E
ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art.
1
(Modifica
all’art. 8 della L.R. 41/2011)
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della L.R. 2
dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l’adeguamento delle infrastrutture
sportive, ricreative e per favorire l’aggregazione sociale nella città di
L’Aquila e degli altri Comuni del cratere) le parole "entro ventiquattro
mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi".
Art.
2
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 12 Novembre 2015
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso
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TEST0 DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE
REGIONALE 2 DICEMBRE 2011, N. 41
"Disposizioni per l’adeguamento
delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l’aggregazione sociale
nella città di L’Aquila e degli altri Comuni del cratere"
COORDINATO
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 12 NOVEMBRE 2015 N. 39
"Modifica all’art. 8 della L.R. 2
dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l’adeguamento delle infrastrutture
sportive, ricreative e per favorire l’aggregazione sociale nella città di
L’Aquila e degli altri Comuni del cratere)"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)
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Avvertenza
I
testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture
del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3,
della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le
modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le
abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con
caratteri di colore grigio.
I
testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)",
all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno
carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in
casi di discordanza.
I
testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella
"Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo
web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il
sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione
europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad
altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella
legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione
europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
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LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 2011, N. 41
Disposizioni per l’adeguamento delle
infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l’aggregazione sociale nella
città di L’Aquila e degli altri Comuni del cratere.
Art. 8
(Revoca dei contributi)
1. Il contributo di cui all'articolo 6, comma
3, destinato all'adeguamento o alla realizzazione di impianti, è revocato
qualora i beneficiari non provvedono all'avvio dei lavori entro sessanta giorni
dalla comunicazione dell'ammissione. Altresì è revocato, per la parte non
ancora concessa, qualora i beneficiari non provvedano alla conclusione dei
lavori entro trentasei mesi dall'avvio degli stessi.
2. Il contributo di cui all'articolo 6, comma
3, concesso per il sostegno alle spese di gestione è revocato qualora il
beneficiario non provveda all'inizio delle attività entro 6 mesi dalla data di
comunicazione dell'ammissione, ovvero entro ventiquattro mesi qualora
l'intervento finanziato preveda anche l'adeguamento o la realizzazione di nuovi
impianti.