Disposizioni urgenti per la sostenibilità finanziaria delle spese di investimento.

 

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Art. 1

(Finalità)

 

1.      La capacità di indebitamento regionale, determinata ai sensi dell’articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è destinata unicamente per l’assunzione di mutui autorizzati dalle leggi di bilancio dei precedenti esercizi per spese di investimento e non contratti entro i termini degli esercizi medesimi.

2.      L'assunzione di mutui previsti dal precedente comma è successiva al parere positivo espresso dal competente Servizio Bilancio della Giunta regionale e dal Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Abruzzo.

3.      La Giunta regionale è autorizzata all’assunzione di mutui per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, entro l’importo massimo di Euro 100 milioni, mediante assunzione di limiti di spesa a valere sugli esercizi successivi per un periodo non superiore a 30 anni, ad un tasso di interesse non superiore al 4,50%, con previsione di clausole di estinzione anticipata del prestito.

4.      Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di bilancio 2015-2017.

 

Art. 2

(Norma finanziaria)

 

1.      Al bilancio di previsione di cui alla L.R. 20 gennaio 2015, n. 3 (Bilancio di previsione pluriennale 2015 – 2017), sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza per gli esercizi finanziari 2016 e 2017:

a)      in aumento, per l’esercizio finanziario 2016, di euro 4.500.000,00 sul capitolo di spesa 311730 – UPB 16.01.002 denominato "Interessi passivi su mutui, anticipazioni e altre operazioni creditizie ed oneri di preammortamento";

b)      in aumento, per l’esercizio finanziario 2016, di euro 1.650.000,00 sul capitolo di spesa 313100 – UPB 16.03.002 denominato "Rimborso di quote di capitale per mutui in ammortamento e per l’estinzione di obbligazioni";

c)      in diminuzione, per l’esercizio finanziario 2016, di euro 6.150.000,00 sul capitolo di spesa 321920 – UPB 15.01.002 denominato "Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi, perenti agli effetti amministrativi, reclamati dai creditori";

d)      in aumento, per l’esercizio finanziario 2017, di euro 4.450.000,00 sul capitolo di spesa 311730 – UPB 16.01.002 denominato "Interessi passivi su mutui, anticipazioni e altre operazioni creditizie ed oneri di preammortamento";

e)      in aumento, per l’esercizio finanziario 2017, di euro 1.725.000,00 sul capitolo di spesa 313100 – UPB 16.03.002 denominato "Rimborso di quote di capitale per mutui in ammortamento e per l’estinzione di obbligazioni";

f)       in diminuzione, per l’esercizio finanziario 2017, di euro 6.175.000,00 sul capitolo di spesa 321920 – UPB 15.01.002 denominato "Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi, perenti agli effetti amministrativi, reclamati dai creditori".

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

 

1.           La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 28 Dicembre 2015

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso