IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 5

VISTO l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 20/3 del 24.2.2015

PROMULGA

LEGGE REGIONALE  10  MARZO 2015   N. 5

Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria regionale.

e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Soppressione dell'Autorità dei Bacini)

1.            Al fine di concorrere al contenimento della spesa pubblica e assicurare il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, in coerenza con il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la Regione Abruzzo, con Decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi su proposta del Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sopprime le Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro istituite, rispettivamente, con legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e con legge regionale 24 agosto 2001, n. 43 (Istituzione dell'autorità di bacino di rilievo interregionale del fiume Sangro).

Art. 2

(Commissario liquidatore)

1.            Con il Decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 1 è nominato un commissario liquidatore per lo svolgimento delle attività conseguenti alla soppressione delle Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro e sono disciplinati i compiti, le funzioni e la durata dell'incarico, che non può in ogni caso superare i centottanta giorni a decorrere dalla data di notifica della nomina.

2.            Entro il medesimo termine il Commissario predispone e trasmette al Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo un Piano ricognitivo dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale, a beni mobili, a beni immobili, del contenzioso e della situazione contabile afferenti alle soppresse Autorità.

3.            Per l'incarico di commissario liquidatore non è riconosciuto alcun compenso né rimborso spese.

Art. 3

(Riallocazione delle funzioni)

1.            La Regione Abruzzo, mediante il Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo, subentra alle Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, nell'esercizio delle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi, compresi quelli relativi ai beni e al personale, fatte salve le funzioni relative al Bacino interregionale del Fiume Sangro, per le quali si procede con le modalità di cui al comma 2.

2.            Il Dipartimento regionale competente in materia di Difesa del Suolo, al quale sono attribuite le competenze e le funzioni svolte in precedenza dalle Autorità soppresse, sottopone all'approvazione della Giunta regionale ogni provvedimento conseguente e necessario alla conclusione del procedimento di soppressione, ivi compresa apposita Intesa da stipularsi con la Regione Molise per la definizione delle rispettive competenze relative al Bacino Interregionale del Fiume Sangro.

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1.            Gli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge trovano copertura finanziaria nei limiti degli stanziamenti già iscritti sul capitolo di spesa 05.01.019 – 151532 "Spese per il funzionamento dell’Autorità di Bacino" del bilancio regionale 2015 – 2017.

Art. 5

(Abrogazioni e disposizioni finali)

1.            Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a)            gli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 20, 25 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo);

b)           la legge regionale 24 agosto 2001, n. 43 (Istituzione dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sangro);

c)            gli articoli 3, 4 e 7 della legge regionale 7 aprile 1999, n. 20 (Integrazione alla L.R. 16 settembre 1998, n. 81, concernente norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo);

d)           gli articoli 46 e 71 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)".

2.            Sono altresì abrogate, a far data dall’entrata in vigore della presente legge, tutte le disposizioni in contrasto con essa.

3.            I riferimenti alle Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro contenuti nella legge regionale 16 settembre 1998, n. 81, nei regolamenti e nelle delibere regionali si intendono riferiti al Dipartimento regionale competente in materia di Difesa del Suolo e/o ai competenti Organi Istituzionali della Regione Abruzzo.

 

Art. 6

(Modifiche all'articolo 1 della L.R. 9/2011)

1.            Al comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo) le parole ", e previo consenso dell'ERSI ovvero del Commissario di cui al successivo comma 19." sono sostituite dalle seguenti: ". L'ERSI ovvero il Commissario di cui al comma 19 esercita le funzioni di regolazione generale e di controllo sulla gestione.".

Art. 7

(Modifiche alla L.R. 39/2014)

1.            Nel testo della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei), ovunque ricorra l'espressione "Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale" questa va sostituita con la locuzione "Direzione Generale della Regione".

Art. 8

(Modifiche all'articolo 55 della L.R. 2/2013)

1.            Il comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 10.1.2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria regionale 2013)”, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 maggio 2014, n. 32 è sostituito dal seguente:

"1. Le domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 47/1985, capo IV ed alla legge 724/1994, art. 39, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite dai Comuni entro il 31 dicembre 2016.".

2.            Il comma 2 dell'articolo 55 della legge regionale 10.1.2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria regionale 2013)”, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 maggio 2014, n. 32 è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di consentire la celere definizione dei procedimenti di cui al comma 1, i soggetti che hanno la disponibilità degli immobili per i quali è stata richiesta la sanatoria trasmettono all'ufficio comunale competente, entro il 31 dicembre 2015, una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

a)            la disponibilità dell'immobile da parte del dichiarante;

b)           la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni della somma dovuta a titolo di oblazione previste dalla legge 47/1985, articolo 34, comma 3 e dalla legge 724/1994, articolo 39, comma 13;

c)            la descrizione dello stato delle opere abusive comprensiva dell'indicazione della superficie e della volumetria delle stesse;

d)           la residenza del dichiarante, in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad abitazione;

e)           la data di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nonché la sede dell'impresa in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad ospitare attività imprenditoriali;

f)            l'avvenuta esecuzione delle opere di adeguamento sismico di cui alla legge 47/1985, articolo 35, commi 5, 6, 7 e 8 nei casi prescritti nella legge stessa;

g)            l'avvenuta variazione catastale, da allegare in copia con visura aggiornata.".

Art. 9

(Modifiche all'articolo 25 della L.R. 77/1999)

1.            All'articolo 25 della legge regionale 14.9.1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo), dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3 bis. Alla Conferenza dei Direttori di Dipartimento della Giunta regionale partecipano il Dirigente del Servizio di Gabinetto, il Dirigente del Servizio Avvocatura Regionale e il Dirigente del Servizio Autorità di Audit e Controllo Ispettivo Contabile.".

Art. 10

(Modifiche all'articolo 1 della L.R. 9/2000)

1.            La lettera e) del comma 4 dell'articolo 1 della L.R. 14.2.2000, n. 9 (Istituzione dell'Avvocatura regionale) è abrogata.

Art. 11

(Modifiche alla L.R. 5/2008)

1.            Nel paragrafo "Il direttore dell’Agenzia" del punto 3.2.1.1. “L’Agenzia Sanitaria Regionale” dell’allegato documento di cui all’articolo 1 della legge regionale 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010), modificato con l’articolo 25 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)", il periodo "Al Direttore è corrisposto lo stesso trattamento economico attribuito al Direttore regionale della Direzione Politiche della Salute" è sostituito con il seguente: "Al Direttore è corrisposto lo stesso trattamento economico attribuito al Direttore regionale del Dipartimento per la Salute e il Welfare".

Art. 12

(Proroga contratti)

1.            I contratti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti in servizio presso l’Agenzia Sanitaria Regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, sono prorogati fino al completamento delle procedure concorsuali per la copertura dei relativi posti vacanti nella vigente dotazione organica e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

2.            La proroga di cui al comma 1 non comporta alcun onere aggiuntivo.

Art. 13

(Norma finanziaria)

1.            L’attuazione della presente legge determina un risparmio derivante dalla riduzione degli oneri gestionali e di funzionamento a carico del bilancio della Regione Abruzzo.

Art. 14

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Abruzzo (BURAT)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, addì  10  Marzo 2015

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

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TESTI

DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA

 

LEGGE REGIONALE  10  MARZO 2015   N. 5

"Soppressione dell'Autorità dei bacini di

rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria regionale"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normativa (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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LEGGE REGIONALE 16 SETTEMBRE 1998, N. 81

Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Art. 2

(Istituzione)

[1.          La Regione, in attuazione dei princìpi e delle finalità della legge 18 maggio 1989, n. 183 istituisce un'unica Autorità di Bacino per l'insieme dei bacini abruzzesi, così come delimitati dal successivo articolo 12.

2.            Sono organi dell'Autorità di Bacino:

a)            il Comitato Istituzionale;

b)           il Segretario Generale:

c)            il Comitato Tecnico.

3.            L'Autorità di Bacino, di seguito chiamata solo Autorità, ha sede in L'Aquila.]

Art. 4

(Comitato Istituzionale)

[1.          Il Comitato Istituzionale dell'Autorità è composto:

a)            dal Presidente della Giunta regionale che lo presiede o, su sua delega, dal componente la Giunta preposto alla legge n. 183 del 1989;

b)           dai Componenti la Giunta regionale preposti rispettivamente all'Urbanistica e Beni Ambientali, all'Ecologia, ai Lavori Pubblici e all'Agricoltura;

c)            dal Segretario Generale, con voto consultivo;

d)           dai Presidenti delle 4 Province, o dagli Assessori provinciali competenti in materia di difesa del suolo da loro delegati, senza diritto di voto;

d-bis) dal Direttore dell'Area preposta alle Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici, con voto consultivo.]

Art. 5

(Competenze del Comitato Istituzionale)

[1.          Il Comitato Istituzionale dell'Autorità nell'àmbito delle attività di cui al precedente articolo 3:

a)            definisce criteri, tempi e modalità per l'elaborazione del Piano di Bacino o di suoi stralci ed adotta i provvedimenti necessari per garantirne l'elaborazione;

b)           adotta il Piano di Bacino o suoi stralci coordinando i piani di disinquinamento, gli altri piani ed interventi previsti dall'art. 17, comma 4 della legge n. 183 del 1989, i piani dei Parchi di cui alla legge n. 394 del 1991, i piani di sviluppo socio-economico delle Comunità Montane, di cui all'art. 29, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, i piani territoriali di coordinamento Provinciali ed i piani di difesa del territorio e di bonifica di all'art. 9 della L.R. 7 giugno 1996 n. 36;

c)            [LETTERA ABROGATA DALL'ART. 43, COMMA 1, L.R. 18 DICEMBRE 2013, N. 55]

d)           individua particolari argomenti tecnici o tecnologici o di impostazione metodologica e culturale su cui occorrano approfondimenti, studi e ricerche preordinati alle attività di cui all'art. 3;

e)           propone normative omogenee relative a standard, limiti e divieti, finalizzati alla conservazione del suolo e alla tutela dell'ambiente;

f)            stabilisce indirizzi, direttive e criteri sulla sostenibilità degli interventi e delle attività agricole, zootecniche, industriali e turistiche con la quantità e qualità di suolo e di acque disponibili;

g)            stabilisce indirizzi, direttive e criteri in riferimento alle materie di cui all'art. 3 ed in particolar modo alle Province per la redazione del piano di difesa del territorio di bonifica di cui all'art. 9 della L.R. 7 giugno 1996, n. 36;

h)           fissa direttive per l'organizzazione della polizia idraulica e del servizio di previsione e preannuncio delle piene;

i)             istituisce, presso l'Autorità, il catasto delle utenze di derivazione di acqua pubblica;

l)             adotta la Relazione Annuale sull'Uso del Suolo, sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione del programma di intervento in corso ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera i) della legge 18 maggio 1989, n. 183;

m)          nomina il Segretario Generale ed i componenti il Comitato Tecnico ed istituisce la segreteria Tecnico Operativa;

n)           definisce i criteri di segnalazione degli esperti esterni e li nomina;

o)           propone alla Giunta regionale le misure sanzionatorie o sostitutive nei casi di cui all'art. 3, comma 8 lett. g);

p)           determina, su proposta del Segretario Generale, la ripartizione delle risorse disponibili di cui al successivo art. 25 per far fronte al funzionamento dell'Autorità ed alle previsioni di cui agli artt. 3, 17 e 20 della presente legge;

p-bis) propone alla Giunta regionale l'adozione degli atti per i quali sussiste la competenza regionale.

2.            Il Comitato Istituzionale stipula, su iniziativa del Segretario Generale, gli accordi con le strutture organizzative della Regione, o altre amministrazioni pubbliche e le convenzioni con esperti esterni, Università, organismi di ricerca nazionali e regionali, organizzazioni private ad alta competenza tecnico-scientifica con priorità per quelle presenti nel territorio regionale.

3.            Ai sensi del precedente comma, l'Autorità può stipulare apposite convenzioni con il Corpo Forestale dello Stato per lo svolgimento di attività afferenti:

-              le tematiche forestali ed ambientali;

-              la salvaguardia della vegetazione;

-              le azioni di vigilanza idrogeologica ai sensi del successivo art. 11;

-              il riordino e ridefinizione del vincolo idrogeologico.

4.            Nell'àmbito della delega conferita alle Province ai sensi dell'art. 23, le convenzioni di cui innanzi possono prevedere compiti di collaborazione con queste anche per l'istruttoria tecnica degli atti ai fini del rilascio delle autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico.]

Art. 6

(Comitato Tecnico)

[1.          Il Comitato Tecnico è presieduto dal Segretario dell'Autorità di cui al successivo art. 8 ed è composto da:

a) dodici dirigenti regionali aventi particolare qualificazione in materia, appartenenti alle direzioni:

a.1.        OO.PP., Infrastrutture e Servizi Edilizia Residenziale, Aree Urbane e Ciclo Idrico Integrato, Reti Tecnologiche e Protezione Civile;

a.2.        Turismo, Ambiente, Energia;

a.3.        Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, caccia e pesca;

a.4.        Territorio, Urbanistica, Beni Ambientali, Parchi, Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici, dei Servizi Urbanistica, Beni Ambientali, Aree Protette e Valutazione Ambientali, Difesa Suolo, Opere Idrauliche e Gestione Fiumi, Acque e Demanio Idrico, Genio Civile regionale di L'Aquila, Genio Civile regionale di Pescara, Opere Marittime e Qualità delle Acque Marine e nonché dal Dirigente della posizione di staff di studio in materia di dighe e unificazione procedimentale delle acque.

b) quattro esperti nelle materie di cui all'art. 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, scelti uno per ogni Provincia dalle rispettive Giunte, tra i dirigenti o funzionari;

c)            quattro rappresentanti delle amministrazioni statali uno per ciascuno dei Ministeri: per l'Ambiente e la Tutela del Suolo, delle Infrastrutture e Trasporti, per le Politiche Agricole e Forestali, dell'Economia e Finanze.

2.            Il Comitato Tecnico è nominato con atto del Comitato Istituzionale e viene rinnovato ogni cinque anni; l'atto di nomina è trasmesso alla Giunta regionale.

3.            Il Comitato Tecnico può essere integrato, su richiesta del Segretario che ne indica l'area di competenza e con atto del Comitato Istituzionale, da esperti senza diritto di voto di elevato livello scientifico fino ad un numero massimo di tre anche per periodi determinati.

4.            Il Comitato Tecnico si intende regolarmente costituito quando sono stati nominati almeno 2/3 dei suoi componenti; le sedute del medesimo Comitato sono valide qualora siano presenti alle stesse almeno la metà dei suoi membri.

5.            Ai componenti il Comitato Tecnico di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo spetta, dalla data della nomina, un gettone di presenza nella misura che verrà determinata dal Comitato istituzionale in analogia con quanto stabilito per i componenti dei Comitati Tecnici delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 253; ai componenti il Comitato Tecnico spetta altresì il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio secondo le disposizioni previste per i Dirigenti regionali.]

Art. 7

(Compiti del Comitato Tecnico)

[1.          Il Comitato Tecnico costituisce il supporto tecnico-scientifico del Comitato Istituzionale ed in particolare svolge i seguenti compiti:

a)            esprime pareri sugli atti di competenza del Comitato Istituzionale;

b)           formula proposte al Comitato Istituzionale per l'adozione di atti determinati;

c)            formula indirizzi tecnici ed esprime pareri:

-              preliminari all'elaborazione del Piano di Bacino e dei relativi programmi d'intervento;

-              sulle attività propedeutiche alla definizione del piano o di suoi stralci;

-              sul piano o suo stralcio da adottarsi;

-              su tutti gli argomenti che il Segretario Generale ritiene di dover sottoporre;

-              esamina le osservazioni al Piano di Bacino;

-              nelle misure di salvaguardia di cui all'art. 13.]

Art. 8

(Segretario dell'Autorità)

[1.          Il Segretario dell'Autorità è nominato dal Comitato Istituzionale su proposta del Componente la Giunta preposto alla legge n. 183 del 1989 ed è scelto in base a comprovata esperienza professionale nelle materie oggetto della presente legge fra Dirigenti dell’Amministrazione Pubblica o di quella privata ovvero tra professionisti con almeno 10 anni di iscrizione al proprio albo professionale.

2.            Il Segretario:

a)            presiede il Comitato Tecnico;

b)           partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Comitato Istituzionale;

c)            coordina la segreteria tecnico operativa di cui all'art. 9;

d)           cura i rapporti con gli enti pubblici e con i soggetti privati e promuove gli accordi organizzativi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 luglio 1990, n. 241 e di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n.142;

e)           rilascia il parere sulle concessioni di derivazione;

f)            vigila sull'attuazione del Piano di Bacino, dei relativi programmi di intervento, nonché sull'osservanza degli indirizzi e delle direttive di cui al comma 1 dell'articolo 5 alle lett. a), e), f) e g) della presente legge;

g)            fissa, nei limiti delle disponibilità umane, strumentali e finanziarie, le attività da svolgersi da parte della Segreteria Tecnico Operativa per dar seguito alle direttive del Comitato Istituzionale;

h)           rendiconta annualmente in merito alle somme assegnate all'Autorità;

i)             è membro di diritto di entrambe le sezioni del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo ove può essere rappresentato anche da un suo delegato;

j)             svolge ogni altra funzione attribuita dal Comitato Istituzionale;

j-bis) propone, attestandone la legittimità, al Direttore dell'Area preposta alle Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici gli atti amministrativi di sua competenza, ovvero gli atti per i quali necessiti approvazione della Giunta regionale.

3.            L'atto di nomina del Segretario è trasmesso alla Giunta regionale.

4.            Il Segretario affida, in caso di assenza o impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del Comitato Tecnico cui compete, per il periodo di effettivo esercizio delle funzioni, lo stesso compenso attribuito al Segretario.

5.            Il Segretario presta la propria attività di lavoro a tempo pieno e qualora scelto tra i funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione, è collocato, in conformità all'art. 13, comma 1, della legge 17 agosto 1990, n. 253, in posizione fuori ruolo ovvero in aspettativa senza assegni ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti presso l'ente di appartenenza. Ai professori universitari si applica il disposto di cui all'art. 13, comma 1, della citata legge n. 253 del 1990.

6.            Il rapporto di lavoro del Segretario dell'Autorità è disciplinato da un contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile. Il trattamento economico è pari a quello attribuito ai Dirigenti della Regione Abruzzo e deve comprendere tutte le eventuali retribuzioni ed indennità accessorie per essi previste.

6-bis. Agli effetti del rapporto funzionale ed organizzativo il Segretario e la Segreteria Tecnico Operativa rispondono al Direttore dell'Area preposta alle Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici, configurandosi in maniera equivalente ad un Dirigente ed un Servizio attribuiti alla medesima Area.]

Art. 9

(Segreteria Tecnico-Operativa)

[1.          La segreteria Tecnico-Operativa provvede, in base alle disposizioni del Segretario Generale, agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità ed alla predisposizione di tutti gli atti di competenza del Comitato Istituzionale.

2.            La segreteria tecnico-operativa è articolata nelle seguenti aree complesse:

a)            affari generali, contratti e legale;

b)           studi, dati, sviluppo e Sistema Informativo Territoriale Integrato delle Risorse di Bacino;

c)            piano e programma;

d)           servizio di vigilanza idrogeologica.

3.            Su proposta del Comitato Istituzionale la Giunta regionale provvede a definire l'organico della Segreteria Tecnico-Operativa.

4.            In relazione alle elevate qualificazioni professionali richieste, ai compiti da svolgere, ed allo scopo di assicurare un’ottimale redazione e gestione del Piano di Bacino e dei programmi d'intervento, il personale attribuito alla Segreteria è individuato dal ruolo organico della Regione ed è assegnato mediante distacco ovvero può essere reperito con comando da altre Amministrazioni Pubbliche ovvero è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, o tramite concorso pubblico.

5.            Il Comitato Istituzionale, sentito il Segretario Generale, definisce i criteri di natura professionale e di esperienza maturata necessari per la selezione del personale interno da distaccare.

6.            In sede di prima costituzione dell'Autorità, il primo nucleo di addetti alla Segreteria Tecnica Operativa è definito con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore delegato alla legge n. 183 del 1989 sentito il Segretario Generale.

7.            Al personale della Segreteria Tecnico-Operativa si applica il disposto del comma 3 dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253 e, qualora gli stessi partecipino ai lavori del Comitato Tecnico, anche il disposto dell'art. 14 della stessa norma.]


 

Art. 10

(Sistema Informativo Territoriale Integrato delle Risorse di Bacino)

[1.          L'Autorità provvede alla costituzione del Sistema Informativo Territoriale Integrato delle Risorse di Bacino di cui agli artt. 1 e 3, comma 3, lettera b) della presente legge; il Sistema è strutturato per essere integrato con i sistemi informativi nazionali e con quelli regionali.

2.            Il Sistema Informativo Territoriale Integrato delle Risorse di Bacino:

a)            è lo strumento operativo di individuazione dello sviluppo sostenibile di cui all'art. 1 della presente legge;

b)           gestisce altresì le eventuali attività e macchinari necessari per la raccolta dei dati, per la loro interpretazione, per la previsione degli eventi;

c)            è volto a rendere accessibile e diffusa per le Pubbliche Amministrazioni la conoscenza acquisita ed anche a garantire la più ampia e trasparente informazione verso i cittadini ed i gruppi di interesse sull'uso delle risorse e sulle attività dell'Autorità.

3.            In relazione alle previsioni della presente legge il Sistema Informativo Territoriale Integrato delle Risorse di Bacino:

a)            riceve, fra gli altri, i dati di cui al comma 3 dell'art. 3 anche per la definizione del catasto delle derivazioni e delle opere di cui ai punti 3) e 6) del medesimo comma;

b)           è di ausilio per le attività di cui al comma 4 del medesimo articolo anche attraverso la gestione di sistemi di Assistenza alla Decisione - definito in breve con la sigla internazionale “D.S.S.”;

c)            supporta la rappresentazione delle attività di cui al comma 5 del medesimo articolo.

4.            I Comuni, le Province, le Comunità Montane, i Consorzi di Bonifica, le Autorità d'Àmbito e tutti gli altri soggetti pubblici o a partecipazione pubblica operanti sul territorio regionale sono obbligati a trasmettere i dati in loro possesso e le notizie richieste ed a favorire la più completa interazione ed accessibilità tra i propri sistemi informatici ed il Sistema Informativo Territoriale Integrato delle Risorse di Bacino.]

Art. 11

(Servizio di Vigilanza Idrogeologica)

[1.          Al fine di costituire un efficace sistema conoscenza e controllo del territorio, in conformità alle previsioni di cui all'art. 9 comma 2 della presente legge, è istituito presso l'Autorità il Servizio di Vigilanza Idrogeologica; detto Servizio è articolato in strutture territoriali decentrate aventi a riferimento gli ambiti dei bacini idrografici di cui all'art. 12; l'organizzazione del Servizio è definita dal Comitato Istituzionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2.            Il Servizio di Vigilanza Idrogeologica ed idraulica, ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera l) della legge n. 183 del 1989, è finalizzato allo svolgimento dei seguenti compiti ferma restando l'osservanza degli indirizzi riservati alla competenza statale:

-              di polizia idraulica con riferimento alle previsioni del T.U. n. 523 del 1907, artt. 57 e 61 e per il rispetto delle disposizioni del Capo VII, dell'art. 105 del T.U. n. 1775 del 1933, dell'art. 10 del D.Lgs. n. 275 del 1993 ed alla collaborazione da prestarsi agli Enti preposti per il controllo del rispetto delle leggi n. 431 del 1985 e n. 319 del 1976;

-              di sorveglianza dei fiumi e torrenti;

-              di custodia degli argini dei fiumi e torrenti;

-              di monitoraggio e di previsione del rischio idraulico e idrogeologico ivi compreso quello riferito alle aree di costa;

-              di tutela dei corpi idrici in riferimento alla loro salvaguardia e al corretto regime idrologico;

-              di controllo dei pozzi;

-              di controllo delle concessioni in atto riguardo le derivazioni - ivi comprese quelle di acque minerali o termali - gli scarichi d'acqua, l'estrazione degli inerti, il mantenimento del minimo vitale nei fiumi, l'utilizzazione delle aree demaniali;

-              di controllo di tutte le attività antropiche comunque incidenti con l'uso del suolo e delle acque;

-              di segnalazione della necessità di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, compresa quella relativa alle opere di protezione dalle piene, che garantiscano il mantenimento della prescritta officiosità dell'alveo e/o che riducano il rischio idrogeologico, ivi compreso quello riferito alle aree di costa;

-              di censimento sul campo per i catasti delle derivazioni e relative strutture e delle opere di difesa del suolo di cui al precedente art. 10;

-              delle ulteriori attività ad esso demandate dal Comitato Istituzionale.

3.            Il Servizio di Vigilanza svolge altresì attività di previsione e preannuncio delle piene in stretto collegamento con gli organi competenti della protezione civile come individuati dai piani provinciali di previsione e prevenzione. A tal fine le reti di monitoraggio idrologico esistenti devono essere collegate con il Sistema Informativo Territoriale Integrato delle Risorse di Bacino e l'Autorità, congiuntamente ai Servizi Tecnici Nazionali, opera per il loro miglioramento.]

Art. 16

(Conferenza Permanente Intersettoriale e Consulte di Bacino)

[1.          Allo scopo di assicurare la necessaria intersettorialità delle attività dell'Autorità, la Giunta regionale costituisce la "Conferenza Permanente Intersettoriale per la 183"; alla Conferenza Permanente, presieduta dal Segretario Generale, partecipano i Dirigenti dei Settori Informatica, Turismo, Ecologia, Agricoltura, LL.PP., Urbanistica, Trasporti, Pesca, Protezione Civile, Enti Locali, nonché ogni altro Dirigente regionale la cui partecipazione è ritenuta necessaria dal Comitato Istituzionale.

2.            Ai lavori della Conferenza vengono altresì invitati, in ragione delle tematiche trattate, i rappresentanti degli uffici statali, centrali e decentrati, locali o regionali aventi attività interrelate con quelle dell'Autorità.

3.            La Conferenza garantisce la diffusione conoscenza delle scelte dell'Autorità e la loro compatibilità rispetto a quelle poste in essere dalla Giunta regionale, dalle Province e dagli Uffici Statali periferici e centrali.

4.            Allo scopo di favorire la partecipazione degli EE.LL. e dei rappresentanti dei gruppi di interesse nelle scelte dell'Autorità sono istituite, per ogni bacino idrografico di cui all'art. 12 e per tutta la zona costiera, le Consulte degli EE.LL. e dei portatori di interesse. Ai lavori di ogni Consulta, presieduta dal Presidente di una delle Province territorialmente interessate scelto dall'Assemblea dei Presidenti, partecipano i rappresentanti:

-              di tutti i Comuni interessati;

-              delle rappresentanze Sindacali del mondo del lavoro, dell'imprenditoria e del commercio le cui attività siano direttamente coinvolte nelle scelte di Piano;

-              delle CC.I.AA;

-              delle Associazioni Ambientali e Culturali;

-              delle Comunità Montane interessate;

-              dei Consorzi di Bonifica ex L.R. 7 giugno 1996, n. 36;

-              delle Autorità d'Àmbito ex L.R. 13 gennaio 1997, n. 2 interessate.

5.            Le Consulte sono istituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, la partecipazione può essere estesa ad altri soggetti qualora la Giunta regionale o il Comitato Istituzionale ne ravvedano la necessità.

6.            La Consulta formula pareri, raccomandazioni e proposte al Comitato Istituzionale.

7.            L'Autorità assicura le funzioni di segreteria della Conferenza Intersettoriale e delle Consulte.

8.            Per quanto stabilito nei precedenti commi 1 e 3 non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale.]

Art. 17

(Fondo di Rotazione per il Programma Triennale d'Intervento)

[1.          Al fine di accelerare l'attività di progettazione esecutiva delle opere e degli interventi previsti nel Programma Triennale d'Intervento o, nelle more di questo, degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge n. 183 del 1989, è istituito il Fondo di Rotazione per il Programma Triennale d'Intervento da destinare ai predetti soggetti con le modalità di cui agli artt. 5, comma 1, lettera p) e 14, comma 6.

2.            Il Fondo si alimenta, a regime, attraverso il recupero delle somme nel momento dell'attribuzione agli Enti attuatori dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi.

3.            La dotazione iniziale del predetto Fondo, necessaria per l'avvio delle operazioni di cui ai commi precedenti, è assicurata mediante riduzione dello stanziamento assegnato per le spese di funzionamento dell'Autorità previste al successivo art. 25.]

Art. 20

(Borse di studio)

[1.          La Regione ritiene di preminente interesse per il proprio territorio attivare un costante coinvolgimento delle Università della Regione nel processo di definizione del Piano di Bacino.

2.            A tal fine il Comitato Istituzionale, su richiesta del Segretario che ne indica le specializzazioni e le aree tematiche di ricerca, propone alla Giunta regionale l'attribuzione di borse di studio biennali di importo non superiore ai 15 milioni complessivi a neo laureati nelle facoltà delle Università abruzzesi il cui piano di studio o tesi di laurea abbiano attinenza con le specializzazioni ed' aree tematiche di ricerca richieste.

3.            Ai fini della individuazione delle richieste idonee da sottoporre alla valutazione del Comitato istituzionale, il Segretario Generale richiede ai Rettori delle Università Abruzzesi, nella loro piena autonomia e preso atto delle specializzazioni richieste, delle aree tematiche di ricerca e del numero di borse poste a disposizione, di dare adeguata pubblicità alla iniziativa e selezionare e presentare entro i termini previsti un numero di richieste di borsa di studio non superiori a quello delle borse bandite. Le richieste vanno sottoscritte, oltre che dal neo laureato, dal docente dell'università che ne attesta la validità scientifica e ne assume la responsabilità di vigilanza ed indirizzo per l'esecuzione.

4.            Il borsista opera secondo gli indirizzi operativi fissati dal Segretario Generale che può attribuire ad un funzionario della Segreteria Tecnico Operativa il ruolo di referente delle attività, al termine delle attività il Segretario esprime un sintetico giudizio complessivo sui risultati.]

Art. 25

(Norma finanziaria)

[1.          Nella fase di prima attuazione, per l'esercizio 1998, gli oneri discendenti dalle attività istituzionalmente conferite alle Autorità di Bacino Regionale, ai sensi della presente legge, sono valutati in L. 900.000.000.

2.            Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso è istituito ed iscritto nel Sett. 15, Tit. 2, Ctg. 3 il cap. 152398 denominato: “Fondo per la attività dell'Autorità di Bacino Regionale e per la realizzazione del programma triennale di intervento - art. 16, legge n. 183 del 1989 e art. 17, L.R. ....” con uno stanziamento per competenza e cassa di L. 900.000.000.

3.            La copertura finanziaria complessiva è assicurata mediante pari riduzione dello stanziamento del cap. 272331.

4.            Per la completa applicazione ed attuazione della presente legge per il biennio 1999-2000, l'onere complessivo è valutato presuntivamente in L. 6.000.000.000, ai sensi dell'art. 11 della L.R.C. n. 81 del 1977.

5.            Le leggi di bilancio dei rispettivi esercizi finanziari determinano gli stanziamenti attribuibili a ciascun anno ai sensi del richiamato art. 11.

6.            La copertura finanziaria è assicurata nell'àmbito della programmazione delle provvidenze assegnate nel bilancio pluriennale al Sett. 15, Tit. 2 voce trasferimenti.

7.            Per l’esercizio 2005 all’onere finanziario derivante dall’applicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 05.02.013 sul capitolo di spesa 152399 denominato: Fondo per l’attività dell’Autorità di bacino regionale e per la realizzazione del programma triennale di intervento, art. 16, legge n. 183/1989 e art. 17, L.R. n. 81/1998 e L.R. n. 43/2001, e con lo stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 05.01.019 sul cap. 151532 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Fondo per il Funzionamento dell’Autorità di bacino regionale.

8.            Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti sui pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci con la legge di bilancio ai sensi della L.R. n. 3/2002.]

LEGGE REGIONALE 7 APRILE 1999, N. 20

Integrazione alla L.R. 16 settembre 1998, n. 81, concernente norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Art. 3

[1.          Il primo comma lettera d) dell’art. 4 è sostituito dal seguente:

"d)         dai Presidenti delle 4 Province, o dagli Assessori provinciali competenti in materia di difesa del suolo da loro delegati, senza diritto di voto".]

Art. 4

[1.          Il primo comma dell’art. 6 della L.R. 16.9.1998, n. 81 è sostituito dal seguente:

"Il Comitato Tecnico è presieduto dal Segretario dell'Autorità di cui al successivo art. 8 ed è composto da:

a)            sei Dirigenti regionali aventi particolare qualificazione in materia, appartenenti ai Settori:

-              LL.PP.

-              Urbanistica

-              Beni Ambientali

-              Difesa del Suolo

-              Ecologia

-              Agricoltura

b)           quattro esperti nelle materie di cui all'art. 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, scelti uno per ogni Provincia dalle rispettive Giunte, tra i dirigenti o funzionari;

c)            otto esperti di cui:

             quattro esterni, indicati dal Comitato Istituzionale, tra docenti universitari o dirigenti di pubbliche Amministrazioni o liberi professionisti aventi acclarata competenza ed adeguato curriculum in materie o settori attinenti i compiti del Comitato;

             quattro rappresentanti le Amministrazioni Statali, uno per ciascuno dei Ministeri dei Lavori Pubblici, dell'Ambiente, delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, nonché un rappresentate del Bilancio e della Programmazione Economica”.]

Art. 7

[1.          Il primo comma dell'art. 16 è sostituito dal seguente:

"1.          Allo scopo di assicurare la necessaria intersettorialità delle attività dell'Autorità, la Giunta Regionale costituisce la "Conferenza Permanente Intersettoriale per la 183"; alla Conferenza Permanente, presieduta dal Segretario Generale, partecipano i Dirigenti dei Settori Informatica, Turismo, Ecologia, Agricoltura, LL.PP., Urbanistica, Trasporti, Pesca, Protezione Civile, Enti Locali, nonché ogni altro Dirigente regionale la cui partecipazione è ritenuta necessaria dal Comitato Istituzionale."]

LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1999, N. 77

Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo.

Art. 25

(Conferenza dei Direttori regionali)

1.            Al fine di realizzare l'unitarietà amministrativa regionale ed accrescere l'integrazione tra le strutture organizzative, è istituita la Conferenza dei Direttori regionali.

                La Conferenza dei Direttori del Consiglio è convocata e presieduta dal Direttore competente per gli Affari del personale, anche su richiesta degli altri Direttori. La Conferenza dei Direttori della Giunta regionale è convocata e presieduta dal direttore generale o, in caso di mancata nomina o sua assenza o impedimento, dal direttore di Dipartimento competente per gli affari amministrativi. La Conferenza può essere convocata, altresì, su richiesta motivata di almeno 1/3 dei Direttori regionali.

2.            La Conferenza, che si riunisce almeno due volte l'anno, esprime pareri e formula proposte operative agli Organi di direzione politica in merito:

a)            alla definizione dei procedimenti intersettoriali che richiedono integrazione ed apporti interdisciplinari;

b)           al funzionamento complessivo delle strutture regionali ed all'istituzione di strutture interdirezionali per la realizzazione di specifici progetti ai sensi dell'art. 11;

c)            ai processi organizzativi, in relazione alle competenze conferite dallo Stato alla Regione e da questa agli Enti locali;

d)           alla individuazione delle posizioni dirigenziali nelle Direzioni o Dipartimenti e alla determinazione e ripartizione delle risorse economiche, strumentali e di personale necessarie al funzionamento delle Direzioni o Dipartimenti;

e)           ai parametri ed ai criteri di valutazione delle prestazioni dirigenziali;

f)            ai parametri di riferimento del controllo di gestione.

3.            Il Presidente della Conferenza può convocare riunioni ristrette qualora le questioni in discussione attengano solo ad alcune Direzioni o Dipartimenti, anche su richiesta dei relativi Direttori.

3-bis. Alla Conferenza dei Direttori di Dipartimento della Giunta regionale partecipano il Dirigente del Servizio di Gabinetto, il Dirigente del Servizio Avvocatura Regionale e il Dirigente del Servizio Autorità di Audit e Controllo Ispettivo Contabile.

LEGGE REGIONALE 14 FEBBRAIO 2000, N. 9

Istituzione dell'Avvocatura regionale.

Art. 1

(Avvocatura regionale)

1.            È istituita l'Avvocatura regionale con sede centrale a L'Aquila e sezione distaccata a Pescara.

2.            La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Regione, salvo nelle ipotesi di controversia con lo Stato e salva la previsione di cui al successivo comma 3, sono di norma affidati all'Avvocatura dello Stato.

3.            L'Avvocatura regionale è competente, in via generale, per i giudizi in caso di sussistenza, anche virtuale, di conflitto di interessi con lo Stato. Essa rappresenta e patrocina la Regione dinanzi agli Organi di giurisdizione di ogni ordine e grado nelle fattispecie definite, in via generale, con apposito atto di organizzazione della Giunta regionale.

4.            Al fine di assicurare la tutela legale e giurisdizionale della Regione Abruzzo e degli Enti, organismi, Istituti e strutture ad esse sottoposte o collegate, l'Avvocatura regionale provvede, in particolare:

a)            ad affidare all'Avvocatura dello Stato gli incarichi di patrocinio e rappresentanza dell'Amministrazione;

b)           alla difesa in giudizio dell'Amministrazione regionale nel casi di cui al precedente comma 3;

c)            alla formulazione di pareri legali richiesti dalla Giunta regionale, dal suo Presidente, dai componenti la Giunta e dalle articolazioni organizzative regionali;

d)           allo svolgimento di attività consultiva e di assistenza al Direttore regionale competente in ordine all'opportunità o necessità di promuovere, resistere o abbandonare giudizi, conciliare transigere o concludere accordi, attuare ed eseguire provvedimenti giurisdizionali;

e)           [alla gestione della biblioteca della Giunta regionale;]

f)            alla predisposizione e diffusione tra gli Organi e le strutture della Regione Abruzzo del massimario delle decisioni giurisdizionali;

g)            all'esazione dei compensi ad essa spettanti;

h)           ad espletare direttamente la fase istruttoria di ogni contenzioso, prima all'invio dell'avvocatura distrettuale.

4-bis. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'Avvocatura regionale, presso le direzioni regionali, nei limiti dell'organico previsto e fermo restando la dipendenza funzionale dall'Avvocatura regionale, possono essere assegnati dipendenti con il profilo professionale di funzionario "esperti avvocati" che espletano tutte le attività dell'Avvocatura regionale di cui al comma 4, pertinenti alle direzioni di appartenenza. Gli esperti avvocati espletano inoltre le funzioni amministrative di particolare complessità di competenza delle direzioni e dei servizi della stessa, a cui sono assegnati.

5.            In particolari casi e previo parere dell'Avvocatura regionale, gli Organi di direzione politica possono affidare incarichi difensivi a legali di libero foro, con comprovata esperienza nella materia oggetto della controversia.

6.            Nel casi di cui al precedente comma 3, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio vengono svolti dai dipendenti dell'Amministrazione regionale, assegnati all'Avvocatura regionale, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense ed assunti in tale qualifica a seguito di pubblico concorso i quali, al fine indicato, sono iscritti all'Albo speciale dei legali incaricati della difesa degli Enti. Essi assumono la denominazione di Avvocati della Regione, sono legati con vincolo di esclusività a prestare la propria attività a favore dell'Ente Regione Abruzzo ed esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, anche arbitrale e stragiudiziale. Gli affari giudiziari sono fra essi ripartiti ed affidati dall'avvocato regionale, dirigente l'Avvocatura regionale. Hanno diritto ai compensi di natura professionale recuperati a seguito di soccombenza della parte avversa previsti dal secondo comma dell'art. 59 della L.R. n. 97/1987.

7.            La Giunta regionale, con atto di organizzazione, regolamenta le modalità di ripartizione tra gli aventi diritto dei compensi di cui al precedente comma.

8.            Le modalità di conferimento dell'incarico di responsabile della struttura dell'Avvocatura regionale e il relativo trattamento economico sono disciplinati con atto di organizzazione della Giunta regionale. Egli riferisce periodicamente alla Giunta regionale sullo stato del contenzioso. Nello svolgimento dell'incarico "l'Avvocato regionale" può essere coadiuvato da altro dirigente professionista legale, iscritto, o avente titolo all'iscrizione, all'albo degli avvocati e che abbia maturato almeno 5 anni di servizio nella Pubblica Amministrazione, con documentata attività svolta nel campo giuridico-normativo, che assume la funzione vicaria di vice avvocato regionale.

8-bis. L'incarico di responsabilità di cui al comma 8 può essere conferito dalla Giunta regionale, con contratto almeno triennale, eventualmente rinnovabile, comunque non superiore alla durata del mandato, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 22 comma 1 della L.R. 77/1999, anche a professionista esterno, di comprovata capacità ed esperienza, scelto tra avvocati iscritti all'albo dei patrocinanti presso le magistrature superiori da almeno dieci anni, con un compenso che in ogni caso non può essere superiore a quello attribuito ai Direttori regionali.

8-ter. All'incarico di cui al precedente comma 8 bis si applicano le disposizioni contenute nell'art. 20 comma 6 della L.R. 77/1999.

9.            Gli Enti dipendenti dalla Regione Abruzzo, quelli alla stessa comunque collegati, le Aziende ed Istituti partecipanti, gli Enti locali, possono stabilire, secondo le procedure previste dai particolari ordinamenti che le reggono, di avvalersi per la tutela dei propri interessi dell'assistenza dell'Avvocatura di Stato o dell'Avvocatura regionale secondo il riparto di attribuzioni fissato nei commi precedenti. Gli oneri relativi a tale avvalimento sono regolati con apposita convenzione.


 

LEGGE REGIONALE 8 FEBBRAIO 2005, N. 6

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005).

Art. 46

(Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 81/1998)

[1.          La lettera a) del comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 81/1998 concernente: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, è così modificata:

«a)         dodici dirigenti regionali aventi particolare qualificazione in materia, appartenenti alle direzioni:

a.1.        OO.PP., Infrastrutture e Servizi Edilizia Residenziale, Aree Urbane e Ciclo Idrico Integrato, Reti Tecnologiche e Protezione Civile;

a.2.        Turismo, Ambiente, Energia;

a.3.        Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, caccia e pesca;

a.4.        Territorio, Urbanistica, Beni Ambientali, Parchi, Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici, dei Servizi Urbanistica, Beni Ambientali, Aree Protette e Valutazione Ambientali, Difesa Suolo, Opere Idrauliche e Gestione Fiumi, Acque e Demanio Idrico, Genio Civile regionale di L'Aquila, Genio Civile regionale di Pescara, Opere Marittime e Qualità delle Acque Marine e nonché dal Dirigente della posizione di staff di studio in materia di dighe e unificazione procedimentale delle acque.»

2.            La lettera c), terzo capoverso, del comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 81/1998, è così modificata:

«c)         quattro rappresentanti delle amministrazioni statali uno per ciascuno dei Ministeri: per l'Ambiente e la Tutela del Suolo, delle Infrastrutture e Trasporti, per le Politiche Agricole e Forestali, dell'Economia e Finanze.»

3.            Al comma 5, primo capoverso, dell'art. 6 della L.R. n. 81/1998 dopo le parole "Ai componenti il Comitato Tecnico" sono aggiunte le parole "di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo".

4.            All’art. 25 della L.R. n. 81/1998 concernente: Norma per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, sono aggiunti i seguenti commi:

“7.          Per l’esercizio 2005 all’onere finanziario derivante dall’applicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 05.02.013 sul capitolo di spesa 152399 denominato: Fondo per l’attività dell’Autorità di bacino regionale e per la realizzazione del programma triennale di intervento, art. 16, legge n. 183/1989 e art. 17, L.R. n. 81/1998 e L.R. n. 43/2001, e con lo stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 05.01.019 sul cap. 151532 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Fondo per il Funzionamento dell’Autorità di bacino regionale.

8.            Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti sui pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci con la legge di bilancio ai sensi della L.R. n. 3/2002.”.]


 

Art. 71

(Modifiche alla L.R. n. 43/2001)

[1.          Il comma 5 dell'art. 12 della L.R. n. 43/2001 concernente: Istituzione dell'Autorità di Bacino di rilievo interregionale del Fiume Sangro, è sostituito dal seguente:

«5.         Le spese a carico della Regione Abruzzo sono ascritte agli stanziamenti previsti dalla L.R. n. 81/1998 sui Capp. 152399 e 151532.».]

LEGGE REGIONALE 12 APRILE 2011, N. 9

Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo)

1.  La Regione Abruzzo, ai sensi degli articoli 141 e 142 del Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, nel rispetto delle competenze e delle funzioni degli Enti locali e per assicurarne l'esercizio unitario, in attuazione delle disposizioni di cui alla Parte Terza del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche, con la presente legge disciplina l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato - di seguito denominato Servizio - costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Il Servizio è gestito secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del Servizio.

2. La presente legge si prefigge, inoltre, l'obiettivo di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.

3. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future.

4. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio ed al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la qualità della vita, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti ed a condizione che non ne pregiudichino la qualità.

5. Al fine di garantire il Servizio Idrico Integrato è delimitato un Ambito Territoriale Unico Regionale – di seguito denominato ATUR - coincidente con l'intero territorio regionale.

6.   Al fine dell'attuazione della presente legge e della nuova delimitazione di cui al comma 5, viene costituito il soggetto d'ambito individuato nell'ente pubblico denominato ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato), competente per l'ATUR. All'ERSI sono attribuite, ai sensi dell'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le funzioni ed i compiti assegnati dalla L.R. 2/1997 e successive modifiche, dal D.lgs.152/2006 e successive modifiche e da altra normativa di settore, agli Enti d'Ambito soppressi.

7. La Regione Abruzzo, nel rispetto della possibilità che all'interno dell'ATUR siano presenti più gestori, promuove l'unitarietà della gestione all'interno dell'ambito di cui al comma 5. Solo per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane l'adesione alla gestione unica del Servizio è facoltativa, a condizione che i Comuni gestiscano l'intero Servizio. L'ERSI ovvero il Commissario di cui al comma 19 esercita le funzioni di regolazione generale e di controllo sulla gestione..

8. L'ERSI promuove e protegge in via permanente la gestione delle attività afferenti al Servizio nel territorio regionale nel rispetto dei principi di sussidiarietà ed unitarietà della gestione. L'ERSI, avuto riguardo alle diverse condizioni strutturali e gestionali nelle quali si svolge il Servizio, esercita l'attività di competenza sulla base di principi e criteri unitari che garantiscono l'uniformità di indirizzo e di azione in materia di Servizio sull'intero territorio regionale, il controllo analogo sui gestori in house del Servizio, la valutazione ed analisi comparativa delle gestioni. L'ERSI, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168, e successive modifiche ed integrazioni, ed in attuazione di quanto disposto dalla presente legge in riferimento alla gestione unitaria del Servizio, promuove ed è tenuto a rappresentare le specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione in house comparativamente vantaggiosa per gli utenti del Servizio nella Regione Abruzzo rispetto ad altre modalità di gestione. L'ERSI è un Ente pubblico dotato di autonomia amministrativa, gestionale e finanziaria, opera con una contabilità separata rispetto a quella della Regione Abruzzo.

9. Sono organi dell'ERSI il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore generale, il Revisore dei Conti. Il Presidente dell'ERSI è il Componente della Giunta regionale competente per materia, il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente dell'ERSI, dai Presidenti delle Province o da loro delegati e da quattro Sindaci indicati dall'ANCI, sentite per Provincia le ASSI competenti. Tutte le cariche del Consiglio di Amministrazione sono gratuite. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, il Consiglio di amministrazione ha poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente. Il Revisore dei Conti, in prima attuazione, è individuato tra i dirigenti di ruolo, dipendenti dalla Regione Abruzzo, in possesso dei requisiti di abilitazione professionale richiesti dalla legge. La retribuzione dell'incarico di revisore è pari al cinquanta per cento della corrispondente tariffa professionale.

10. In ciascuna Provincia del territorio regionale è istituita l'assemblea dei sindaci – di seguito denominata ASSI – per l'esercizio delle competenze nelle materie assegnate agli enti locali dalla legislazione statale e regionale, in particolare i compiti di organizzazione del Servizio, di adozione del Piano d'Ambito provinciale, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione. L'assemblea dei sindaci si riunisce su base provinciale e si articola nei subambiti territoriali corrispondenti agli ambiti di competenza dei singoli soggetti gestori che operano nella Regione. L'Assemblea dei Sindaci è integrata dai Sindaci dei Comuni di altre province che sono soci del soggetto gestore che opera prevalentemente nella provincia. Le maggioranze e le presenze previste nel comma 11 e nei regolamenti di cui al comma 12 sono determinate tenendo conto di tale integrazione. La partecipazione ai lavori dell'assemblea è gratuita.

11. L'ASSI, nell'ambito delle competenze materiali e territoriali di cui al comma 10, esprime in via ordinaria pareri obbligatori [VEDASI SENTENZA CORTE COSTITUZINALE N. 50 DEL 2013] all'ERSI. Per la validità dei pareri è necessario che siano adottati dall'assemblea con delibera approvata con voto palese dalla maggioranza dei presenti. Qualora venga richiesto all'ASSI un parere di sua competenza esso si intende reso in senso favorevole nel caso in cui non venga espresso nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta da parte dell'ERSI. Nei casi urgenti e indifferibili, espressamente motivati, i termini sono ridotti a quindici giorni.

12. L'ASSI è presieduta e convocata dal Presidente della Provincia di riferimento. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ASSI delibera il regolamento recante le norme per il suo funzionamento e la disciplina del procedimento di espressione dei pareri di cui al comma 11. Il regolamento deliberato dall'ASSI è trasmesso, per la sua approvazione, alla Giunta regionale ed entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione sul BURA. Qualora l'ASSI non adotti il regolamento entro il termine previsto, il Presidente della Giunta regionale diffida i Comuni ad adempiere entro trenta giorni. Decorso inutilmente anche il predetto termine il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, emanato su proposta del componente della Giunta competente per materia, esercita i poteri sostitutivi mediante nomina di un commissario ad acta le cui spese sono poste solidalmente a carico dei Comuni inadempienti.

13.  Le ASSI sono convocate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dal Presidente della Provincia di riferimento, in caso di mancata convocazione, previa diffida ad adempiere da parte del Presidente della Giunta regionale entro i successivi trenta giorni, le ASSI sono convocate dal Commissario di cui al comma 19, per deliberare il proprio regolamento.

14. L'ERSI propone gli atti fondamentali di pianificazione e di programmazione del Servizio alle ASSI, che esprimono parere obbligatorio [VEDASI SENTENZA CORTE COSTITUZINALE N. 50 DEL 2013]. L'ERSI coordina ed unifica a livello regionale le deliberazioni delle ASSI superando eventuali contrasti al fine di mantenere l'uniformità di azione sull'intero territorio regionale, sentita la Commissione del Consiglio regionale competente, che deve esprimersi in via definitiva entro e non oltre i ventuno (21) giorni successivi alla richiesta da parte dell'ERSI. Il parere si intende reso in senso favorevole qualora la Commissione consiliare non si pronunci in via definitiva nel termine perentorio su indicato.

15.  L'ERSI approva in via definitiva gli atti di pianificazione e di programmazione del Servizio, in particolare, previa deliberazione obbligatoria [VEDASI SENTENZA CORTE COSTITUZINALE N. 50 DEL 2013] delle ASSI, approva il Piano d'Ambito di cui all'art. 149 del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche, delibera la forma di gestione e affida il Servizio. L'ERSI firma le Convenzioni per la gestione del Servizio, provvede alla loro gestione ed al controllo dell'adempimento degli obblighi convenzionali da parte dei gestori.

16. In conformità alla normativa vigente, il controllo analogo sui gestori in house del Servizio è svolto dall'ERSI ovvero dal Commissario di cui al successivo comma 19. [PAROLE SOPPRESSE DALL'ART. 5, COMMA 3, L.R. 17 LUGLIO 2012, N. 34]

17.  Qualora l'ASSI non adotti uno degli atti di competenza di cui ai precedenti commi entro sessanta (60) giorni dalla richiesta dell'ERSI, il Presidente dell'ERSI, previa diffida ai Comuni ad adempiere entro (60) giorni, provvede ad adottare gli atti.

18. In casi di motivata urgenza definiti dall'ERSI, i termini perentori per il rilascio del parere di cui ai commi precedenti sono ridotti della metà.

19. L'ERSI succede in tutte le posizioni giuridiche ed economiche dei sei Enti d'Ambito soppressi. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti presso gli Enti d'Ambito di cui all'art. 6 e seguenti della L.R. n. 2 del 13 gennaio 1997 nei quali succede l'ERSI, salvaguardando le competenze e le professionalità maturate presso gli Enti d'Ambito soppressi. Per la costituzione dell'ERSI, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale viene nominato un Commissario Unico Straordinario. Il Commissario opera in base alla delibera di indirizzo della Giunta regionale e si avvale, per lo svolgimento dei compiti assegnati e per far fronte alle necessità organizzative e di supporto delle strutture, delle risorse umane e finanziarie di ciascun Ente d'Ambito soppresso. Per far fronte ai propri compiti, il Commissario assume i necessari provvedimenti per assicurare la continuità ed il regolare svolgimento dell'attività di competenza dell'ERSI, tra le quali le attività connesse al controllo analogo sui soggetti gestori, con riguardo in particolare al rafforzamento delle funzioni di controllo tese alla realizzazione degli investimenti, alla verifica dei bilanci e dei dati contabili dei gestori del Servizio.

