VISTO
l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22
novembre 1999 n. 1;
VISTI
gli artt. 39 e 44 del vigente Statuto regionale;
VISTO
il verbale n. 2 del 28.10.2015 del Consiglio Regionale – III Commissione
Consiliare Permanente, in sede deliberante
EMANA
il
seguente regolamento:
Capo I
Fattorie Didattiche
Art.
1 Finalità
Art.
2 Connessione e prevalenza: criteri e
modalità
Art.
3 Requisiti soggettivi
Art.
4 Requisiti strutturali
Art.
5 Modalità, procedure e documentazione da presentare per l’iscrizione
nell’elenco regionale ricognitivo degli
imprenditori agricoli di fattoria didattica
Art.
6 Segnalazione certificata inizio
attività “SCIA”
Art.
7 Simbolo “Fattorie didattiche d’Abruzzo”
Art.
8 Obblighi ed impegni dell’operatore di
fattoria didattica
Art.
9 Vigilanza e controlli
Art.
10 Criteri e modalità di assegnazione
degli aiuti
Capo
II
Fattorie
Agrinido
Art.
11 Definizione attività di Agrinido
Art.
12 Autorizzazione
Art.
13 Accreditamento
Art.
14 Progetto educativo
Art.
15 Requisiti strutturali
Art.
16 Attività di controllo
Art.
17 Norma finale
Allegati:
Allegato
A –Tabella per la determinazione
delle giornate di lavoro (U.L.U.) delle colture e degli allevamenti
Allegato
B –Tabella delle attività connesse
per la valorizzazione delle Giornate Lavorative e delle Unità Lavorative
Aziendali (U.L.A.)
Allegato
C –Modello SCIA Segnalazione
certificata inizio attività
Allegato
D –Simbolo Fattorie Didattiche
D’Abruzzo
Allegato
E –Elenco classi economiche di
registrazione del simbolo
Capo I
Fattorie Didattiche
Art.
1
(Finalità)
1. Il presente Regolamento disciplina
l'attività delle fattorie didattiche in attuazione della legge regionale 18
dicembre 2013, n. 48 (Disciplina delle fattorie didattiche, agrinido,
agriasilo, e agritata), articolo 20, comma 1.
Art.
2
(Connessione
e prevalenza: criteri e modalità)
1. Nel presente articolo sono definiti i
criteri e le modalità per determinare il tempo di lavoro dedicato all’attività
agricola e quello dedicato alle attività di fattoria didattica, nonché la
connessione e la prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella didattica.
2. L’attività didattica è caratterizzata dal
rapporto di connessione con l’impresa agricola e cioè con le attività di
coltivazione, silvicoltura e allevamento, che comunque rimangono prevalenti.
3. Il principio della prevalenza è stabilito
con il criterio del tempo lavoro. Il calcolo è operato distinguendo due casi:
a) attività di fattoria didattica praticata
dall’azienda agricola come unica attività multifunzionale; in tal caso il
rapporto di connessione e complementarietà si intende presunto ed anche la
prevalenza dell’attività agricola soddisfatta;
b) attività di fattoria didattica praticata
insieme ad altre attività multifunzionali come le attività agrituristiche o
attività di fattorie sociali. In tal caso il valore forfettario di 20 giornate
annue per ogni addetto impegnato nelle attività didattiche e appartenente al
nucleo familiare dell’imprenditore o dipendente del medesimo fino ad un massimo
di 40 giornate annue è cumulato alle altre attività multifunzionali così come
disciplinato dalle rispettive norme.
4. In entrambi i casi di cui alle lettere a)
e b) del comma 3, le fattorie didattiche, con la domanda di iscrizione
all’Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria
didattica, indicano le tipologie di attività didattiche che l’azienda intende
svolgere, al fine di stabilire la connessione funzionale delle attività
didattiche con le attività agricole di coltivazione, silvicoltura e allevamento
di animali. Le tipologie di attività didattiche possono essere variate dalle
aziende, previa comunicazione scritta alla Regione.
5. Ai fini dell’applicazione dei criteri e
delle modalità per determinare il tempo di lavoro dedicato all’attività
agricola, per la tipologia di azienda di cui al comma 3. lettera
b) del presente articolo, si fa riferimento alle tabelle di conversione
allegate al presente regolamento, allegati A e B.
La Giunta
regionale adegua con propria deliberazione le allegate tabelle A e B alle
modifiche ed integrazioni previste da successive fonti normative e
regolamentari.
6. La consistenza aziendale è desunta dai
dati contenuti nel fascicolo aziendale costituito ai sensi del DPR 503/1999 e
s.m.i.
Art.
3
(Requisiti
soggettivi)
1. L’attività di fattoria didattica è svolta
dall’imprenditore agricolo singolo e associato di cui all’articolo 2135 del
codice civile, che conduce un’azienda sia in proprietà che ad altro titolo.
L’imprenditore, per la gestione di tale attività, può avvalersi dei suoi
familiari, ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, nonché di
lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato.
2. Il possesso dei requisiti di cui di cui
all’articolo 4 della legge regionale n. 48/2013 è richiesto in capo al titolare
d’azienda o, qualora l’attività agricola sia esercitata in forma societaria, al
legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all’attività
didattica; quest’ultimo soggetto può soddisfare il requisito formativo per una
sola fattoria didattica.
3. La valutazione del possesso dei requisiti
di cui al presente articolo è svolta dalle competenti Strutture regionali nella
fase istruttoria volta all’iscrizione nell’elenco regionale ricognitivo degli
operatori di Fattoria didattica, nonché nelle fasi di valutazione di eventuali
variazioni nell’iscrizione medesima.
4. Tutti i soggetti di cui ai commi 1 e 2 che
coadiuvano l’imprenditore nell’attività di fattoria didattica devono essere in
possesso dei requisiti formativi di cui al presente articolo.
5. Le fattorie didattiche inserite nel
circuito regionale delle “Fattorie Didattiche d’Abruzzo” promosso dall’ex ARSSA
e in possesso dell’attestato di partecipazione al corso di formazione per
Fattorie Didattiche rilasciato dall’ex ARSSA hanno già assolto l’obbligo
formativo di cui al presente articolo.
6. Sono, altresì, qualificanti i corsi
specifici organizzati o finanziati dalla Regione Abruzzo attraverso le proprie
Strutture, anche nell’ambito di Programmi cofinanziati dall’Unione Europea, purché
rispondano ai requisiti minimi disposti dal comma 8 del presente articolo.
7. Sono, infine, riconosciuti come
qualificanti anche i corsi gestiti da Organismi di Formazione accreditati ai
sensi del D.M. n. 26 maggio 2011, n. 166 “Accreditamento delle sedi formative e
delle sedi orientative” e s.m.i., purché rispondano ai requisiti minimi
disposti dal comma 8 del presente articolo.
8. Ai fini del riconoscimento della qualifica
posseduta ai sensi del presente articolo, il corso frequentato risponde ai seguenti
requisiti:
a. La durata minima del corso è di 70 ore
comprensive delle verifiche finali. Eventuali visite guidate o stage concorrono
al raggiungimento delle ore minime di lezione fino ad un massimo di 24 ore;
b. Il rilascio dell’attestato di qualifica
per operatore di fattoria didattica è subordinato alla frequenza obbligatoria
del corso (non sono consentite assenze superiori al 10 per cento del totale delle ore di lezione) e al
superamento delle prove finali;
c. il programma del corso contempla lezioni
teorico-pratiche nelle seguenti materie: origine, storia, diffusione e
organizzazione nei principali Paesi europei e in Italia delle fattorie
didattiche. Aspetti giuridici – disciplina dell’attività didattica, aspetti
pedagogici e dinamiche di gruppo, linee guida per la progettazione di fattoria
didattica, organizzazione e gestione aziendale, comunicazione regole e
comportamenti di accoglienza ed ospitalità, mercato e marketing, sicurezza
attiva e passiva della fattoria didattica – aspetti amministrativi, fiscali,
principi e norme di igiene alimentare, valorizzazione delle risorse
territoriali, ambientali, rurali ed eno-gastronomiche.
9. Nell’ipotesi in cui per le società
l’assolvimento del requisito formativo avvenga da parte di una persona diversa
dal legale rappresentante e specificatamente preposta all’attività didattica,
il riconoscimento della fattoria didattica è limitata
al periodo di permanenza nell’impresa del soggetto in possesso dell’attestato.
Nell’ipotesi in cui l’operatore cessi il suo rapporto di lavoro con l’azienda,
la stessa deve darne obbligatoriamente comunicazione scritta alle Strutture
regionali e comunali competenti e la relativa iscrizione nell’elenco regionale
ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica è sospesa, così
come l’attività didattica, fino al momento in cui sono riacquisiti i requisiti
di cui al presente articolo.
10. Nell’ipotesi di decesso del titolare, e
conseguente subentro di un erede, o nell’ipotesi di cambio di titolarità
d’impresa la stessa impresa deve darne obbligatoriamente comunicazione alle
Strutture regionali e comunali competenti e la relativa iscrizione nell’elenco
regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica è
sospesa, così come l’attività didattica, fino al momento in cui sono
riacquisiti i requisiti di cui al presente articolo.
Art.
4
(Requisiti
strutturali)
1. L’individuazione dei requisiti strutturali
delle Fattorie Didattiche propedeutici all’iscrizione all’elenco regionale
ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica è disciplinata
dall’articolo 5 della legge di riferimento.
2. Possono essere utilizzati per attività
didattiche gli edifici o parti di essi esistenti sul fondo ed utilizzati
direttamente dall’imprenditore agricolo in rapporto di connessione con
l’attività agricola, nonché locali o edifici che sono nella disponibilità
dell’impresa situati all’esterno dei beni fondiari.
3. L’utilizzazione degli edifici a fini
didattici non comporta il cambio di destinazione d’uso e le autorizzazioni o
concessioni non sono soggette ad oneri di urbanizzazione.
4. Ai fini dell’idoneità dei locali da
impiegare per i fini di cui alla l.r. 48/2013 è sufficiente il requisito
dell’agibilità.
5. Possono essere destinati per le attività
didattiche i seguenti locali:
-
Laboratori / locali appositamente
utilizzati ed arredati;
-
Laboratori multifunzionali;
-
Locali per preparazione o
somministrazione di cibo;
-
Laboratorio di trasformazione o
vendita dei prodotti agro alimentari;
-
Locale dell’abitazione dell’imprenditore
agricolo;
-
Strutture come “gazebi e simili”.
6. Le strutture delle Fattorie didattiche rispettano
la normativa vigente in tema di superamento ed eliminazione delle barriere
architettoniche per essere accessibili a persone diversamente abili o con problemi
di deambulazioni, anche mediante opere provvisionali. Con riferimento alla
dotazione di servizi igienici questi sono adeguati e sufficienti al numero
degli ospiti, almeno due distinti per sesso di cui uno attrezzato per disabili.
7. Fermo restando i requisiti minimi previsti
dalla normativa vigente, le strutture utilizzate per le attività didattiche
posseggono le seguenti caratteristiche :
a. un’altezza minima non inferiore a metri 2,50
di altezza. In caso di soffitti inclinati, l’altezza media può essere di 2,50
metri con altezze minime non inferiori a 2,00 metri;
b. un’altezza minima dei locali adibiti a
servizio igienico non inferiore a 2,20 metri;
c. per quanto riguarda la superficie aereo
illuminante di ciascun locale è consentito derogare alla normativa vigente a
condizione che sia garantito un rapporto aereo illuminante pari al valore di
1/12 (o comunque quelli minimi previsti per i locali di abitazione se
inferiore).
d. per immobili di particolare pregio
storico-architettonico, sottoposti a vincoli di conservazione dell’aperture
esterne possono essere consentite ulteriori deroghe con la possibilità di
prevedere impianti di illuminazione autonomi e sistemi di ventilazione naturali
e meccanici di tipo ausiliario.
8. L'azienda può accogliere un numero di
partecipanti adeguato agli spazi aziendali e proporzionato al numero di
operatori presenti in azienda, che non può comunque essere superiore a 30
utenti per operatore.
Art.
5
(Modalità,
procedure e documentazione da presentare per l’iscrizione nell’elenco regionale
ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica)
1. E’ istituito presso la competente
Direzione regionale “l’Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli
di fattoria didattica” contenente la specifica degli imprenditori in possesso
dei requisiti di legge ai fini dell’esercizio di attività di fattoria
didattica. L’elenco regionale è articolato in Elenchi provinciali.
2. Gli imprenditori agricoli ai fini
dell’iscrizione nell’Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli
di fattoria didattica inoltrano apposita domanda ai sensi della l.r. 48/2013 al
Servizio della Regione Abruzzo territorialmente competente rispetto alla sede
operativa ove avviene l’attività di fattoria didattica.
3. La domanda contiene i seguenti dati principali:
-
nominativo/i
del titolare d’azienda e dell’operatore/i di fattoria didattica, la ditta o
denominazione o ragione sociale dell’impresa agricola e la denominazione della
fattoria didattica;
-
la
sede legale e la sede operativa ove viene svolta l’attività di fattoria
didattica;
-
il
C.U.A.A. (Codice unico di identificazione delle aziende agricole);
-
la
partita IVA;
-
l’indirizzo,
n. di telefono e cellulare, fax, e-mail e sito web, email pec;
-
l’ordinamento
produttivo aziendale.
4. La domanda contiene le seguenti
dichiarazioni ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”:
a) insussistenza delle seguenti condizioni:
- aver riportato nell'ultimo triennio, con
sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli
articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in
materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti
previsti da leggi speciali;
- essere stati sottoposti a misure di
prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.
b) il titolo di possesso dei fabbricati e dei
terreni costituenti l’azienda;
c) il rapporto di connessione delle attività
di fattoria didattica con quelle agricole e la prevalenza dell’attività
agricola su quella di fattoria didattica;
d) le tipologie di attività didattiche che
l’azienda intende svolgere;
e) le strutture e relative superfici
disponibili in azienda che si intendono destinare alle attività di fattorie
didattiche;
f) il possesso dei requisiti previsti dagli
artt. 3 e 4 del presente Regolamento;
g) la consistenza aziendale mediante la
costituzione del fascicolo aziendale di cui all’articolo 9 del D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 e agli
artt. 13 e 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
5. Alla domanda è allegata copia dichiarata
conforme all’originale del documento attestante la specifica qualifica
posseduta. Nel caso di presentazione di titoli di cui ai commi 6 e 7
dell’articolo 3 del presente Regolamento, alla domanda è allegata dichiarazione
dell’Organismo di Formazione che ha rilasciato l’attestato di qualifica
presentato e relativa alla rispondenza del corso ai requisiti minimi disposti
dal comma 8 del medesimo articolo 3.
6. Entro 30 giorni dalla data di ricezione
della domanda con la relativa documentazione, il Servizio regionale
territorialmente competente provvede all’istruttoria della verifica del
possesso dei requisiti soggettivi, strutturali e di connessione e prevalenza
necessari per l’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 6 della l.r. 48/2013.
In caso di mancanza di uno dei requisiti soggettivi o strutturali previsti agli
articoli 2, 3 e 4 del presente Regolamento il Servizio regionale
territorialmente competente concede 60 giorni di tempo per raggiungere la
conformità; decorso tale termine la domanda decade. In caso di istruttoria
positiva il Servizio regionale territorialmente competente provvede
all’iscrizione della fattoria didattica nell’Elenco regionale ricognitivo degli
imprenditori agricoli di fattoria didattica – Sezione provinciale di pertinenza
- ed invia comunicazione di iscrizione nell’Elenco regionale ricognitivo degli
imprenditori agricoli di fattoria didattica alla ditta richiedente.
L’Elenco
ricognitivo è pubblicato nella forma aggiornata con cadenza almeno annuale,
entro il mese di gennaio, a cura di ciascun Servizio regionale territorialmente
competente.
7. L’iscrizione nell’Elenco regionale decade
nelle seguenti situazioni:
a) a seguito di specifica rinuncia da parte
dell’interessato;
b) nel caso in cui vengano persi i requisiti
di legge, fatti salvi i casi di sospensione disciplinati ai commi 9 e 10
dell’articolo 3 del presente Regolamento.
8. Ciascuna Struttura regionale
territorialmente competente avvia la verifica annuale della sussistenza e del
mantenimento dei requisiti previsti su almeno il 5 per cento degli imprenditori
agricoli di fattoria didattica.
9. E’ fatto obbligo all’imprenditore di
comunicare al Servizio regionale territorialmente competente ogni variazione
relativa ai requisiti di cui agli artt. 2 e 3 entro il termine di trenta
giorni, decorrenti dalla data in cui si è verificata la modifica. Il Servizio
regionale territorialmente competente nel caso in cui accerta per la prima
volta la mancata comunicazione di variazioni relative ai requisiti di cui agli
artt. 2 e 3 o l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato ad
adempiere alle eventuali prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni
dalla data di ricezione dell’atto di diffida. In caso di mancata ottemperanza
alle prescrizioni contenute nella diffida entro il termine indicato, il
Servizio regionale procede ad effettuare la contestazione e la successiva
revoca dell’iscrizione nell’Elenco regionale ricognitivo degli imprenditori
agricoli di fattoria.
10. La modulistica relativa all’attuazione del presente
articolo viene predisposta dal competente Servizio della Giunta regionale e
resa disponibile anche in via telematica.
Art.
6
(Segnalazione certificata inizio attività
“SCIA”)
1. I soggetti iscritti nell’Elenco regionale
ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica possono
esercitare attività didattica previa presentazione allo Sportello Unico per le
attività produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente della
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).
2. La predetta comunicazione, redatta in
carta semplice, specifica:
a) le tipologie di attività didattiche che si
intendono svolgere;
b) i dati relativi all’iscrizione nell’Elenco
regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica.
3. La SCIA, oltre che per l’inizio attività,
è presentata anche per le variazioni o cessazione dell’attività di Fattoria
didattica.
4. Il Comune, nei quindici giorni successivi
alla presentazione della SCIA, provvede ad inviarla al Servizio regionale
territorialmente competente.
5. La attestazione del possesso dei requisiti
per l’esercizio dell’attività di fattoria didattica e dell’iscrizione
all’elenco del registro regionale degli imprenditori agricoli di fattoria
didattica da allegare alla SCIA è predisposta in conformità della modulistica
di cui all’allegato C del presente Regolamento. Le modifiche e aggiornamenti
alla modulistica di cui all’allegato C sono disposte con provvedimento del
competente Servizio regionale. La modulistica è resa disponibile anche in via
telematica.
Art.
7
(Simbolo
delle “Fattorie didattiche d’Abruzzo”)
1. E’ istituito il Simbolo “Fattorie
Didattiche D’Abruzzo”, (in seguito denominato Simbolo) che contraddistingue le
Fattorie didattiche della Regione Abruzzo definite all’articolo 8 della
l.r. 48/2013, operanti in una o più
delle categorie merceologiche riportate nell’Allegato E.
La struttura
geometrica e morfologica del simbolo è rappresentata nell’Allegato D.
Le norme volte a
regolare il rilascio, l’utilizzo e la revoca del detto Simbolo sono dettate dal
presente Regolamento.
2. I soggetti titolati a ricevere una licenza
d’uso del Simbolo devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nell’Elenco regionale
ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica;
b) aver avviato la propria attività di
Fattoria didattica in adesione all’articolo 6 del presente Regolamento.
3. La Regione Abruzzo si riserva la facoltà
di utilizzare il Simbolo per promuovere eventi singolarmente, o insieme ad
altri Enti Istituzionali o Associazioni.
4. Ciascun soggetto, che risponde alle
caratteristiche individuate al comma 2, può richiedere al competente Servizio
territorialmente competente della Regione Abruzzo il rilascio del simbolo per
l’utilizzazione dello stesso secondo le norme del presente Regolamento.
5. La richiesta è presentata utilizzando la
modulistica predisposta dal competente Servizio e pubblicata on line sul sito
della Regione Abruzzo.
6. Esaminata la richiesta la Struttura della
Regione Abruzzo emette un giudizio che è sinteticamente espresso sulla
richiesta all’uso, a mezzo dell’apposizione alternativa della dicitura
“approvato” o “non approvato” seguito dalla data e dalla firma del Responsabile
del Servizio medesimo.
7. Ottenuta l’approvazione (in seguito
denominata “licenza”) secondo le modalità indicate nel presente articolo, al
richiedente è concessa la facoltà di utilizzare il Simbolo sullo specifico
prodotto o sul servizio richiesto e approvato. Il logo è inviato dalla Regione,
in formato elettronico, alle Fattorie didattiche riconosciute ed il suo
utilizzo diventa obbligatorio dal momento di tale invio.
8. Un cartello con il logo regionale seguito
dalla denominazione aziendale, deve essere esposto all’ingresso della struttura
e ben visibile. Il logo inoltre deve essere riportato sulla segnaletica della
Fattoria didattica, su tutto il materiale informativo e illustrativo che è
realizzato e distribuito e sui siti Internet.
9. Il licenziatario non può cedere la
licenza, concedere sub-licenze, o altrimenti disporre del Simbolo nei confronti
di terzi.
10. Il licenziatario non può usare il Simbolo
parzialmente o con modifiche, ma deve sempre usarlo nella sua interezza.
11. Nell’utilizzo del Simbolo, il licenziatario
si atterrà alle disposizioni del presente Regolamento e alle caratteristiche
tecniche riportate nell’allegato D.
12. Il licenziatario può usare il Simbolo sia da
solo sia abbinato ai propri marchi o a stemmi istituzionali.
13. Nel caso in cui la Regione Abruzzo conceda
direttamente o indirettamente contributi economici per la realizzazione di
iniziative di carattere promozionale, turistico, sportivo o culturale, è fatto
obbligo ai beneficiari di utilizzare il Simbolo secondo le modalità contenute
nel presente Regolamento.
14. Il licenziatario si impegna a non depositare
e a non utilizzare simboli, marchi, scritte, insegne, ragioni o denominazioni
sociali e altri segni distintivi che possano dar luogo a rischio di confusione
o di associazione con il Simbolo o con i singoli elementi dello stesso.
15. Il licenziatario si impegna nell’uso del
Simbolo e nelle relative attività a non compiere alcun atto o omissione che
possa danneggiare, o comunque, ledere la reputazione del Simbolo.
16. L’uso del Simbolo è concesso a titolo gratuito
alle aziende agricole di cui al comma 4 che ne fanno esplicita richiesta.
17. Il Simbolo può essere applicato o riportato
segnatamente su:
a) azioni pubblicitarie rivolte allo
specifico prodotto/servizio che gode dell’uso del Simbolo;
b) azioni di promozione di eventi a carattere
turistico, culturale, eno-gastronomico, sportivo;
c) abbigliamento promozionale e gadgets;
d) pubblicazioni e libri legati al territorio
della Regione Abruzzo;
e) carta intestata, biglietti da visita;
f) qualunque bene o servizio purché
rientrante in una delle classi economiche elencate nell’Allegato B, ad
eccezione dei beni agro-alimentari.
18. E’ vietato l’utilizzo del Simbolo sui
prodotti agro-alimentari di qualsiasi genere e tipo, nonché sulle relative
confezioni e sui relativi materiali di imballaggio.
19. Il licenziatario, in tutte le attività nelle
quali usa il Simbolo, indica la propria qualità di fabbricante del prodotto o
di prestatore di servizio. In ogni caso, il licenziatario si assume tutte le
responsabilità derivanti dai prodotti e dai servizi oggetto della licenza, ivi
incluse, a titolo esemplificativo, quelle derivanti dalla prestazione di
servizi di promozione, pubblicità, distribuzione, vendita. E’ pertanto inteso
che, nei limiti inderogabili di legge, il licenziatario garantisce e tiene la
Regione Abruzzo indenne da qualsiasi richiesta di terzi, inclusa quella per
eventuali danni, relativa alle predette responsabilità.
20. La riproduzione o l’utilizzazione del
Simbolo per scopi diversi da quelli previsti dal presente Regolamento che non
siano stati preventivamente approvati per iscritto dalla Regione Abruzzo, o il
suo improprio utilizzo comportano l’immediata decadenza dal diritto di utilizzo
del Simbolo, nonché l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2
dell’articolo 13 della l.r. 48/2013.
21. La Regione Abruzzo ha facoltà di perseguire
legalmente secondo quanto previsto dalla normativa sulla tutela dei marchi
tutti coloro che utilizzano il Simbolo senza la preventiva autorizzazione.
22. La licenza d'uso del Marchio è concessa alle
fattorie didattiche che soddisfano le seguenti condizioni:
a. esercizio dell'attività di fattoria
didattica a norma di legge;
b. sottoscrizione dell'impegno al rispetto
delle norme d'uso del Marchio.
23. L’Allegato D con la versione in quadricromia
del Simbolo è parte integrante ed essenziale del presente Regolamento.
Art.
8
(Obblighi
ed impegni dell’operatore di fattoria didattica)
1. L’operatore di fattoria didattica deve:
a) presentare S.C.I.A. prima di dare avvio
all’attività di fattoria didattica;
b) esporre copia della S.C.I.A. che deve
specificare la tipologia di attività di fattorie didattiche;
c) esporre un cartello nello spazio
antistante l’azienda con il simbolo regionale fattorie didattiche e la dicitura
«Fattoria Didattica», seguita dalla denominazione;
d) svolgere le attività nei limiti e modalità
previsti dalla legge in materia di Fattorie Didattiche e dal presente
Regolamento;
e) comunicare al Servizio della Regione
Abruzzo territorialmente competente qualsiasi variazione relativa ai requisiti
di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento.
2. La fattoria didattica, al fine di
consentire il monitoraggio dell'andamento del settore, deve tenere un elenco degli
utenti in visita riportante data della visita ed indirizzo dei partecipanti.
3. I prodotti alimentari ottenuti nel corso
dell’attività didattica attraverso la manipolazione diretta dei partecipanti ai
percorsi didattici non possono essere destinati all’alimentazione e alla
vendita.
4. La fattoria didattica che utilizza la
cucina domestica per la preparazione di assaggi, spuntini o merende legati allo
svolgimento dell’offerta formativa non può somministrare alimenti riconducibili
ai primi, ai secondi e ai contorni.
5. La fattoria didattica deve mettere in atto
ogni precauzione per evitare situazioni di pericolo ai partecipanti derivanti
dalla presenza di animali, attrezzature, macchine agricole o sostanze
pericolose. In particolare:
- devono essere resi inaccessibili i
locali ove vengono depositate le sostanze pericolose (farmaci, fitofarmaci,
vernici, oli, rifiuti speciali pericolosi e non, ecc.);
- devono essere eliminate le forme di
pericolo negli spazi aziendali;
- occorre proteggere i pozzi, gli invasi,
le piscine e le scarpate;
- è garantita un’
adeguata pulizia dei luoghi prossimi al centro aziendale, che devono
essere liberi da materiale d'ingombro, attrezzature in disuso o altro che possa
costituire ostacolo allo svolgimento dell’attività o pericolo per le persone;
- gli ambienti aziendali e le attrezzature
che rappresentano un pericolo per i fruitori dell’attività, devono essere
individuati, segnalati adeguatamente e vietati all’accesso del pubblico; in
particolare la segnalazione va fatta anche in forma verbale, all'insegnante o
al referente di gruppo.
6. Durante le visite e le attività educative
i partecipanti devono essere coperti da assicurazione di responsabilità civile
comprendente, nel caso di degustazione o somministrazione non assistita (per le
aziende agricole) o assistita (per le aziende agrituristiche), il rischio di
intossicazione alimentare.
7. L’operatore di fattoria didattica segnala
opportunamente, anche in forma verbale, all'insegnante o al referente di gruppo
le aree e le attrezzature a rischio e si accerta della presenza di utenti con
eventuali allergie, intolleranze o problemi particolari.
8. La fattoria didattica è accessibile alle
autovetture e ai pullman o, comunque, nel caso in cui non fosse accessibile ai
pullman per brevi percorsi, si può ovviare con un servizio navetta per il
raggiungimento aziendale e deve rispettare le norme igienico-sanitarie e di
sicurezza vigenti in materia.
9. La fattoria didattica deve ottemperare
alle disposizioni igienico-sanitarie vigenti, nonché a quelle vigenti in tema
di sicurezza e possedere attrezzature di primo soccorso efficaci e in buono
stato di conservazione e gli operatori devono aver frequentato corsi di primo
soccorso ai sensi della legge 626/94 e s.m.i.
Art. 9
(Vigilanza e controllo)
1. In ottemperanza agli articoli 11 e 12
della l.r. 48/2013, i competenti Servizi territoriali della Regione
predispongono apposite verifiche annuali, su un campione di aziende iscritte
all'elenco regionale degli operatori di fattorie didattiche, in misura non
inferiore al 5 per cento, al fine di acquisire elementi sulla sussistenza ed il
mantenimento dei requisiti previsti per l’iscrizione all’elenco. Tale
percentuale può essere incrementata in funzione di eventuali fattori di rischio
evidenziati dai controlli stessi e tiene conto anche delle segnalazioni
trasmesse dagli altri organi di controllo. Il personale addetto ai controlli
verifica la presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui al presente
regolamento e la persistenza del rapporto di connessione e complementarietà con
l’azienda agricola. Se in sede di controllo sono accertati comportamenti non
rispettosi della normativa, la Regione applica le sanzioni previste dalla
l.r. 48/2013 all’articolo 11, comma 2 e all’articolo 12, comma 3 – relativo
alla revoca dell’iscrizione nell’Elenco regionale ricognitivo degli
imprenditori agricoli di fattoria – e all’articolo 13, comma 2.
2. La vigilanza e il controllo
sull’osservanza della presente legge da parte degli imprenditori agricoli che
esercitano attività di fattoria didattica sono esercitate altresì, per le
rispettive competenze, dai Comuni e dalle Aziende sanitarie locali
territorialmente competenti.
3. Il Comune invia alla Regione entro il 31
gennaio di ogni anno gli esiti dei controlli effettuati nell’anno precedente.
4. Al fine di disporre in fase di controllo
delle specifiche competenze di carattere amministrativo/fiscale e tecnico, i
Comuni e la Regione possono coordinarsi al fine di effettuare presso l'impresa
un unico controllo congiunto.
Art.
10
(Criteri
e modalità di assegnazione degli aiuti)
1. La Regione, compatibilmente con
l’eventuale stanziamento iscritto nell’apposito capitolo di spesa istituito nel
bilancio regionale, con deliberazione di Giunta Regionale può definire il Programma
di cui all’articolo 9 della l.r. 48/2013 ed il connesso provvedimento di cui
all’articolo 14 comma 3.
2. L’esecutività dei provvedimenti di cui al
comma 1, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato, è
subordinata alla verifica di compatibilità ai sensi degli articoli 107 e 108
del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
3. Per ragioni di equità e coerenza, nel caso
in cui siano formulati i provvedimenti di cui al comma 1, i criteri e le
modalità di assegnazione degli aiuti, nonché le modalità di monitoraggio e
controllo, sono integralmente mutuati da quelli corrispettivi disposti dai
Programmi della Regione Abruzzo cofinanziati dall’Unione Europea e finalizzati
al finanziamento delle iniziative di cui alla l.r. 48/2013, sempre nel rispetto
dei principi di Demarcazione nell’impiego di fondi comunitari dettati dalle
vigenti norme dell’Unione Europea.
Capo II
Fattorie Agrinido
Art.
11
(Definizione
attività di agri nido)
1. La Regione, nell’ambito dei propri indirizzi
generali di sviluppo, favorisce l'integrazione delle politiche agricole con
alcuni interventi di carattere sociale, tra cui sono da ricomprendere i servizi
educativi per la prima infanzia, al fine di fornire ai bambini in età da tre
mesi a tre anni un percorso educativo portatore di stimoli per il loro processo
di scoperta e di crescita, rendendoli più consapevoli e rispettosi
dell’ambiente e del territorio in cui vivono.
2. L’azienda agricola che gestisce l’Agrinido
è inserita in un contesto ambientale aperto e ricco di verde, lontano da
possibili fonti di inquinamento e facilmente accessibile con mezzi di
trasporto.
3. L’Agrinido, nell’ambito specifico dei
servizi educativi per la prima infanzia, contribuisce alla differenziazione
dell’offerta educativa, anche in considerazione della specifica dislocazione
dei servizi:
a. con riferimento alle aree montane, in cui
risulta meno diffusa la presenza di servizi educativi per la prima infanzia,
l’introduzione di Agrinido permette di far crescere i bambini in un contesto
assimilabile all’ambiente familiare;
b. con riferimento alle aree periferiche dei
grandi e medi agglomerati urbani, dove le liste di attesa dei servizi educativi
per la prima infanzia sono spesso gremite, si consente ai genitori sensibili
alla cultura rurale di inserire i bambini in un contesto che risponda alla
ricerca di quei valori primari ancora essenziali nel mondo agreste.
4. L’istituzione degli Agrinido, per il
conseguimento dell’obiettivo di integrazione di cui al comma 1, può contribuire
a:
a. assicurare un servizio educativo per la
prima infanzia capillare e diversificato sul territorio della Regione Abruzzo;
b. assicurare la permanenza degli
imprenditori agricoli nelle zone rurali;
c. salvaguardare l’ambiente, valorizzare il
patrimonio rurale e le sue tradizioni;
d. favorire il recupero del patrimonio
edilizio rurale.
5. L’Agrinido si configura quale servizio
educativo per la prima infanzia, rivolto a bambini di età da tre mesi a tre
anni, gestito da un imprenditore agricolo singolo o associato, come individuato
all’art. 2135 del c.c., presso l’azienda agricola di proprietà o condotta ad
altro titolo, iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio
competente, assicurando alle famiglie e ai bambini la flessibilità e la diversificazione
delle attività connesse.
6. L’impresa agricola può accogliere e
organizzare un servizio di Agrinido con le modalità generali previste dalla
legge regionale 28 aprile 2000, n. 76 (Norme in materia di servizi educativi
per la prima infanzia) e dalla DGR del 26.06.2001, n. 565, avente ad oggetto:
(l.r. 28 aprile 2000, n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la
prima infanzia" - Approvazione direttive generali di attuazione), la quale
dispone, ai fini dell’autorizzazione al funzionamento, le competenze dei
Comuni, le figure professionali, le caratteristiche ed i requisiti strutturali
dei servizi, i requisiti strutturali, la suddivisione degli spazi interni ed
esterni e i requisiti organizzativi
afferenti al numero minimo e massimo di bambini per sezione, il rapporto
educatore/bambini, le competenze e i titoli di studio degli operatori dei
servizi.
Art.
12
(Autorizzazione)
1. Il servizio di Agrinido è sottoposto al
regime di autorizzazione al funzionamento, ai sensi della l.r. 76/2000, della
legge regionale 4 gennaio 2005, n. 2 (Disciplina delle autorizzazioni al
funzionamento e dell’accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona)
e in ottemperanza a quanto disciplinato dalla DGR n. 565/2001.
2. L’istanza è presentata al Comune
territorialmente competente dall’imprenditore agricolo di cui all’articolo 5,
comma 2 del presente Regolamento, utilizzando l’apposito modello predisposto
dalla DGR n. 1230 del 12.12.2001, Allegato A, nelle more dell’adozione del
previsto Regolamento di cui alla l.r. n. 2/2005.
