IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

 

VISTI gli articoli 71 (Il Consiglio delle Autonomie locali) e 72 (Le attribuzioni del Consiglio delle Autonomie locali) dello Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 “Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali” e ss.mm.ii. che, all’articolo 2, prevede che il CAL è composto di venti membri: otto componenti di diritto (i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni capoluogo delle stesse); dodici rappresentanti degli Enti locali eletti tra i Sindaci di Comuni non capoluogo;

VISTO l’articolo 3, comma 3, della l.r. 41/2007, in virtù del quale i collegi elettorali sono:

-          il Collegio della Provincia dell'Aquila, con quattro seggi;

-          il Collegio della Provincia di Teramo, con due seggi;

-          il Collegio della Provincia di Chieti, con quattro seggi;

-          il Collegio della Provincia di Pescara, con due seggi;

VISTO l’articolo 6, commi 4 e 4 bis, della l.r. 41/2007, ai sensi del quale:

-          il Presidente del Consiglio regionale nomina, in sostituzione del componente elettivo dichiarato decaduto, il primo dei non eletti nel Collegio per il quale si è verificata la vacanza, che resta in carica fino alla scadenza dell’organo;

-          qualora non sia possibile procedere alla nomina del componente elettivo dichiarato decaduto, il Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla decadenza, indice le elezioni nel Collegio per il quale si è verificata la vacanza e procede alla nomina del nuovo componente elettivo del CAL;

VISTI i precedenti Decreti del Presidente del Consiglio regionale:

-          n. 103 del 13 dicembre 2011 con cui, ai sensi dell’articolo 14 della l.r. 41/2007, sono state indette le elezioni dei componenti elettivi del CAL;

-          n. 7 del 22 maggio 2012 con cui, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 41/2007, sono stati nominati i componenti del Consiglio delle Autonomie Locali;

-          n. 60 del 10 dicembre 2013 con cui, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della l.r. 41/2007, è stata dichiarata la decadenza del Signor Luciano Monticelli da componente elettivo del CAL per l’intervenuta cessazione del medesimo dalla carica di Sindaco del Comune di Pineto (TE);

-          n. 61 del 12 dicembre 2013 con cui è stata rinviata l’indizione delle elezioni nel Collegio della Provincia di Teramo per la sostituzione del componente elettivo del CAL dichiarato decaduto a successivo decreto da adottare all’esito delle elezioni amministrative del 25 maggio 2014;

VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 202 del 16 dicembre 2010 recante “L.R. 11 dicembre 2007, n. 41 – Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali - Articolo 3, comma 5” che ha approvato le “Modalità e criteri per lo svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie Locali” come da ultimo modificate con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 53 del 22 marzo 2012;

VISTI gli articoli 8, 9, 10 e 11 delle “Modalità e criteri per lo svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie Locali” e ss.mm.ii., ai sensi dei quali:

-          l’emanazione del decreto di indizione delle elezioni è preceduta da una intesa tra il Presidente del Consiglio regionale e i Presidenti delle Province mirata alla definizione degli aspetti organizzativi;

-          le elezioni si svolgono presso la sede del Consiglio provinciale di ciascun collegio elettorale; sulla base dell’intesa con i Presidenti delle Province, il decreto di indizione può individuare più sezioni elettorali per ciascuna circoscrizione;

-          le funzioni relative all’allestimento e alla vigilanza delle Sezioni elettorali sono svolte dalle Amministrazioni provinciali secondo quanto stabilito nell’intesa; le Sezioni elettorali sono allestite a partire dalle ore 14.00 del giorno precedente a quello delle elezioni;

-          le elezioni si svolgono nel giorno fissato dal decreto di indizione dalle ore 9.00 alle ore 17.00;

PRESO ATTO dell’intesa raggiunta tra il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Provincia di Teramo con note prot. n. 20345/PRES-02 del 30/09/2014 e n. 308869 del 10/12/2014, mirata alla definizione degli aspetti organizzativi delle elezioni;

VISTI, inoltre, gli articoli 2, comma 2, 6, comma 1, 8, comma 2, delle “Modalità e criteri per lo svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie Locali” e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, in virtù delle citate disposizioni, occorre procedere, nel Collegio della Provincia di Teramo, all’indizione delle elezioni del componente elettivo del Consiglio delle Autonomie Locali in sostituzione del componente dichiarato decaduto;

DECRETA

-          ai sensi dell’articolo 6, comma 4 bis, della l.r. 41/2007, sono indette, nel Collegio della Provincia di Teramo, le elezioni del componente elettivo del Consiglio delle Autonomie Locali in sostituzione del componente dichiarato decaduto;

-          le elezioni si svolgeranno secondo le disposizioni della l.r. 41/2007 e delle “Modalità e criteri per lo svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie Locali” e ss.mm.ii.;

-          le votazioni avranno luogo sabato 23 maggio 2015, dalle ore 9,00 alle ore 17,00, presso la Sezione elettorale allestita nella sede del Consiglio provinciale di Teramo, in Via Giannina Milli, 2;

-          il presente decreto è comunicato:

          ai Sindaci dei comuni non capoluogo della Provincia di Teramo ai fini della successiva comunicazione ai consiglieri comunali e della pubblicazione sull’Albo pretorio di ciascun Comune almeno 30 giorni prima delle elezioni;

          al Presidente della Provincia di Teramo ai fini dell’allestimento e della vigilanza della sezione elettorale;

-          entro trenta giorni dalla pubblicazione sul BURAT del presente decreto, i Sindaci dei comuni non capoluogo di provincia inoltrano la propria candidatura alla Presidenza del Consiglio regionale (Allegato A alle “Modalità e criteri per lo svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie Locali” e ss.mm.ii.);

-          entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, i Sindaci dei comuni non capoluogo della Provincia di Teramo inviano all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale l’elenco aggiornato dei consiglieri comunali del proprio Comune (Allegato C alle “Modalità e criteri per lo svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie Locali” e ss.mm.ii.).

 

IL PRESIDENTE

Giuseppe Di Pangrazio