L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso  di Elettrodotto 380 KV in doppia terna “ Villanova – Gissi ed opere connesse “ attraversamento aereo – Tratturo Centurelle - Montesecco  in Comune di Atessa (CH) - Ditta TERNA S.p.A. ( C.F. 11799181000 )

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

1.           la concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall  23.07.2015 per uso di Elettrodotto 380 KV in doppia terna “ Villanova – Gissi ed opere connesse “ Attraversamento aereo  “ a favore di TERNA S.p.A. ( C.F. 11799181000 ) con sede Legale in Roma , Viale Egidio Galbiati ,70 rappresentata dal suo Procuratore Roberto CIRRINCIONE nato a Palermo il 29.03.1971 residenza : Domiciliato per la carica Napoli , Via Aquileia , n. 8  , a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq.  976  circa  della zona del Tratturo CenturelleMontesecco   in Comune di Atessa (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 166 ( oggi particella catastale 256 del Fg. 18 ) , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’ area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;

2.           l’ ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998  n. 258  ammonta , in via provvisoria , ad euro € . 123,95 ( minimo ricognitorio ) in quanto lo stesso è soggetto a revisione ai sensi della D.G.R. N. 462 del 26.05.2008 di cui in premessa  ;

3.           le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;

4.           di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n.. RA/228886 del 10.09.2015 , per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5.           di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti  , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :

-              obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .

-              divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .

-              immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )

6.           la esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare  allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n.  RA/228886  del 10.09.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;

7.           di pubblicare la presente Determinazione sul  Bollettino Ufficiale  della Regione Abruzzo ;

8.           la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott. Antonio Di Paolo