E ne dispone la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art.
1
(Finalità)
1. La capacità di indebitamento regionale,
determinata ai sensi dell’articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, è destinata unicamente per l’assunzione di mutui
autorizzati dalle leggi di bilancio dei precedenti esercizi per spese di
investimento e non contratti entro i termini degli esercizi medesimi.
2. L'assunzione di mutui previsti dal
precedente comma è successiva al parere positivo espresso dal competente
Servizio Bilancio della Giunta regionale e dal Collegio dei Revisori dei Conti
della Regione Abruzzo.
3. La Giunta regionale è autorizzata
all’assunzione di mutui per le finalità di cui al comma 1 del presente
articolo, entro l’importo massimo di Euro 100 milioni, mediante assunzione di
limiti di spesa a valere sugli esercizi successivi per un periodo non superiore
a 30 anni, ad un tasso di interesse non superiore al 4,50%, con previsione di
clausole di estinzione anticipata del prestito.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione
degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con
la legge di bilancio 2015-2017.
Art.
2
(Norma
finanziaria)
1. Al bilancio di previsione di cui alla L.R.
20 gennaio 2015, n. 3 (Bilancio di previsione pluriennale 2015 – 2017), sono
apportate le seguenti variazioni in termini di competenza per gli esercizi
finanziari 2016 e 2017:
a) in aumento, per l’esercizio finanziario
2016, di euro 4.500.000,00 sul capitolo di spesa 311730 – UPB 16.01.002
denominato "Interessi passivi su mutui, anticipazioni e altre operazioni
creditizie ed oneri di preammortamento";
b) in aumento, per l’esercizio finanziario
2016, di euro 1.650.000,00 sul capitolo di spesa 313100 – UPB 16.03.002
denominato "Rimborso di quote di capitale per mutui in ammortamento e per
l’estinzione di obbligazioni";
c) in diminuzione, per l’esercizio
finanziario 2016, di euro 6.150.000,00 sul capitolo di spesa 321920 – UPB
15.01.002 denominato "Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui
passivi, perenti agli effetti amministrativi, reclamati dai creditori";
d) in aumento, per l’esercizio finanziario
2017, di euro 4.450.000,00 sul capitolo di spesa 311730 – UPB 16.01.002
denominato "Interessi passivi su mutui, anticipazioni e altre operazioni
creditizie ed oneri di preammortamento";
e) in aumento, per l’esercizio finanziario
2017, di euro 1.725.000,00 sul capitolo di spesa 313100 – UPB 16.03.002
denominato "Rimborso di quote di capitale per mutui in ammortamento e per
l’estinzione di obbligazioni";
f) in diminuzione, per l’esercizio
finanziario 2017, di euro 6.175.000,00 sul capitolo di spesa 321920 – UPB
15.01.002 denominato "Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui
passivi, perenti agli effetti amministrativi, reclamati dai creditori".
Art.
3
(Entrata
in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 28 Dicembre 2015
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso