Regolamento di attuazione della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 48  (Disciplina delle fattorie didattiche, agrinido, agriasilo e agritata)

 

VISTO l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

 

VISTI gli artt. 39 e 44 del vigente Statuto regionale;

 

VISTO il verbale n. 2 del 28.10.2015 del Consiglio Regionale – III Commissione Consiliare Permanente, in sede deliberante

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

EMANA

 

il seguente regolamento:

 

Capo I

Fattorie Didattiche

 

Art. 1 Finalità

Art. 2  Connessione e prevalenza: criteri e modalità 

Art. 3 Requisiti soggettivi

Art. 4 Requisiti strutturali

Art. 5 Modalità, procedure e documentazione da presentare per l’iscrizione nell’elenco regionale   ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica

Art. 6  Segnalazione certificata inizio attività “SCIA”

Art. 7  Simbolo “Fattorie didattiche d’Abruzzo”

Art. 8  Obblighi ed impegni dell’operatore di fattoria didattica

Art. 9  Vigilanza e controlli

Art. 10 Criteri e modalità di assegnazione degli aiuti

 

Capo II

Fattorie Agrinido

 

Art. 11 Definizione attività di Agrinido

Art. 12 Autorizzazione

Art. 13 Accreditamento

Art. 14 Progetto educativo

Art. 15 Requisiti strutturali

Art. 16 Attività di controllo

Art. 17 Norma finale

 

Allegati:

Allegato A      –Tabella per la determinazione delle giornate di lavoro (U.L.U.) delle colture e degli allevamenti    

Allegato B      –Tabella delle attività connesse per la valorizzazione delle Giornate Lavorative e delle Unità Lavorative Aziendali (U.L.A.) 

Allegato C      –Modello SCIA Segnalazione certificata inizio attività

Allegato D      –Simbolo Fattorie Didattiche D’Abruzzo

Allegato E      –Elenco classi economiche di registrazione del simbolo

 

Capo I

Fattorie Didattiche

 

Art. 1

(Finalità)

 

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività delle fattorie didattiche in attuazione della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 48 (Disciplina delle fattorie didattiche, agrinido, agriasilo, e agritata), articolo 20, comma 1.

 

Art. 2

(Connessione e prevalenza: criteri e modalità)

 

1.      Nel presente articolo sono definiti i criteri e le modalità per determinare il tempo di lavoro dedicato all’attività agricola e quello dedicato alle attività di fattoria didattica, nonché la connessione e la prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella didattica.

2.      L’attività didattica è caratterizzata dal rapporto di connessione con l’impresa agricola e cioè con le attività di coltivazione, silvicoltura e allevamento, che comunque rimangono prevalenti.

3.      Il principio della prevalenza è stabilito con il criterio del tempo lavoro. Il calcolo è operato distinguendo due casi:

a)      attività di fattoria didattica praticata dall’azienda agricola come unica attività multifunzionale; in tal caso il rapporto di connessione e complementarietà si intende presunto ed anche la prevalenza dell’attività agricola soddisfatta;

b)      attività di fattoria didattica praticata insieme ad altre attività multifunzionali come le attività agrituristiche o attività di fattorie sociali. In tal caso il valore forfettario di 20 giornate annue per ogni addetto impegnato nelle attività didattiche e appartenente al nucleo familiare dell’imprenditore o dipendente del medesimo fino ad un massimo di 40 giornate annue è cumulato alle altre attività multifunzionali così come disciplinato dalle rispettive norme.

4.      In entrambi i casi di cui alle lettere a) e b) del comma 3, le fattorie didattiche, con la domanda di iscrizione all’Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica, indicano le tipologie di attività didattiche che l’azienda intende svolgere, al fine di stabilire la connessione funzionale delle attività didattiche con le attività agricole di coltivazione, silvicoltura e allevamento di animali. Le tipologie di attività didattiche possono essere variate dalle aziende, previa comunicazione scritta alla Regione.

5.      Ai fini dell’applicazione dei criteri e delle modalità per determinare il tempo di lavoro dedicato all’attività agricola, per la tipologia di azienda di cui al comma 3. lettera b) del presente articolo, si fa riferimento alle tabelle di conversione allegate al presente regolamento, allegati A e B.

La Giunta regionale adegua con propria deliberazione le allegate tabelle A e B alle modifiche ed integrazioni previste da successive fonti normative e regolamentari.

6.      La consistenza aziendale è desunta dai dati contenuti nel fascicolo aziendale costituito ai sensi del DPR 503/1999 e s.m.i.

 

Art. 3

(Requisiti soggettivi)

 

1.      L’attività di fattoria didattica è svolta dall’imprenditore agricolo singolo e associato di cui all’articolo 2135 del codice civile, che conduce un’azienda sia in proprietà che ad altro titolo. L’imprenditore, per la gestione di tale attività, può avvalersi dei suoi familiari, ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, nonché di lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato.