20. Il Commissario Unico Straordinario dispone, per l'esecuzione del proprio incarico, di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dei sei Enti d'Ambito commissariati, ovvero esercita i poteri che in base alle leggi ed agli Statuti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge spettano all'Assemblea dei Soci, al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente degli Enti d'Ambito di cui all'art. 6 e seguenti della L.R. n. 2 del 13 gennaio 1997. In particolare provvede, disciplinandone le modalità, all'aggiornamento ed all'approvazione del Piano d'Ambito dell'ATUR, previo parere obbligatorio delle ASSI. Il Piano d'Ambito dell'ATUR è articolato in base agli ambiti di competenza dei soggetti gestori attivi sul territorio regionale al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

21.  La durata dell'incarico commissariale è fissata in centottanta giorni e decorre dalla notifica del provvedimento di nomina. L'incarico termina al momento in cui l'ERSI è pienamente operativo con l'insediamento degli organi ed il conferimento dell'incarico di direttore generale di cui al comma 9. Il Commissario viene scelto tra i dirigenti regionali oppure tra i funzionari regionali in servizio al momento del conferimento della nomina, che hanno maturato esperienza specifica nelle attività afferenti alla gestione delle risorse idriche.

22.  La Giunta regionale, sentiti la competente Commissione del Consiglio regionale, l'ERSI e l'ASSI, ove costituiti, predispone la proposta di regolamento di esecuzione della presente legge entro quarantacinque giorni dalla nomina del Commissario di cui al comma 19. Il parere si intende reso in senso favorevole qualora non sia stato espresso nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta.

23.  Al solo fine della liquidazione dei sei Enti d'Ambito esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Presidente della Giunta regionale vengono nominati uno o più Commissari. Qualora l'ERSI non sia operativo nel termine di cui all'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche, al solo fine di garantire la continuità delle funzioni svolte dagli Enti d'Ambito soppressi, la Giunta regionale adotta i necessari provvedimenti amministrativi, sentita la Commissione del Consiglio regionale competente, che si esprime in via definitiva entro i ventuno (21) giorni successivi alla richiesta della Giunta regionale. Il parere si intende reso in senso favorevole qualora la Commissione consiliare non si pronunci nel termine perentorio su indicato.

24.  Le spese di funzionamento della struttura organizzativa dell'ERSI, tra cui il personale, le sedi e le dotazioni tecniche, sono a carico del Soggetto Gestore ai sensi dell'art. 154 del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche. La quota parte dei costi di funzionamento della struttura organizzativa dell'ERSI, che compone la tariffa del Servizio di cui all'art. 154 del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche, viene versata all'ERSI dal Soggetto Gestore affidatario del Servizio entro il termine stabilito nella Convenzione per l'affidamento del Servizio. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Soggetto Gestore affidatario del Servizio deve adottare forme di versamento automatico delle spese di funzionamento, dietro presentazione di apposito documento contabile, a favore dell'ERSI, attraverso Rapporto Interbancario Diretto - R.I.D., o altra forma equivalente di delegazione di pagamento di istituto di credito abilitato.

25. I soggetti affidatari del Servizio sono obbligati a trasmettere all'ERSI ovvero al Commissario Straordinario, di cui al precedente comma 19, tutti i dati necessari per l'aggiornamento del Piano d'Ambito entro trenta giorni dalla richiesta; in caso di mancato rispetto del suddetto termine perentorio, il Commissario Straordinario o l'ERSI possono in via sostituiva acquisire i dati direttamente presso gli uffici del soggetto gestore. La mancata trasmissione dei dati configura un inadempimento grave della Convenzione di affidamento del Servizio da parte del Soggetto gestore. Analogo obbligo di trasmissione dei dati sulla situazione gestionale ed economica del soggetto affidatario del Servizio sussiste a favore della Regione o di soggetti dalla stessa incaricati. Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla sua richiesta, la Regione invita l'ERSI ad acquisire, in via sostituiva, i dati direttamente presso gli uffici del Soggetto gestore.

26. Nelle convenzioni per la gestione del Servizio Idrico Integrato è previsto che: la mancata adozione dei provvedimenti di cui ai commi 24 e 25 costituisce illecito amministrativo; il dirigente responsabile di tali adempimenti, in base al modello organizzativo del soggetto gestore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro nel caso di inosservanza di tale obbligo; la Regione provvede all'accertamento dell'illecito amministrativo ed all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689; alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nel caso di reiterazione dell'illecito; la mancata adozione di tali provvedimenti costituisce inoltre inadempimento grave sanzionabile con la risoluzione della Convenzione per l'affidamento del Servizio e comporta la nullità di ogni atto assunto dal Soggetto Gestore, che sia lesivo della posizione creditoria dell'ERSI, nonché la responsabilità amministrativa del dirigente che ha assunto tale atto.

27. Nelle convenzioni per la gestione del Servizio Idrico Integrato è previsto che l'inadempimento grave della Convenzione di affidamento del Servizio comporta, su richiesta dell'ERSI ovvero del Commissario di cui al comma 19, la responsabilità amministrativa e la conseguente rimozione dall'incarico del dirigente che non ha adottato gli atti necessari o che ha adottato atti in violazione degli obblighi previsti dalla presente legge e dalla Convenzione di affidamento del Servizio.

28.  Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, che fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile, la loro gestione può essere affidata ai soggetti concessionari del Servizio. E' vietata la costituzione e la permanenza di società finalizzate alla detenzione delle infrastrutture idriche, cosiddette società di patrimonio. Al fine di individuare il destinatario delle opere acquedottistiche realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, non trasferite agli Enti locali, di cui alla legge regionale n. 66 del 16 settembre 1987, l'ERSI coordina le Società di gestione del Servizio per promuovere le azioni per la tutela del carattere demaniale delle stesse, avendo cura di salvaguardare gli equilibri di bilancio degli Enti Locali e delle Società ad oggi totalmente partecipate dagli stessi. A tutela dei Comuni, per il patrimonio societario conferito dagli stessi ai soggetti gestori, resta inteso che è demaniale, indisponibile e non trasferibile.

29.  Nell'ordinamento regionale sono recepite le disposizioni di cui al comma 42 dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 2011, n. 10 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie".

30.  Quanto non previsto nella presente legge è disciplinato con legge organica regionale di settore da adottarsi nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

31.  In attuazione della presente legge nessun soggetto può compiere atti che possono incidere in maniera permanente sulle norme oggetto dei quesiti ammessi a consultazione referendaria dalle Sentenze della Corte Costituzionale n. 24 del 26 gennaio 2011 e n. 26 del 26 gennaio 2011.

32.  Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati: la legge regionale n. 70 del 26 luglio 1997 (Modifica legge regionale 13 gennaio 1997, n. 2 (risorse idriche)), l'articolo 2 della legge regionale n. 2 del 13 gennaio 1997, (Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla Legge 36/ 94), i commi da 1 a 13 dell'art. 1 della legge regionale del 21 novembre 2007, n. 37 (Riforma del Servizio Idrico Integrato nella Regione Abruzzo) ed il comma 95 dell'art. 1 della legge regionale n. 16 del 21 novembre 2008 (Provvedimenti urgenti e indifferibili). Sono comunque abrogate le norme non compatibili con quelle della presente legge.

33.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2013, N. 2

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria regionale 2013).

Art. 55

(Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, Capo IV, ed alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39)

1.            Le domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 47/1985, capo IV ed alla legge 724/1994, art. 39, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite dai Comuni entro il 31 dicembre 2016.

2.            Al fine di consentire la celere definizione dei procedimenti di cui al comma 1, i soggetti che hanno la disponibilità degli immobili per i quali è stata richiesta la sanatoria trasmettono all'ufficio comunale competente, entro il 31 dicembre 2015, una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

a)            la disponibilità dell'immobile da parte del dichiarante;

b)           la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni della somma dovuta a titolo di oblazione previste dalla legge 47/1985, articolo 34, comma 3 e dalla legge 724/1994, articolo 39, comma 13;

c)            la descrizione dello stato delle opere abusive comprensiva dell'indicazione della superficie e della volumetria delle stesse;

d)           la residenza del dichiarante, in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad abitazione;

e)           la data di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nonché la sede dell'impresa in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad ospitare attività imprenditoriali;

f)            l'avvenuta esecuzione delle opere di adeguamento sismico di cui alla legge 47/1985, articolo 35, commi 5, 6, 7 e 8 nei casi prescritti nella legge stessa;

g)            l'avvenuta variazione catastale, da allegare in copia con visura aggiornata.

3.            Resta ferma la facoltà del comune di verificare la veridicità della dichiarazione formulata ai sensi del comma 2. Se tale accertamento dà esito negativo, il comune trasmette gli atti del procedimento alla Procura della Repubblica competente per territorio e comunica al dichiarante l'avvenuta decadenza dal beneficio di cui al presente articolo.

4.            Il dirigente dell'Ufficio comunale competente, verificata la regolarità della dichiarazione sostitutiva presentata ed accertato l'avvenuto pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione, se sussistono i presupposti di legge, rilascia il titolo edilizio in sanatoria.

5.            Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli abusi edilizi realizzati sulle aree del territorio regionale sottoposte ai vincoli di cui all'art. 33 della legge 47/1985.

****************

Riferimenti normativi

Il testo degli articoli 34 e 35 della legge 2 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 34

(Somma da corrispondere a titolo di oblazione)

I soggetti di cui al primo e terzo comma dell'articolo 31 hanno titolo, fermo il disposto di cui all'articolo 37, a conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria delle opere abusive previo versamento all'erario, a titolo di oblazione, di una somma determinata, con riferimento alla parte abusivamente realizzata, secondo le prescrizioni dell'allegata tabella, in relazione al tipo di abuso commesso e al tempo in cui l'opera abusiva è stata ultimata.

Salvo i casi di cui al quinto comma del presente articolo, la somma dovuta a titolo di oblazione di cui all'allegata tabella è moltiplicata per 1,2, per 2 o per 3, a seconda che le opere abusive abbiano una superficie complessiva superiore, rispettivamente, a 400, 800 o 1.200 metri quadrati.

Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquistata al solo scopo di essere destinata a prima abitazione del richiedente la sanatoria e questi vi risieda all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, la somma dovuta a titolo di oblazione è ridotta di un terzo. Tale riduzione si applica anche ai casi in cui l'alloggio destinato a prima abitazione, ancorché ultimato ai sensi del secondo comma dell'articolo 31 della presente legge, non sia ancora abitabile. Sono escluse da tale agevolazione le abitazioni qualificate di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, nonché quelle classificate catastalmente nella categoria A/1. Tale agevolazione si applica per i primi 150 metri quadrati di superficie complessiva.

Qualora ricorrano le condizioni e non sussistano le esclusioni di cui al comma precedente, i soggetti che stipulino con il comune la convenzione o sottoscrivano l'atto unilaterale d'obbligo di cui agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono tenuti alla corresponsione dell'oblazione nella misura del 50 per cento di quella determinata ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquisita nel territorio del comune ove il richiedente la sanatoria abbia la residenza, o in comune contermine, per essere adibita a prima abitazione di parenti di primo grado, l'ammontare dell'oblazione è ridotto nelle misure indicate ai commi terzo e quarto, sempre che non sussistano le esclusioni di cui ai medesimi commi e venga sottoscritto atto unilaterale d'obbligo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della L. 28 gennaio 1977, n. 10.

Le disposizioni del terzo comma si applicano anche in caso di ampliamento della abitazione e di effettuazione degli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 21, primo comma, della L. 5 agosto 1978, n. 457, sempre che ricorrano le condizioni di cui allo stesso terzo comma.

Nei casi appresso indicati gli importi di cui all'allegata tabella sono ridotti del 50 per cento e l'oblazione è determinata come segue:

a)            è ridotta di un terzo qualora le opere abusive riguardino costruzioni o impianti destinati all'attività industriale o artigianale con una superficie coperta complessiva inferiore a 3.000 metri quadrati; è invece moltiplicata per 1,5 qualora tale superficie sia superiore a 6.000 metri quadrati;

b)           è ridotta di un terzo qualora le opere abusive riguardino costruzioni destinate ad attività di commercio con una superficie complessiva inferiore a 50 metri quadrati o con l'eventuale superficie minima prevista a norma di legge; è invece moltiplicata per 1,5 o per 2 qualora tale superficie sia superiore, rispettivamente, a 500 metri quadrati o a 1.500 metri quadrati;

c)            è ridotta di un terzo qualora l'opera abusiva sia destinata ad attività sportiva, culturale o sanitaria, o ad opere religiose o a servizio di culto;

d)           è ridotta di un terzo qualora l'opera abusiva sia destinata ad attività turistico-ricettiva o agri-turistica ed abbia una superficie utile complessiva non superiore a 500 metri quadrati; è invece moltiplicata per 1,5 qualora tale superficie sia superiore a 800 metri quadrati;

e)           è ridotta del 50 per cento qualora l'opera abusiva sia realizzata nelle zone agricole in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze produttive dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli a titolo principale.

Art. 35

(Procedimento per la sanatoria)

La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro il termine perentorio del 30 novembre 1985. La domanda è corredata dalla prova dell'eseguito versamento dell'oblazione, nella misura dovuta secondo l'allegata tabella, ovvero di una somma pari ad un terzo dell'oblazione, quale prima rata.

Per le costruzioni ed altre opere, ultimate entro il 1° ottobre 1983, la cui licenza, concessione od autorizzazione venga annullata, ovvero dichiarata decaduta o inefficace successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il decorso del termine di centoventi giorni inizia dal giorno della notificazione o comunicazione alla parte interessata del relativo provvedimento.

Alla domanda devono essere allegati:

a)            una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria;

b)           una apposita dichiarazione, corredata di documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi; quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, devono altresì essere presentati, entro il termine stabilito per il versamento della seconda rata della oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco;

c)            un certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 34, nonché copia della dichiarazione dei redditi nell'ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 36;

d)           un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la sede dell'impresa è situata nei locali per i quali si chiede la concessione in sanatoria, nelle ipotesi previste dal quinto comma dell'articolo 34;

e)           [LETTERA SOPPRESSA DALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE12 GENNAIO 1988, N. 2].

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono determinati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, gli accertamenti da eseguire al fine della certificazione di cui alla lettera b) del comma precedente anche in deroga alla legge 9 luglio 1908, n. 445, e successive modificazioni, alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e relative norme tecniche. Con lo stesso decreto possono essere previste deroghe anche alle disposizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64, riguardanti le altezze degli edifici anche in rapporto alla larghezza stradale e sono determinate altresì le disposizioni per l'adeguamento antisismico degli edifici, tenuto conto dei criteri tecnici già stabiliti con le ordinanze concernenti la riparazione degli immobili colpiti dal terremoto. Per le costruzioni realizzate prima della dichiarazione di sismicità della zona, gli accertamenti sono eseguiti senza tener conto della dichiarazione stessa.

Nei casi di non idoneità statica delle costruzioni esistenti in zone non dichiarate sismiche deve altresì essere presentato al comune un progetto di completo adeguamento redatto da un professionista abilitato ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria. In tal caso la certificazione di cui alla lettera b) del terzo comma deve essere presentata al comune entro trenta giorni dalla data dell'ultimazione dell'intervento di adeguamento.

Nei casi di costruzioni di cui all'articolo 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, deve essere effettuato il deposito del progetto di completo adeguamento nei termini e nei modi prescritti dagli articoli 4 e 7 della legge medesima. Il certificato di idoneità statica è depositato negli stessi termini quando non occorra procedere all'adeguamento; negli altri casi, nel termine di cui al comma precedente.

Per le costruzioni eseguite nei comuni dichiarati sismici dopo la realizzazione delle costruzioni stesse si applicano le disposizioni di cui al precedente comma e per esse non si tiene conto delle disposizioni in materia, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla L. 24 dicembre 1985, n. 780.

Per le costruzioni eseguite nelle zone sottoposte a vincolo sismico prima della realizzazione delle costruzioni stesse, nel progetto di adeguamento, da redigersi in caso di inidoneità sismica delle strutture e da presentarsi al comune prima dell'inizio dei lavori, si deve tener conto, qualunque sia la loro volumetria, del grado di sismicità della zona su cui esse sorgono, tenendo presenti le disposizioni emanate con il decreto di cui al quarto comma. Per l'esecuzione dei suddetti lavori di adeguamento, da completarsi entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria, non occorre alcuna autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico. Nella fattispecie, la certificazione, da presentare al comune entro trenta giorni dalla data di ultimazione dell'intervento, con la quale l'idoneità sismica della costruzione viene attestata da un professionista abilitato, sostituisce a tutti gli effetti il certificato prescritto dalle disposizioni vigenti in materia sismica.

Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria, qualsivoglia sia la struttura della costruzione, è subordinato, per quanto riguarda il vincolo sismico, soltanto al deposito presso l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso sia dell'eventuale progetto di adeguamento prima dell'inizio dei lavori che della predetta certificazione di idoneità sismica entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori stessi. Una copia di quest'ultima con l'attestazione dell'avvenuto deposito verrà restituita all'interessato.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti valgono anche per quelle costruzioni in zona sismica per le quali il reato è stato dichiarato estinto per qualsiasi causa. Ove all'adeguamento sismico prescritto non si provveda nei termini previsti dalla legge il sindaco, ha facoltà di fare eseguire i lavori in danno degli inadempienti.

Entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato integra, ove necessario, la domanda a suo tempo presentata e provvede a versare la seconda rata dell'oblazione dovuta, pari ad un terzo dell'intero, maggiorato del 10 per cento, in ragione d'anno. La terza e ultima rata, maggiorata del 10 per cento, è versata entro i successivi sessanta giorni.

Per le costruzioni ed altre opere di cui al primo comma dell'art. 31, realizzate in comprensori la cui lottizzazione sarebbe dovuta avvenire a norma dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, il versamento dovuto per l'oblazione di cui all'art. 31 non costituisce titolo per ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, che resta subordinata anche all'impegno di partecipare pro quota agli oneri di urbanizzazione dell'intero comprensorio in sede di stipula della convenzione.

Decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità le opere di cui all'articolo 31 non comprese tra quelle indicate dall'articolo 33. A tal fine l'interessato notifica al comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione. L'avvenuto versamento della prima e della seconda rata, seguito da garanzia fideiussoria per il residuo, abilita gli istituti di credito a concedere mutui fondiari ed edilizi. I lavori per il completamento delle opere di cui all'articolo 32 possono essere eseguiti solo dopo che siano stati espressi i pareri delle competenti amministrazioni. I lavori per il completamento delle opere di cui al quarto comma dell'articolo 32 possono essere eseguiti solo dopo che sia stata dichiarata la disponibilità dell'ente proprietario a concedere l'uso del suolo.

Il sindaco, esaminata la domanda di concessione o di autorizzazione, previ i necessari accertamenti, invita, ove lo ritenga necessario, l'interessato a produrre l'ulteriore documentazione; quindi determina in via definitiva l'importo dell'oblazione e rilascia, salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 37, la concessione o l'autorizzazione in sanatoria contestualmente alla esibizione da parte dell'interessato della ricevuta del versamento all'erario delle somme a conguaglio nonché della prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento.

Il diniego di sanatoria è notificato al richiedente.

Ogni controversia relativa all'oblazione è devoluta alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, i quali possono disporre dei mezzi di prova previsti dall'articolo 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Fermo il disposto del primo comma dell'articolo 40 e con l'esclusione dei casi di cui all'articolo 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti.

Nelle ipotesi previste nell'articolo 32 il termine di cui al dodicesimo comma del presente articolo decorre dall'emissione del parere previsto dal primo comma dello stesso articolo 32.

A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera b) del terzo comma e di prevenzione degli incendi e degli infortuni.

Le modalità di versamento dell'oblazione sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Qualora dall'esame della documentazione risulti un credito a favore del presentatore della domanda di concessione in sanatoria, certificato con l'attestazione rilasciata dal sindaco, interessato può presentare istanza di rimborso all'intendenza di finanza territorialmente competente.

Il testo dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 39

(Definizione agevolata delle violazioni edilizie)

1.            Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria. I termini contenuti nelle disposizioni richiamate al presente comma e decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o delle leggi di successiva modificazione o integrazione, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente articolo. I predetti limiti di cubatura non trovano applicazione nel caso di annullamento della concessione edilizia. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi se interviene sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.

1-bis. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sia autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, il medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, può altresì autorizzarlo a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso ai sensi del quinto periodo del comma 1. In tal caso non opera nei confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il divieto di concessione in sanatoria di cui al sesto periodo del medesimo comma.

2.            Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.

3.            Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985 e dal 16 marzo 1985 al 31 dicembre 1993, la misura dell'oblazione, prevista nella tabella allegata alla legge di cui al comma 1, in relazione al periodo dal 30 gennaio 1977 al 1° ottobre 1983, è moltiplicata rispettivamente per 2 e per 3. La misura dell'oblazione, come determinata ai sensi del presente comma, è elevata di un importo pari alla metà, nei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti.

