IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5
(cinque) anni e con decorrenza dall‘ 01.11.2015 per uso di attraversamento con
condotta forzata “ a favore dell’ITALCEMENTI S.p.A. con sede Legale
Bergamo Via G. Camozzi 134 , a corpo e non a misura e sotto
l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie
di mq. 228 circa
delle zone del Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune di Scafa (PE) distinte sulla planimetria generale delle
concessioni con i numeri FG. 11 part. 487 , 494 e
498 , la suddetta concessione rientrerà
nelle competenze amministrative del comune qualora l’ area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art.
5 ) ;
2.
l’ ammontare del
canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M.
2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge
203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 123,95 ;
3.
le anzidette somme dovute
devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c
postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul
Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4.
di dare mandato allo STA Abruzzo
Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento
unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA
medesimo n. RA/239127 del
22.09.2015 , per l’espletamento di tutti
gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle
disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5.
di dare mandato allo STA Abruzzo
Est di Teramo , in sede della notifica
di cui al punto precedente , di evidenziare all’ attenzione del privato
concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta
direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
- obbligo di richiesta di autorizzazione
preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza
per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e
lavori di qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .
- divieto di mutamento delle destinazione
del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di
terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a
profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
- immediata denuncia di rinvenimento nel
termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il
tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di
ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6.
la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/239127 del
22.09.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983
e D. Lgs. 42/2004;
7.
di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo ;
8.
la presente determinazione è
definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data
di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Antonio Di Paolo