IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo della concessione precaria per la durata
di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘ 01.11.2015 per uso di colture erbacee
e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada in brecciato “ a favore del
Sig. GRUGNALE Antonio nato a Cugnoli (PE)
il 18.03.1949 e residente a Scafa (PE) in Via Bellavista 6 , a corpo e non a misura e sotto
l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie
di mq. 5.100 circa
delle zone del Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinte
sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 259 , 265 , 267 e 286
, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune
qualora l’ area tratturale verrà trasferita al
patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2.
l’
ammontare
del canone annuo dovuto quale
corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 197,04 ;
3.
le anzidette somme dovute devono essere corrisposte
dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato
alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100
L’AQUILA;
4.
di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo di
notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al
disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/232977 del 15.09.2015 , per l’espletamento di tutti gli adempimenti
connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che
disciplinano la concessione medesima .
5.
di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo , in sede della notifica di cui al punto
precedente , di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’
utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a
tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
-
obbligo di richiesta di
autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali –
Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di
qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .
-
divieto di mutamento
delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra
di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a
profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
-
immediata denuncia di
rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite
del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti
archeologici ( art. 90 )
6.
la esecutività della presente concessione è subordinata
all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui
dal disciplinare allegato alla nota
dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/232977 del 15.09.2015 da parte del
concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7.
di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8.
la presente determinazione è definitiva e contro di
essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ,
sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
Dott.
Antonio Di Paolo