IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo e la voltura
della concessione precaria per la durata
di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘
01.11.2015 per uso di colture
erbacee “ a favore del Sig. BARBETTA
Robert nato a Manoppello (PE) il
21.08.1963 ed ivi residente in C/da Tratturo 2 , a corpo e non a misura e
sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della
superficie di mq. 12.350 circa delle zona del tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Manoppello (PE) distinte sulla
planimetria generale delle concessioni con i numeri Fg.
37 part. 427 , 429 , 431/P e 493 , la suddetta concessione rientrerà nelle
competenze amministrative del comune qualora l’ area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art.
5 );
2.
l’ ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della
concessione, ai sensi della Legge 203/82 e del
D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui
in premessa , ammonta ad euro € .
211,13;
3.
le anzidette somme dovute
devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c
postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul
Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4.
di dare mandato allo STA
Abruzzo Est di Teramo di notificare alla
ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/239139 del
22.09.2015 , per l’espletamento di tutti
gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle
disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5.
di dare mandato allo STA
Abruzzo Est di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente , di
evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’ utilizzo dell’
area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di
salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004
, in particolare :
-
obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per
opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .
-
divieto
di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di
movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni
agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
-
immediata
denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per
il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di
ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6.
la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/239139
del 22.09.2015 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai
citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7.
di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo ;
8.
la presente determinazione
è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Antonio Di Paolo