Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni in residenze sanitarie psicoriabilitative erogate dalla rete privata provvisoriamente accreditata per l’anno 2015

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

 

RICHIAMATO il Decreto n. 90 del 12 agosto 2014 di insediamento del Presidente pro tempore della Regione Abruzzo Dr. Luciano D’Alfonso come Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario abruzzese;

 

CONSIDERATO che la predetta Deliberazione individua, quale specificazione della funzione attribuita al Commissario ad acta, la realizzazione dell’intervento prioritario inerente la definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa relativi alle prestazioni da essi erogate;

 

ATTESO che, in base all’art. 4 comma 2 del D.L. 01.10.2007 n°159, convertito in Legge 29.11.2007 n°222, l’incarico commissariale è conferito per l’intero periodo di vigenza del Piano di Rientro;

 

CONSIDERATO:

-          che occorre procedere in tempo utile alla definizione dei tetti di spesa programmati per l’acquisto delle prestazioni sanitarie in residenze sanitarie psicoriabilitative erogate dalla rete privata provvisoriamente accreditata per l’anno 2015;

-          che la definizione dei summenzionati tetti di spesa va effettuata per singola struttura;

-          che i citati tetti di spesa sono stabiliti con riferimento all’acquisto delle prestazioni sanitarie in residenze psicoriabilitative da erogare in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo;

 

ATTESO che condizione necessaria per l'esercizio del potere di fissazione dei tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati accreditati è la concreta individuazione delle somme che la Regione ha a disposizione per tali finalità;

 

VISTO l’art. 17 comma 1 lett. a) del D.L. 6 luglio 2011 n° 98, convertito – con modificazioni – in Legge 15 luglio 2011 n°111, il quale prevede che le Regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;

 

VISTO il decreto commissariale n. 52/2012 dell’11/10/2012 avente ad oggetto: “Determinazione del fabbisogno di assistenza residenziale e semiresidenziale della Regione Abruzzo per la non autosufficienza, disabilità - riabilitazione, salute mentale e dipendenze patologiche”, nel quale si precisa che “Nella Regione Abruzzo si rileva un elevato numero di posti letto rivolti alla residenzialità psichiatrica”;

 

VISTA la deliberazione commissariale n. 64/2010 del 28 ottobre 2010 con la quale si è proceduto alla revoca dell’accreditamento provvisorio alla struttura psicoriabilitativa del Gruppo “Villa Pini d’Abruzzo” denominata “Azienda Agricola” sita nel Comune di Ripa Teatina (CH), in via Fondo Valle Alento n. 195;

 

ATTESO che in relazione a quanto previsto dalle surrichiamate disposizioni normative afferenti il contenimento della spesa sanitaria e tenuto conto dell’effettivo fabbisogno regionale di prestazioni di psicoriabilitazione, di cui al decreto commissariale n.52/2012, il tetto massimo di spesa che la Regione Abruzzo può sostenere per l’acquisto di prestazioni di assistenza sanitaria in residenze psicoriabilitative per l’anno 2015  in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo è di Euro 15.935.763,34 (Euro quindicimilioninovecentotrentacinquemilasettecentosessantatrè/34), analogo a quello dell’anno 2014 ;

 

SPECIFICATO CHE i citati tetti di spesa – di cui nell’allegato 1 “Tetti di spesa”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – sono stabiliti,  anche tenuto conto delle modifiche introdotte dal decreto commissariale n. 91/2014 in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria - in base al criterio corrispondente al tasso di occupazione del 95% dei posti letto presenti all’interno di ciascuna struttura residenziale definito ex ante sulla base di parametri valutativi che contemplano, in via generale ed astratta, le dinamiche relative all’occupazione delle strutture con riferimento al tasso di occupazione medio delle medesime strutture, coerentemente alle previsioni contenute nel § 5.2.7.2.6 del menzionato PSR 2008/2010;

 

CONSIDERATO che in relazione alla definizione del suddetto tetto massimo di spesa la ripartizione dello stesso tra le strutture private è quella di cui all’allegato 1 “Tetti di spesa”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 