4.            La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'oblazione, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1995. La documentazione di cui all'articolo 35, terzo comma, della L. 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituita da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15. Resta fermo l'obbligo di allegazione della documentazione fotografica e, ove prescritto, quello di presentazione della perizia giurata, della certificazione di cui alla lettera b) del predetto terzo comma, nonché del progetto di adeguamento statico di cui al quinto comma dello stesso articolo 35. Il pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, dell'eventuale integrazione di cui al comma 6, degli oneri di concessione di cui al comma 9, nonché la documentazione di cui al presente comma e la denuncia in catasto nel termine di cui all'art. 52, secondo comma, della L. 28 febbraio 1985, n. 47, come da ultimo prorogato dall'art. 9, comma 8, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, ed il decorso del termine di un anno e di due anni per i comuni con più di 500.000 abitanti dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria salvo il disposto del periodo successivo; ai fini del rispetto del suddetto termine la ricevuta attestante il pagamento degli oneri concessori e la documentazione di denuncia al catasto può essere depositata entro la data di compimento dell'anno. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in modo non veritiero e palesemente doloso, le costruzioni realizzate senza licenza o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45 della L. 28 febbraio 1985, n. 47. Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini per errore ad ufficio incompetente alla riscossione dello stesso. «La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione». Si fanno salvi i provvedimenti emanati per la determinazione delle modalità di versamento, riscossione e rimborso dell'oblazione.

5.            L'oblazione prevista dal presente articolo deve essere corrisposta a mezzo di versamento, entro il 31 marzo 1995, dell'importo fisso indicato nella tabella B allegata alla presente legge e della restante parte in quattro rate di pari importo da effettuarsi rispettivamente il 15 aprile 1995, il 15 luglio 1995, il 15 settembre 1995 ed il 15 dicembre 1995. È consentito il versamento della restante parte dell'oblazione, in una unica soluzione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate. Ove l'intera oblazione da corrispondere sia di importo minore o pari rispetto a quello indicato nella tabella di cui sopra ovvero l'oblazione stessa, pari a lire 2.000.000, sia riferita alle opere di cui al numero 7 della tabella allegata alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, il versamento dell'intera somma, dovuta a titolo di oblazione per ciascuna unità immobiliare, deve essere effettuato in unica soluzione, entro il 15 dicembre 1995, purché la domanda sia stata presentata nei termini. Per le opere di cui ai numeri 4, 5 e 6 della tabella allegata alla stessa legge, l'oblazione, pari a lire 5.000.000, deve essere pagata con la medesima modalità di cui sopra. Le somme già versate, in adempimento di norme contenute nei decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, 27 settembre 1994, n. 551, e 25 novembre 1994, n. 649, che siano di importo superiore a quello indicato nel presente comma sono portate in riduzione dell'importo complessivo della oblazione da versare entro il 15 dicembre 1995.

6.            I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della L. 28 febbraio 1985, n. 47, o i loro aventi causa, se non è stata interamente corrisposta l'oblazione dovuta ai sensi della stessa legge devono, a pena di improcedibilità della domanda, versare, in luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 31 marzo 1996. La disposizione di cui sopra non trova applicazione nel caso in cui a seguito dell'intero pagamento dell'oblazione sia dovuto unicamente il conguaglio purché sia stato richiesto nei termini di cui all'art. 35 della L. 28 febbraio 1985, n. 47.

7.            All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985,  n. 47, dopo il primo comma è inserito il seguente:

                "Per le opere eseguite su immobili soggetti alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, relative ad ampliamenti o tipologie d'abuso che non comportano aumento di superficie o di volume, il parere deve essere rilasciato entro centoventi giorni; trascorso tale termine il parere stesso si intende reso in senso favorevole".

8.            Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria, subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingue il reato per la violazione del vincolo stesso.

9.            Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata una ricevuta comprovante il pagamento al comune, nel cui territorio è ubicata la costruzione, di una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori, se dovuti, calcolata nella misura indicata nella tabella C allegata alla presente legge, rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per le modifiche di destinazione d'uso, ove soggette a sanatoria. Per il pagamento dell'anticipo degli oneri concessori si applica la stessa rateizzazione prevista per l'oblazione. Coloro che in proprio o in forme consortili abbiano eseguito o intendano eseguire parte delle opere di urbanizzazione primaria, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono invocare lo scorporo delle aliquote, da loro sostenute, che riguardino le parti di interesse pubblico. Le modalità di pagamento del conguaglio sono definite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal comune in cui l'abuso è stato realizzato. Qualora l'importo finale degli oneri concessori applicati nel comune di ubicazione dell'immobile risulti inferiore alla somma indicata nella predetta tabella C, la somma da versare, in unica soluzione, deve essere pari a detto minore importo.

10. Le domande di concessione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 e non definite per il mancato pagamento dell'oblazione, secondo quanto previsto dall'articolo 40, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, devono essere integrate dalla presentazione di una ricevuta attestante il pagamento al comune, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di una quota pari al 70 per cento delle somme di cui al comma 9, se dovute. Qualora gli oneri concessori siano stati determinati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dalla legislazione regionale e dai conseguenti provvedimenti attuativi di questa, gli importi dovuti devono essere pari, in deroga a quanto previsto dal presente comma, all'intera somma calcolata, in applicazione dei parametri in vigore alla data del 30 giugno 1989. Il mancato pagamento degli oneri concessori, di cui al comma 9 ed al presente comma, entro il termine di cui al primo periodo del presente comma comporta l'applicazione dell'interesse del 10 per cento annuo sulle somme dovute.

10-bis. Per le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 sulle quali il sindaco abbia espresso provvedimento di diniego successivamente al 31 marzo 1995, sanabili a norma del presente articolo, gli interessati possono chiederne la rideterminazione sulla base delle disposizioni della presente legge.

11. I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di concessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono chiedere, nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti dal presente articolo, che l'istanza sia considerata domanda di concessione in sanatoria. Entro il 30 giugno 1998 i comuni determinano in via definitiva i contributi di concessione e l'importo, da richiedere a titolo di conguaglio dei versamenti di cui ai commi 9 e 10. L'interessato provvede agli adempimenti conseguenti entro 60 giorni dalla notifica della richiesta. Per il pagamento degli oneri dovuti, il proprietario può accedere al credito fondiario, compresa l'anticipazione bancaria, o ad altre forme di finanziamento offrendo in garanzia gli immobili oggetto della domanda di sanatoria.

12. Per le opere oggetto degli abusi edilizi posti in essere dai soggetti di cui al comma 1, ultimo periodo, la sentenza del giudice penale che irroga le sanzioni di cui all'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dispone la confisca. Per effetto di tale confisca, le opere sono acquisite di diritto e gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune sul cui territorio insistono. La sentenza di cui al presente comma è titolo per l'immediata trascrizione nei registri immobiliari.

13. Per le opere realizzate al fine di ovviare a situazioni di estremo disagio abitativo, la misura dell'oblazione è ridotta percentualmente in relazione ai limiti, alla tipologia del reddito ed all'ubicazione delle stesse opere secondo quanto previsto dalla tabella D allegata alla presente legge. Per il pagamento dell'oblazione si applicano le modalità di cui al comma 5 del presente articolo. Le regioni possono modificare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, le norme di attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. La misura del contributo di concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni nonché alle loro caratteristiche geografiche, non può risultare inferiore al 70 per cento di quello determinato secondo le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il potere di legiferare in tal senso è esercitabile entro novanta giorni dalla predetta data; decorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni vigenti alla medesima data.

14.Per l'applicazione della riduzione dell'oblazione è in ogni caso richiesto che l'opera abusiva risulti adibita ad abitazione principale, ovvero destinata ad abitazione principale del proprietario residente all'estero del possessore dell'immobile o di altro componente del nucleo familiare in relazione di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, e che vi sia convivenza da almeno due anni; è necessario inoltre che le opere abusive risultino di consistenza non superiore a quella indicata al comma 1 del presente articolo. La riduzione dell'oblazione si applica anche nei casi di ampliamento dell'abitazione e di effettuazione degli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457. La riduzione dell'oblazione non si applica nel caso di presentazione di più di una richiesta di sanatoria da parte dello stesso soggetto.

15. Il reddito di riferimento di cui al comma 13 è quello dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 1993 dal nucleo familiare del possessore ovvero, nel caso di più aventi titolo, è quello derivante dalla somma della quota proporzionale dei redditi dichiarati per l'anno precedente dai nuclei familiari dei possessori dell'immobile. A tali fini si considera la natura del reddito prevalente qualora ricorrano diversi tipi di reddito. Ove l'immobile sanato, ai sensi del comma 14, venga trasferito, con atto inter vivos a titolo oneroso a terzi, entro dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dovuta la differenza tra l'oblazione corrisposta in misura ridotta e l'oblazione come determinata ai sensi del comma 3, maggiorata degli interessi nella misura legale. La ricevuta del versamento della somma eccedente deve essere allegata a pena di nullità all'atto di trasferimento dell'immobile.

16. All'oblazione calcolata ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi le riduzioni di cui all'articolo 34, terzo, quarto e settimo comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero, anche in deroga ai limiti di cubatura di cui al comma 1 del presente articolo, le riduzioni di cui al settimo comma dello stesso articolo 34. Ai fini dell'applicazione del presente comma la domanda di cui al comma 4 è integrata dal certificato di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera d), della suddetta legge, in quanto richiesto. La riduzione di un terzo dell'oblazione di cui alla lettera c) del settimo comma dell'articolo 34 della predetta legge n. 47 del 1985 è aumentata al 50 per cento. Se l'opera è da completare, il certificato di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera d), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può essere sostituito da dichiarazione del richiedente resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

17. Ai fini della determinazione delle norme tecniche per l'adeguamento antisismico dei fabbricati oggetto di sanatoria edilizia si applicano le norme di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, dei successivi decreti di attuazione, delle ordinanze, nonché dei decreti del Ministro dei lavori pubblici. In deroga ad ogni altra disposizione il progetto di adeguamento per le costruzioni nelle zone sottoposte a vincolo sismico di cui all'ottavo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può essere predisposto secondo le prescrizioni relative al miglioramento ed adeguamento degli edifici esistenti di cui al punto C.9 delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, allegate al decreto del Ministro dei lavori pubblici 24 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1986. A tal fine la certificazione di cui alla lettera b) del terzo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve essere integrata da idonei accertamenti e verifiche.

18. Il presente articolo sostituisce le norme in materia incompatibili, salvo le disposizioni riferite ai termini di versamento dell'oblazione, degli oneri di concessione e di presentazione delle domande, che si intendono come modificative di quelle sopra indicate.

19. Per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizzate disposte in attuazione dell'articolo 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi e del comune nel caso in cui le opere stesse siano state destinate ad attività di pubblica utilità entro la data del 1° dicembre 1994.

20. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, i vincoli di inedificabilità richiamati dall'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non comprendono il divieto transitorio di edificare previsto dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, fermo restando il rispetto dell'articolo 12 del D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 marzo 1988, n. 68.

21. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti delle stesse e dalle relative norme di attuazione ad esclusione di quelle relative alla misura dell'oblazione ed ai termini per il versamento di questa.