IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo della concessione precaria per la durata
di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘ 01.11.2014 per uso di seminativo “ a
favore della Sig.ra TROTTA Anna Angela
nata a Archi (CH) il 01.11.1955 e residente a S. Eusanio Del Sangro (CH) in
C/da Cotti 174 , a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni
di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.795 circa della zone
del Tratturo Centurelle – Montesecco
in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) distinte sulla planimetria generale
delle concessioni con i numeri 57 , 60 , 62 e 73 , la
suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune
qualora l’ area tratturale verrà trasferita al
patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 );
2.
l’
ammontare
del canone annuo dovuto quale
corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € .
23,32;
3.
le anzidette somme dovute devono essere corrisposte
dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato
alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100
L’AQUILA;
4.
di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il
presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato
alla nota dello STA medesimo n.
RA/219603 del 31.08.2015 , per
l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto
delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
.
5.
di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti
, in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare
all’ attenzione del privato concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui
alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia
del citato D.Lgs. 42/2004 ,
in particolare :
-
obbligo di richiesta di
autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali –
Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di
qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .
-
divieto di mutamento
delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra
di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a
profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
-
immediata denuncia di
rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite
del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti
archeologici ( art. 90 )
6.
la esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione
ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal
disciplinare allegato alla nota dello
STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/219603 del 31.08.2015 da parte del
concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7.
di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8.
la presente determinazione è definitiva e contro di
essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ,
sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
Dott.
Antonio Di Paolo