Interventi a sostegno di giovani già ospiti di strutture di accoglienza e ulteriori disposizioni finanziarie.

 

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Art. 1

(Oggetto e Finalità)

 

1.      La presente legge intende garantire una accoglienza assistita ai giovani già ospiti di comunità educative o case famiglia, di seguito denominate strutture, che, una volta compiuta la maggiore età, sono costretti ad abbandonare le strutture di accoglienza e non hanno più alcuna rete sociale in grado di sostenerli ed aiutarli nel percorso di crescita ed autonomia.

2.      La presente legge è volta a promuovere una serie di azioni che da un lato garantiscano l’assistenza materiale dei giovani (vitto, alloggio, igiene, cura della persona, cure mediche, tempo libero, sport) e dall’altro pianifichino una serie di interventi volti a valorizzare la piena autonomia dei soggetti attraverso una vera integrazione ed un pieno sviluppo di capacità e competenze per l’inserimento personale e professionale nella società.

 

Art. 2

(Definizioni)

 

1.     Ai fini della presente legge si intendono per giovani ospiti coloro per i quali si sia reso necessario l’allontanamento dalla famiglia di origine o che siano costretti per altre ragioni a vivere temporaneamente al di fuori del nucleo familiare di appartenenza e che abbiano compiuto la maggiore età.

 

 

Art. 3

(Fasi di attuazione)

 

1.      La presente legge è articolata in tre fasi d’intervento:

a)      Fase 1-Accoglienza Assistita. Le Strutture garantiscono al giovane la piena assistenza rispetto a tutti i bisogni dello stesso (cura della persona, visite mediche, igiene personale, pasti, alloggio, consulenza psicologica, tempo libero e svago, sostegno scolastico);

b)      Fase 2-Attivazione del Servizio Sportello. Le Strutture attivano presso la propria sede un servizio sportello settimanale per far conoscere alla popolazione giovanile tutte le opportunità a loro rivolte: garanzia giovani, servizio civile, tirocini formativi, interventi di formazione, apprendistato. Il servizio è composto da due aree di intervento principali: una prima area in modalità front office deputata ad offrire informazioni e consulenza sulle opportunità di carattere formativo ed occupazionale; una seconda area rappresentata dall’organizzazione di laboratori e colloqui finalizzata a conoscere e scoprire il potenziale di ciascun giovane coinvolto nel progetto;

c)      Fase 3-Monitoraggio e Valutazione degli interventi. Lo stato di attuazione della presente legge è costantemente verificato e monitorato dalle strutture ospitanti, attraverso tecniche di indagine conoscitive finalizzate alla creazione di indicatori di qualità relativamente agli aspetti sociali, qualitativi e quantitativi. Le verifiche di monitoraggio (intermedie e finali) sono condotte sia nei confronti dei destinatari del progetto, sia nei confronti degli enti coinvolti: cooperative sociali, sportelli informagiovani, sportello lavoro.

 

 

Art. 4

(Destinatari)

 

1.      La presente legge è rivolta a giovani già ospitati in strutture insistenti nel territorio abruzzese prossimi alla maggiore età e senza alternative percorribili.

 

Art. 5

(Strutture Ospitanti)

 

1.      Le Strutture ospitanti devono essere in possesso di autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune di appartenenza, di riconoscimento da parte della Regione Abruzzo, devono essere iscritte presso l’albo degli enti di servizio civile della Regione Abruzzo e rispondere ai bisogni dei bambini e degli adolescenti per i quali si sia reso necessario l’allontanamento dal contesto familiare di appartenenza.

 

Art. 6

(Integrazione con altre iniziative)

 

1.           La legge può integrarsi con altre iniziative promosse da attori pubblici quali Garanzia Giovani e il Servizio Civile Regionale allo scopo di favorire il coinvolgimento dei giovani di età compresa tra 18 e 29 anni che non lavorano, non studiano e non si formano.

 

Art. 7

(Provvedimenti attuativi)

 

1.      La Giunta regionale, con apposita delibera, provvede, nell’ambito del Dipartimento per la Salute e il Welfare, all’individuazione della Struttura competente ai fini della predisposizione dell’avviso pubblico per l’individuazione delle Strutture Ospitanti, e definisce i criteri e le modalità di partecipazione e di operatività del servizio sportello.

 

 

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

 

1.      In fase di prima attuazione, agli oneri finanziari della presente legge, valutati per l’anno 2015 in euro 97.000,00 si fa fronte con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione denominato “Sostegno finanziario di specifiche azioni volte al reinserimento di giovani neo maggiorenni ospiti della case famiglie della regione” nell’ambito dell’U.P.B. 13.01.003. La copertura finanziaria è assicurata per l’anno 2015 con la seguente variazione di bilancio in termini di competenza e cassa:

a)      U.P.B. 01.01.005 denominata “Funzionamento del Consiglio regionale” cap. 11102 in diminuzione di euro 97.000,00, a valere sulla U.P.B. 01.01.1104, cap. di spesa 4140/6 denominato “Sostegno finanziario di specifiche azioni volte al reinserimento di giovani neo maggiorenni ospiti della case famiglie della regione” del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2015/2017, annualità 2015;

b)      U.P.B. 13.01.003, capitolo di nuova istituzione denominato “Sostegno finanziario di specifiche azioni volte al reinserimento di giovani neo maggiorenni ospiti della case famiglie della regione”, in aumento di euro 97.000,00.

2.      Per l’anno 2015, per la realizzazione di interventi infrastrutturali, sono concessi i seguenti contributi straordinari:

a)      al Comune di Penne (PE) l’importo pari a euro 150.000,00 per la riqualificazione di Piazza Luca da Penne;

b)      al Comune di Atri (TE) l’importo pari a euro 90.000,00 per la sistemazione e riqualificazione delle intersezioni stradali della S.P. n. 553 in Atri capoluogo, Zona Porta Macelli;

c)      all’Ente Fiera di Lanciano Polo Fieristico d’Abruzzo l’importo pari a euro 250.000,00 per la riqualificazione e adeguamento padiglione n. 2;

d)      al Comune di Colledara (TE) l’importo pari a euro 150.000,00 per i lavori di messa in sicurezza della fermata S.P. n. 40 di Colledara, svincolo A/14 e dell’autostazione;

e)      al Comune di Pescina (AQ), previa convenzione con l’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, l’importo pari a euro 100.000,00 per lavori di messa in sicurezza della S.P. 17 bis in prossimità del casello autostradale;

f)       al Comune di Rocca Pia (AQ) l’importo pari a euro 400.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria della Strada Comunale “Casale – Chiarano” e strada “Sant’Egidio”;

g)      al Comune di Pianella (PE) l’importo pari a euro 240.000,00 per la riqualificazione del parco attrezzato;

h)      al Comune di Rocca di Botte (AQ) l’importo pari a euro 100.000,00 per la messa in sicurezza della viabilità comunale del centro urbano;

i)       al Comune di Crecchio (CH) l’importo pari a euro 100.000,00 per la messa in sicurezza della viabilità comunale del centro urbano;

j)       al Comune di Borrello (CH) l’importo pari a euro 100.000,00 per la messa in sicurezza della viabilità comunale del centro urbano;

k)      al Comune di Celenza sul Trigno (CH) l’importo pari a euro 400.000,00 per la messa in sicurezza della scuola elementare;

l)       al Comune di Fossacesia (CH) l’importo pari a euro 200.000,00 per la messa in sicurezza della scuola elementare;

m)     al Comune di Sante Marie (AQ) l’importo pari a euro 50.000,00 per la messa in sicurezza della scuola elementare;

n)      al Comune di Introdacqua (AQ) l’importo pari a euro 100.000,00 per la messa in sicurezza della scuola elementare;

o)      al Comune di San Benedetto dei Marsi (AQ) l’importo pari a euro 50.000,00 per la messa in sicurezza dell’asilo comunale.

3.      Al bilancio pluriennale di previsione 2015-2017 della Regione Abruzzo, esercizio finanziario 2015, sono apportate, per l’importo complessivo pari a euro 2.480.000,00, le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a)      in aumento per euro 2.480.000,00 il capitolo di nuova istituzione da denominare “Finanziamenti agli enti per la realizzazione di opere infrastrutturali di interesse regionale” nell’ambito dell’U.P.B. 04.002.001;

b)      in diminuzione per euro 2.480.000,00 il capitolo di spesa 02.01.003 - 11478 denominato “Compensazioni Stato- Regione per ecoincentivi e nuove tariffe ex L. 296/2006”.

4.      Al bilancio pluriennale di previsione 2015 – 2017 della Regione Abruzzo, esercizio finanziario 2015, sono inserite le seguenti variazioni:

a)      per il solo esercizio finanziario 2015, nelle more dell’approvazione degli interventi di cui alle leggi regionali 3 novembre 1999, n. 98 (Disciplina regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali) e 23 dicembre 2014, n. 46 (Legge europea regionale 2014), la quota del FURC da destinare alle istituzioni culturali non beneficiarie del FUS prevista alla lett. b) del comma 3 dell’articolo 20 della L.R. 23 dicembre 2014, n. 46, pari ad € 280.000,00, di cui € 50.000,00 da destinare a favore dei soggetti operanti nel campo della tradizione coristica, è destinata ad incrementare le risorse già stanziate sul capitolo di spesa 10.01.004 - 61430 denominato “Spese per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura – L.R. 18.12.2013, n. 55, art. 40”, per la realizzazione degli interventi di cui al decreto n. 2/REG del 26 febbraio 2014 del Presidente della Giunta regionale (Regolamento per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 40 della L.R. 55/2013);

b)      per l’esercizio finanziario 2015 il capitolo 6121 del bilancio del Consiglio regionale denominato “Contributi per eventi L.R. 55/13” è incrementato di € 120.000,00;

c)      al comma 2 dell’articolo 6 della L.R. n. 28/2013, come sostituito dal comma 8 dell’articolo 1 della L.R. 30 ottobre 2015, n. 35 (Disposizioni a sostegno dei settori della cultura e della formazione), dopo le parole “e manifestazioni teatrali” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “pari a euro 22.000,00 al Comune di Pescina e la rimanente somma per gli altri Comuni aderenti all’Associazione Teatri dei Marsi (Avezzano, Cerchio, Collelongo, Tagliacozzo) per le attività svolte dall’Associazione medesima”;

d)      al comma 3 dell’art. 6 della L.R. n. 28/2013, come sostituito dal comma 8 dell’art. 1 della L.R. n. 35/2015 le parole “Euro 80.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “€ 90.000,00”;

e)      il comma 4 dell’art. 6 della L.R. n. 28/2013, come sostituito dal comma 8 dell’art. 1 della L.R. n. 35/2015 è sostituito dal seguente:

“4.   Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di cultura provvede agli adempimenti di cui al presente articolo.”;

f)       alla copertura finanziaria delle spese per l’attuazione delle lettere a), b), c) e d) del presente comma si provvede mediante le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

1)      in aumento capitolo di spesa 10.01.004 – 61430, denominato “Spese per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura – L.R. 18.12.2013, n. 55, art. 40” per euro 280.000,00;

2)      in diminuzione il capitolo di spesa 10.01.005 – 61665, denominato “Fondo unico regionale per la cultura” per euro 280.000,00;

3)      in aumento capitolo di spesa 01.01.005 - 11102, denominato “Funzionamento del Consiglio Regionale” per euro 120.000,00 a valere sul capitolo di spesa 6121 denominato “Contributi per eventi L.R. 55/13” del bilancio di previsione 2015 del Consiglio regionale;

4)      in aumento capitolo di spesa 10.01.004 – 61673 denominato “Contributo straordinario ai comuni sede dei teatri dei Marsi” per euro 10.000,00;

5)      in diminuzione capitolo di spesa 10.01.005 - 61683 denominato “Interventi nel campo della pedagogia teatrale e della cinematografia” per euro 130.000,00;

g)      allo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015 – 2017 sono apportate le ulteriori variazioni in termini di competenza e cassa per l’annualità 2015 riportate nell’Allegato “Prospetto A”.

5.      Al bilancio di previsione per l’esercizio 2016 e al pluriennale per gli anni 2016-2018 del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche per competenza e cassa:

a)      Missione 01.01.01 capitolo 1102.2 “Rimborso trattamento economico componenti di nomina regionale della sezione di controllo della corte dei conti” in diminuzione di euro 190.000,00;

b)      Missione 20.01.01 capitolo 9401.6 “Fondo di riserva per le spese obbligatorie” in aumento di euro 190.000,00.

6.      Al fine di far fronte alle esigenze della protezione civile regionale, a seguito degli eventi emergenziali che nei mesi di febbraio, marzo ed ottobre 2015 hanno colpito il territorio regionale è concesso alla stessa un contributo per euro 700.000,00. Al fine della gestione e dell’amministrazione del territorio, la Regione concede per l’anno 2015 un contributo straordinario di euro 40.000,00 in favore dell’Area marina protetta “Torre del Cerrano”. Allo scopo di consentire un organico intervento per lo sviluppo turistico abruzzese, il capitolo 242396, U.P.B. 09.02.001 è aumentato di euro 50.000,00, da destinare alla realizzazione di iniziative di propaganda e di promozione del turismo regionale. Al bilancio regionale 2015-2017 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:bilancio di previsione per l’esercizio 2016 e al pluriennale per gli anni 2016-2018 del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche per competenza e cassa:

a)      in aumento il capitolo di entrata 11720, U.P.B. 01.01.003, per euro 790.000,00;

b)      in aumento il capitolo di spesa 151300, U.P.B. 05.01.007, per euro 700.000,00;

c)      in aumento il capitolo di spesa 271604, U.P.B. 05.01.001, per euro 40.000,00;

d)      in aumento il capitolo di spesa 242396, U.P.B. 09.02.001, per euro 50.000,00.

7.      Le somme stanziate nel capitolo di spesa 1202 denominato “Interventi territoriali per la valorizzazione culturale e sociale (SPAS)”, codice 01.01.1 del “Bilancio di previsione del Consiglio regionale esercizio finanziario 2016 – Bilancio pluriennale 2016-2018”, sono assegnate secondo modalità di evidenza pubblica.

 

Art. 9

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione  nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


 


La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 28 Dicembre 2015

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso