“Istituzione della Banca della Terra d’Abruzzo”.

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la Legge Regionale n. 26/2015, approvata con verbale n.40/9 del 24.09.2015, promulgata in data 8 ottobre 2015 e pubblicata sul BURAT Speciale n. 105 del 14.10.2015;

 

VISTA la nota del 27.10.2015 n. prot. 22848 con la quale il Presidente del Consiglio Regionale ha chiesto la ripubblicazione della predetta L.R. 26/2015 in quanto “in sede di inserimento dell’emendamento n. 4, per mero errore materiale, la lett. “b) i lavoratori svantaggiati” è stata inserita al comma 1 dell’art. 5 e non, come espressamente riportato nell’emendamento, al comma 4 del medesimo articolo”;

 

RISCONTRATA la difformità tra il testo inviato dal Consiglio Regionale per la promulgazione e pubblicazione e quello approvato dal Consiglio Regionale

 

COMUNICA

 

Di disporre la ripubblicazione della Legge Regionale 8 ottobre 2015 n. 26 “Istituzione della Banca della Terra d’Abruzzo”.

 

Il presente comunicato di avviso di rettifica sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila addì 5 novembre 2015

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

 

 

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LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2015 N. 26

“Istituzione della Banca della Terra d’Abruzzo”.

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

PROMULGA

 

La seguente legge :

 

Art. 1

(Oggetto e finalità)

 

1.           In attuazione dei principi e dei criteri della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l’utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), la Regione valorizza le terre agricole incolte coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire l’ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali, tutelare l’ambiente ed il paesaggio e conservare le biodiversità.

2.           Per le finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce la Banca della Terra d’Abruzzo con l’obiettivo di:

a)           favorire il recupero produttivo dei terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati e dei fabbricati rurali;

b)           favorire il riordino fondiario attraverso l’accorpamento e l’ampliamento delle superfici delle aziende agricole;

c)           promuovere l’insediamento di nuove aziende agricole;

d)           valorizzare il patrimonio agricolo forestale presente nel territorio regionale;

e)           incentivare lo sviluppo produttivo ed occupazionale nelle aree rurali tramite lo sviluppo dell’attività agricola in sinergia con l’imprenditoria privata, favorendo la promozione del ricambio generazionale nel settore agricolo e la salvaguardia degli equilibri idrogeologici;

f)            proteggere l’ambiente e tutelare il paesaggio e le biodiversità;

g)           promuovere l’accesso della popolazione residente ai terreni agricoli ai fini del loro recupero produttivo, della crescita occupazionale, del contrasto al consumo del suolo;

h)           favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, limitare gli incendi boschivi, favorire l’ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali;

i)            contrastare il fenomeno dell’abbandono e dell’inutilizzo del patrimonio agro-forestale, quale fattore di compromissione dei valori ambientali, culturali e sociali del territorio, promuovendo azioni di recupero produttivo dei beni agro-forestali attraverso i modelli di agricoltura sociale, sostenibile.

 

Art. 2

(Banca della Terra d’Abruzzo)

 

1.           La Banca della Terra consiste in un elenco completo ed aggiornato dei terreni e fabbricati di proprietà pubblica e privata dichiarati disponibili per operazioni di affitto o di concessione. L’elenco contiene terreni di proprietà regionale, comunale e di altri enti pubblici, ivi compresi quelli eventualmente affidati in gestione, con convenzione, dalla Regione o da soggetti privati nonché i fabbricati rurali e terreni privati dichiarati temporaneamente disponibili, abbandonati o incolti, ai sensi della Legge 440/1978. L’elenco è detenuto presso il competente Dipartimento per le Politiche Agricole.

2.           Si considerano abbandonati o incolti:

a)           i terreni coltivabili ed i fabbricati rurali che non siano stati destinati ad uso produttivo da almeno due annate agrarie, ad esclusione dei terreni che sono oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea;

b)           i terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive.

3.           Si considerano insufficientemente coltivati i terreni le cui produzioni ordinarie, unitarie medie, dell’ultimo triennio non abbiano raggiunto il quaranta per cento di quelle ottenute, per le medesime colture, nello stesso periodo in terreni della medesima zona. Nelle zone dove esistono terreni serviti da impianti d’irrigazione, la comparazione necessaria ai fini previsti dal precedente periodo è effettuata con le produzioni unitarie dei terreni irrigui.

