E
ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art.
1
(Finalità)
1. La Regione, tenuto conto di quanto
previsto in materia di infrastrutture nella strategia «Europa 2020», nonché di
quanto stabilito nel Piano Nazionale degli Aeroporti approvato dal Consiglio
dei Ministri in data 27 agosto 2015, concede un contributo alle spese di
funzionamento a favore dell’Aeroporto d’Abruzzo, già individuato quale
aeroporto di interesse nazionale ed inserito nel comprehensive
network delle reti europee Ten-T ai sensi del Reg.
(UE) n. 1315/2013.
Art.
2
(Concessione
contributo straordinario)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1 e
per il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario, sulla base delle
proiezioni contenute nel piano industriale 2015-2020 approvato dall’assemblea
della società di gestione dell’Aeroporto d’Abruzzo SAGA S.p.A. del 7 settembre
2015, è concesso alla medesima società, quale aiuto al funzionamento in favore
dell’Aeroporto d’Abruzzo, un contributo pari ad € 3.000.000,00 per l’annualità
2015, nelle more dell’istituzione del regime nazionale di cui al punto 123
della Comunicazione della Commissione europea (2014/C 99/03).
Art.
3
(Norma
finanziaria)
1. Agli oneri di cui alla presente legge si
provvede mediante lo stanziamento del capitolo di spesa 06.02.004 - 242422,
denominato "Valorizzazione ed internazionalizzazione dell’Aeroporto
d’Abruzzo".
2. Al bilancio di previsione del corrente
esercizio finanziario sono apportate le seguenti variazioni in termini di
competenza e di cassa per la sola annualità 2015:
a) lo stanziamento del capitolo di spesa
06.02.004 - 242422, denominato "Valorizzazione ed internazionalizzazione
dell’Aeroporto d’Abruzzo" è incrementato di € 3.000.000,00;
b) lo stanziamento del capitolo di entrata
01.01.003 - 11770 denominato "Addizionale IRPEF di cui al D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 - Leva Fiscale Regionale
destinata alle funzioni proprie" è incrementato di € 3.000.000,00.
Art.
4
(Interventi
a favore delle Province per attuazione Piano neve)
1. La Regione interviene finanziariamente a
favore delle Province a supporto della attuazione del "Piano neve -
2015/2016" al fine di ridurre i disagi sulla viabilità del territorio
regionale.
2. La Giunta regionale definisce i criteri e
gli importi di erogazione delle risorse di cui alla presente norma.
3. L'onere finanziario quantificato per l'anno
2015 in euro 400.000,00 trova copertura con lo stanziamento del capitolo di
spesa, di nuova istituzione, 06.01.007 - 171402, denominato "Intervento
regionale a favore delle Province per Piano neve".
4. Al fine di garantire la fruibilità delle
strade provinciali del comprensorio sciistico di Passolanciano,
la Regione concede un contributo straordinario per l'anno 2015 a favore delle
Province di Chieti e di Pescara pari ad euro 50.000,00. L'onere finanziario
trova copertura con lo stanziamento del capitolo di spesa 06.01.007 - 171402,
denominato "Intervento regionale a favore delle Province per Piano
neve" di cui al comma 3.
5. Allo stato di previsione della spesa e
dell'entrata del bilancio corrente, sono apportate, limitatamente all'annualità
2015, le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
a) stanziamento del capitolo di spesa
06.01.007 - 171402, denominato "Intervento regionale a favore delle
Province per Piano neve" in aumento per euro 450.000,00;
b) stanziamento del capitolo di entrata 01.01.002
- 11695.1, denominato "Quota del prodotto delle concessioni per la
coltivazione degli idrocarburi a favore delle regioni a statuto ordinario"
in aumento per euro 15.000,00;
c) stanziamento del capitolo di entrata
03.05.001 - 35020.1, denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri di
urbanizzazione per il recupero dei sottotetti" in aumento per euro
70.000,00;
d) stanziamento del capitolo di entrata
03.05.001 - 36201.1, denominato "Recuperi di somme erogate su capitoli di
spesa della parte corrente di bilancio" in aumento per euro 45.000,00;
e) stanziamento del capitolo di entrata
04.02.002 - 42202.1, denominato "Entrate per rimborso di mutui del fondo
di rotazione ex L.R. 9.1.1997, n. 10 per lo sviluppo della proprietà
coltivatrice" in aumento per euro 320.000,00.
Art.
5
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).
La presente legge regionale sarà pubblicata
nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 12 Novembre 2015
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso