Modifiche
ed integrazioni al Decreto del Commissario ad Acta n. 105 del 18 settembre 2014
IL
COMMISSARIO AD ACTA
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il Presidente
pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per
l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della
Regione Abruzzo secondo i Programmi Operativi di cui al richiamato art. 2,
comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il decreto del
Commissario ad acta n. 90/2014 del 12 agosto 2014 ,di insediamento del
Presidente pro tempore Dr. Luciano D’Alfonso, come Commissario ad acta per
l’attuazione del summenzionato Piano di Rientro;
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario, con il compito
di affiancare il Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di
riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario
abruzzese, avviato nell’anno 2007 e proseguito con i programmi operativi di cui
all’art. 2, comma 88, della L. n. 191/2009;
ATTESO che, fra gli
interventi prioritari specificatamente attribuiti alla competenza del Sub
Commissario ai sensi della riferita deliberazione del 07.06.2012, è contemplata
la “collaborazione, per gli aspetti di programmazione sanitaria, per l’adozione
dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal vigente ordinamento
in materia sanitaria, necessari all’attuazione del Piano di rientro”;
VISTO il decreto
commissariale n. 20/2012 dell’11.06.2012, di presa d’atto dell’insediamento del
dott. Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub
Commissario, con decorrenza dell’incarico dall’11.06.2012;
VISTO il Decreto
Legislativo 30.12.1992, n. 502, e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO inoltre che
con DGR n. 2502 del 24.11.1999 sono state definite le rette delle strutture che
svolgono attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali;
PRESO ATTO, altresì,
che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 661 del 1 agosto 2002 avente ad
oggetto: “Modificazioni alla deliberazione di giunta regionale n. 2502 del
24.11.1999, avente ad oggetto: “Fissazione delle diarie da corrispondere per
soggiorni in RSA” é stato approvato, in attesa di
ridisegnare la normativa vigente in materia, l’aggiornamento provvisorio delle tariffe, secondo il
seguente prospetto:
PRECISATO che detto
provvedimento reca una distinzione tra “RSA standard” per “anziani non
autosufficienti e disabili” e “pazienti affetti da morbo di Alzheimer” ed “RSA
medicalizzate” per “anziani non autosufficienti e disabili” e “pazienti affetti
da morbo di Alzheimer”, individuando queste ultime come strutture a più alta
intensità assistenziale di prevalente tipo sanitario;
RICHIAMATO a tal
proposito il PSR 2008 – 2010 di cui alla L.R. 5/2008 al par 5.2.7.2.4 “Il
sistema della residenzialità e semi residenzialità per anziani non
autosufficienti” il quale alla tabella 13 definisce la tipologia di utenza
delle RSA anziani quali “pazienti non autosufficienti non assistibili a
domicilio con elevata necessità di tutela sanitaria e in particolare di cure
mediche infermieristiche quotidiane, trattamenti di recupero funzionale,
nutrizione enterale, lesioni da decubito profonde”;
PRECISATO che, secondo
quanto disposto dal DPCM 29.11.2001 l’importo delle tariffe stabilite per
prestazioni di rilevanza sanitaria connesse con quelle socio-assistenziali è
posto:
-
nelle RSA standard 60 pl per anziani non autosufficienti e disabili
rispettivamente a carico del SSR nella misura del 50% e per il restante 50% a
carico dell’assistito o del Comune di residenza dello stesso, per i pazienti
sottoposti a trattamento di mantenimento – lungo assistenza;
- nelle RSA standard 60 pl seconda fascia per disabili e per le RSA per pazienti
affetti da demenza senile o da morbo di Alzheimer sono poste per il 70% a
carico del SSR e per il restante 30% a carico dei Comuni e/o assistiti, così
come per i disabili necessitanti di più elevata intensità assistenziale,
collocabili prevalentemente nella seconda e terza fascia delle RSA standard e
medicalizzate;
VISTO inoltre il
Verbale della riunione del Tavolo di monitoraggio del 4 agosto 2014, in cui,
relativamente alle tariffe di cui alla citata DGR 661 del 1 agosto 2002 per le
residenze sanitarie assistenziali, i competenti Dicasteri evidenziano che le
quote di compartecipazione poste a carico degli utenti/Comuni “non risultano
conformi alla normativa nazionale” ed invitano la Regione ad adeguarsi alle
disposizioni vigenti;
VISTO altresì il
Programma Operativo 2013/2015 approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n.