2.      Il possesso dei requisiti di cui di cui all’articolo 4 della legge regionale n. 48/2013 è richiesto in capo al titolare d’azienda o, qualora l’attività agricola sia esercitata in forma societaria, al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all’attività didattica; quest’ultimo soggetto può soddisfare il requisito formativo per una sola fattoria didattica.

3.      La valutazione del possesso dei requisiti di cui al presente articolo è svolta dalle competenti Strutture regionali nella fase istruttoria volta all’iscrizione nell’elenco regionale ricognitivo degli operatori di Fattoria didattica, nonché nelle fasi di valutazione di eventuali variazioni nell’iscrizione medesima.

4.      Tutti i soggetti di cui ai commi 1 e 2 che coadiuvano l’imprenditore nell’attività di fattoria didattica devono essere in possesso dei requisiti formativi di cui al presente articolo.

5.      Le fattorie didattiche inserite nel circuito regionale delle “Fattorie Didattiche d’Abruzzo” promosso dall’ex ARSSA e in possesso dell’attestato di partecipazione al corso di formazione per Fattorie Didattiche rilasciato dall’ex ARSSA hanno già assolto l’obbligo formativo di cui al presente articolo.

6.      Sono, altresì, qualificanti i corsi specifici organizzati o finanziati dalla Regione Abruzzo attraverso le proprie Strutture, anche nell’ambito di Programmi cofinanziati dall’Unione Europea, purché rispondano ai requisiti minimi disposti dal comma 8 del presente articolo.

7.      Sono, infine, riconosciuti come qualificanti anche i corsi gestiti da Organismi di Formazione accreditati ai sensi del D.M. n. 26 maggio 2011, n. 166 “Accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative” e s.m.i., purché rispondano ai requisiti minimi disposti dal comma 8 del presente articolo.

8.      Ai fini del riconoscimento della qualifica posseduta ai sensi del presente articolo, il corso frequentato risponde ai seguenti requisiti:

a.       La durata minima del corso è di 70 ore comprensive delle verifiche finali. Eventuali visite guidate o stage concorrono al raggiungimento delle ore minime di lezione fino ad un massimo di 24 ore;

b.      Il rilascio dell’attestato di qualifica per operatore di fattoria didattica è subordinato alla frequenza obbligatoria del corso (non sono consentite assenze superiori al 10 per cento  del totale delle ore di lezione) e al superamento delle prove finali;

c.       il programma del corso contempla lezioni teorico-pratiche nelle seguenti materie: origine, storia, diffusione e organizzazione nei principali Paesi europei e in Italia delle fattorie didattiche. Aspetti giuridici – disciplina dell’attività didattica, aspetti pedagogici e dinamiche di gruppo, linee guida per la progettazione di fattoria didattica, organizzazione e gestione aziendale, comunicazione regole e comportamenti di accoglienza ed ospitalità, mercato e marketing, sicurezza attiva e passiva della fattoria didattica – aspetti amministrativi, fiscali, principi e norme di igiene alimentare, valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali, rurali ed eno-gastronomiche.

9.      Nell’ipotesi in cui per le società l’assolvimento del requisito formativo avvenga da parte di una persona diversa dal legale rappresentante e specificatamente preposta all’attività didattica, il riconoscimento della fattoria didattica è limitata al periodo di permanenza nell’impresa del soggetto in possesso dell’attestato. Nell’ipotesi in cui l’operatore cessi il suo rapporto di lavoro con l’azienda, la stessa deve darne obbligatoriamente comunicazione scritta alle Strutture regionali e comunali competenti e la relativa iscrizione nell’elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica è sospesa, così come l’attività didattica, fino al momento in cui sono riacquisiti i requisiti di cui al presente articolo.

10.    Nell’ipotesi di decesso del titolare, e conseguente subentro di un erede, o nell’ipotesi di cambio di titolarità d’impresa la stessa impresa deve darne obbligatoriamente comunicazione alle Strutture regionali e comunali competenti e la relativa iscrizione nell’elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica è sospesa, così come l’attività didattica, fino al momento in cui sono riacquisiti i requisiti di cui al presente articolo.

 

Art. 4

(Requisiti strutturali)

 

1.      L’individuazione dei requisiti strutturali delle Fattorie Didattiche propedeutici all’iscrizione all’elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica è disciplinata dall’articolo 5 della legge di riferimento.

2.      Possono essere utilizzati per attività didattiche gli edifici o parti di essi esistenti sul fondo ed utilizzati direttamente dall’imprenditore agricolo in rapporto di connessione con l’attività agricola, nonché locali o edifici che sono nella disponibilità dell’impresa situati all’esterno dei beni fondiari.

3.      L’utilizzazione degli edifici a fini didattici non comporta il cambio di destinazione d’uso e le autorizzazioni o concessioni non sono soggette ad oneri di urbanizzazione.

