Modifiche
ed integrazioni al Decreto commissariale n. 103/2014
IL
COMMISSARIO AD ACTA
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il Presidente pro-tempore
della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del
Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo
secondo i Programmi Operativi di cui al richiamato art. 2, comma 88, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto del
Commissario ad acta n. 90/2014 dell’11 agosto 2014, di insediamento del
Presidente pro tempore Dr. Luciano D’Alfonso, come Commissario ad acta per
l’attuazione del summenzionato Piano di Rientro;
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario, con il compito
di affiancare il Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di riorganizzazione,
riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario abruzzese, avviato
nell’anno 2007 e proseguito con i programmi operativi di cui all’art. 2, comma
88, della L. n. 191/2009;
ATTESO che, fra gli
interventi prioritari specificatamente attribuiti alla competenza del Sub
Commissario ai sensi della riferita deliberazione del 07.06.2012, è contemplata
la “collaborazione, per gli aspetti di programmazione sanitaria, per l’adozione
dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal vigente ordinamento
in materia sanitaria, necessari all’attuazione del Piano di rientro”;
VISTO il decreto
commissariale n. 20/2012 dell’11.06.2012, di presa d’atto dell’insediamento del
dott. Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub
Commissario, con decorrenza dell’incarico dall’11.06.2012;
VISTO il Decreto
Legislativo 30.12.1992, n. 502, e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO, altresì,
che con Deliberazione di Consiglio regionale n. 157/2 del 21/12/2004, si è
provveduto a definire le tariffe da corrispondere per l’erogazione di
prestazioni sanitarie presso strutture di riabilitazione ex art. 26 l. 833778
tramite un incremento tariffario pari al 10% rispetto all’ultimo aggiornamento
effettuato (tariffe anno 1999), di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale
n. 492/2001;
RICHIAMATO inoltre il
Verbale della riunione del Tavolo di monitoraggio del 4 agosto 2014, in cui,
relativamente alle tariffe di cui alla citata DGR 492/2001 per le strutture
residenziali e semiresidenziali ex art. 26 l.833/78 i competenti Dicasteri evidenziano
che le quote di compartecipazione poste a carico degli utenti/Comuni “non
risultano conformi alla normativa nazionale” ed invitano la Regione ad
adeguarsi alle disposizioni vigenti;
RILEVATO che, secondo
quanto disposto dal succitato DPCM 29.11.2001 l’importo delle tariffe stabilite
per prestazioni di rilevanza sanitaria connesse con quelle socio-assistenziali
sono poste, per il 70% a carico del SSR e per il restante 30% a carico dei Comuni e/o assistiti;
VISTO il Programma
Operativo 2013/2015 approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. 84 del
09.10.2013, così come modificato ed integrato con il decreto commissariale n.
112 del 30.12.2013, ed in particolare il punto 3 “Rete territoriale” –
paragrafo 3.3.3 “Residenzialità e Semiresidenzialità” nel quale è contenuto l’impegno di
introdurre, come previsto dal DPCM 29 novembre 2001, entro il 30.11. 2014, per
alcune tipologie di struttura di tipo residenziale e semiresidenziale, le quote
di compartecipazione a carico dell’utente o del Comune di residenza, così come
previsto dal DPCM lea 29.1.2001 con percentuali che variano rispetto alla
tariffa individuata per tipologia di prestazione;
RICHIAMATI:
-
Il decreto commissariale n. 92/2014 con
il quale sono state definite le tariffe di riabilitazione rese in regime
residenziale e in regime semiresidenziale secondo il seguente prospetto:
-
Il decreto commissariale n. 103/2014 con
il quale si è provveduto a rettificare il menzionato decreto n. 92/2014 nella parte
in cui, per “mero errore materiale”, questo non richiamava le tariffe relative
al trattamento per internato medio grave e seminternato
medio grave, “a cui deve essere applicata la quota di compartecipazione in
conformità al DPCM 29/11/2001” ed individuava per il disabile grave la tariffa
relativa all’internato medio grave;
PRECISATO che a seguito
delle predette rettifiche le tariffe di riabilitazione rese in regime
residenziale e semiresidenziale risultano così stabilite con riferimento alla
fase “estensiva” e alla fase di lungoassistenza
(mantenimento):
VISTO il DPCM 14
febbraio 2001, “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitarie” in particolare l’art. 4 comma 1 e la relativa tabella allegata
al decreto, che definisce, all’interno dell’area Disabili, le prestazioni di
assistenza ai disabili attraverso interventi diretti al recupero funzionale e
sociale dei soggetti affetti da minoranze fisiche, psichiche o sensoriali e
tramite prestazioni semiresidenziali e residenziali - corrispondenti alle
“prestazioni diagnostiche, riabilitative e socioriabilitative in regime
residenziale” di cui alla lettera a) del Micro-livello “Attività sanitaria e
sociosanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili
fisici, psichici e sensoriali”, all’interno del Macro-livello 9 “Assistenza
territoriale residenziale” del DPCM 29
novembre 2001 “Definizione di livelli essenziali di assistenza”;
CONSIDERATO che il
citato DPCM 14 febbraio 2001 pone l’”assistenza ai disabili attraverso
interventi diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da
minoranze fisiche, psichiche o sensoriali e tramite prestazioni
semiresidenziali e residenziali” interamente a carico del SSN per “l’assistenza
in fase intensiva e le prestazioni ad elevata integrazione nella fase estensiva
e nei casi di responsività minimale”;
RICHIAMATA la Tabella
22 “Setting operativi della riabilitazione” paragrafo
5.2.7.3.1. che definisce “estensiva” la degenza in residenze di riabilitazione
e semiresidenziale” Quando i pazienti affetti da disabilità modificabile di
varia origine, hanno superato la fase acuta della malattia disabilitante e sono
a basso rischio di instabilità medica ovvero si trovano in condizione di non
autosufficienza con disabilità croniche, e risultano abbisognevoli
nell’arco delle 24 ore ( 6/12 per le semiresdenziali)
di interventi di nursing infermieristico di base, non erogabili al proprio
domicilio e di un intervento riabilitativo estensivo multicomprensivo-
distribuito nell’intera giornata, e/o di monitoraggio continuo durante dopo che
siano stati definiti interventi riabilitativi (di trattamento o di
valutazione)”;
RITENUTO di
rettificare, alla luce di quanto sopra, le prescrizioni del decreto 103/2015,
sopra sintetizzate, nella parte in cui stabilisce la quota di compartecipazione
a carico dell’utente/Comune anche nella fase estensiva;
EVIDENZIATO, con
riferimento ai disabili gravi e medio gravi privi di sostegno familiare, che la
tabella 23 del paragrafo 5.2.7.3.1. del Piano sanitario regionale di cui
alla L.R. 5/2008 individua la tipologia
di utenza eleggibile a tali percorsi terapeutici e specifica che essa si intende comprensiva del ricovero/soggiorno
in Comunità socio-riabilitative familiari per disabili, riconducibili al
cosiddetto modello del “ dopo di noi” per disabili adulti e precisa che tali tipologie di prestazioni riguardano “
disabili gravi ( la cui disabilità sia
certificata ai sensi della L. 104/1992, art. 3, co. 3, i quali conservano
parziali ambiti di autonomia, ma sono privi di supporto familiare – finalizzate
a garantire il diritto del disabile a vivere in strutture a dimesnione
familiare e a consentire – ove possibile – il suo inserimento sociale e
lavorativo;
PRECISATO che a dette
tipologie di soggetti, ai sensi del DPCM lea 29.11.2001 All.
C, punto 9 – lett. c)
si applica la quota di compartecipazione pari al 60% della tariffa
stabilita;
RILEVATO che, il
decreto commissariale n. 103/2014 individua con riferimento al disabile grave e
medio grave “privo di sostegno familiare” l’obbligo di compartecipazione, in
coerenza con l’All. c, punto 9 lett.
C) del DPCM lea 29.11.2001 e così come di seguito definito:
RITENUTO, pertanto, di
dover rettificare, fermo restando l’importo complessivo delle rette stabilite
dalla deliberazione di Giunta regionale n. 492/2001 il menzionato decreto
commissariale n. 103/2014, circoscrivendo l’applicazione delle quote di
compartecipazione ai soli trattamenti in regime residenziale e semiresidenziale
di lungo-assistenza (mantenimento)
VISTO il nuovo Patto
per la Salute 2014-2016 che all’art. 8 prevede una revisione del sistema della
partecipazione alla spesa sanitaria e delle esenzioni in modo da evitare che la
partecipazione rappresenti una barriera per l’accesso ai servizi ed alle
prestazioni;
RITENUTO, altresì, in
ragione del carattere di urgenza che riveste il presente provvedimento, di
procedere al relativo inoltro ai Ministeri dell’Economia e Finanze e della
Salute successivamente alla sua formale adozione;
DECRETA
per le motivazioni
espresse in premessa che integralmente si richiamano
1. di modificare ed integrare il
decreto commissariale 103/2014,
circoscrivendo l’applicazione delle quote di compartecipazione ai soli
trattamenti in regime residenziale e semiresidenziale di lungo-assistenza
(mantenimento);
2. di dare atto che, restano ferme le
quote di compartecipazione poste a carico dell’utente/Comune con riferimento
alle prestazioni di lungo-assistenza (mantenimento) erogate in regime
residenziale e semiresidenziale in favore di disabili gravi e medio gravi così
come di seguito riportato:
3. di dare atto che restano ferme altresì
le quote di compartecipazione previste per le prestazioni identificate con trattamento di
lungo-assistenza (mantenimento) erogate in favore di soggetti disabili gravi e
medio gravi privi di sostegno familiare così come di seguito riportato:
4. di dare atto che, a seguito della
rivisitazione del sistema della partecipazione alla spesa sanitaria, in
conformità a quanto previsto dall’art. 8 del Nuovo Patto per la Salute
2014-2016, il presente provvedimento potrà essere oggetto di opportune
modifiche ed integrazioni, al fine di evitare che “ i meccanismi di
compartecipazione costituiscano barriere di accesso alla fruizione dei servizi
sanitari”;
5. di inviare il presente provvedimento,
per opportuna conoscenza e per i rispettivi adempimenti di competenza, ai
Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL. della Regione Abruzzo e alle
strutture private provvisoriamente accreditate interessate al presente
provvedimento presenti nell’ambito territoriale di competenza, ed al Servizio
“Programmazione Sanitaria” del Dipartimento Salute e Welfare;
6. di trasmettere il presente
provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze per la
successiva validazione;
7. di pubblicare il presente provvedimento
nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).
IL
COMMISSARIO AD ACTA
Dr.
Luciano D’Alfonso