IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo della concessione
precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘ 01.11.2015 per
uso di transito e pascolo “ a favore del Sig. DI FRANCESCO Enio nato
a Canosa Sannita (CH) il
29.081960 e residente a Serramonacesca
(PE) in C/da Colle Serra 29 , a corpo e
non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto
5) , della superficie di mq. 334.700 circa delle zone del Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune
di Serramonacesca (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni
con i numeri l’intera zona ricadente nel territorio del Comune di
Serramonacesca ad eccezione di quelle n. 62 , 95 , 97/bis , 104 , 118/b , 119 ,
129 e 135 , la suddetta concessione
rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’ area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai
sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2.
l’ ammontare del canone
annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998
n. 258 e della Legge 203/82 di cui in
premessa , ammonta ad euro € . 278,78;
3.
le anzidette somme dovute
devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c
postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul
Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4.
di dare mandato allo STA
Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente
provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota
dello STA medesimo n. RA/239134 del
22.09.2015 , per l’espletamento di tutti
gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle
disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5.
di dare mandato allo STA
Abruzzo Est di Teramo , in sede della
notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all’ attenzione del
privato concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione
risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
-
obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per
opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .
-
divieto
di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di
movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni
agricole , a profondità superiore a mt. 0,50
quale che ne sia la causa o la destinazione .
-
immediata
denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per
il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di
ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6.
la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/239134 del
22.09.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983
e D. Lgs. 42/2004 ,
7.
di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo ;
8.
la presente determinazione
è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data
di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Antonio Di Paolo