4.           La Banca della Terra è strutturata in:

a)           Beni di proprietà pubblica:

I.            regionale;

II.          comunale e di enti pubblici;

b)           Beni di proprietà privata:

I.            terreni agricoli che risultano abbandonati o incolti da almeno due anni individuati avvalendosi anche dei dati in possesso dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e dei Centri di Assistenza Agricola (CAA);

II.          terreni agricoli i cui titolari facciano domanda di inserimento nella banca dati per la loro messa a disposizione ai fini della presente legge.

 

Art. 3

(Utilizzo dei beni inseriti nella Banca della Terra d’Abruzzo)

 

1.           I beni elencati nella Banca della Terra sono destinati esclusivamente alle attività di cui all’articolo 2135 c.c.. L’assegnazione dei terreni presenti nella Banca della Terra è finalizzata ad incentivare lo sviluppo della filiera agricola abruzzese. I beni inseriti nella Banca della Terra non possono essere soggetti a cambio di destinazione d’uso sino a quando sono iscritti nel suddetto elenco, salvo per la realizzazione di opere di pubblica utilità.

2.           Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il parere e valutate le osservazioni ricevute dalle organizzazioni professionali agricole e cooperative maggiormente rappresentative, predispone il Regolamento contenente le norme per il funzionamento della Banca della Terra.

3.           Gli atti di assegnazione specificano le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo forestale e prevedono, in particolare, l’uso per il quale il bene viene dato, la durata dell’assegnazione e l’ammontare del canone che deve essere corrisposto dall’assegnatario.

 

Art. 4

(Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti e dei fabbricati agricoli)

 

1.      I Comuni o le loro Unioni, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del Regolamento di cui all’art. 5, effettuano il censimento dei terreni abbandonati o incolti e fabbricati rurali presenti nel proprio territorio e lo trasmettono al Dipartimento Politiche Agricole, al fine dell’inserimento degli stessi nella Banca della Terra.

2.      Decorso inutilmente tale termine, l’Ufficio competente del Dipartimento Politiche Agricole provvede direttamente a tale censimento, previa comunicazione agli Enti competenti.

3.           I beni censiti dai Comuni, dagli altri Enti locali, dai Centri di Assistenza Agricola e quelli privati oggetto di comunicazione da parte dei titolari, completi dei dati catastali identificativi e di ogni altra utile caratterizzazione della particella o degli immobili, sono comunicati al Dipartimento Politiche Agricole competente che provvede ad inserirli nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 4. L’elenco dei beni privati censiti è comunicato ai proprietari ed alle organizzazioni professionali agricole e cooperative con modalità telematiche o a mezzo raccomandata a/r. Entro trenta giorni dalla comunicazione suddetta, i proprietari o titolari di altri diritti reali, di terreni classificati come incolti o abbandonati, con istanza motivata, possono chiedere la cancellazione dei beni dall’elenco. Trascorsi ulteriori trenta giorni, è comunicata ai soggetti richiedenti l’accettazione dell’istanza. L’aggiornamento dell’elenco da parte dei Comuni e degli altri Enti in genere avviene con cadenza annuale attraverso la trasmissione dei dati entro il 30 di ottobre.

4.           La domanda di assegnazione dei beni censiti inviata al Dipartimento Politiche Agricole tramite posta elettronica certificata o raccomandata a/r è corredata da un piano di coltivazione contenente la descrizione del lotto, gli obiettivi produttivi, le opere ed i lavori previsti, con indicazione del periodo per il quale si richiede l’assegnazione dei beni. Il Dipartimento valuta la completezza della documentazione e, se necessario, richiede integrazioni. Al termine dell’iter il Dipartimento comunica al richiedente ed al proprietario l’avvenuta assegnazione con il rispettivo canone.

5.           Il Dipartimento Politiche Agricole provvede all’assegnazione dei beni in conformità al piano di coltivazione allegato alla richiesta.

6.           Il Dipartimento Politiche Agricole, per i beni di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) I. predispone i bandi o avvisi contenenti le modalità ed i termini per la presentazione delle istanze, i criteri per l’individuazione dell’assegnatario nel rispetto dei criteri individuati dalla presente legge, oltre all’importo del canone da versare al titolare del bene o ad altro soggetto avente diritto. I terreni sono assegnati mediante procedure ad evidenza pubblica ai sensi di Legge.

7.           Per i beni di cui all’articolo 2, comma 4, lettera b) II. ai proprietari i cui beni sono stati oggetto di assegnazione è dovuto il canone stabilito secondo i criteri determinati dal Regolamento di cui all’articolo 5. L’importo del canone, in ogni caso, può essere determinato anche di comune accordo fra il proprietario e l’assegnatario, nel rispetto della normativa vigente.

8.           I proprietari e gli aventi diritto, entro il termine stabilito dal Regolamento di cui all’articolo 5, possono chiedere di utilizzare o di coltivare direttamente i beni censiti.

 

Art. 5

(Regolamento)

 

1.      Il Regolamento di cui al precedente articolo 3, comma 2, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce tra l’altro:

a)           le norme tecniche e le procedure per l’effettuazione del censimento dei beni di cui alla presente legge, nonché le modalità per i privati di inoltro della richiesta di inserimento nella Banca della Terra di beni di loro proprietà;

b)           i criteri per dare idonea pubblicità agli elenchi dei beni individuati quali abbandonati o incolti;

c)           le procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto dell’avvenuto censimento ed i termini per la presentazione di osservazioni, richieste di cancellazione o richieste di inserimento di terreni negli elenchi;

d)           i criteri per la redazione e approvazione del piano di coltivazione di cui all’articolo 4;

e)           i criteri per l’ammissibilità delle domande di assegnazione di beni abbandonati o incolti o inutilizzati ai soggetti singoli o associati;

f)            i criteri e le modalità di controllo sull’attuazione dei piani di coltivazione e le procedure per la riassegnazione dei beni;

g)           i criteri per il recupero delle spese sostenute dai Comuni ai sensi del comma 2;

h)           i casi di revoca delle assegnazioni in ipotesi di inadempienza da parte dell’assegnatario;

i)            la richiesta di aggiornamento e trasmissione nuovi dati di beni già inseriti o da inserire nella Banca della Terra;

j)            informativa sulla privacy;

k)           ogni altra disposizione utile alla piena attuazione della presente legge;

l)            gli interventi di qualsiasi natura, quale a mero titolo di esempio le migliorie sui beni.

2.           Qualora i beni abbandonati o incolti inseriti nella Banca della Terra non siano oggetto di richieste di utilizzo o di coltivazione, il Comune ha facoltà di provvedere direttamente agli interventi necessari ai fini della tutela degli interessi di cui all’articolo 1. In tal caso il Comune provvede al recupero delle spese secondo i criteri determinati dal Regolamento.

3.      Per i beni di cui all’articolo 2, comma 4, lettera b) I. gli assegnatari possono ottenere:

a)           premialità nei bandi del PSR in favore di giovani imprenditori;

b)           priorità per gli impianti arborei su terreni precedentemente incolti o abbandonati o insufficientemente coltivati.

4.           Qualora vengano presentate più richieste di assegnazione per il medesimo bene, sono favoriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti nell’ordine:

a)           residenti nel Comune dove è sito il bene richiesto;

b)           lavoratori svantaggiati:

c)           residenti nei Comuni limitrofi a quello dove è sito il bene richiesto;

d)           disoccupati da almeno sei mesi;

e)           richiedente anagraficamente più giovane.

 

Art. 6

(Clausola valutativa)

 

1.           La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale sull’attuazio­ne della presente legge e sui risultati da essa ottenuti nel favorire il recupero produttivo dei terreni abbandonati o incolti. A tal fine, con cadenza biennale dall'entrata in vigore, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che contenga dati ed informazioni con particolare riferimento a:

a)           stato di avanzamento del censimento dei terreni abbandonati o incolti effettuato dai Comuni;

b)           stato dell’implementazione della Banca della Terra, con specifica indicazione della provenienza, dell’estensione e della distribuzione territoriale dei terreni inseriti nell’elenco;

c)           processo di svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione dei terreni presenti nella Banca, numero di domande presentate, graduatorie predisposte ed assegnazioni effettuate, con l’indicazione delle caratteristiche dei piani di coltivazione presentati e di quelli approvati, degli obiettivi produttivi, delle opere e dei lavori in essi previsti;

d)           criticità riscontrate nella fase di attuazione della legge e soluzioni approntate per farvi fronte.

2.           La relazione è resa pubblica mediante il sito web del Consiglio regionale.

 

Art. 7

(Abrogazioni)

 

1.           La legge regionale 16 settembre 1982, n. 73 (Utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate) è abrogata.

 

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

 

1.           Dall’attuazione della presente legge non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.           Agli adempimenti disposti dalla norma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l’invarianza della spesa per il bilancio della Regione Abruzzo e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.

 

Art. 9

(Entrata in vigore)

 

1.           La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

 

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 8 Ottobre 2015

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso