Linee
negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni in
residenze sanitarie assistenziali (RSA) erogate dalla rete privata
provvisoriamente accreditata per l’anno 2015
IL
COMMISSARIO AD ACTA
VISTA la Deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il Presidente
pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per
l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della
Regione Abruzzo;
RICHIAMATO il Decreto
n. 90 del 12 agosto 2014 di insediamento del Presidente pro tempore della
Regione Abruzzo Dr. Luciano D’Alfonso come Commissario ad acta per l’attuazione
del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario abruzzese;
CONSIDERATO CHE la
predetta Deliberazione individua, quale specificazione della funzione
attribuita al Commissario ad acta, la realizzazione dell’intervento prioritario
inerente la definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e
dei tetti di spesa relativi alle prestazioni da essi erogate;
ATTESO CHE, in base
all’art. 4 comma 2 del D.L. 01.10.2007 n°159, convertito in Legge 29.11.2007
n°222, l’incarico commissariale è
conferito per l’intero periodo di vigenza del Piano di Rientro;
CONSIDERATO:
-
che occorre procedere in tempo utile
alla definizione dei tetti di spesa programmati per l’acquisto delle
prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) erogate dalla
rete privata provvisoriamente accreditata per l’anno 2015;
-
che la definizione dei summenzionati tetti
di spesa va effettuata per singola struttura;
-
che i citati tetti di spesa sono
stabiliti con riferimento all’acquisto delle prestazioni sanitarie in Residenze
Sanitarie Assistenziali (RSA) da erogare in favore dei pazienti residenti nella
Regione Abruzzo;
ATTESO CHE condizione
necessaria per l'esercizio del potere di fissazione dei tetti di spesa per
l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati accreditati è la
concreta individuazione delle somme che la Regione ha a disposizione per tali
finalità;
VISTO l’art. 17 comma 1
lett. a) del D.L. 6 luglio 2011 n°98, convertito –
con modificazioni – in Legge 15 luglio
2011 n°11, il quale prevede che le Regioni adottano tutte le misure necessarie
a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati,
intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni
sanitarie presso gli operatori privati accreditati;
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE
la definizione dei tetti di spesa, in relazione al fabbisogno regionale
accertato di cui al decreto commissariale n. 52 dell’11.10.2012, deve
ragionevolmente essere effettuata sulla base della capacità produttiva massima
di ciascuna struttura, in base ai posti letto provvisoriamente accreditati,
calcolata con le modalità indicate nella L.R. 31.03.2008 n°5 recante “Piano
Sanitario Regionale 2008/2010”;
SPECIFICATO CHE i
citati tetti di spesa – di cui nell’allegato 1 “Tetti di spesa”, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento – sono stabiliti, anche tenuto conto delle modifiche introdotte
dai decreti commissariali n. 105/2014 e n. 13 del 26 febbraio 2015 in materia
di compartecipazione alla spesa sanitaria - in base al criterio corrispondente
al tasso di occupazione del 95% dei posti letto presenti all’interno di
ciascuna struttura residenziale definito ex ante sulla base di parametri valutativi
che contemplano, in via generale ed astratta, le dinamiche relative
all’occupazione delle strutture con riferimento al tasso di occupazione medio
delle medesime strutture, coerentemente alle previsioni contenute nel §
5.2.7.2.6 del menzionato PSR 2008/2010;
RITENUTO inoltre di
dover procedere alla definizione di uno schema contrattuale uniforme da
sottoscrivere tra la Regione Abruzzo, le quattro Aziende UUSSLL insistenti nel
territorio regionale e le strutture provvisoriamente accreditate;
VISTO l’allegato schema
di contratto di cui all’allegato 2 “Schema contrattuale”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento – predisposto ai fini della
sottoscrizione degli accordi contrattuali tra la Regione Abruzzo, le quattro
Aziende UUSSLL insistenti nel territorio regionale e le strutture
provvisoriamente accreditate operanti nella Regione Abruzzo – disciplinante le
modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie rese dalle Residenze
Sanitarie Assistenziali (RSA) in favore dei pazienti residenti nella Regione
Abruzzo;
RICHIAMATO l’art. 8,
comma 4 della L.R. 31.07.2007 n°32 che stabilisce che gli accordi contrattuali
vengono stipulati con l’amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente
della Giunta Regionale;
TENUTO CONTO CHE il presente
provvedimento, unitamente agli allegati 1 “Tetti di spesa” e 2 “Schema
contrattuale” viene notificato – a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno –
a ciascun erogatore privato fissando, altresì, la data di sottoscrizione del
contratto che deve essere effettuata entro i successivi 15 (quindici) giorni;
CONSIDERATO CHE il
citato termine di 15 giorni può anche essere utilizzato dalle Aziende Usl – parti sostanziali del sottoscrivendo accordo
negoziale e dagli erogatori privati interessati ai fini del deposito di
eventuali osservazioni al Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua
competenza quale risultante dallo schema di contratto proposto e dai tetti
assegnati e che – in tal caso – il Commissario ad acta provvederà – ai sensi e
per gli effetti dell’art. 10 bis l.241/90 come modificata ed integrata dalle l.
15/2005 e 81 /2005 - al relativo riscontro entro i successivi 15 (quindici)
giorni fissando, in un arco temporale di 10 (dieci) giorni, la data per la
stipula del contratto;
ATTESO CHE, in ogni
caso, viene fissata la data del 04.05.2015 come termine ultimo per la
sottoscrizione di tutti gli accordi contrattuali relativi alle Residenze
Sanitarie Assistenziali (RSA), anche a seguito di eventuale fase di
interlocuzione;
DATO ATTO CHE i contratti,
stipulati entro i termini sopra riportati, decorreranno a partire dal
01.01.2015 fino al 31.12.2015, tenuto conto del tetto di spesa complessivo
nonché dei tetti massimi di corrispettivo stabiliti nel citato allegato 1)
“Tetti di spesa” per l’erogazione di prestazioni sanitarie in favore dei
pazienti residenti nella Regione Abruzzo e fatte espressamente salve eventuali
modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie- all’esito del processo
di riconversione avviato con Decreti commissariali 20/2014 e 133/2014;
PRECISATO che medio
tempore e fino a completamento del processo avviato dai menzionati
provvedimenti commissariali per la remunerazione delle prestazioni rese dagli
erogatori privati continua a trovare applicazione l’art. 14 dello schema di
accordo negoziale ( All. 2 parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento);
CONSIDERATO CHE i tetti
fissati nell’allegato 1) del presente provvedimento costituiscono, per ciascuna
struttura privata, il limite massimo di spesa che la Regione Abruzzo, che
attualmente è in piano di rientro e in regime commissariale può mettere a
disposizione per la copertura dei contratti per gli erogatori privati ed il cui
rispetto è quindi condizione essenziale per l’esistenza e per la validità del
contratto;
RICHIAMATA in tal senso
e tra le altre l’ ordinanza del Consiglio di Stato n. 7581/2014 la quale
espressamente precisa, con riferimento alle clausole dell’accordo negoziale,
per cui è prevista la sottoscrizione espressa del privato erogatore ai sensi
dell’art. 1341 c.c., in adesione alle richieste dei Dicasteri affiancanti per
esigenze di programmazione finanziaria che le stesse “ lungi dal ledere
garanzie costituzionali, sembrano evocare un impegno della parte privata
contraente al rispetto ed all’accettazione dei vincoli di spesa essenziali in
un regime come quello esistente in Abruzzo sottoposto a Piano di rientro”;
PRECISATO ALTRESÌ ed anche in ragione di quanto sopra che la
Regione Abruzzo, in quanto in piano di rientro e in regime di commissariamento,
non dispone di risorse aggiuntive da destinare al finanziamento di eventuali
prestazioni extrabudget che non possono in alcun modo
essere remunerate e che, pertanto, l’onere relativo a quelle eccedenti il
limite massimo di spesa messo a disposizione dalla Regione Abruzzo può essere
posto unicamente a carico delle strutture private;
CONSTATATO che i tetti
di spesa fissati nell’allegato 1 del presente provvedimento risultano altresì
coerenti con le previsioni del Programma Operativo 2013- 2015 approvato con
Decreto del Commissario ad acta n. 84/13 del 9 Ottobre 2013, così come
integrato dal Decreto del Commissario ad acta n. 112 del 30.12.2013 e con i
provvedimenti di cui ai decreti commissariali n. 105/2014 e n. 13 del 26
febbraio 2015 in materia di introduzione e/o rettifica delle quote di
compartecipazione alla spesa sanitaria;
ATTESO CHE l’esistenza
e la stipula di un contratto coperto di spesa è condizione essenziale al fine
di poter erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale;
SPECIFICATO, con
riferimento agli erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il
contratto proposto, che non potranno essere erogate a nessun titolo prestazioni
a carico del Servizio Sanitario Regionale dalla data della mancata stipula del
suddetto accordo contrattuale e che – contestualmente – verrà data formale
comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e ss. mm. ii.,
di avvio del procedimento di sospensione dell’accreditamento per effetto
dell’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies
del D. Lsg. 30.12.1992 n° 502 e ss. mm. ii;
CONSIDERATO CHE le
prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il
presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero
ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi - che ha decorrenza giuridica a partire dal
01.01.2014 – ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale
l’effettiva utilità ricevuta, potranno motivatamente essere indennizzate nella
misura massima del 90% delle tariffe stabilite, con Deliberazione di Giunta
Regionale n°661 del 01.08.2002;
RILEVATO che quanto
sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di
addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture
private provvisoriamente accreditate di che trattasi e che, pertanto, il
presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute
e dell’Economia e delle Finanze;
DECRETA
per le motivazioni
espresse in premessa che integralmente si richiamano
1. di dare atto che le strutture private
erogatrici di prestazioni nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), con le
quali si procede alla negoziazione, sono quelle provvisoriamente accreditate
operanti sul territorio all’atto dell’emanazione della L.R. 31.07.2007 n° 32,
ai sensi dell’art. 12 della stessa;
2. di autorizzare il tetto di spesa
complessivo relativo all’annualità 2015 per le prestazioni sanitarie rese nelle
Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) in favore dei pazienti residenti nella
Regione Abruzzo nella misura di € 17.935.436,00 (Euro diciassettemilioni
novecentotrentacinquemila quattrocentotrentasei/00),
così come ripartito tra le strutture private di cui all’allegato 1 “Tetti di
spesa”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di coprire la spesa di ciascun
contratto con i singoli erogatori privati provvisoriamente accreditati – in attuazione dei criteri indicati in
narrativa – nella misura individuata nell’allegato 1 “Tetti di spesa”, in
favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo;
4. di approvare lo schema di contratto
negoziale di cui all’allegato 2 “Schema contrattuale”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture private
provvisoriamente accreditate, fatte salve eventuali modifiche e integrazioni
che si rendessero necessarie – permanendo invariato il tetto di spesa
complessivo - all’esito del processo di riconversione avviato con Decreti
commissariali 20/2014 e 133/2014;
5. di trasmettere il presente
provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze,
siccome previsto nell’Accordo con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano
di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento
dell’equilibrio economico ai fini della successiva validazione;
6. di disporre che il presente
provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL. e
comunicato, secondo le modalità indicate in narrativa, alle strutture private
interessate provvisoriamente accreditate;
7. di pubblicare il presente provvedimento
nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)
IL
COMMISSARIO AD ACTA
Dott.
Luciano D’Alfonso
Segue
Allegato