IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
1.
il
rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con
decorrenza dall‘ 01.11.2015 per uso di colture erbacee “ a favore del Sig. MARRAMIERO Arnaldo nata a Rosciano (PE) il 06.07.1945 ed ivi residente in Via
Colli 2 , a corpo e non a misura
e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della
superficie di mq. 2.792 circa delle zone del Tratturo L’Aquila – Foggia in
Comune di Rosciano (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni
con i numeri 130/b e 162/b
, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze
amministrative del comune qualora l’ area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art.
5 );
2.
l’ ammontare
del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2
Marzo 1998 n. 258 e della Legge
203/82 di cui in premessa , ammonta ad
euro € . 80,17;
3.
le
anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante
versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo –
Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4.
di
dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta
concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/239187 del 22.09.2015 , per l’espletamento di tutti gli adempimenti
connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni
che disciplinano la concessione medesima .
5.
di
dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo , in sede della notifica di cui al
punto precedente , di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario
che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente
soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs.
42/2004 , in particolare :
-
obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per
opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .
-
divieto
di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di
movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni
agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
-
immediata
denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per
il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di
ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6.
la
esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed
all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal
disciplinare allegato alla nota dello
STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/239187 del 22.09.2015 da parte del concessionario,
nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs.
42/2004 ; ;
7.
di
pubblicare la presente Determinazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8.
la
presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott.
Antonio Di Paolo