Linee
negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni in
residenze sanitarie psicoriabilitative erogate dalla
rete privata provvisoriamente accreditata per l’anno 2015
IL
COMMISSARIO AD ACTA
VISTA la Deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il Presidente
pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per
l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della
Regione Abruzzo;
RICHIAMATO il Decreto
n. 90 del 12 agosto 2014 di insediamento del Presidente pro tempore della
Regione Abruzzo Dr. Luciano D’Alfonso come Commissario ad acta per l’attuazione
del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario abruzzese;
CONSIDERATO che la
predetta Deliberazione individua, quale specificazione della funzione
attribuita al Commissario ad acta, la realizzazione dell’intervento prioritario
inerente la definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e
dei tetti di spesa relativi alle prestazioni da essi erogate;
ATTESO che, in base
all’art. 4 comma 2 del D.L. 01.10.2007 n°159, convertito in Legge 29.11.2007
n°222, l’incarico commissariale è conferito per l’intero periodo di vigenza del
Piano di Rientro;
CONSIDERATO:
-
che occorre procedere in tempo utile
alla definizione dei tetti di spesa programmati per l’acquisto delle
prestazioni sanitarie in residenze sanitarie psicoriabilitative
erogate dalla rete privata provvisoriamente accreditata per l’anno 2015;
-
che la definizione dei summenzionati
tetti di spesa va effettuata per singola struttura;
-
che i citati tetti di spesa sono
stabiliti con riferimento all’acquisto delle prestazioni sanitarie in residenze
psicoriabilitative da erogare in favore dei pazienti
residenti nella Regione Abruzzo;
ATTESO che condizione
necessaria per l'esercizio del potere di fissazione dei tetti di spesa per
l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati accreditati è la
concreta individuazione delle somme che la Regione ha a disposizione per tali
finalità;
VISTO l’art. 17 comma 1
lett. a) del D.L. 6 luglio 2011 n° 98, convertito –
con modificazioni – in Legge 15 luglio 2011 n°111, il quale prevede che le
Regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli
obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per
gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati
accreditati;
VISTO il decreto
commissariale n. 52/2012 dell’11/10/2012 avente ad oggetto: “Determinazione del
fabbisogno di assistenza residenziale e semiresidenziale della Regione Abruzzo
per la non autosufficienza, disabilità - riabilitazione, salute mentale e
dipendenze patologiche”, nel quale si precisa che “Nella Regione Abruzzo si
rileva un elevato numero di posti letto rivolti alla residenzialità
psichiatrica”;
VISTA la deliberazione
commissariale n. 64/2010 del 28 ottobre 2010 con la quale si è proceduto alla
revoca dell’accreditamento provvisorio alla struttura psicoriabilitativa
del Gruppo “Villa Pini d’Abruzzo” denominata “Azienda Agricola” sita nel Comune
di Ripa Teatina (CH), in via Fondo Valle Alento n.
195;
ATTESO che in relazione
a quanto previsto dalle surrichiamate disposizioni
normative afferenti il contenimento della spesa sanitaria e tenuto conto
dell’effettivo fabbisogno regionale di prestazioni di psicoriabilitazione,
di cui al decreto commissariale n.52/2012, il tetto massimo di spesa che la
Regione Abruzzo può sostenere per l’acquisto di prestazioni di assistenza
sanitaria in residenze psicoriabilitative per l’anno
2015 in favore dei pazienti residenti
nella Regione Abruzzo è di Euro 15.935.763,34 (Euro
quindicimilioninovecentotrentacinquemilasettecentosessantatrè/34), analogo a
quello dell’anno 2014 ;
SPECIFICATO CHE i
citati tetti di spesa – di cui nell’allegato 1 “Tetti di spesa”, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento – sono stabiliti, anche tenuto conto delle modifiche introdotte
dal decreto commissariale n. 91/2014 in materia di compartecipazione alla spesa
sanitaria - in base al criterio corrispondente al tasso di occupazione del 95%
dei posti letto presenti all’interno di ciascuna struttura residenziale
definito ex ante sulla base di parametri valutativi che contemplano, in via
generale ed astratta, le dinamiche relative all’occupazione delle strutture con
riferimento al tasso di occupazione medio delle medesime strutture,
coerentemente alle previsioni contenute nel § 5.2.7.2.6 del menzionato PSR
2008/2010;
CONSIDERATO che in
relazione alla definizione del suddetto tetto massimo di spesa la ripartizione
dello stesso tra le strutture private è quella di cui all’allegato 1 “Tetti di
spesa”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO, inoltre, di
dover procedere alla definizione di uno schema contrattuale uniforme da
sottoscrivere tra la Regione Abruzzo, le quattro Aziende UUSSLL insistenti nel
territorio regionale e le strutture private provvisoriamente accreditate;
VISTO l’allegato schema
di contratto di cui all’allegato 2 “Schema contrattuale”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, che disciplina le modalità di
erogazione delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture psicoriabilitative
in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo predisposto ai fini
della sottoscrizione degli accordi contrattuali tra la Regione Abruzzo, le
quattro Aziende UUSSLL insistenti nel territorio regionale e le strutture
private provvisoriamente accreditate operanti nella Regione Abruzzo;
RICHIAMATO l’art. 8,
comma 4 della L.R. 31.07.2007 n°32 che stabilisce che gli accordi contrattuali
vengono stipulati con l’amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente
della Giunta Regionale;
TENUTO CONTO CHE il
presente provvedimento, unitamente agli allegati 1 e 2, viene notificato – a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno – a ciascun erogatore privato
fissando, altresì, la data di sottoscrizione del contratto che deve essere
effettuata entro i successivi 15 (quindici) giorni e che il termine di cui
sopra può anche essere utilizzato dall’erogatore privato ai fini del deposito
di eventuali controdeduzioni al Commissario ad acta in ordine al rapporto di
sua competenza quale risultante dallo schema di contratto proposto e dai tetti
assegnati e che – in tal caso – il Commissario ad acta provvederà a fornire la
relativa risposta entro i successivi 15 (quindici) giorni fissando, entro i
successivi 10 (dieci) giorni, la data per la stipula del contratto;
ATTESO che, in ogni
caso, viene fissata la data del 04.05.2015 come termine ultimo per la sottoscrizione
di tutti gli accordi contrattuali relativi alle strutture sanitarie di psicoriabilitazione, anche a seguito di eventuale fase di
interlocuzione;
DATO ATTO CHE i
contratti, stipulati entro i termini sopra riportati, decorreranno a partire
dal 01.01.2015 fino al 31.12.2015, tenuto conto del tetto di spesa complessivo
nonché dei tetti massimi di corrispettivo stabiliti nel citato allegato 1)
“Tetti di spesa” per l’erogazione di prestazioni sanitarie in favore dei
pazienti residenti nella Regione Abruzzo e fatte espressamente salve eventuali
modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie – permanendo invariato il
tetto di spesa complessivo - all’esito del processo di riconversione avviato
con Decreti commissariali 20/2014 e 133/2014;
PRECISATO che medio
tempore e fino a completamento del processo avviato dai menzionati
provvedimenti commissariali per la remunerazione delle prestazioni rese dagli
erogatori privati continua a trovare applicazione l’art. 14 dello schema di
accordo negoziale (All. 2 parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento);
CONSIDERATO CHE i tetti
fissati nell’allegato 1) del presente provvedimento costituiscono, per ciascuna
struttura privata, il limite massimo di spesa che la Regione Abruzzo, che
attualmente è in piano di rientro e in regime commissariale può mettere a disposizione
per la copertura dei contratti per gli erogatori privati ed il cui rispetto è
quindi condizione essenziale per l’esistenza e per la validità del contratto;
RICHIAMATA in tal senso
e tra le altre l’ ordinanza del Consiglio di Stato n. 7581/2014 la quale
espressamente precisa, con riferimento alle clausole dell’accordo negoziale,
per cui è prevista la sottoscrizione espressa del privato erogatore ai sensi
dell’art. 1341 c.c., in adesione alle richieste dei Dicasteri affiancanti per
esigenze di programmazione finanziaria che le stesse “ lungi dal ledere
garanzie costituzionali, sembrano evocare un impegno della parte privata
contraente al rispetto ed all’accettazione dei vincoli di spesa essenziali in
un regime come quello esistente in Abruzzo sottoposto a Piano di rientro”;
PRECISATO ALTRESÌ ed anche in ragione di quanto sopra che la
Regione Abruzzo, in quanto in piano di rientro e in regime di commissariamento,
non dispone di risorse aggiuntive da destinare al finanziamento di eventuali
prestazioni extrabudget che non possono in alcun modo
essere remunerate e che, pertanto, l’onere relativo a quelle eccedenti il
limite massimo di spesa messo a disposizione dalla Regione Abruzzo può essere
posto unicamente a carico delle strutture private;
CONSTATATO che i tetti
di spesa fissati nell’allegato 1 del presente provvedimento risultano altresì
coerenti con le previsioni del Programma Operativo 2013- 2015 approvato con
Decreto del Commissario ad acta n° 84/2013 del 9 Ottobre 2013, integrato e
modificato con Decreto del Commissario ad acta n° 112/2013 del 30 dicembre 2013
e con i provvedimenti di cui al decreto commissariale n. 91/2014 in materia di
introduzione e/o rettifica delle quote di compartecipazione alla spesa
sanitaria;
ATTESO che l’esistenza
e la stipula di un contratto coperto di spesa è condizione essenziale al fine
di poter erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale;
SPECIFICATO, con
riferimento agli erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il
contratto proposto, che non potranno essere erogate a nessun titolo prestazioni
a carico del Servizio Sanitario Regionale dalla data della mancata stipula del
suddetto accordo e che – contestualmente – verrà data formale comunicazione, ai
sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e ss. mm. ii., di avvio del
procedimento di sospensione dell’accreditamento per effetto dell’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies del
D. Lsg. 30.12.1992 n° 502 e ss. mm. ii.;
CONSIDERATO che le
prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il
presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero
ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi - che ha
decorrenza giuridica a partire dal 01.01.2015
– ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale
l’effettiva utilità ricevuta, potranno essere indennizzate nella misura massima
del 90% delle tariffe stabilite con Deliberazione di Giunta Regionale n°877 del
03.10.2001;
RITENUTO che quanto
sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di
addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture
private provvisoriamente accreditate di che trattasi e che, pertanto, il
presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute
e dell’Economia e delle Finanze;
DECRETA
per le motivazioni
espresse in premessa che integralmente si richiamano
1. di dare atto che le strutture private
erogatrici di prestazioni nelle residenze sanitarie psicoriabilitative,
con le quali si procede alla negoziazione, sono quelle provvisoriamente
accreditate operanti sul territorio all’atto dell’emanazione della L.R.
31.07.2007 n° 32, ai sensi dell’art. 12 della stessa;
2. di autorizzare il tetto di spesa
complessivo relativo all'annualità 2015 per le prestazioni sanitarie rese nelle
residenze psicoriabilitative in favore dei pazienti
residenti nella Regione Abruzzo nella misura di Euro 15.935.763,34 (Euro
quindicimilioninovecentotrentacinquemilasettecentosessantatrè/34), così come
ripartito tra le strutture private di cui all'allegato 1 "Tetti di
spesa", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare lo schema di contratto
negoziale di cui all'allegato 2 "Schema contrattuale" parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoporre alla
sottoscrizione per l'acquisto di prestazioni sanitarie di psicoriabilitazione,
per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015, dalle strutture private
provvisoriamente accreditate:
4. di stabilire che il presente provvedimento,
unitamente agli allegati 1 e 2 , viene notificato - a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata - a ciascun erogatore
privato fissando, altresì, la data di sottoscrizione del contratto che deve
essere effettuata entro i successivi 15 (quindici) giorni; il termine di cui
sopra può anche essere utilizzato dall'erogatore privato ai fini del deposito
di eventuali controdeduzioni al Commissario ad acta in ordine al rapporto di
sua competenza quale risultante dallo schema di contratto proposto e dai tetti
assegnati e che - in tal caso - il Commissario ad acta provvederà a fornire la
relativa risposta entro i successivi 15 (quindici) giorni fissando, entro i
successivi 10 (dieci) giorni, la data per la stipula del contratto;
5. di fissare la data del 04.05.2015 come
termine ultimo per la sottoscrizione di tutti gli accordi contrattuali relativi
alle strutture sanitarie di psicoriabilitazione,
anche a seguito di eventuale fase di interlocuzione;
6. di dare atto che, con riferimento agli
erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il contratto proposto, non
potranno essere erogate a nessun titolo prestazioni a carico del Servizio
Sanitario Regionale dalla data della mancata stipula del suddetto accordo e che
verrà data formale comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge
241/1990 e ss. mm. ii. di avvio del procedimento di sospensione
dell'accreditamento per effetto dell'art. 8 quinquies,
comma 2 quinquies del D. Lsg.
30.12.1992 n° 502 e ss. mm. ii.;
7. di dare atto che le prestazioni
eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente
provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero
ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi - che ha
decorrenza giuridica a partire dal 01.01.2015
- ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale
l'effettiva utilità ricevuta, potranno essere indennizzate nella misura massima
del 90% delle tariffe stabilite con Deliberazione di Giunta Regionale n°877 del
03.10.2001- nelle more dell'adozione
delle nuove tariffe;
8. di trasmettere il presente
provvedimento ai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze,
siccome previsto nell'Accordo con la Regione Abruzzo per l'attuazione del Piano
di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento
dell'equilibrio economico, per la relativa validazione;
9. di disporre che il presente
provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Aziende Unità
Sanitarie Locali della Regione Abruzzo;
10. di pubblicare il presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).
IL
COMMISSARIO AD ACTA
Dott.
Luciano D’Alfonso
Segue
Allegato