IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
ATTO DI PROMULGAZIONE
N. 4
VISTO l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla
Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;
VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;
VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 19/4 del
10.2.2015
PROMULGA
LEGGE REGIONALE 26 FEBBRAIO 2015 N. 4
Sostituzione dell’art.14 della legge regionale 8 gennaio
2015, n.1 (Proroga termini e altre disposizioni urgenti)
e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo.
Art. 1
(Sostituzione dell’articolo 14 della L.R. 1/2015)
1. L’articolo
14 della legge regionale 8 gennaio 2015, n. 1 (Proroga termini e altre
disposizioni urgenti) è sostituito dal seguente:
"Art. 14
(Modifiche alla L.R.
45/2001 e disposizioni applicative)
1. L’articolo
3 della legge regionale 24 agosto 2001, n. 45 (Istituzione, organizzazione e
funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), è
sostituito dal seguente:
"Art. 3
(Composizione)
1. Il
Comitato regionale per le comunicazioni è composto dal Presidente e da altri
due componenti, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza
sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore
delle comunicazioni e che possiedono comprovate competenze ed esperienza nel
settore delle comunicazioni nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e
tecnologici.
2. Il
Presidente del Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale d'intesa
con il Presidente del Consiglio regionale.
3. Gli altri
componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione
segreta, con voto limitato ad un nome. In caso di parità è eletto il più
anziano di età.".
2. L’articolo
4 della L.R. 45/2001 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
(Durata)
1. I
componenti del Co.Re.Com. durano in carica per cinque anni indipendentemente
dalla durata della Legislatura ed esercitano le funzioni fino all’insediamento
del Comitato subentrante.
2. Il
quinquennio decorre dalla data di insediamento a cui procede il Presidente del
Consiglio regionale entro quindici giorni dalla completa costituzione del
Comitato.
3. I
componenti che hanno ricoperto la carica per due mandati, consecutivi o non
consecutivi, non sono rieleggibili.
4. In caso
di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato gli Organi
competenti entro sessanta giorni lo sostituiscono; chi subentra resta in carica
fino alla scadenza del Comitato.
5. Nel caso
in cui il Comitato si riduca ad un solo componente, gli Organi competenti
procedono al suo rinnovo integrale entro sessanta giorni dal verificarsi
dell’ipotesi.
6. In caso
di scadenza ordinaria, alle procedure di rinnovo del Comitato gli Organi
competenti provvedono con le modalità di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, nel
termine di cui al comma 5.".
3. L’articolo
12 della L.R. 45/2001 è sostituito dal seguente:
"Art. 12
(Indennità di
funzione e rimborsi spese)
1. Ai
componenti ed al Presidente del Co.Re.Com. spetta una indennità di funzione
mensile lorda nella misura pari rispettivamente al 10% ed al 35% dell’importo
dell'indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali, come
stabilito con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza.
2. Ai componenti
del Comitato che non risiedono nel Comune di L’Aquila o nel luogo in cui esso
compie eventuale missione, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio
debitamente documentate, se effettuato con mezzi pubblici, o un'indennità
chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro
percorso con mezzo proprio dal luogo di residenza o domicilio, da calcolarsi in
base alla minore distanza rispetto al luogo di svolgimento delle funzioni.
3. Ai
componenti del Comitato che su incarico del Comitato stesso si recano in
località diverse da quelle di residenza o domicilio, è corrisposto il rimborso
delle spese debitamente documentate per vitto e alloggio nella misura prevista
per i dirigenti regionali.".
4. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo gli Organi
competenti provvedono alla ricostituzione del Co.Re.Com..
5. I
componenti del Comitato uscente restano in carica fino all’insediamento del
nuovo Comitato con l’indennità di funzione percepita prima dell’entrata in
vigore del presente articolo.
6. Il
presente articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio
regionale.
7. Sono o
restano abrogati gli articoli 8 e 21 della L.R. 45/2001.".
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Abruzzo
(BURAT).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino
Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì
26 Febbraio 2015
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso
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TESTI
DEGLI ARTICOLI 8 E 21
DELLA LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 2001, N. 45
"Istituzione,
organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni
(Co.Re.Com.)"
COORDINATI
LEGGE REGIONALE 26
FEBBRAIO 2015 N. 4
CON LA LEGGE
REGIONALE DI MODIFICA
"Sostituzione
dell’art. 14 della legge regionale 8 gennaio 2015, n. 1 (Proroga termini e
altre disposizioni urgenti)"
(pubblicata in questo
stesso Bollettino)
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Avvertenza
I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle
competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo
19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina
generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di
pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra
parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.
I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella
banca dati "Normativa (il portale della legge vigente)",
all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno
carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in
casi di discordanza.
I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono
disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi
regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti
non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi
regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso
al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto
dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio
pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata
all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione
europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
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LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 2001, N. 45
Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato
regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).
Art. 8
(Rinvio)
[1. Per quanto
non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le
disposizioni previste dalla L.R. 11 agosto 1977, n. 41 in materia di nomine.]
Art. 21
(Norma transitoria)
[1. In sede di
prima applicazione, all'elezione dei membri del Comitato da parte del Consiglio
regionale, ed alla nomina del Presidente del Comitato da parte del Presidente
della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio, si provvede
entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il Comitato
presenta entro 30 giorni dall'insediamento il primo programma di attività di
cui all'art. 17.
2. Trascorsi
60 giorni senza che sia stato nominato il Presidente del Co.Re.Com. e/o i
componenti alle nomine suddette si provvede entro i successivi 15 giorni con
decreti rispettivamente del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio.
3. Nelle more di adozione del regolamento interno di cui all'art. 9, restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Co.Re.Rat.]