IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1. il rinnovo della concessione precaria
per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘ 01.11.2013 per uso di
fabbricato uso abitazione primo piano e uso commerciale al piano terra,
manufatto ad uso deposito commerciale e locale per serbatoio gasolio e
bruciatore, piazzale transito automezzi e la restante superficie deve essere
adibita a prato o colture erbacee o brecciato”a
favore dei Sig.ri DI CANDILO Giulia e RANALLI
Alessandro nati rispettivamente il 06.11.1940 e 12.12.1937 e residente a Scerni
(CH) in Via Tratturo 166, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle
condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.920 circa
delle zone del Tratturo Lanciano – Cupello in Comune
di Scerni (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i
numeri 86 e 214, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze
amministrative del comune qualora l’ area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art.
5);
2. l’ammontare del canone annuo dovuto
quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e
della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 222,00;
3. le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato
Provinciale per L’ Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta
concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione, allegato alla nota dell’UTA di Vasto n. RA/339160 del 19.12.2014,
per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al
rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione
medesima.
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato
provinciale per l’ Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al
punto precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che
l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a
tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs.
42/2004, in particolare :
- obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per
opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
- divieto
di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di
movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni
agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che
ne sia la causa o la destinazione.
- immediata
denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per
il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di
ritrovamenti archeologici (art. 90);
6. la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell’UTA di Vasto
n. RA/339160 del 19.12.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di
cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva
e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A..
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita