Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete di strutture provvisoriamente accreditate per l’erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 per l’anno 2015

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

 

RICHIAMATO il Decreto commissariale n. 90/2014 del 12/08/2014 di insediamento del Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo Dr. Luciano D’Alfonso come Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario abruzzese;

 

CONSIDERATO che la predetta Deliberazione individua, tra l’altro, quale specificazione della funzione attribuita al Commissario, la definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;

 

ATTESO che, in base all’art. 4 comma 2 del D.L. 01.10.2007 n.159, convertito in Legge 29.11.2007 n. 222, l’incarico commissariale è conferito per l’intero periodo di vigenza del Piano di Rientro;

 

CONSIDERATO:

-           che occorre procedere alla definizione dei tetti di spesa per l’acquisto delle prestazioni sanitarie dalla rete di strutture private accreditate, ovvero provvisoriamente accreditate, per l’erogazione di prestazioni riabilitative ex art 26 L. 833/1978 per l’anno 2015;

-           che i citati tetti di spesa sono stabiliti con riferimento all’acquisto delle prestazioni sanitarie riabilitative da erogare in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo;

 

VISTO il Programma Operativo 2013-2015 approvato con Decreto commissariale n. 84/2013 del 09/10/2013 e successivamente modificato ed integrato con Decreto commissariale n. 112/2013 del 30/12/2013, con particolare riferimento all’Intervento 8 “Rapporti con gli erogatori privati” e all’Intervento 3 “Rete territoriale” Azione 3 Residenzialità e Semiresidenzialità Azione 3.2 “Disabilità e riabilitazione”;

 

RICHIAMATI i decreti commissariali n. 70/2014 del 22/05/2014, n. 77/2014 del 23/05/2014 e n. 97/2014 del 20/08/2014, relativi alla contrattazione delle prestazioni accreditate, ovvero provvisoriamente accreditate, di riabilitazione ex art. 26 L 833/1978 per l’anno 2014, con relativa fissazione del tetto complessivo di spesa e dei budget per singolo Erogatore;

 

VISTO l’art. 17 comma 1 lett. a) del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito – con modificazioni –  in Legge 15 luglio 2011 n.11, il quale prevede che le Regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;

 

VISTO l’art. 15 comma 22, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 

VISTO l’art. 1, comma 132 della Legge 228/2012; 

 

PRECISATO che le strutture private erogatrici di prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 L. 833/78 con le quali si procede alla negoziazione sono quelle accreditate, ovvero provvisoriamente accreditate, ai sensi della LR n. 32/2007 e s.m.i., nonché quelle provvisoriamente accreditate ai sensi dell’art. 35 della L.R. 6/2009 e s.m.i.;

 

DATO ATTO, a tal proposito dell’elenco aggiornato, curato dal competente Servizio Programmazione Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, degli Erogatori accreditati, ovvero provvisoriamente accreditati di riabilitazione, pubblicato sul sito web regionale “Amministrazione trasparente”;

 

PRECISATO che:

-           come risultante in atti da comunicazioni pervenute sia dalla Legale rappresentante della Fondazione Il Cireneo Onlus per l’autismo che dalla ASL di Avezzano-Sulmona –L’Aquila, la Fondazione dall’anno 2014 ha cessato l’attività presso la struttura di L’Aquila, con formale riconsegna dell’immobile (ex PO Santa Maria di Collemaggio) alla ASL che è subentrata nelle relative attività;

-           in conseguenza di quanto sopra la Fondazione Il Cireneo Onlus ha stipulato il contratto anno 2014 per le sedi di Lanciano e di Vasto, con il tetto di spesa riferito alla ASL di Lanciano – Vasto – Chieti;

 

DATO ATTO che con Decreto Commissariale n. 12/2015 del 26/02/2015 è stata autorizzata in favore della Società Casa di Cura privata Santa Camilla SpA la voltura dell’accreditamento provvisorio relativo tra l’altro alle attività di riabilitazione ex art. 26 della L. 833/1978;

 