4.      Ai fini dell’idoneità dei locali da impiegare per i fini di cui alla l.r. 48/2013 è sufficiente il requisito dell’agibilità.

5.      Possono essere destinati per le attività didattiche i seguenti locali:

-              Laboratori / locali appositamente utilizzati ed arredati;

-              Laboratori multifunzionali;

-              Locali per preparazione o somministrazione di cibo;

-              Laboratorio di trasformazione o vendita dei prodotti agro alimentari;

-              Locale dell’abitazione dell’imprenditore agricolo;

-              Strutture come “gazebi e simili”.

6.      Le strutture delle Fattorie didattiche  rispettano la normativa vigente in tema di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche per essere accessibili a persone diversamente abili o con problemi di deambulazioni, anche mediante opere provvisionali. Con riferimento alla dotazione di servizi igienici questi sono adeguati e sufficienti al numero degli ospiti, almeno due distinti per sesso di cui uno attrezzato per disabili.

7.      Fermo restando i requisiti minimi previsti dalla normativa vigente, le strutture utilizzate per le attività didattiche posseggono le seguenti caratteristiche :

a.       un’altezza minima non inferiore a metri 2,50 di altezza. In caso di soffitti inclinati, l’altezza media può essere di 2,50 metri con altezze minime non inferiori a 2,00 metri;

b.      un’altezza minima dei locali adibiti a servizio igienico non inferiore a 2,20 metri;

c.       per quanto riguarda la superficie aereo illuminante di ciascun locale è consentito derogare alla normativa vigente a condizione che sia garantito un rapporto aereo illuminante pari al valore di 1/12 (o comunque quelli minimi previsti per i locali di abitazione se inferiore).

d.      per immobili di particolare pregio storico-architettonico, sottoposti a vincoli di conservazione dell’aperture esterne possono essere consentite ulteriori deroghe con la possibilità di prevedere impianti di illuminazione autonomi e sistemi di ventilazione naturali e meccanici di tipo ausiliario.

8.      L'azienda può accogliere un numero di partecipanti adeguato agli spazi aziendali e proporzionato al numero di operatori presenti in azienda, che non può comunque essere superiore a 30 utenti per operatore.

 

Art. 5

(Modalità, procedure e documentazione da presentare per l’iscrizione nell’elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica)

 

1.      E’ istituito presso la competente Direzione regionale “l’Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica” contenente la specifica degli imprenditori in possesso dei requisiti di legge ai fini dell’esercizio di attività di fattoria didattica. L’elenco regionale è articolato in Elenchi provinciali.

2.      Gli imprenditori agricoli ai fini dell’iscrizione nell’Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica inoltrano apposita domanda ai sensi della l.r. 48/2013 al Servizio della Regione Abruzzo territorialmente competente rispetto alla sede operativa ove avviene l’attività di fattoria didattica.

3.      La domanda  contiene i seguenti dati principali:

-              nominativo/i del titolare d’azienda e dell’operatore/i di fattoria didattica, la ditta o denominazione o ragione sociale dell’impresa agricola e la denominazione della fattoria didattica;

-              la sede legale e la sede operativa ove viene svolta l’attività di fattoria didattica;

-              il C.U.A.A. (Codice unico di identificazione delle aziende agricole);

-              la partita IVA;

-              l’indirizzo, n. di telefono e cellulare, fax, e-mail e sito web, email pec;

-              l’ordinamento produttivo aziendale.

4.      La domanda contiene le seguenti dichiarazioni ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”:

a)      insussistenza delle seguenti condizioni:

-   aver riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

-   essere stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

b)      il titolo di possesso dei fabbricati e dei terreni costituenti l’azienda;

c)      il rapporto di connessione delle attività di fattoria didattica con quelle agricole e la prevalenza dell’attività agricola su quella di fattoria didattica;

d)      le tipologie di attività didattiche che l’azienda intende svolgere;

e)      le strutture e relative superfici disponibili in azienda che si intendono destinare alle attività di fattorie didattiche;

f)       il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4 del presente Regolamento;

g)      la consistenza aziendale mediante la costituzione del fascicolo aziendale di cui all’articolo 9 del  D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 e agli artt. 13 e 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;

5.      Alla domanda è allegata copia dichiarata conforme all’originale del documento attestante la specifica qualifica posseduta. Nel caso di presentazione di titoli di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 3 del presente Regolamento, alla domanda è allegata dichiarazione dell’Organismo di Formazione che ha rilasciato l’attestato di qualifica presentato e relativa alla rispondenza del corso ai requisiti minimi disposti dal comma 8 del medesimo articolo 3.

6.      Entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda con la relativa documentazione, il Servizio regionale territorialmente competente provvede all’istruttoria della verifica del possesso dei requisiti soggettivi, strutturali e di connessione e prevalenza necessari per l’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 6 della l.r. 48/2013. In caso di mancanza di uno dei requisiti soggettivi o strutturali previsti agli articoli 2, 3 e 4 del presente Regolamento il Servizio regionale territorialmente competente concede 60 giorni di tempo per raggiungere la conformità; decorso tale termine la domanda decade. In caso di istruttoria positiva il Servizio regionale territorialmente competente provvede all’iscrizione della fattoria didattica nell’Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica – Sezione provinciale di pertinenza - ed invia comunicazione di iscrizione nell’Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica alla ditta richiedente.

L’Elenco ricognitivo è pubblicato nella forma aggiornata con cadenza almeno annuale, entro il mese di gennaio, a cura di ciascun Servizio regionale territorialmente competente.

7.      L’iscrizione nell’Elenco regionale decade nelle seguenti situazioni:

a)      a seguito di specifica rinuncia da parte dell’interessato;

b)      nel caso in cui vengano persi i requisiti di legge, fatti salvi i casi di sospensione disciplinati ai commi 9 e 10 dell’articolo 3 del presente Regolamento.

8.      Ciascuna Struttura regionale territorialmente competente avvia la verifica annuale della sussistenza e del mantenimento dei requisiti previsti su almeno il 5 per cento degli imprenditori agricoli di fattoria didattica.

9.      E’ fatto obbligo all’imprenditore di comunicare al Servizio regionale territorialmente competente ogni variazione relativa ai requisiti di cui agli artt. 2 e 3 entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data in cui si è verificata la modifica. Il Servizio regionale territorialmente competente nel caso in cui accerta per la prima volta la mancata comunicazione di variazioni relative ai requisiti di cui agli artt. 2 e 3 o l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato ad adempiere alle eventuali prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’atto di diffida. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida entro il termine indicato, il Servizio regionale procede ad effettuare la contestazione e la successiva revoca dell’iscrizione nell’Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria.

10.    La modulistica relativa all’attuazione del presente articolo viene predisposta dal competente Servizio della Giunta regionale e resa disponibile anche in via telematica.

 

Art. 6

(Segnalazione certificata inizio attività “SCIA”)

 

1.      I soggetti iscritti nell’Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica possono esercitare attività didattica previa presentazione allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).

2.      La predetta comunicazione, redatta in carta semplice, specifica:

a)      le tipologie di attività didattiche che si intendono svolgere;

b)      i dati relativi all’iscrizione nell’Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica.

3.      La SCIA, oltre che per l’inizio attività, è presentata anche per le variazioni o cessazione dell’attività di Fattoria didattica.

4.      Il Comune, nei quindici giorni successivi alla presentazione della SCIA, provvede ad inviarla al Servizio regionale territorialmente competente.

5.      La attestazione del possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di fattoria didattica e dell’iscrizione all’elenco del registro regionale degli imprenditori agricoli di fattoria didattica da allegare alla SCIA è predisposta in conformità della modulistica di cui all’allegato C del presente Regolamento. Le modifiche e aggiornamenti alla modulistica di cui all’allegato C sono disposte con provvedimento del competente Servizio regionale. La modulistica è resa disponibile anche in via telematica.

 

 

Art. 7

(Simbolo delle “Fattorie didattiche d’Abruzzo”)

 

1.      E’ istituito il Simbolo “Fattorie Didattiche D’Abruzzo”, (in seguito denominato Simbolo) che contraddistingue le Fattorie didattiche della Regione Abruzzo definite all’articolo 8 della l.r.  48/2013, operanti in una o più delle categorie merceologiche riportate nell’Allegato E.

La struttura geometrica e morfologica del simbolo è rappresentata nell’Allegato D.

Le norme volte a regolare il rilascio, l’utilizzo e la revoca del detto Simbolo sono dettate dal presente Regolamento.

2.      I soggetti titolati a ricevere una licenza d’uso del Simbolo devono possedere i seguenti requisiti:

a)      essere iscritto nell’Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica;

b)      aver avviato la propria attività di Fattoria didattica in adesione all’articolo 6 del presente Regolamento.

3.      La Regione Abruzzo si riserva la facoltà di utilizzare il Simbolo per promuovere eventi singolarmente, o insieme ad altri Enti Istituzionali o Associazioni.

4.      Ciascun soggetto, che risponde alle caratteristiche individuate al comma 2, può richiedere al competente Servizio territorialmente competente della Regione Abruzzo il rilascio del simbolo per l’utilizzazione dello stesso secondo le norme del presente Regolamento.

5.      La richiesta è presentata utilizzando la modulistica predisposta dal competente Servizio e pubblicata on line sul sito della Regione Abruzzo.

6.      Esaminata la richiesta la Struttura della Regione Abruzzo emette un giudizio che è sinteticamente espresso sulla richiesta all’uso, a mezzo dell’apposizione alternativa della dicitura “approvato” o “non approvato” seguito dalla data e dalla firma del Responsabile del Servizio medesimo.

7.      Ottenuta l’approvazione (in seguito denominata “licenza”) secondo le modalità indicate nel presente articolo, al richiedente è concessa la facoltà di utilizzare il Simbolo sullo specifico prodotto o sul servizio richiesto e approvato. Il logo è inviato dalla Regione, in formato elettronico, alle Fattorie didattiche riconosciute ed il suo utilizzo diventa obbligatorio dal momento di tale invio.

8.      Un cartello con il logo regionale seguito dalla denominazione aziendale, deve essere esposto all’ingresso della struttura e ben visibile. Il logo inoltre deve essere riportato sulla segnaletica della Fattoria didattica, su tutto il materiale informativo e illustrativo che è realizzato e distribuito e sui siti Internet.

9.      Il licenziatario non può cedere la licenza, concedere sub-licenze, o altrimenti disporre del Simbolo nei confronti di terzi.

10.    Il licenziatario non può usare il Simbolo parzialmente o con modifiche, ma deve sempre usarlo nella sua interezza.

11.    Nell’utilizzo del Simbolo, il licenziatario si atterrà alle disposizioni del presente Regolamento e alle caratteristiche tecniche riportate nell’allegato D.

12.    Il licenziatario può usare il Simbolo sia da solo sia abbinato ai propri marchi o a stemmi istituzionali.

13.    Nel caso in cui la Regione Abruzzo conceda direttamente o indirettamente contributi economici per la realizzazione di iniziative di carattere promozionale, turistico, sportivo o culturale, è fatto obbligo ai beneficiari di utilizzare il Simbolo secondo le modalità contenute nel presente Regolamento.

14.    Il licenziatario si impegna a non depositare e a non utilizzare simboli, marchi, scritte, insegne, ragioni o denominazioni sociali e altri segni distintivi che possano dar luogo a rischio di confusione o di associazione con il Simbolo o con i singoli elementi dello stesso.

15.    Il licenziatario si impegna nell’uso del Simbolo e nelle relative attività a non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare, o comunque, ledere la reputazione del Simbolo.

16.    L’uso del Simbolo è concesso a titolo gratuito alle aziende agricole di cui al comma 4 che ne fanno esplicita richiesta.

17.    Il Simbolo può essere applicato o riportato segnatamente su:

a)      azioni pubblicitarie rivolte allo specifico prodotto/servizio che gode dell’uso del Simbolo;

b)      azioni di promozione di eventi a carattere turistico, culturale, eno-gastronomico, sportivo;

c)      abbigliamento promozionale e gadgets;

d)      pubblicazioni e libri legati al territorio della Regione Abruzzo;

e)      carta intestata, biglietti da visita;

f)       qualunque bene o servizio purché rientrante in una delle classi economiche elencate nell’Allegato B, ad eccezione dei beni agro-alimentari.

18.    E’ vietato l’utilizzo del Simbolo sui prodotti agro-alimentari di qualsiasi genere e tipo, nonché sulle relative confezioni e sui relativi materiali di imballaggio.

19.    Il licenziatario, in tutte le attività nelle quali usa il Simbolo, indica la propria qualità di fabbricante del prodotto o di prestatore di servizio. In ogni caso, il licenziatario si assume tutte le responsabilità derivanti dai prodotti e dai servizi oggetto della licenza, ivi incluse, a titolo esemplificativo, quelle derivanti dalla prestazione di servizi di promozione, pubblicità, distribuzione, vendita. E’ pertanto inteso che, nei limiti inderogabili di legge, il licenziatario garantisce e tiene la Regione Abruzzo indenne da qualsiasi richiesta di terzi, inclusa quella per eventuali danni, relativa alle predette responsabilità.

20.    La riproduzione o l’utilizzazione del Simbolo per scopi diversi da quelli previsti dal presente Regolamento che non siano stati preventivamente approvati per iscritto dalla Regione Abruzzo, o il suo improprio utilizzo comportano l’immediata decadenza dal diritto di utilizzo del Simbolo, nonché l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 48/2013.

21.    La Regione Abruzzo ha facoltà di perseguire legalmente secondo quanto previsto dalla normativa sulla tutela dei marchi tutti coloro che utilizzano il Simbolo senza la preventiva autorizzazione.

22.    La licenza d'uso del Marchio è concessa alle fattorie didattiche che soddisfano le seguenti condizioni:

a.       esercizio dell'attività di fattoria didattica a norma di legge;

b.      sottoscrizione dell'impegno al rispetto delle norme d'uso del Marchio.

23.    L’Allegato D con la versione in quadricromia del Simbolo è parte integrante ed essenziale del presente Regolamento.

 

Art. 8

(Obblighi ed impegni dell’operatore di fattoria didattica)

 

1.      L’operatore di fattoria didattica deve:

a)      presentare S.C.I.A. prima di dare avvio all’attività di fattoria didattica;

b)      esporre copia della S.C.I.A. che deve specificare la tipologia di attività di fattorie didattiche;

c)      esporre un cartello nello spazio antistante l’azienda con il simbolo regionale fattorie didattiche e la dicitura «Fattoria Didattica», seguita dalla denominazione;

d)      svolgere le attività nei limiti e modalità previsti dalla legge in materia di Fattorie Didattiche e dal presente Regolamento;

e)      comunicare al Servizio della Regione Abruzzo territorialmente competente qualsiasi variazione relativa ai requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento.

