IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
1.
la concessione precaria per la
durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall
‘ 23.07.2015 per uso di Elettrodotto 380
KV in doppia terna “ Villanova – Gissi ed opere connesse “ Attraversamento
aereo “ a favore del Soc.
TERNA S.p.A. ( C.F. 11799181000 ) con sede Legale in Roma , Viale Egidio
Galbiati ,70 rappresentata dal suo Procuratore Roberto CIRRINCIONE nato a
Palermo il 29.03.1971 residenza : Domiciliato per la carica - Napoli , Via
Aquileia , n. 8 , a corpo e non a misura
e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della
superficie di mq. 1.412 circa della zona del Tratturo Centurelle
– Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) distinta
sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 3 ( oggi particelle
catastali 4241 e 4242 del Fg. 11 ),
la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune
qualora l’ area tratturale verrà trasferita al
patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2.
l’
ammontare
del canone annuo dovuto quale
corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258
ammonta ad euro € . 123,95 ( minimo ricognitorio ) salvo revisione ai sensi della D.G.R. N. 462
DEL 26.05.2008 di cui in premessa ;
3.
le anzidette somme dovute devono essere corrisposte
dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato
alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100
L’AQUILA;
4.
di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di
notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al
disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n..
RA/228886 del 10.09.2015 , per l’espletamento di tutti
gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle
disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5.
di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti , in sede della notifica di cui al punto
precedente , di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’
utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a
tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
-
obbligo di richiesta di
autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali –
Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di
qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .
-
divieto di mutamento
delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra
di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a
profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
-
immediata denuncia di
rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite
del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti
archeologici ( art. 90 )
6.
la esecutività della presente concessione è subordinata
all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui
dal disciplinare allegato alla nota
dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/228886 del 10.09.2015
da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e
D. Lgs. 42/2004 ;
7.
di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8.
la presente determinazione è definitiva e contro di
essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ,
sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
Dott.
Antonio Di Paolo