VISTA la LR n. 5/2008 e s.m.i., Piano Sanitario Regionale 2008-2010, Par. 5.1.1  Il percorso di transizione del nuovo assetto dei servizi, che stabilisce le modalità necessarie per addivenire alla riorganizzazione e riqualificazione della rete di offerta sanitaria territoriale residenziale e semiresidenziale;

 

RICHIAMATI a tal proposito i decreti commissariali:

-           n. 52/2012 dell’11/10/2012 avente ad oggetto: “Determinazione del fabbisogno di assistenza residenziale e semiresidenziale della Regione Abruzzo per la non autosufficienza, disabilità - riabilitazione, salute mentale e dipendenze patologiche”;

-           n. 84/2013 del 9/10/2013, così come modificato ed integrato con il decreto commissariale n. 112/2013 del 30/12/2013 (Programma Operativo 2013-2015) laddove,  in attuazione di quanto stabilito  nella  sopracitata  LR n. 5/2008,  è stata prevista  una generale riprogettazione della rete di offerta residenziale e semiresidenziale coerente con i fabbisogni della popolazione abruzzese, da realizzare in particolare attraverso un piano di riconversione e/o rimodulazione delle strutture per la cura della disabilità e riabilitazione in strutture atte alla cura di pazienti anziani non autosufficienti;

-           n. 20/2014 del 19/02/2014 con il quale si è dato avvio al processo di riorganizzazione in parola e conferito mandato alle Aziende Sanitarie Locali di procedere ad una interlocuzione preliminare con gli Enti gestori privati provvisoriamente accreditati finalizzata ad una ipotesi di riconversione coerente con il fabbisogno;

-           n. 133/2014 del 29/10/2014, in particolare laddove è previsto che le proposte di riorganizzazione delle Aziende USL, validate nelle parti che risultino coerenti con il fabbisogno teorico di cui al DC 52/2012, vengano definite al fine di addivenire alla stipula degli accordi di riconversione ai nuovi settings assistenziali;

 

DATO ATTO:

-           che la Regione sta addivenendo alla conclusione, oramai imminente, del primo step del complesso processo di riconversione e riqualificazione sopradescritto, attraverso la rimodulazione dell’offerta dei posti letto suddivisa per settings e per singole strutture e la conseguente stipula degli accordi di riconversione;

-           che i suddetti accordi comporteranno per le strutture aderenti l’adeguamento dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi necessari all’attivazione dei nuovi settings di offerta e/o alla rimodulazione di quelli già in essere;

-           che tale fase prodromica costituisce presupposto necessario di avviamento della nuova rete di offerta residenziale e semiresidenziale, la cui definitiva concreta attuazione sul territorio non può quindi ritenersi immediata;

 

RITENUTO pertanto per l’annualità in corso, in attesa dell’effettiva e concreta attuazione della nuova rete di offerta sul territorio, far riferimento ai tetti di spesa stabiliti per la contrattazione 2014, di cui al sopracitato Decreto commissariale n. 70/2014 come integrato e modificato con i decreti 77/2014 e 97/2014 che quindi vengono confermati per quanto riguarda la misura del tetto massimo per Ente erogatore, ferma restando altresì la previsione della remunerabilità delle prestazioni erogate secondo il setting assistenziale appropriato alle condizioni effettive dei pazienti, in coerenza e continuità con le determinazioni già assunte in sede di contrattazione 2013 e 2014 in ordine alle inappropriatezze dei setting assistenziali in atto (art. 14 dello schema contrattuale parte integrante dei Decreti commissariali n. 51/2013 e n. 70/2014);

 

RILEVATA la coerenza di tale previsione con il principio privatistico di corrispettività delle prestazioni, nonché di efficienza ed economicità che deve informare l’azione amministrativa, tanto più in una situazione quale quella della Regione Abruzzo commissariata ed in piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, come recentemente evidenziato dal TAR Abruzzo nella sentenza 84/2015;

 