84 del 09.10.2013, così come modificato ed integrato con il decreto
commissariale n. 112 del 30.12.2013, ed in particolare il punto 3 “Rete
territoriale” – paragrafo 3.3.3 “Residenzialità e Semiresidenzialità”
nel quale è contenuto l’impegno di introdurre, come previsto dal DPCM 29
novembre 2001, entro il 30.11. 2014, per alcune tipologie di struttura di tipo
residenziale e semiresidenziale, le quote di compartecipazione a carico
dell’utente o del Comune di residenza, così come previsto dal DPCM lea
29.1.2001 con percentuali che variano rispetto alla tariffa individuata per
tipologia di prestazione;
RICHIAMATO il DC
105/2014 nella parte in cui rettifica “fermo restando l’importo complessivo
delle rette stabilite nella Deliberazione di Giunta regionale n. 661/2002, le
quote di compartecipazione poste a carico dell’utente/Comune e del fondo
sanitario nazionale nelle percentuali di seguito riportate:
-
RSA per anziani non autosufficienti e
RSA per pazienti affetti da morbo di Alzheimer/demenze:
• 50% quota a carico dell’utente/Comune
• 50% quota a carico del FSN
-
RSA per disabili seconda e terza fascia:
• 30% quota a carico dell’utente/Comune
• 70% quota a carico del FSN”
RICHIAMATO altresì il
Parere reso dai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze
ABRUZZO-DGPROG-29/01/2015-0000036-P del 29/01/2015 con il quale i Dicasteri
affiancanti esprimono parere favorevole alla proposta di decreto commissariale
che, in parziale rettifica al suddetto DCA 105/2014 stabilisce che per i
trattamenti intensivi essenziali per il supporto alle funzioni vitali erogati a
pazienti non autosufficienti identificati con la retta della terza fascia
prevista per le RSA standard 60 pl e delle RSA
medicalizzate l’onere della tariffa è a totale carico del FSN;
RILEVATO che il par
5.2.7.2.4 del PSR 2008 – 2010 di cui alla L.R. 5/2008 “Il sistema della
residenzialità e semi residenzialità per anziani non autosufficienti” alla
tabella 14 definisce la tipologia di utenza delle RSA demenze quali “pazienti
affetti da demenza senile non assistibili a domicilio, nella fase centrale
della malattia in cui il disturbo mnesico è associato a disturbi del
comportamento e/o dell’affettività, che richiedono trattamenti estensivi di
carattere riabilitativo, riorientamento e tutela
personale in ambiente protesico”;
RISERVATO per quanto
sopra di valutare successivamente anche una riclassificazione della tipologia
di utenza relativa a pazienti affetti dal morbo di Alzheimer o da demenza
senile allo stato identificati nella prima e seconda fascia della RSA standard
e medicalizzata di cui alla Deliberazione GR n. 661/2002, particolarmente nel
caso in cui le relative prestazioni attengano trattamenti intensivi essenziali
per il supporto alle funzioni vitali;
RITENUTO pertanto di
dover procedere alla modifica del DCA 105/2014 nel senso di porre a totale
carico dell’FSN le prestazioni erogate in favore dei pazienti anziani
autosufficienti e disabili, nelle RSA standard e medicalizzate, sottoposti a
trattamenti intensivi essenziali per il supporto alle funzioni vitali;
PRECISATO che,
relativamente ai pazienti prevalentemente disabili collocati nella seconda
fascia delle RSA standard e medicalizzate, resta fermo quanto previsto dalla
DGR 661/2002, nelle more di una riclassificazione di pazienti ospitati presso
dette strutture;
VISTO il nuovo Patto
per la Salute 2014-2016 che all’art. 8 prevede una revisione del sistema della
partecipazione alla spesa sanitaria e delle esenzioni in modo da evitare che la
partecipazione rappresenti una barriera per l’accesso ai servizi ed alle
prestazioni;
FERME RESTANDO le
previsioni del DCA 105/2014, che si pongono in conformità alle disposizioni del
DPCM 26/11/2001 LEA, come confermato dal succitato parere interministeriale,
“che ne prende atto”;
RITENUTO, altresì, in
ragione del carattere di urgenza che riveste il presente provvedimento, di
procedere al relativo inoltro ai Ministeri dell’Economia e Finanze e della
Salute successivamente alla sua formale adozione;
DECRETA
per le motivazioni
espresse in premessa che integralmente si richiamano
1. di modificare ed integrare il DCA
105/2014, con riferimento alla terza fascia delle RSA standard e delle RSA
medicalizzate, di cui in premessa, con la
precisazione che l’onere della tariffa relativa é
posta a totale carico dell’FSN per le prestazioni erogate in favore dei
pazienti non autosufficienti anziani o disabili, sottoposti a trattamenti
intensivi essenziali per il supporto alle funzioni vitali;
2. di dare atto che restano ferme le quote
di compartecipazione poste a carico dell’utente/Comune con riferimento alla
prima e seconda fascia della RSA standard 60 pl come
di seguito riportato:
3. di dare atto altresì che restano ferme
le quote di compartecipazione poste a carico dell’utente/Comune con riferimento
alla prima e seconda fascia della RSA medicalizzata 80 pl come di
seguito riportato
4. di riservare a successivo provvedimento
una riclassificazione della tipologia di utenza relativa a pazienti affetti da
Alzheimer o demenza senile identificati nella prima e seconda fascia della RSA
standard e medicalizzata di cui alla Deliberazione GR n. 661/2002,
particolarmente nel caso in cui le relative prestazioni attengano trattamenti
intensivi essenziali per il supporto alle funzioni vitali;
5. di dare atto che a seguito della
rivisitazione del sistema della partecipazione alla spesa sanitaria, in
conformità a quanto previsto dall’art. 8 del Nuovo Patto per la Salute
2014-2016, il presente provvedimento potrà essere oggetto di opportune
modifiche ed integrazioni;
6. di inviare il presente provvedimento, per
opportuna conoscenza e per i rispettivi adempimenti di competenza, ai Direttori
Generali delle Aziende UU.SS.LL. della Regione Abruzzo e alle strutture private
provvisoriamente accreditate interessate al presente provvedimento presenti
nell’ambito territoriale di competenza, ed al Servizio “Programmazione
Sanitaria” del Dipartimento Salute e Welfare;
7. di trasmettere il presente
provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze per la sua
successiva validazione;
8. di pubblicare il presente provvedimento
nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).
IL
COMMISSARIO AD ACTA
Dott.
Luciano D’Alfonso