Art.
13
(Accreditamento)
1. I soggetti che erogano servizi di Agrinido
per bambini di età tre mesi – tre anni, interessati all’accreditamento, oltre
ad essere in possesso dell’autorizzazione al funzionamento, devono possedere i
requisiti aggiuntivi previsti dalla Disciplina del sistema di accreditamento
dei servizi educativi per la prima infanzia approvata con DGR n. 935 del
23.12.2011 e s.m.i.
2. L’istanza di accreditamento è presentata
dall’imprenditore agricolo che gestisce l’Agrinido al Comune territorialmente
competente.
3. L’accreditamento è disposto dal Comune con
emanazione di apposito provvedimento amministrativo, nei termini stabiliti
dalla normativa e dalle disposizioni regionali vigenti, utilizzando l’apposita
modulistica predisposta dal competente Servizio e disponibile anche in via
telematica.
4. L’accreditamento costituisce requisito
imprescindibile per l’accesso a finanziamenti con risorse pubbliche.
Art.
14
(Progetto educativo)
1. Al fine di favorire la presa in carico dei
bambini in uno specifico quadro di riferimento educativo, che contempli le
linee di indirizzo e le modalità operative da adottare da parte degli educatori
del servizio, l’Agrinido deve dotarsi di un proprio Progetto Educativo.
2. Il Progetto Educativo predisposto
dall’Agrinido è fondato sull’idea del bambino quale soggetto attivo e
protagonista del suo processo di sviluppo, delle sue esperienze e conoscenze,
tenendo in debito conto l’offerta formativa insita nella specifica tipologia del
servizio.
3. Lo sviluppo del progetto educativo deve
svolgersi sia negli ambienti interni in dotazione al servizio nido, che devono
risultare opportunamente attrezzati dal punto di vista pedagogico con materiali
e arredi idonei a favorire diverse opportunità di gioco e di apprendimento, sia
negli ambienti esterni, per sperimentare con i bambini le esplorazioni, i
percorsi guidati, e le visite tematiche nell’azienda agricola.
4. Data la tipicità del servizio offerto, il
progetto educativo in un Agrinido prevede, quale filosofia di base,
l'avvicinamento dei bambini a un ambiente agricolo-rurale, in un progetto
esplicitato in forma necessariamente innovativa e alternativa rispetto
all’offerta educativa di un asilo nido tradizionale, incoraggiando la quotidiana
interazione dei bambini con la natura circostante. Le attività ordinarie,
ricorrenti in un qualsiasi servizio nido, sono integrate con altre attività:
laboratori di riciclo creativo, preparazione di prodotti alimentari,
osservazione e cura dell'orto, sperimentazione di esperienze sensoriali in
relazione ai profumi e alla manipolazione di fiori e piante, insegnamento del
succedersi delle fasi temporali legate alle stagioni, insegnamento del concetto
di pazienza e di percezione della natura, attraverso conoscenze tattili ed
esplorative.
Art.
15
(Requisiti
strutturali)
1. Per le attività di Agrinido sono
utilizzabili i fabbricati rurali, o parte di essi, in dotazione all’azienda
agricola.
2. L’utilizzo dei locali adibiti all’attività
di Agrinido è specificamente destinato all’accoglienza dei bambini di età tre
mesi – tre anni, i locali devono risultare conformi ai requisiti volumetrici e
ai parametri di sicurezza previsti dalle norme vigenti.
3. Le strutture e i locali destinati
all’esercizio dell’attività di Agrinido devono possedere i requisiti tecnico
strutturali (localizzazione e caratteristiche funzionali generali – spazi
interni ed esterni adeguati) ed igienico-sanitari previsti dalla normativa
vigente, l.r. n. 76/2000, l.r. n. 2/2005 e DGR n. 565/2001.
4. Gli interventi ritenuti necessari per
assicurare la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di
superamento delle barriere architettoniche, sono effettuati nel rispetto delle
prescrizioni per le strutture adibite a servizi educativi per la prima
infanzia, anche con opere provvisionali.
Art.
16
(Attività
di controllo)
1. L’attività di controllo è esercitata dal
Comune competente, al fine di verificare la permanenza dei requisiti e il rispetto
delle condizioni e delle modalità che hanno consentito l’emanazione dei
provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento degli Agrinido.
2. Le variazioni eventualmente intervenute in
ordine ai requisiti sono
tempestivamente comunicate al Comune di appartenenza, al fine di
consentire opportune valutazioni e verifiche e la consequenziale revisione dei
provvedimenti amministrativi emanati.
3. La perdita dei requisiti per l’esercizio
dell’attività di Agrinido comporta, da parte del Comune territorialmente
competente, la revoca dei provvedimenti di autorizzazione o di accreditamento.
Art.
17
(Norma
finale)
1. Per quanto non previsto dal presente
Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni emanate dal Ministero delle
Politiche agricole, dalla Regione Abruzzo e dalla Direzione agricoltura.
2. La Giunta regionale, con apposito
provvedimento, può modificare gli allegati contenuti nel presente regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica.
4. Il presente Regolamento è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica.
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso