Valorizzazione dello scalo d'Abruzzo e interventi a favore delle Province per attuazione Piano neve.

 

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Art. 1

(Finalità)

 

1.      La Regione, tenuto conto di quanto previsto in materia di infrastrutture nella strategia «Europa 2020», nonché di quanto stabilito nel Piano Nazionale degli Aeroporti approvato dal Consiglio dei Ministri in data 27 agosto 2015, concede un contributo alle spese di funzionamento a favore dell’Aeroporto d’Abruzzo, già individuato quale aeroporto di interesse nazionale ed inserito nel comprehensive network delle reti europee Ten-T ai sensi del Reg. (UE) n. 1315/2013.

 

Art. 2

(Concessione contributo straordinario)

 

1.      Per le finalità di cui all’articolo 1 e per il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario, sulla base delle proiezioni contenute nel piano industriale 2015-2020 approvato dall’assemblea della società di gestione dell’Aeroporto d’Abruzzo SAGA S.p.A. del 7 settembre 2015, è concesso alla medesima società, quale aiuto al funzionamento in favore dell’Aeroporto d’Abruzzo, un contributo pari ad € 3.000.000,00 per l’annualità 2015, nelle more dell’istituzione del regime nazionale di cui al punto 123 della Comunicazione della Commissione europea (2014/C 99/03).

 

Art. 3

(Norma finanziaria)

 

1.      Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante lo stanziamento del capitolo di spesa 06.02.004 - 242422, denominato "Valorizzazione ed internazionalizzazione dell’Aeroporto d’Abruzzo".

2.      Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa per la sola annualità 2015:

a)      lo stanziamento del capitolo di spesa 06.02.004 - 242422, denominato "Valorizzazione ed internazionalizzazione dell’Aeroporto d’Abruzzo" è incrementato di € 3.000.000,00;

b)      lo stanziamento del capitolo di entrata 01.01.003 - 11770 denominato "Addizionale IRPEF di cui al D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 - Leva Fiscale Regionale destinata alle funzioni proprie" è incrementato di € 3.000.000,00.

 

Art. 4

(Interventi a favore delle Province per attuazione Piano neve)

 

1.      La Regione interviene finanziariamente a favore delle Province a supporto della attuazione del "Piano neve - 2015/2016" al fine di ridurre i disagi sulla viabilità del territorio regionale.

2.      La Giunta regionale definisce i criteri e gli importi di erogazione delle risorse di cui alla presente norma.

3.      L'onere finanziario quantificato per l'anno 2015 in euro 400.000,00 trova copertura con lo stanziamento del capitolo di spesa, di nuova istituzione, 06.01.007 - 171402, denominato "Intervento regionale a favore delle Province per Piano neve".

4.      Al fine di garantire la fruibilità delle strade provinciali del comprensorio sciistico di Passolanciano, la Regione concede un contributo straordinario per l'anno 2015 a favore delle Province di Chieti e di Pescara pari ad euro 50.000,00. L'onere finanziario trova copertura con lo stanziamento del capitolo di spesa 06.01.007 - 171402, denominato "Intervento regionale a favore delle Province per Piano neve" di cui al comma 3.

5.      Allo stato di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio corrente, sono apportate, limitatamente all'annualità 2015, le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a)      stanziamento del capitolo di spesa 06.01.007 - 171402, denominato "Intervento regionale a favore delle Province per Piano neve" in aumento per euro 450.000,00;

b)      stanziamento del capitolo di entrata 01.01.002 - 11695.1, denominato "Quota del prodotto delle concessioni per la coltivazione degli idrocarburi a favore delle regioni a statuto ordinario" in aumento per euro 15.000,00;

c)      stanziamento del capitolo di entrata 03.05.001 - 35020.1, denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti" in aumento per euro 70.000,00;

d)      stanziamento del capitolo di entrata 03.05.001 - 36201.1, denominato "Recuperi di somme erogate su capitoli di spesa della parte corrente di bilancio" in aumento per euro 45.000,00;

e)      stanziamento del capitolo di entrata 04.02.002 - 42202.1, denominato "Entrate per rimborso di mutui del fondo di rotazione ex L.R. 9.1.1997, n. 10 per lo sviluppo della proprietà coltivatrice" in aumento per euro 320.000,00.

 

Art. 5

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 12 Novembre 2015

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso