IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
1.
la concessione precaria per la
durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall
‘ 23.07.2015 per uso di Elettrodotto 380
KV in doppia terna “ Villanova – Gissi ed opere connesse “ Attraversamento
aereo “ a favore di TERNA S.p.A. ( C.F.
11799181000 ) con sede Legale in Roma , Viale Egidio Galbiati ,70 rappresentata
dal suo Procuratore Roberto CIRRINCIONE nato a Palermo il 29.03.1971 residenza :
Domiciliato per la carica - Napoli , Via
Aquileia , n. 8 , a corpo e non a misura
e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della
superficie di mq. 2,7 circa della zona del Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune di Filetto (CH) distinta sulla
planimetria generale delle concessioni con il numero 605 del Fg. 11, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze
amministrative del comune qualora l’ area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai
sensi della Legge 134/98 art. 5 );
2.
l’
ammontare
del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2
Marzo 1998 n. 258 ammonta , in via
provvisoria , ad euro € . 123,95 ( minimo ricognitorio ) in quanto lo stesso è soggetto a revisione
ai sensi della D.G.R. N. 462 del 26.05.2008 di cui in premessa ;
3.
le anzidette somme dovute devono essere corrisposte
dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato
alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100
L’AQUILA;
4.
di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di
notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al
disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n..
RA/228886 del 10.09.2015 , per l’espletamento di tutti
gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle
disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5.
di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede
della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all’ attenzione del privato
concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta
direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
-
obbligo di richiesta di
autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali –
Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di
qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .
-
divieto di mutamento
delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra
di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a
profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
-
immediata denuncia di
rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite
del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti
archeologici ( art. 90 )
6.
la esecutività della presente concessione è subordinata
all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui
dal disciplinare allegato alla nota
dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/228886 del 10.09.2015
da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e
D. Lgs. 42/2004 ;
7.
di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8.
la presente determinazione è definitiva e contro di
essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ,
sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
Dott.
Antonio Di Paolo