Modifiche ed integrazioni al Decreto commissariale n. 103/2014

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo secondo i Programmi Operativi di cui al richiamato art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

VISTO il decreto del Commissario ad acta n. 90/2014 dell’11 agosto 2014, di insediamento del Presidente pro tempore Dr. Luciano D’Alfonso, come Commissario ad acta per l’attuazione del summenzionato Piano di Rientro;

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario abruzzese, avviato nell’anno 2007 e proseguito con i programmi operativi di cui all’art. 2, comma 88, della L. n. 191/2009;

 

ATTESO che, fra gli interventi prioritari specificatamente attribuiti alla competenza del Sub Commissario ai sensi della riferita deliberazione del 07.06.2012, è contemplata la “collaborazione, per gli aspetti di programmazione sanitaria, per l’adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal vigente ordinamento in materia sanitaria, necessari all’attuazione del Piano di rientro”;

 

VISTO il decreto commissariale n. 20/2012 dell’11.06.2012, di presa d’atto dell’insediamento del dott. Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub Commissario, con decorrenza dell’incarico dall’11.06.2012;

 

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502, e ss.mm.ii.;

 

PRESO ATTO, altresì, che con Deliberazione di Consiglio regionale n. 157/2 del 21/12/2004, si è provveduto a definire le tariffe da corrispondere per l’erogazione di prestazioni sanitarie presso strutture di riabilitazione ex art. 26 l. 833778 tramite un incremento tariffario pari al 10% rispetto all’ultimo aggiornamento effettuato (tariffe anno 1999), di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 492/2001; 

 

RICHIAMATO inoltre il Verbale della riunione del Tavolo di monitoraggio del 4 agosto 2014, in cui, relativamente alle tariffe di cui alla citata DGR 492/2001 per le strutture residenziali e semiresidenziali ex art. 26 l.833/78 i competenti Dicasteri evidenziano che le quote di compartecipazione poste a carico degli utenti/Comuni “non risultano conformi alla normativa nazionale” ed invitano la Regione ad adeguarsi alle disposizioni vigenti;

 

RILEVATO che, secondo quanto disposto dal succitato DPCM 29.11.2001 l’importo delle tariffe stabilite per prestazioni di rilevanza sanitaria connesse con quelle socio-assistenziali sono poste, per il 70% a carico del SSR e per il restante 30%  a carico dei Comuni e/o assistiti; 

 

VISTO il Programma Operativo 2013/2015 approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. 84 del 09.10.2013, così come modificato ed integrato con il decreto commissariale n. 112 del 30.12.2013, ed in particolare il punto 3 “Rete territoriale” – paragrafo 3.3.3 “Residenzialità  e Semiresidenzialità” nel quale è contenuto l’impegno di introdurre, come previsto dal DPCM 29 novembre 2001, entro il 30.11. 2014, per alcune tipologie di struttura di tipo residenziale e semiresidenziale, le quote di compartecipazione a carico dell’utente o del Comune di residenza, così come previsto dal DPCM lea 29.1.2001 con percentuali che variano rispetto alla tariffa individuata per tipologia di prestazione;

 

RICHIAMATI:

-                 Il decreto commissariale n. 92/2014 con il quale sono state definite le tariffe di riabilitazione rese in regime residenziale e in regime semiresidenziale secondo il seguente prospetto:

 

-                 Il decreto commissariale n. 103/2014 con il quale si è provveduto a rettificare il menzionato decreto n. 92/2014 nella parte in cui, per “mero errore materiale”, questo non richiamava le tariffe relative al trattamento per internato medio grave e seminternato medio grave, “a cui deve essere applicata la quota di compartecipazione in conformità al DPCM 29/11/2001” ed individuava per il disabile grave la tariffa relativa all’internato medio grave;

 

PRECISATO che a seguito delle predette rettifiche le tariffe di riabilitazione rese in regime residenziale e semiresidenziale risultano così stabilite con riferimento alla fase “estensiva” e alla fase di lungoassistenza (mantenimento):

VISTO il DPCM 14 febbraio 2001, “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie” in particolare l’art. 4 comma 1 e la relativa tabella allegata al decreto, che definisce, all’interno dell’area Disabili, le prestazioni di assistenza ai disabili attraverso interventi diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minoranze fisiche, psichiche o sensoriali e tramite prestazioni semiresidenziali e residenziali - corrispondenti alle “prestazioni diagnostiche, riabilitative e socioriabilitative in regime residenziale” di cui alla lettera a) del Micro-livello “Attività sanitaria e sociosanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali”, all’interno del Macro-livello 9 “Assistenza territoriale residenziale”  del DPCM 29 novembre 2001 “Definizione di livelli essenziali di assistenza”;

CONSIDERATO che il citato DPCM 14 febbraio 2001 pone l’”assistenza ai disabili attraverso interventi diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minoranze fisiche, psichiche o sensoriali e tramite prestazioni semiresidenziali e residenziali” interamente a carico del SSN per “l’assistenza in fase intensiva e le prestazioni ad elevata integrazione nella fase estensiva e nei casi di responsività minimale”;

 

RICHIAMATA la Tabella 22 “Setting operativi della riabilitazione” paragrafo 5.2.7.3.1. che definisce “estensiva” la degenza in residenze di riabilitazione e semiresidenziale” Quando i pazienti affetti da disabilità modificabile di varia origine, hanno superato la fase acuta della malattia disabilitante e sono a basso rischio di instabilità medica ovvero si trovano in condizione di non autosufficienza con disabilità croniche, e risultano abbisognevoli nell’arco delle 24 ore ( 6/12 per le semiresdenziali) di interventi di nursing infermieristico di base, non erogabili al proprio domicilio e di un intervento riabilitativo estensivo multicomprensivo- distribuito nell’intera giornata, e/o di monitoraggio continuo durante dopo che siano stati definiti interventi riabilitativi (di trattamento o di valutazione)”;

 

RITENUTO di rettificare, alla luce di quanto sopra, le prescrizioni del decreto 103/2015, sopra sintetizzate, nella parte in cui stabilisce la quota di compartecipazione a carico dell’utente/Comune anche nella fase estensiva;

 

EVIDENZIATO, con riferimento ai disabili gravi e medio gravi privi di sostegno familiare, che la tabella 23 del paragrafo 5.2.7.3.1. del Piano sanitario regionale di cui alla  L.R. 5/2008 individua la tipologia di utenza eleggibile a tali percorsi terapeutici e specifica che  essa si intende comprensiva del ricovero/soggiorno in Comunità socio-riabilitative familiari per disabili, riconducibili al cosiddetto modello del “ dopo di noi” per disabili adulti e precisa che  tali tipologie di prestazioni riguardano “ disabili gravi  ( la cui disabilità sia certificata ai sensi della L. 104/1992, art. 3, co. 3, i quali conservano parziali ambiti di autonomia, ma sono privi di supporto familiare – finalizzate a garantire il diritto del disabile a vivere in strutture a dimesnione familiare e a consentire – ove possibile – il suo inserimento sociale e lavorativo; 

 

PRECISATO che a dette tipologie di soggetti, ai sensi del DPCM lea 29.11.2001 All. C, punto 9 – lett. c)  si applica la quota di compartecipazione pari al 60% della tariffa stabilita;

 

RILEVATO che, il decreto commissariale n. 103/2014 individua con riferimento al disabile grave e medio grave “privo di sostegno familiare” l’obbligo di compartecipazione, in coerenza con l’All. c, punto 9 lett. C) del DPCM lea 29.11.2001 e così come di seguito definito:

 

RITENUTO, pertanto, di dover rettificare, fermo restando l’importo complessivo delle rette stabilite dalla deliberazione di Giunta regionale n. 492/2001 il menzionato decreto commissariale n. 103/2014, circoscrivendo l’applicazione delle quote di compartecipazione ai soli trattamenti in regime residenziale e semiresidenziale di lungo-assistenza (mantenimento)

 

 

VISTO il nuovo Patto per la Salute 2014-2016 che all’art. 8 prevede una revisione del sistema della partecipazione alla spesa sanitaria e delle esenzioni in modo da evitare che la partecipazione rappresenti una barriera per l’accesso ai servizi ed alle prestazioni;

 

RITENUTO, altresì, in ragione del carattere di urgenza che riveste il presente provvedimento, di procedere al relativo inoltro ai Ministeri dell’Economia e Finanze e della Salute successivamente alla sua formale adozione;

 

DECRETA

 

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

 

1.         di modificare ed integrare il decreto  commissariale 103/2014, circoscrivendo l’applicazione delle quote di compartecipazione ai soli trattamenti in regime residenziale e semiresidenziale di lungo-assistenza (mantenimento); 

 

2.         di dare atto che, restano ferme le quote di compartecipazione poste a carico dell’utente/Comune con riferimento alle prestazioni di lungo-assistenza (mantenimento) erogate in regime residenziale e semiresidenziale in favore di disabili gravi e medio gravi così come di seguito riportato:

 

3.         di dare atto che restano ferme altresì le quote di compartecipazione previste per le prestazioni  identificate con trattamento di lungo-assistenza (mantenimento) erogate in favore di soggetti disabili gravi e medio gravi privi di sostegno familiare così come di seguito riportato:

4.         di dare atto che, a seguito della rivisitazione del sistema della partecipazione alla spesa sanitaria, in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del Nuovo Patto per la Salute 2014-2016, il presente provvedimento potrà essere oggetto di opportune modifiche ed integrazioni, al fine di evitare che “ i meccanismi di compartecipazione costituiscano barriere di accesso alla fruizione dei servizi sanitari”;

5.         di inviare il presente provvedimento, per opportuna conoscenza e per i rispettivi adempimenti di competenza, ai Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL. della Regione Abruzzo e alle strutture private provvisoriamente accreditate interessate al presente provvedimento presenti nell’ambito territoriale di competenza, ed al Servizio “Programmazione Sanitaria” del Dipartimento Salute e Welfare;

6.         di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze per la successiva validazione;

7.         di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dr. Luciano D’Alfonso