VISTO
l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22
novembre 1999 n. 1;
VISTI
gli artt. 39 e 44 del vigente Statuto regionale;
VISTO
il verbale n. 3 del 28.10.2015 del Consiglio Regionale – III Commissione
Consiliare Permanente, in sede deliberante
EMANA
il
seguente regolamento:
Art. 1
1. La custodia del bestiame è affidata a
conduttori idonei di età non inferiore a 16 anni.
2. Ad ogni custode non possono essere
affidati più di 40 capi di bestiame grosso per bovini ed equini adulti.
3. Il numero di capi è elevato a 500 in caso
di ovini, mentre è ridotto a 150 capi caprini.
4. Ai fini dell’applicazione delle presenti
disposizioni, il numero di capi è modificato in funzione della seguente tabella:
N. ord. |
Categoria |
Capi di bestiame |
|
Bovini,
equini, ovini e caprini |
n. |
1 |
Vacche
(oltre 3 anni), tori ed equini adulti |
40 |
2 |
Manze (2-3
anni) |
45 |
3 |
Torelli |
50 |
4 |
Manzette
(1-2 anni) e puledri |
60 |
5 |
Vitelli e
vitelle |
90 |
6 |
Pecore e montoni |
500 |
7 |
Capre e
becchi |
150 |
5. In caso di appartenenza del bestiame a più
specie o categorie tra quelle riportate nella precedente tabella, il numero di
capi massimo è calcolato in termini ponderali.
Art.
2
1.
Sino all’approvazione del
Regolamento di cui all’art. 5 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 “Legge
organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del
patrimonio arboreo della Regione Abruzzo” restano in vigore le altre norme
contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti per le
province della Regione Abruzzo.
Art.
3
1. Il presente Regolamento entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione telematica.
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso