IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 4

 

VISTO l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 19/4 del 10.2.2015

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 26 FEBBRAIO 2015  N. 4

Sostituzione dell’art.14 della legge regionale 8 gennaio 2015, n.1 (Proroga termini e altre disposizioni urgenti)

e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Sostituzione dell’articolo 14 della L.R. 1/2015)

1.            L’articolo 14 della legge regionale 8 gennaio 2015, n. 1 (Proroga termini e altre disposizioni urgenti) è sostituito dal seguente:

"Art. 14

(Modifiche alla L.R. 45/2001 e disposizioni applicative)

1.            L’articolo 3 della legge regionale 24 agosto 2001, n. 45 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Composizione)

1.            Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto dal Presidente e da altri due componenti, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedono comprovate competenze ed esperienza nel settore delle comunicazioni nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2.            Il Presidente del Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale.

3.            Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato ad un nome. In caso di parità è eletto il più anziano di età.".

2.            L’articolo 4 della L.R. 45/2001 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 4

(Durata)

1.            I componenti del Co.Re.Com. durano in carica per cinque anni indipendentemente dalla durata della Legislatura ed esercitano le funzioni fino all’insediamento del Comitato subentrante.

2.            Il quinquennio decorre dalla data di insediamento a cui procede il Presidente del Consiglio regionale entro quindici giorni dalla completa costituzione del Comitato.

3.            I componenti che hanno ricoperto la carica per due mandati, consecutivi o non consecutivi, non sono rieleggibili.

4.            In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato gli Organi competenti entro sessanta giorni lo sostituiscono; chi subentra resta in carica fino alla scadenza del Comitato.

5.            Nel caso in cui il Comitato si riduca ad un solo componente, gli Organi competenti procedono al suo rinnovo integrale entro sessanta giorni dal verificarsi dell’ipotesi.

6.            In caso di scadenza ordinaria, alle procedure di rinnovo del Comitato gli Organi competenti provvedono con le modalità di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, nel termine di cui al comma 5.".

3.            L’articolo 12 della L.R. 45/2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

(Indennità di funzione e rimborsi spese)

1.            Ai componenti ed al Presidente del Co.Re.Com. spetta una indennità di funzione mensile lorda nella misura pari rispettivamente al 10% ed al 35% dell’importo dell'indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali, come stabilito con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza.

2.            Ai componenti del Comitato che non risiedono nel Comune di L’Aquila o nel luogo in cui esso compie eventuale missione, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, se effettuato con mezzi pubblici, o un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con mezzo proprio dal luogo di residenza o domicilio, da calcolarsi in base alla minore distanza rispetto al luogo di svolgimento delle funzioni.

3.            Ai componenti del Comitato che su incarico del Comitato stesso si recano in località diverse da quelle di residenza o domicilio, è corrisposto il rimborso delle spese debitamente documentate per vitto e alloggio nella misura prevista per i dirigenti regionali.".

4.            Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo gli Organi competenti provvedono alla ricostituzione del Co.Re.Com..

5.            I componenti del Comitato uscente restano in carica fino all’insediamento del nuovo Comitato con l’indennità di funzione percepita prima dell’entrata in vigore del presente articolo.

6.            Il presente articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

7.            Sono o restano abrogati gli articoli 8 e 21 della L.R. 45/2001.".

Art. 2

(Entrata in vigore)

1.            La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Abruzzo (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, addì  26  Febbraio 2015

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

 

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TESTI

DEGLI ARTICOLI 8 E 21 DELLA LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 2001, N. 45

"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)"

COORDINATI

LEGGE REGIONALE 26 FEBBRAIO 2015 N. 4

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA

"Sostituzione dell’art. 14 della legge regionale 8 gennaio 2015, n. 1 (Proroga termini e altre disposizioni urgenti)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normativa (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 2001, N. 45

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).

Art. 8

(Rinvio)

[1.          Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni previste dalla L.R. 11 agosto 1977, n. 41 in materia di nomine.]

Art. 21

(Norma transitoria)

[1.          In sede di prima applicazione, all'elezione dei membri del Comitato da parte del Consiglio regionale, ed alla nomina del Presidente del Comitato da parte del Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio, si provvede entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il Comitato presenta entro 30 giorni dall'insediamento il primo programma di attività di cui all'art. 17.

2.            Trascorsi 60 giorni senza che sia stato nominato il Presidente del Co.Re.Com. e/o i componenti alle nomine suddette si provvede entro i successivi 15 giorni con decreti rispettivamente del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio.

3.            Nelle more di adozione del regolamento interno di cui all'art. 9, restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Co.Re.Rat.]