L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso  di Elettrodotto 380 KV in doppia terna “ Villanova – Gissi ed opere connesse “ attraversamento aereo – Tratturo Centurelle - Montesecco  in Comune di Filetto (CH) - Ditta TERNA S.p.A. ( C.F. 11799181000 )

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

1.           la concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall  23.07.2015 per uso di Elettrodotto 380 KV in doppia terna “ Villanova – Gissi ed opere connesse “ Attraversamento aereo  “ a favore di TERNA S.p.A. ( C.F. 11799181000 ) con sede Legale in Roma , Viale Egidio Galbiati ,70 rappresentata dal suo Procuratore Roberto CIRRINCIONE nato a Palermo il 29.03.1971 residenza : Domiciliato per la carica -  Napoli , Via Aquileia , n. 8  , a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq.  2,7 circa  della zona del Tratturo CenturelleMontesecco   in Comune di Filetto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 605 del Fg. 11, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’ area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 );

2.           l’ ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998  n. 258 ammonta , in via provvisoria , ad euro € . 123,95 ( minimo ricognitorio ) in quanto lo stesso è soggetto a revisione ai sensi della D.G.R. N. 462 del 26.05.2008 di cui in premessa ;

3.           le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;

4.           di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n.. RA/228886 del 10.09.2015 , per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5.           di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :

-              obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .

-              divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .

-              immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )

6.           la esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare  allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n.  RA/228886  del 10.09.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;

7.           di pubblicare la presente Determinazione sul  Bollettino Ufficiale  della Regione Abruzzo ;

8.           la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott. Antonio Di Paolo