RITENUTO, inoltre, di dover procedere alla definizione di uno schema contrattuale uniforme da sottoscrivere tra la Regione Abruzzo, le quattro Aziende UUSSLL insistenti nel territorio regionale e le strutture private provvisoriamente accreditate;

 

VISTO l’allegato schema di contratto di cui all’allegato 2 “Schema contrattuale”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che disciplina le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture psicoriabilitative in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo predisposto ai fini della sottoscrizione degli accordi contrattuali tra la Regione Abruzzo, le quattro Aziende UUSSLL insistenti nel territorio regionale e le strutture private provvisoriamente accreditate operanti nella Regione Abruzzo;

 

RICHIAMATO l’art. 8, comma 4 della L.R. 31.07.2007 n°32 che stabilisce che gli accordi contrattuali vengono stipulati con l’amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale;

 

TENUTO CONTO CHE il presente provvedimento, unitamente agli allegati 1 e 2, viene notificato – a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno – a ciascun erogatore privato fissando, altresì, la data di sottoscrizione del contratto che deve essere effettuata entro i successivi 15 (quindici) giorni e che il termine di cui sopra può anche essere utilizzato dall’erogatore privato ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni al Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di contratto proposto e dai tetti assegnati e che – in tal caso – il Commissario ad acta provvederà a fornire la relativa risposta entro i successivi 15 (quindici) giorni fissando, entro i successivi 10 (dieci) giorni, la data per la stipula del contratto;

 

ATTESO che, in ogni caso, viene fissata la data del 04.05.2015 come termine ultimo per la sottoscrizione di tutti gli accordi contrattuali relativi alle strutture sanitarie di psicoriabilitazione, anche a seguito di eventuale fase di interlocuzione;

 

DATO ATTO CHE i contratti, stipulati entro i termini sopra riportati, decorreranno a partire dal 01.01.2015 fino al 31.12.2015, tenuto conto del tetto di spesa complessivo nonché dei tetti massimi di corrispettivo stabiliti nel citato allegato 1) “Tetti di spesa” per l’erogazione di prestazioni sanitarie in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo e fatte espressamente salve eventuali modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie – permanendo invariato il tetto di spesa complessivo - all’esito del processo di riconversione avviato con Decreti commissariali 20/2014 e 133/2014;

 

PRECISATO che medio tempore e fino a completamento del processo avviato dai menzionati provvedimenti commissariali per la remunerazione delle prestazioni rese dagli erogatori privati continua a trovare applicazione l’art. 14 dello schema di accordo negoziale (All. 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

 

CONSIDERATO CHE i tetti fissati nell’allegato 1) del presente provvedimento costituiscono, per ciascuna struttura privata, il limite massimo di spesa che la Regione Abruzzo, che attualmente è in piano di rientro e in regime commissariale può mettere a disposizione per la copertura dei contratti per gli erogatori privati ed il cui rispetto è quindi condizione essenziale per l’esistenza e per la validità del contratto;

 

RICHIAMATA in tal senso e tra le altre l’ ordinanza del Consiglio di Stato n. 7581/2014 la quale espressamente precisa, con riferimento alle clausole dell’accordo negoziale, per cui è prevista la sottoscrizione espressa del privato erogatore ai sensi dell’art. 1341 c.c., in adesione alle richieste dei Dicasteri affiancanti per esigenze di programmazione finanziaria che le stesse “ lungi dal ledere garanzie costituzionali, sembrano evocare un impegno della parte privata contraente al rispetto ed all’accettazione dei vincoli di spesa essenziali in un regime come quello esistente in Abruzzo sottoposto a Piano di rientro”;

 

PRECISATO ALTRESÌ  ed anche in ragione di quanto sopra che la Regione Abruzzo, in quanto in piano di rientro e in regime di commissariamento, non dispone di risorse aggiuntive da destinare al finanziamento di eventuali prestazioni extrabudget che non possono in alcun modo essere remunerate e che, pertanto, l’onere relativo a quelle eccedenti il limite massimo di spesa messo a disposizione dalla Regione Abruzzo può essere posto unicamente a carico delle strutture private;

 

CONSTATATO che i tetti di spesa fissati nell’allegato 1 del presente provvedimento risultano altresì coerenti con le previsioni del Programma Operativo 2013- 2015 approvato con Decreto del Commissario ad acta n° 84/2013 del 9 Ottobre 2013, integrato e modificato con Decreto del Commissario ad acta n° 112/2013 del 30 dicembre 2013 e con i provvedimenti di cui al decreto commissariale n. 91/2014 in materia di introduzione e/o rettifica delle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria;

 

ATTESO che l’esistenza e la stipula di un contratto coperto di spesa è condizione essenziale al fine di poter erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale;

 

SPECIFICATO, con riferimento agli erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il contratto proposto, che non potranno essere erogate a nessun titolo prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale dalla data della mancata stipula del suddetto accordo e che – contestualmente – verrà data formale comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e ss. mm. ii., di avvio del procedimento di sospensione dell’accreditamento per effetto dell’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies del D. Lsg. 30.12.1992 n° 502 e ss. mm. ii.;

 

CONSIDERATO che le prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi - che ha decorrenza giuridica a partire dal 01.01.2015  – ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale l’effettiva utilità ricevuta, potranno essere indennizzate nella misura massima del 90% delle tariffe stabilite con Deliberazione di Giunta Regionale n°877 del 03.10.2001;

 

RITENUTO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private provvisoriamente accreditate di che trattasi e che, pertanto, il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze;

 

DECRETA

 

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

 

1.         di dare atto che le strutture private erogatrici di prestazioni nelle residenze sanitarie psicoriabilitative, con le quali si procede alla negoziazione, sono quelle provvisoriamente accreditate operanti sul territorio all’atto dell’emanazione della L.R. 31.07.2007 n° 32, ai sensi dell’art. 12 della stessa;

2.         di autorizzare il tetto di spesa complessivo relativo all'annualità 2015 per le prestazioni sanitarie rese nelle residenze psicoriabilitative in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo nella misura di Euro 15.935.763,34 (Euro quindicimilioninovecentotrentacinquemilasettecentosessantatrè/34), così come ripartito tra le strutture private di cui all'allegato 1 "Tetti di spesa", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3.         di approvare lo schema di contratto negoziale di cui all'allegato 2 "Schema contrattuale" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoporre alla sottoscrizione per l'acquisto di prestazioni sanitarie di psicoriabilitazione, per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015, dalle strutture private provvisoriamente accreditate:

4.         di stabilire che il presente provvedimento, unitamente agli allegati 1 e 2 , viene notificato - a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata - a ciascun erogatore privato fissando, altresì, la data di sottoscrizione del contratto che deve essere effettuata entro i successivi 15 (quindici) giorni; il termine di cui sopra può anche essere utilizzato dall'erogatore privato ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni al Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di contratto proposto e dai tetti assegnati e che - in tal caso - il Commissario ad acta provvederà a fornire la relativa risposta entro i successivi 15 (quindici) giorni fissando, entro i successivi 10 (dieci) giorni, la data per la stipula del contratto;

5.         di fissare la data del 04.05.2015 come termine ultimo per la sottoscrizione di tutti gli accordi contrattuali relativi alle strutture sanitarie di psicoriabilitazione, anche a seguito di eventuale fase di interlocuzione;

6.         di dare atto che, con riferimento agli erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il contratto proposto, non potranno essere erogate a nessun titolo prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale dalla data della mancata stipula del suddetto accordo e che verrà data formale comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e ss. mm. ii. di avvio del procedimento di sospensione dell'accreditamento per effetto dell'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies del D. Lsg. 30.12.1992 n° 502 e ss. mm. ii.;

7.         di dare atto che le prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi - che ha decorrenza giuridica a partire dal 01.01.2015  - ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale l'effettiva utilità ricevuta, potranno essere indennizzate nella misura massima del 90% delle tariffe stabilite con Deliberazione di Giunta Regionale n°877 del 03.10.2001-  nelle more dell'adozione delle nuove tariffe;

8.         di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, siccome previsto nell'Accordo con la Regione Abruzzo per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, per la relativa validazione;

9.         di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo;

10.       di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Luciano D’Alfonso

 

Segue Allegato

Allegato 1

Allegato 2