, a tal fine,
di dover procedere alla definizione di un modello contrattuale uniforme da
sottoscrivere tra la Regione Abruzzo, i Direttori Generali delle AA.SS.LL. e
gli Erogatori privati;
VISTO l’allegato schema
di contratto (Allegato 2) che si acclude al presente provvedimento a farne
parte integrante e sostanziale, che regola le modalità di erogazione delle
prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 L. 833/78 rese a pazienti
regionali;
VISTO l’art. 8, comma
4, della Legge Regionale n. 32 del 31.07.2007 e s.m.i.,
che stabilisce che gli accordi contrattuali vengono stipulati con
l’amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta
Regionale;
TENUTO CONTO che il
presente decreto e relativi Allegato 1 ed Allegato 2, parti integranti e
sostanziali dello stesso, viene notificato, a mezzo raccomandata con ricevuta
di ritorno/PEC, a ciascun Erogatore privato entro sette giorni dalla data di
adozione e la sottoscrizione del contratto viene effettuata decorsi non meno di
quindici giorni dalla data di avvenuta ricezione;
PRECISATO che in tale
lasso di tempo l’Erogatore privato potrà depositare eventuali controdeduzioni
al Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante
dallo schema di contratto e dai tetti assegnati e che, in tal caso, il
Commissario provvederà a fornire la
relativa risposta entro quindici giorni dalla ricezione delle controdeduzioni,
comprovata dagli estremi di acquisizione al protocollo regionale, fissando
entro i successivi dieci giorni la data per la stipula del contratto;
ATTESO che, in ogni
caso ed anche a seguito della eventuale procedura di interlocuzione, viene
fissata la data del 7 maggio 2015 come termine massimo per la sottoscrizione
dei contratti afferenti le prestazioni riabilitative ex art. 26 della L. n.
833/1978;
DATO ATTO che i
contratti, come sopra stipulati nei termini fissati, avranno decorrenza dal
01.01.2015 fino al 31.12.2015, con le precisazioni sopra riportate e tenuto
conto dei tetti massimi di cui al presente decreto stabiliti per le prestazioni
rese ai cittadini regionali;
CONSIDERATO che i tetti
fissati nel presente provvedimento per ciascun Ente Gestore, come distinti per
ASL di afferenza territoriale delle sedi operative, costituiscono il limite
massimo di spesa che la stessa Regione, che è in Piano di Rientro ed in regime
commissariale, può mettere a disposizione per la copertura dei contratti con
gli stessi Erogatori, limite massimo il cui rispetto quindi è condizione per
l’esistenza e validità del contratto;
PRECISATO pertanto che
la Regione Abruzzo, in quanto commissariata, non dispone di risorse aggiuntive
da destinare al finanziamento di eventuali produzioni extrabudget,
che non possono in alcun modo essere remunerate;
VISTO l’art. 7 comma 5 lett. b) della LR 32/2007 e s.m.i.,
che prevede la revoca dell’accreditamento nel caso di erogazione per due
annualità, nel periodo di validità dell’accordo contrattuale, di prestazioni –
delle quali è comunque vietata la remunerazione – eccedenti nella misura massima
del 7,5% il programma preventivamente concordato e sottoscritto nell’accordo
stesso;
PRECISATO che gli
Erogatori privati che non sottoscriveranno il contratto proposto non potranno
erogare a nessun titolo prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale
dalla data della mancata stipula del suddetto accordo, e che agli stessi verrà
data formale comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e
ss. mm. ii., di avvio del procedimento di sospensione dell’accreditamento per
effetto dell’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D. Lsg.
30.12.1992 n. 502 e ss. mm. ii.;
TENUTO CONTO che le
prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il
presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto, e che non venissero
ricoperte con la sottoscrizione dello stesso, ove ne venisse accertata da parte
del Servizio Sanitario Regionale l’effettiva utilità ricevuta, potranno essere
indennizzate nella misura massima del 90% delle tariffe vigenti;
RILEVATO che quanto
sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di
addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture
private provvisoriamente accreditate ovvero accreditate di che trattasi, e che
pertanto il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri
della Salute e dell’Economia e Finanze;
Tutto ciò premesso
DECRETA
per le motivazioni e
precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
trascritte ed approvate
1. di dare atto che le strutture
private erogatrici di prestazioni sanitarie di riabilitazione ex
art. 26 L. 833/78, con le quali si procede alla negoziazione, sono quelle
accreditate ovvero provvisoriamente accreditate ai sensi della LR n. 32/2007 e s.m.i., nonché quelle provvisoriamente accreditate
ai sensi dell’art.
35 della L.R.
6/2009 e s.m.i., ricomprese nell’elenco curato dal Servizio
Programmazione Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare,
aggiornato sul sito web regionale sezione Amministrazione trasparente;
2. di autorizzare nella misura massima di
€ 65.583.467,00 il tetto complessivo di
spesa per l’anno 2015 per l’acquisto di prestazioni rese dalle predette
strutture sanitarie in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo,
così come ripartito tra i singoli Enti Gestori e per ASL nel prospetto Allegato
1 al presente Decreto quale parte integrante e sostanziale;
3. di approvare il modello di contratto
negoziale per l’acquisto delle prestazioni di riabilitazione ex art. 26 della
L. n. 833/1978, Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di fissare la data del 7 maggio 2015
come termine massimo per la sottoscrizione dei contratti afferenti le
prestazioni riabilitative ex art. 26 della l.n.
833/1978;
5. di dare atto che con riferimento agli
Erogatori privati che non sottoscriveranno il contratto proposto verrà data
formale comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e ss. mm.
ii. di avvio del procedimento di sospensione dell’accreditamento, per effetto
dell’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies
del D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e ss. mm. ii.;
6. di dare atto che, per le prestazioni
eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente
provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero
ricoperte con la sottoscrizione dello stesso, ove ne venisse accertata da parte
del Servizio Sanitario Regionale l’effettiva utilità ricevuta, le stesse
potranno essere indennizzate nella misura massima del 90% delle tariffe
vigenti;
7. di trasmettere il presente
provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze, siccome
previsto nell’Accordo con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano di
Rientro dai disavanzi sanitari e per l’individuazione degli interventi per il
perseguimento dell’equilibrio economico;
8. di disporre che il presente
provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie
Locali e comunicato, secondo le modalità indicate in narrativa, agli Erogatori
privati interessati accreditati ovvero provvisoriamente accreditati e che sia
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL
COMMISSARIO AD ACTA
Dott.
Luciano D’Alfonso
Seguono
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