Modifica all’art. 8 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l’adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l’aggregazione sociale nella città di L’Aquila e degli altri Comuni del cratere).

 

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Art. 1

(Modifica all’art. 8 della L.R. 41/2011)

 

1.      Al comma 1 dell’articolo 8 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l’adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l’aggregazione sociale nella città di L’Aquila e degli altri Comuni del cratere) le parole "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi".

 

Art. 2

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 12 Novembre 2015

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

 

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TEST0 DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 2011, N. 41

"Disposizioni per l’adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l’aggregazione sociale nella città di L’Aquila e degli altri Comuni del cratere"

COORDINATO

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 12 NOVEMBRE 2015 N. 39

"Modifica all’art. 8 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l’adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l’aggregazione sociale nella città di L’Aquila e degli altri Comuni del cratere)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 2011, N. 41

Disposizioni per l’adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l’aggregazione sociale nella città di L’Aquila e degli altri Comuni del cratere.

 

Art. 8

(Revoca dei contributi)

 

1.      Il contributo di cui all'articolo 6, comma 3, destinato all'adeguamento o alla realizzazione di impianti, è revocato qualora i beneficiari non provvedono all'avvio dei lavori entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ammissione. Altresì è revocato, per la parte non ancora concessa, qualora i beneficiari non provvedano alla conclusione dei lavori entro trentasei mesi dall'avvio degli stessi.

2.      Il contributo di cui all'articolo 6, comma 3, concesso per il sostegno alle spese di gestione è revocato qualora il beneficiario non provveda all'inizio delle attività entro 6 mesi dalla data di comunicazione dell'ammissione, ovvero entro ventiquattro mesi qualora l'intervento finanziato preveda anche l'adeguamento o la realizzazione di nuovi impianti.