Modifiche ed integrazioni al Decreto del Commissario ad Acta n. 105 del 18 settembre 2014

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo secondo i Programmi Operativi di cui al richiamato art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

VISTO il decreto del Commissario ad acta n. 90/2014 del 12 agosto 2014 ,di insediamento del Presidente pro tempore Dr. Luciano D’Alfonso, come Commissario ad acta per l’attuazione del summenzionato Piano di Rientro;

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario abruzzese, avviato nell’anno 2007 e proseguito con i programmi operativi di cui all’art. 2, comma 88, della L. n. 191/2009;

 

ATTESO che, fra gli interventi prioritari specificatamente attribuiti alla competenza del Sub Commissario ai sensi della riferita deliberazione del 07.06.2012, è contemplata la “collaborazione, per gli aspetti di programmazione sanitaria, per l’adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal vigente ordinamento in materia sanitaria, necessari all’attuazione del Piano di rientro”;

 

VISTO il decreto commissariale n. 20/2012 dell’11.06.2012, di presa d’atto dell’insediamento del dott. Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub Commissario, con decorrenza dell’incarico dall’11.06.2012;

 

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502, e ss.mm.ii.;

 

PRESO ATTO inoltre che con DGR n. 2502 del 24.11.1999 sono state definite le rette delle strutture che svolgono attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali;

 

PRESO ATTO, altresì, che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 661 del 1 agosto 2002 avente ad oggetto: “Modificazioni alla deliberazione di giunta regionale n. 2502 del 24.11.1999, avente ad oggetto: “Fissazione delle diarie da corrispondere per soggiorni in RSA” é stato approvato, in attesa di ridisegnare la normativa vigente in materia, l’aggiornamento  provvisorio delle tariffe, secondo il seguente prospetto:

 

 

PRECISATO che detto provvedimento reca una distinzione tra “RSA standard” per “anziani non autosufficienti e disabili” e “pazienti affetti da morbo di Alzheimer” ed “RSA medicalizzate” per “anziani non autosufficienti e disabili” e “pazienti affetti da morbo di Alzheimer”, individuando queste ultime come strutture a più alta intensità assistenziale di prevalente tipo sanitario;

 

RICHIAMATO a tal proposito il PSR 2008 – 2010 di cui alla L.R. 5/2008 al par 5.2.7.2.4 “Il sistema della residenzialità e semi residenzialità per anziani non autosufficienti” il quale alla tabella 13 definisce la tipologia di utenza delle RSA anziani quali “pazienti non autosufficienti non assistibili a domicilio con elevata necessità di tutela sanitaria e in particolare di cure mediche infermieristiche quotidiane, trattamenti di recupero funzionale, nutrizione enterale, lesioni da decubito profonde”;

 

PRECISATO che, secondo quanto disposto dal DPCM 29.11.2001 l’importo delle tariffe stabilite per prestazioni di rilevanza sanitaria connesse con quelle socio-assistenziali è posto:

-                      nelle RSA standard 60 pl per anziani non autosufficienti e disabili rispettivamente a carico del SSR nella misura del 50% e per il restante 50% a carico dell’assistito o del Comune di residenza dello stesso, per i pazienti sottoposti a trattamento di mantenimento – lungo assistenza;

-           nelle RSA standard 60 pl seconda fascia per disabili e per le RSA per pazienti affetti da demenza senile o da morbo di Alzheimer sono poste per il 70% a carico del SSR e per il restante 30% a carico dei Comuni e/o assistiti, così come per i disabili necessitanti di più elevata intensità assistenziale, collocabili prevalentemente nella seconda e terza fascia delle RSA standard e medicalizzate; 

 

VISTO inoltre il Verbale della riunione del Tavolo di monitoraggio del 4 agosto 2014, in cui, relativamente alle tariffe di cui alla citata DGR 661 del 1 agosto 2002 per le residenze sanitarie assistenziali, i competenti Dicasteri evidenziano che le quote di compartecipazione poste a carico degli utenti/Comuni “non risultano conformi alla normativa nazionale” ed invitano la Regione ad adeguarsi alle disposizioni vigenti;

 

VISTO altresì il Programma Operativo 2013/2015 approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. 84 del 09.10.2013, così come modificato ed integrato con il decreto commissariale n. 112 del 30.12.2013, ed in particolare il punto 3 “Rete territoriale” – paragrafo 3.3.3 “Residenzialità e Semiresidenzialità” nel quale è contenuto l’impegno di introdurre, come previsto dal DPCM 29 novembre 2001, entro il 30.11. 2014, per alcune tipologie di struttura di tipo residenziale e semiresidenziale, le quote di compartecipazione a carico dell’utente o del Comune di residenza, così come previsto dal DPCM lea 29.1.2001 con percentuali che variano rispetto alla tariffa individuata per tipologia di prestazione;

 

RICHIAMATO il DC 105/2014 nella parte in cui rettifica “fermo restando l’importo complessivo delle rette stabilite nella Deliberazione di Giunta regionale n. 661/2002, le quote di compartecipazione poste a carico dell’utente/Comune e del fondo sanitario nazionale nelle percentuali di seguito riportate:

 

-                    RSA per anziani non autosufficienti e RSA per pazienti affetti da morbo di Alzheimer/demenze:

      50% quota a carico dell’utente/Comune

      50% quota a carico del FSN

 

-                    RSA per disabili seconda e terza fascia:

      30% quota a carico dell’utente/Comune

      70% quota a carico del FSN”

 

RICHIAMATO altresì il Parere reso dai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze ABRUZZO-DGPROG-29/01/2015-0000036-P del 29/01/2015 con il quale i Dicasteri affiancanti esprimono parere favorevole alla proposta di decreto commissariale che, in parziale rettifica al suddetto DCA 105/2014 stabilisce che per i trattamenti intensivi essenziali per il supporto alle funzioni vitali erogati a pazienti non autosufficienti identificati con la retta della terza fascia prevista per le RSA standard 60 pl e delle RSA medicalizzate l’onere della tariffa è a totale carico del FSN;

 

RILEVATO che il par 5.2.7.2.4 del PSR 2008 – 2010 di cui alla L.R. 5/2008 “Il sistema della residenzialità e semi residenzialità per anziani non autosufficienti” alla tabella 14 definisce la tipologia di utenza delle RSA demenze quali “pazienti affetti da demenza senile non assistibili a domicilio, nella fase centrale della malattia in cui il disturbo mnesico è associato a disturbi del comportamento e/o dell’affettività, che richiedono trattamenti estensivi di carattere riabilitativo, riorientamento e tutela personale in ambiente protesico”;

 

RISERVATO per quanto sopra di valutare successivamente anche una riclassificazione della tipologia di utenza relativa a pazienti affetti dal morbo di Alzheimer o da demenza senile allo stato identificati nella prima e seconda fascia della RSA standard e medicalizzata di cui alla Deliberazione GR n. 661/2002, particolarmente nel caso in cui le relative prestazioni attengano trattamenti intensivi essenziali per il supporto alle funzioni vitali;

 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla modifica del DCA 105/2014 nel senso di porre a totale carico dell’FSN le prestazioni erogate in favore dei pazienti anziani autosufficienti e disabili, nelle RSA standard e medicalizzate, sottoposti a trattamenti intensivi essenziali per il supporto alle funzioni vitali;

 

PRECISATO che, relativamente ai pazienti prevalentemente disabili collocati nella seconda fascia delle RSA standard e medicalizzate, resta fermo quanto previsto dalla DGR 661/2002, nelle more di una riclassificazione di pazienti ospitati presso dette strutture;

 

VISTO il nuovo Patto per la Salute 2014-2016 che all’art. 8 prevede una revisione del sistema della partecipazione alla spesa sanitaria e delle esenzioni in modo da evitare che la partecipazione rappresenti una barriera per l’accesso ai servizi ed alle prestazioni;

 

FERME RESTANDO le previsioni del DCA 105/2014, che si pongono in conformità alle disposizioni del DPCM 26/11/2001 LEA, come confermato dal succitato parere interministeriale, “che ne prende atto”;

 

RITENUTO, altresì, in ragione del carattere di urgenza che riveste il presente provvedimento, di procedere al relativo inoltro ai Ministeri dell’Economia e Finanze e della Salute successivamente alla sua formale adozione;

 

DECRETA

 

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

 

1.         di modificare ed integrare il DCA 105/2014, con riferimento alla terza fascia delle RSA standard e delle RSA medicalizzate, di cui in premessa, con la  precisazione che l’onere della tariffa relativa é posta a totale carico dell’FSN per le prestazioni erogate in favore dei pazienti non autosufficienti anziani o disabili, sottoposti a trattamenti intensivi essenziali per il supporto alle funzioni vitali;

 

 

2.         di dare atto che restano ferme le quote di compartecipazione poste a carico dell’utente/Comune con riferimento alla prima e seconda fascia della RSA standard 60 pl come di seguito riportato:

 

3.         di dare atto altresì che restano ferme le quote di compartecipazione poste a carico dell’utente/Comune con riferimento alla prima e seconda fascia della RSA medicalizzata  80 pl come di seguito riportato

4.         di riservare a successivo provvedimento una riclassificazione della tipologia di utenza relativa a pazienti affetti da Alzheimer o demenza senile identificati nella prima e seconda fascia della RSA standard e medicalizzata di cui alla Deliberazione GR n. 661/2002, particolarmente nel caso in cui le relative prestazioni attengano trattamenti intensivi essenziali per il supporto alle funzioni vitali;

5.         di dare atto che a seguito della rivisitazione del sistema della partecipazione alla spesa sanitaria, in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del Nuovo Patto per la Salute 2014-2016, il presente provvedimento potrà essere oggetto di opportune modifiche ed integrazioni;

 

6.         di inviare il presente provvedimento, per opportuna conoscenza e per i rispettivi adempimenti di competenza, ai Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL. della Regione Abruzzo e alle strutture private provvisoriamente accreditate interessate al presente provvedimento presenti nell’ambito territoriale di competenza, ed al Servizio “Programmazione Sanitaria” del Dipartimento Salute e Welfare;

7.         di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze per la sua successiva validazione;

8.         di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Luciano D’Alfonso