RICHIAMATA altresì la disposizione di cui alla nota prot. RA/225407/COMM del 13/09/2013 con la quale, con riferimento all’applicazione del prefato art. 14, la struttura commissariale ha precisato, per i casi in cui l’UVM considerasse appropriati nuovi settings assistenziali a fronte dei quali non fossero state ancora determinate le relative tariffe, di riconoscere prudenzialmente le prestazioni interessate sulla base della tariffa minima corrispondente al setting assistenziale più affine a quello appropriato;

 

RIBADITO che soggetti attuatori delle suddette disposizioni, ai sensi della vigente normativa e dei contratti negoziali, sono le AASSLL regionali, tenute al monitoraggio e alla verifica di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni, secondo i criteri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1438/2006, per quanto concerne le strutture di riabilitazione ex art. 26, e nel rispetto delle procedure stabilite nei Decreti commissariali n. 64/2012 del 14/11/2012 e n. 107/2013 del 20/12/2013;

 

RICHIAMATI i decreti commissariali n. 92/2014 del 13/08/2014 recante “Individuazione della quota di compartecipazione a carico dell'utente o Comune di residenza per le prestazioni riabilitative ex art.26 L.833/78 - allegato C1 del DPCM 29/11/2001 avente ad oggetto: "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza", n. 103/2014 del 18/09/2014 e n.19/2015 del 04/03/2015;

 

DATO ATTO che:

-           il tetto massimo di spesa che la Regione Abruzzo può sostenere nell’anno 2015 per l’acquisto di prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa ex art. 26 L. 833/78 in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo ammonta alla cifra complessiva di € 65.583.467,00 

-           che il suddetto tetto complessivo di spesa viene ripartito tra i singoli Enti Gestori, erogatori delle prestazioni in parola presso le Aziende Sanitarie Locali della Regione, come da prospetto Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

-           che a ciascuna ASL è quindi riferito un budget complessivo relativo alle sedi operative di rispettiva afferenza territoriale di cui sono titolari i suddetti Enti, con i quali le stesse AASSLL a garanzia del rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza approvano il piano delle prestazioni di cui agli atti di accreditamento di ciascuna sede operativa e nei limiti delle singole capacità produttive di queste, tenuto conto del tetto di spesa massimo a disposizione dell’Ente nell’ambito territoriale di ciascuna ASL;   

 

ATTESO che l’esistenza e la sottoscrizione di un contratto con tetto di spesa è condizione essenziale affinché le strutture private accreditate, ovvero provvisoriamente accreditate, possano erogare prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale;

 

RITENUTO, a tal fine, di dover procedere alla definizione di un modello contrattuale uniforme da sottoscrivere tra la Regione Abruzzo, i Direttori Generali delle AA.SS.LL. e gli Erogatori privati;

 

VISTO l’allegato schema di contratto (Allegato 2) che si acclude al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, che regola le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 L. 833/78 rese a pazienti regionali;

 

VISTO l’art. 8, comma 4, della Legge Regionale n. 32 del 31.07.2007 e s.m.i., che stabilisce che gli accordi contrattuali vengono stipulati con l’amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale;

 

TENUTO CONTO che il presente decreto e relativi Allegato 1 ed Allegato 2, parti integranti e sostanziali dello stesso, viene notificato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC, a ciascun Erogatore privato entro sette giorni dalla data di adozione e la sottoscrizione del contratto viene effettuata decorsi non meno di quindici giorni dalla data di avvenuta ricezione;

 

PRECISATO che in tale lasso di tempo l’Erogatore privato potrà depositare eventuali controdeduzioni al Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di contratto e dai tetti assegnati e che, in tal caso, il Commissario provvederà a  fornire la relativa risposta entro quindici giorni dalla ricezione delle controdeduzioni, comprovata dagli estremi di acquisizione al protocollo regionale, fissando entro i successivi dieci giorni la data per la stipula del contratto;

 

ATTESO che, in ogni caso ed anche a seguito della eventuale procedura di interlocuzione, viene fissata la data del 7 maggio 2015 come termine massimo per la sottoscrizione dei contratti afferenti le prestazioni riabilitative ex art. 26 della L. n. 833/1978;

 

DATO ATTO che i contratti, come sopra stipulati nei termini fissati, avranno decorrenza dal 01.01.2015 fino al 31.12.2015, con le precisazioni sopra riportate e tenuto conto dei tetti massimi di cui al presente decreto stabiliti per le prestazioni rese ai cittadini regionali;

 

CONSIDERATO che i tetti fissati nel presente provvedimento per ciascun Ente Gestore, come distinti per ASL di afferenza territoriale delle sedi operative, costituiscono il limite massimo di spesa che la stessa Regione, che è in Piano di Rientro ed in regime commissariale, può mettere a disposizione per la copertura dei contratti con gli stessi Erogatori, limite massimo il cui rispetto quindi è condizione per l’esistenza e validità del contratto;

 

PRECISATO pertanto che la Regione Abruzzo, in quanto commissariata, non dispone di risorse aggiuntive da destinare al finanziamento di eventuali produzioni extrabudget, che non possono in alcun modo essere remunerate;

 

VISTO l’art. 7 comma 5 lett. b) della LR 32/2007 e s.m.i., che prevede la revoca dell’accreditamento nel caso di erogazione per due annualità, nel periodo di validità dell’accordo contrattuale, di prestazioni – delle quali è comunque vietata la remunerazione – eccedenti nella misura massima del 7,5% il programma preventivamente concordato e sottoscritto nell’accordo stesso;

 

PRECISATO che gli Erogatori privati che non sottoscriveranno il contratto proposto non potranno erogare a nessun titolo prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale dalla data della mancata stipula del suddetto accordo, e che agli stessi verrà data formale comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e ss. mm. ii., di avvio del procedimento di sospensione dell’accreditamento per effetto dell’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D. Lsg. 30.12.1992  n. 502 e ss. mm. ii.;

 

TENUTO CONTO che le prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto, e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione dello stesso, ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale l’effettiva utilità ricevuta, potranno essere indennizzate nella misura massima del 90% delle tariffe vigenti;

 

RILEVATO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private provvisoriamente accreditate ovvero accreditate di che trattasi, e che pertanto il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze;

 

Tutto ciò premesso

 

DECRETA

 

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

 

1.         di dare atto che le  strutture  private erogatrici  di  prestazioni sanitarie di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78, con le quali si procede alla negoziazione, sono quelle accreditate ovvero provvisoriamente accreditate ai sensi della LR n. 32/2007 e s.m.i., nonché quelle provvisoriamente  accreditate   ai  sensi   dell’art.  35   della   L.R.   6/2009 e  s.m.i.,  ricomprese nell’elenco curato dal Servizio Programmazione Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, aggiornato sul sito web regionale sezione Amministrazione trasparente;

2.         di autorizzare nella misura massima di € 65.583.467,00  il tetto complessivo di spesa per l’anno 2015 per l’acquisto di prestazioni rese dalle predette strutture sanitarie in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo, così come ripartito tra i singoli Enti Gestori e per ASL nel prospetto Allegato 1 al presente Decreto quale parte integrante e sostanziale; 

3.         di approvare il modello di contratto negoziale per l’acquisto delle prestazioni di riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833/1978, Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto;

4.         di fissare la data del 7 maggio 2015 come termine massimo per la sottoscrizione dei contratti afferenti le prestazioni riabilitative ex art. 26 della l.n. 833/1978;

5.         di dare atto che con riferimento agli Erogatori privati che non sottoscriveranno il contratto proposto verrà data formale comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e ss. mm. ii. di avvio del procedimento di sospensione dell’accreditamento, per effetto dell’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies del D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e ss. mm. ii.;

6.         di dare atto che, per le prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione dello stesso, ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale l’effettiva utilità ricevuta, le stesse potranno essere indennizzate nella misura massima del 90% delle tariffe vigenti;

7.         di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze, siccome previsto nell’Accordo con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi sanitari e per l’individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico;

8.         di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e comunicato, secondo le modalità indicate in narrativa, agli Erogatori privati interessati accreditati ovvero provvisoriamente accreditati e che sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Luciano D’Alfonso

 

 

Seguono allegati

Allegato 1

Allegato 2