2.      La fattoria didattica, al fine di consentire il monitoraggio dell'andamento del settore, deve tenere un elenco degli utenti in visita riportante data della visita ed indirizzo dei partecipanti.

3.      I prodotti alimentari ottenuti nel corso dell’attività didattica attraverso la manipolazione diretta dei partecipanti ai percorsi didattici non possono essere destinati all’alimentazione e alla vendita.

4.      La fattoria didattica che utilizza la cucina domestica per la preparazione di assaggi, spuntini o merende legati allo svolgimento dell’offerta formativa non può somministrare alimenti riconducibili ai primi, ai secondi e ai contorni.

5.      La fattoria didattica deve mettere in atto ogni precauzione per evitare situazioni di pericolo ai partecipanti derivanti dalla presenza di animali, attrezzature, macchine agricole o sostanze pericolose. In particolare:

-        devono essere resi inaccessibili i locali ove vengono depositate le sostanze pericolose (farmaci, fitofarmaci, vernici, oli, rifiuti speciali pericolosi e non, ecc.);

-        devono essere eliminate le forme di pericolo negli spazi aziendali;

-        occorre proteggere i pozzi, gli invasi, le piscine e le scarpate;

-        è garantita un’ adeguata pulizia dei luoghi prossimi al centro aziendale, che devono essere liberi da materiale d'ingombro, attrezzature in disuso o altro che possa costituire ostacolo allo svolgimento dell’attività o pericolo per le persone;

-        gli ambienti aziendali e le attrezzature che rappresentano un pericolo per i fruitori dell’attività, devono essere individuati, segnalati adeguatamente e vietati all’accesso del pubblico; in particolare la segnalazione va fatta anche in forma verbale, all'insegnante o al referente di gruppo.

6.      Durante le visite e le attività educative i partecipanti devono essere coperti da assicurazione di responsabilità civile comprendente, nel caso di degustazione o somministrazione non assistita (per le aziende agricole) o assistita (per le aziende agrituristiche), il rischio di intossicazione alimentare.

7.      L’operatore di fattoria didattica segnala opportunamente, anche in forma verbale, all'insegnante o al referente di gruppo le aree e le attrezzature a rischio e si  accerta della presenza di utenti con eventuali allergie, intolleranze o problemi particolari.

8.      La fattoria didattica è accessibile alle autovetture e ai pullman o, comunque, nel caso in cui non fosse accessibile ai pullman per brevi percorsi, si può ovviare con un servizio navetta per il raggiungimento aziendale e deve rispettare le norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti in materia.

9.      La fattoria didattica deve ottemperare alle disposizioni igienico-sanitarie vigenti, nonché a quelle vigenti in tema di sicurezza e possedere attrezzature di primo soccorso efficaci e in buono stato di conservazione e gli operatori devono aver frequentato corsi di primo soccorso ai sensi della legge 626/94 e s.m.i.

 

Art. 9

(Vigilanza e controllo)

 

1.      In ottemperanza agli articoli 11 e 12 della l.r. 48/2013, i competenti Servizi territoriali della Regione predispongono apposite verifiche annuali, su un campione di aziende iscritte all'elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche, in misura non inferiore al 5 per cento, al fine di acquisire elementi sulla sussistenza ed il mantenimento dei requisiti previsti per l’iscrizione all’elenco. Tale percentuale può essere incrementata in funzione di eventuali fattori di rischio evidenziati dai controlli stessi e tiene conto anche delle segnalazioni trasmesse dagli altri organi di controllo. Il personale addetto ai controlli verifica la presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui al presente regolamento e la persistenza del rapporto di connessione e complementarietà con l’azienda agricola. Se in sede di controllo sono accertati comportamenti non rispettosi della normativa, la Regione  applica le sanzioni previste dalla l.r. 48/2013 all’articolo 11, comma 2 e all’articolo 12, comma 3 – relativo alla revoca dell’iscrizione nell’Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria – e all’articolo 13, comma 2.

2.      La vigilanza e il controllo sull’osservanza della presente legge da parte degli imprenditori agricoli che esercitano attività di fattoria didattica sono esercitate altresì, per le rispettive competenze, dai Comuni e dalle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti.

3.      Il Comune invia alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno gli esiti dei controlli effettuati nell’anno precedente.

4.      Al fine di disporre in fase di controllo delle specifiche competenze di carattere amministrativo/fiscale e tecnico, i Comuni e la Regione possono coordinarsi al fine di effettuare presso l'impresa un unico controllo congiunto.

 

Art. 10

(Criteri e modalità di assegnazione degli aiuti)

 

1.      La Regione, compatibilmente con l’eventuale stanziamento iscritto nell’apposito capitolo di spesa istituito nel bilancio regionale, con deliberazione di Giunta Regionale può definire il Programma di cui all’articolo 9 della l.r. 48/2013 ed il connesso provvedimento di cui all’articolo 14 comma 3.

2.      L’esecutività dei provvedimenti di cui al comma 1, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato, è subordinata alla verifica di compatibilità ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

3.      Per ragioni di equità e coerenza, nel caso in cui siano formulati i provvedimenti di cui al comma 1, i criteri e le modalità di assegnazione degli aiuti, nonché le modalità di monitoraggio e controllo, sono integralmente mutuati da quelli corrispettivi disposti dai Programmi della Regione Abruzzo cofinanziati dall’Unione Europea e finalizzati al finanziamento delle iniziative di cui alla l.r. 48/2013, sempre nel rispetto dei principi di Demarcazione nell’impiego di fondi comunitari dettati dalle vigenti norme dell’Unione Europea.

 

Capo II

Fattorie Agrinido

 

Art. 11

(Definizione attività di agri nido)

 

1.      La Regione, nell’ambito dei propri indirizzi generali di sviluppo, favorisce l'integrazione delle politiche agricole con alcuni interventi di carattere sociale, tra cui sono da ricomprendere i servizi educativi per la prima infanzia, al fine di fornire ai bambini in età da tre mesi a tre anni un percorso educativo portatore di stimoli per il loro processo di scoperta e di crescita, rendendoli più consapevoli e rispettosi dell’ambiente e del territorio in cui vivono.

2.      L’azienda agricola che gestisce l’Agrinido è inserita in un contesto ambientale aperto e ricco di verde, lontano da possibili fonti di inquinamento e facilmente accessibile con mezzi di trasporto.

3.      L’Agrinido, nell’ambito specifico dei servizi educativi per la prima infanzia, contribuisce alla differenziazione dell’offerta educativa, anche in considerazione della specifica dislocazione dei servizi:

a.       con riferimento alle aree montane, in cui risulta meno diffusa la presenza di servizi educativi per la prima infanzia, l’introduzione di Agrinido permette di far crescere i bambini in un contesto assimilabile all’ambiente familiare;

b.      con riferimento alle aree periferiche dei grandi e medi agglomerati urbani, dove le liste di attesa dei servizi educativi per la prima infanzia sono spesso gremite, si consente ai genitori sensibili alla cultura rurale di inserire i bambini in un contesto che risponda alla ricerca di quei valori primari ancora essenziali nel mondo agreste.

4.      L’istituzione degli Agrinido, per il conseguimento dell’obiettivo di integrazione di cui al comma 1, può contribuire a:

a.       assicurare un servizio educativo per la prima infanzia capillare e diversificato sul territorio della Regione Abruzzo;

b.      assicurare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali;

c.       salvaguardare l’ambiente, valorizzare il patrimonio rurale e le sue tradizioni;

d.      favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale.

5.      L’Agrinido si configura quale servizio educativo per la prima infanzia, rivolto a bambini di età da tre mesi a tre anni, gestito da un imprenditore agricolo singolo o associato, come individuato all’art. 2135 del c.c., presso l’azienda agricola di proprietà o condotta ad altro titolo, iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio competente, assicurando alle famiglie e ai bambini la flessibilità e la diversificazione delle attività connesse.

6.      L’impresa agricola può accogliere e organizzare un servizio di Agrinido con le modalità generali previste dalla legge regionale 28 aprile 2000, n. 76 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia) e dalla DGR del 26.06.2001, n. 565, avente ad oggetto: (l.r. 28 aprile 2000, n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" - Approvazione direttive generali di attuazione), la quale dispone, ai fini dell’autorizzazione al funzionamento, le competenze dei Comuni, le figure professionali, le caratteristiche ed i requisiti strutturali dei servizi, i requisiti strutturali, la suddivisione degli spazi interni ed esterni e i requisiti organizzativi  afferenti al numero minimo e massimo di bambini per sezione, il rapporto educatore/bambini, le competenze e i titoli di studio degli operatori dei servizi.

 

Art. 12

(Autorizzazione)

 

1.      Il servizio di Agrinido è sottoposto al regime di autorizzazione al funzionamento, ai sensi della l.r. 76/2000, della legge regionale 4 gennaio 2005, n. 2 (Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell’accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona) e in ottemperanza a quanto disciplinato dalla DGR n. 565/2001.

2.      L’istanza è presentata al Comune territorialmente competente dall’imprenditore agricolo di cui all’articolo 5, comma 2 del presente Regolamento, utilizzando l’apposito modello predisposto dalla DGR n. 1230 del 12.12.2001, Allegato A, nelle more dell’adozione del previsto Regolamento di cui alla l.r. n. 2/2005.

 

Art. 13

(Accreditamento)

 

1.      I soggetti che erogano servizi di Agrinido per bambini di età tre mesi – tre anni, interessati all’accreditamento, oltre ad essere in possesso dell’autorizzazione al funzionamento, devono possedere i requisiti aggiuntivi previsti dalla Disciplina del sistema di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia approvata con DGR n. 935 del 23.12.2011 e s.m.i.

2.      L’istanza di accreditamento è presentata dall’imprenditore agricolo che gestisce l’Agrinido al Comune territorialmente competente.

3.      L’accreditamento è disposto dal Comune con emanazione di apposito provvedimento amministrativo, nei termini stabiliti dalla normativa e dalle disposizioni regionali vigenti, utilizzando l’apposita modulistica predisposta dal competente Servizio e disponibile anche in via telematica.

4.      L’accreditamento costituisce requisito imprescindibile per l’accesso a finanziamenti con risorse pubbliche.

 

Art. 14

(Progetto educativo)

 

1.      Al fine di favorire la presa in carico dei bambini in uno specifico quadro di riferimento educativo, che contempli le linee di indirizzo e le modalità operative da adottare da parte degli educatori del servizio, l’Agrinido deve dotarsi di un proprio Progetto Educativo.

2.      Il Progetto Educativo predisposto dall’Agrinido è fondato sull’idea del bambino quale soggetto attivo e protagonista del suo processo di sviluppo, delle sue esperienze e conoscenze, tenendo in debito conto l’offerta formativa insita nella specifica tipologia del servizio.

3.      Lo sviluppo del progetto educativo deve svolgersi sia negli ambienti interni in dotazione al servizio nido, che devono risultare opportunamente attrezzati dal punto di vista pedagogico con materiali e arredi idonei a favorire diverse opportunità di gioco e di apprendimento, sia negli ambienti esterni, per sperimentare con i bambini le esplorazioni, i percorsi guidati, e le visite tematiche nell’azienda agricola.

4.      Data la tipicità del servizio offerto, il progetto educativo in un Agrinido prevede, quale filosofia di base, l'avvicinamento dei bambini a un ambiente agricolo-rurale, in un progetto esplicitato in forma necessariamente innovativa e alternativa rispetto all’offerta educativa di un asilo nido tradizionale, incoraggiando la quotidiana interazione dei bambini con la natura circostante. Le attività ordinarie, ricorrenti in un qualsiasi servizio nido, sono integrate con altre attività: laboratori di riciclo creativo, preparazione di prodotti alimentari, osservazione e cura dell'orto, sperimentazione di esperienze sensoriali in relazione ai profumi e alla manipolazione di fiori e piante, insegnamento del succedersi delle fasi temporali legate alle stagioni, insegnamento del concetto di pazienza e di percezione della natura, attraverso conoscenze tattili ed esplorative.

 

Art. 15

(Requisiti strutturali)

 

1.      Per le attività di Agrinido sono utilizzabili i fabbricati rurali, o parte di essi, in dotazione all’azienda agricola.

2.      L’utilizzo dei locali adibiti all’attività di Agrinido è specificamente destinato all’accoglienza dei bambini di età tre mesi – tre anni, i locali devono risultare conformi ai requisiti volumetrici e ai parametri di sicurezza previsti dalle norme vigenti.

3.      Le strutture e i locali destinati all’esercizio dell’attività di Agrinido devono possedere i requisiti tecnico strutturali (localizzazione e caratteristiche funzionali generali – spazi interni ed esterni adeguati) ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, l.r. n. 76/2000, l.r. n. 2/2005 e DGR n. 565/2001.

4.      Gli interventi ritenuti necessari per assicurare la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, sono effettuati nel rispetto delle prescrizioni per le strutture adibite a servizi educativi per la prima infanzia, anche con opere provvisionali.

 

Art. 16

(Attività di controllo)

 

1.      L’attività di controllo è esercitata dal Comune competente, al fine di verificare la permanenza dei requisiti e il rispetto delle condizioni e delle modalità che hanno consentito l’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento degli Agrinido.

2.      Le variazioni eventualmente intervenute in ordine ai requisiti sono  tempestivamente comunicate al Comune di appartenenza, al fine di consentire opportune valutazioni e verifiche e la consequenziale revisione dei provvedimenti amministrativi emanati.

3.      La perdita dei requisiti per l’esercizio dell’attività di Agrinido comporta, da parte del Comune territorialmente competente, la revoca dei provvedimenti di autorizzazione o di accreditamento.

 

 

 

 

 

Art. 17

(Norma finale)

 

1.      Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni emanate dal Ministero delle Politiche agricole, dalla Regione Abruzzo e dalla Direzione agricoltura.

2.      La Giunta regionale, con apposito provvedimento, può modificare gli allegati contenuti nel presente regolamento.

3.      Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica.

4.      Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica.

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

 

Segue Allegato