IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA
la Legge Regionale n. 26/2015, approvata con verbale n.40/9 del 24.09.2015,
promulgata in data 8 ottobre 2015 e pubblicata sul BURAT Speciale n. 105 del
14.10.2015;
VISTA
la nota del 27.10.2015 n. prot. 22848 con la quale il
Presidente del Consiglio Regionale ha chiesto la ripubblicazione della predetta
L.R. 26/2015 in quanto “in sede di inserimento dell’emendamento n. 4, per mero
errore materiale, la lett. “b) i lavoratori
svantaggiati” è stata inserita al comma 1 dell’art. 5 e non, come espressamente
riportato nell’emendamento, al comma 4 del medesimo articolo”;
RISCONTRATA
la difformità tra il testo inviato dal Consiglio Regionale per la promulgazione
e pubblicazione e quello approvato dal Consiglio Regionale
COMUNICA
Di disporre la ripubblicazione della
Legge Regionale 8 ottobre 2015 n. 26 “Istituzione della Banca della Terra
d’Abruzzo”.
Il presente comunicato di avviso di
rettifica sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
L’Aquila addì 5 novembre 2015
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso
********************
LEGGE
REGIONALE 8 OTTOBRE 2015 N. 26
“Istituzione della Banca della Terra
d’Abruzzo”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente
legge :
Art. 1
1.
In attuazione dei principi e dei
criteri della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l’utilizzazione delle
terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), la Regione
valorizza le terre agricole incolte coerentemente con la tutela degli interessi
sociali, economici e ambientali delle comunità locali per favorire il recupero
delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo
e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire
l’ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività
agro-forestali, tutelare l’ambiente ed il paesaggio e conservare le
biodiversità.
2.
Per le finalità di cui al comma
1, la Regione istituisce la Banca della Terra d’Abruzzo con l’obiettivo di:
a)
favorire il recupero produttivo
dei terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati e dei
fabbricati rurali;
b)
favorire il riordino fondiario
attraverso l’accorpamento e l’ampliamento delle superfici delle aziende
agricole;
c)
promuovere l’insediamento di
nuove aziende agricole;
d)
valorizzare il patrimonio
agricolo forestale presente nel territorio regionale;
e)
incentivare lo sviluppo
produttivo ed occupazionale nelle aree rurali tramite lo sviluppo dell’attività
agricola in sinergia con l’imprenditoria privata, favorendo la promozione del
ricambio generazionale nel settore agricolo e la salvaguardia degli equilibri
idrogeologici;
f)
proteggere l’ambiente e tutelare
il paesaggio e le biodiversità;
g)
promuovere l’accesso della
popolazione residente ai terreni agricoli ai fini del loro recupero produttivo,
della crescita occupazionale, del contrasto al consumo del suolo;
h)
favorire il recupero delle aree
abbandonate, contenere il degrado ambientale, limitare gli incendi boschivi,
favorire l’ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle
attività agro-forestali, coerentemente con la tutela degli interessi sociali,
economici e ambientali delle comunità locali;
i)
contrastare il fenomeno
dell’abbandono e dell’inutilizzo del patrimonio agro-forestale, quale fattore
di compromissione dei valori ambientali, culturali e sociali del territorio,
promuovendo azioni di recupero produttivo dei beni agro-forestali attraverso i
modelli di agricoltura sociale, sostenibile.
1.
La Banca della Terra consiste in
un elenco completo ed aggiornato dei terreni e fabbricati di proprietà pubblica
e privata dichiarati disponibili per operazioni di affitto o di concessione.
L’elenco contiene terreni di proprietà regionale, comunale e di altri enti
pubblici, ivi compresi quelli eventualmente affidati in gestione, con
convenzione, dalla Regione o da soggetti privati nonché i fabbricati rurali e
terreni privati dichiarati temporaneamente disponibili, abbandonati o incolti,
ai sensi della Legge 440/1978. L’elenco è detenuto presso il competente
Dipartimento per le Politiche Agricole.
2.
Si considerano abbandonati o
incolti:
a)
i terreni coltivabili ed i
fabbricati rurali che non siano stati destinati ad uso produttivo da almeno due
annate agrarie, ad esclusione dei terreni che sono oggetto di impegni derivanti
dalla normativa europea;
b)
i terreni già destinati a colture
agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive.
3.
Si considerano insufficientemente
coltivati i terreni le cui produzioni ordinarie, unitarie medie, dell’ultimo
triennio non abbiano raggiunto il quaranta per cento di quelle ottenute, per le
medesime colture, nello stesso periodo in terreni della medesima zona. Nelle
zone dove esistono terreni serviti da impianti d’irrigazione, la comparazione
necessaria ai fini previsti dal precedente periodo è effettuata con le
produzioni unitarie dei terreni irrigui.
4.
La Banca della Terra è
strutturata in:
a)
Beni di proprietà pubblica:
I.
regionale;
II.
comunale e di enti pubblici;
b)
Beni di proprietà privata:
I.
terreni agricoli che risultano
abbandonati o incolti da almeno due anni individuati avvalendosi anche dei dati
in possesso dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e dei Centri
di Assistenza Agricola (CAA);
II.
terreni agricoli i cui titolari
facciano domanda di inserimento nella banca dati per la loro messa a
disposizione ai fini della presente legge.
(Utilizzo dei
beni inseriti nella Banca della Terra d’Abruzzo)
1.
I beni elencati nella Banca della
Terra sono destinati esclusivamente alle attività di cui all’articolo 2135
c.c.. L’assegnazione dei terreni presenti nella Banca della Terra è finalizzata
ad incentivare lo sviluppo della filiera agricola abruzzese. I beni inseriti
nella Banca della Terra non possono essere soggetti a cambio di destinazione
d’uso sino a quando sono iscritti nel suddetto elenco, salvo per la
realizzazione di opere di pubblica utilità.
2.
Entro novanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il parere e
valutate le osservazioni ricevute dalle organizzazioni professionali agricole e
cooperative maggiormente rappresentative, predispone il Regolamento contenente
le norme per il funzionamento della Banca della Terra.
3.
Gli atti di assegnazione
specificano le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio
agricolo forestale e prevedono, in particolare, l’uso per il quale il bene
viene dato, la durata dell’assegnazione e l’ammontare del canone che deve
essere corrisposto dall’assegnatario.
(Utilizzazione
dei terreni abbandonati o incolti e dei fabbricati agricoli)
1. I Comuni o le loro Unioni, entro
centottanta giorni dall’entrata in vigore del Regolamento di cui all’art. 5,
effettuano il censimento dei terreni abbandonati o incolti e fabbricati rurali
presenti nel proprio territorio e lo trasmettono al Dipartimento Politiche
Agricole, al fine dell’inserimento degli stessi nella Banca della Terra.
2.
Decorso inutilmente tale termine,
l’Ufficio competente del Dipartimento Politiche Agricole provvede direttamente
a tale censimento, previa comunicazione agli Enti competenti.
3.
I beni censiti dai Comuni, dagli
altri Enti locali, dai Centri di Assistenza Agricola e quelli privati oggetto
di comunicazione da parte dei titolari, completi dei dati catastali identificativi
e di ogni altra utile caratterizzazione della particella o degli immobili, sono
comunicati al Dipartimento Politiche Agricole competente che provvede ad
inserirli nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 4. L’elenco dei beni privati
censiti è comunicato ai proprietari ed alle organizzazioni professionali
agricole e cooperative con modalità telematiche o a mezzo raccomandata a/r.
Entro trenta giorni dalla comunicazione suddetta, i proprietari o titolari di
altri diritti reali, di terreni classificati come incolti o abbandonati, con
istanza motivata, possono chiedere la cancellazione dei beni dall’elenco.
Trascorsi ulteriori trenta giorni, è comunicata ai soggetti richiedenti
l’accettazione dell’istanza. L’aggiornamento dell’elenco da parte dei Comuni e
degli altri Enti in genere avviene con cadenza annuale attraverso la
trasmissione dei dati entro il 30 di ottobre.
4.
La domanda di assegnazione dei
beni censiti inviata al Dipartimento Politiche Agricole tramite posta
elettronica certificata o raccomandata a/r è corredata da un piano di
coltivazione contenente la descrizione del lotto, gli obiettivi produttivi, le
opere ed i lavori previsti, con indicazione del periodo per il quale si
richiede l’assegnazione dei beni. Il Dipartimento valuta la completezza della
documentazione e, se necessario, richiede integrazioni. Al termine dell’iter il
Dipartimento comunica al richiedente ed al proprietario l’avvenuta assegnazione
con il rispettivo canone.
5.
Il Dipartimento Politiche
Agricole provvede all’assegnazione dei beni in conformità al piano di
coltivazione allegato alla richiesta.
6.
Il Dipartimento Politiche
Agricole, per i beni di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) I.
predispone i bandi o avvisi contenenti le modalità ed i termini per la
presentazione delle istanze, i criteri per l’individuazione dell’assegnatario
nel rispetto dei criteri individuati dalla presente legge, oltre all’importo
del canone da versare al titolare del bene o ad altro soggetto avente diritto.
I terreni sono assegnati mediante procedure ad evidenza pubblica ai sensi di
Legge.
7.
Per i beni di cui all’articolo 2,
comma 4, lettera b) II. ai proprietari i cui beni sono stati oggetto di
assegnazione è dovuto il canone stabilito secondo i criteri determinati dal
Regolamento di cui all’articolo 5. L’importo del canone, in ogni caso, può
essere determinato anche di comune accordo fra il proprietario e
l’assegnatario, nel rispetto della normativa vigente.
8.
I proprietari e gli aventi diritto,
entro il termine stabilito dal Regolamento di cui all’articolo 5, possono
chiedere di utilizzare o di coltivare direttamente i beni censiti.
1. Il Regolamento di cui al precedente
articolo 3, comma 2, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, definisce tra l’altro:
a)
le norme tecniche e le procedure
per l’effettuazione del censimento dei beni di cui alla presente legge, nonché
le modalità per i privati di inoltro della richiesta di inserimento nella Banca
della Terra di beni di loro proprietà;
b)
i criteri per dare idonea
pubblicità agli elenchi dei beni individuati quali abbandonati o incolti;
c)
le procedure per la notifica ai
proprietari e agli aventi diritto dell’avvenuto censimento ed i termini per la
presentazione di osservazioni, richieste di cancellazione o richieste di
inserimento di terreni negli elenchi;
d)
i criteri per la redazione e
approvazione del piano di coltivazione di cui all’articolo 4;
e)
i criteri per l’ammissibilità
delle domande di assegnazione di beni abbandonati o incolti o inutilizzati ai
soggetti singoli o associati;
f)
i criteri e le modalità di
controllo sull’attuazione dei piani di coltivazione e le procedure per la
riassegnazione dei beni;
g)
i criteri per il recupero delle spese
sostenute dai Comuni ai sensi del comma 2;
h)
i casi di revoca delle
assegnazioni in ipotesi di inadempienza da parte dell’assegnatario;
i)
la richiesta di aggiornamento e
trasmissione nuovi dati di beni già inseriti o da inserire nella Banca della
Terra;
j)
informativa sulla privacy;
k)
ogni altra disposizione utile
alla piena attuazione della presente legge;
l)
gli interventi di qualsiasi
natura, quale a mero titolo di esempio le migliorie sui beni.
2.
Qualora i beni abbandonati o
incolti inseriti nella Banca della Terra non siano oggetto di richieste di
utilizzo o di coltivazione, il Comune ha facoltà di provvedere direttamente
agli interventi necessari ai fini della tutela degli interessi di cui
all’articolo 1. In tal caso il Comune provvede al recupero delle spese secondo
i criteri determinati dal Regolamento.
3.
Per i beni di cui all’articolo 2,
comma 4, lettera b) I. gli assegnatari possono ottenere:
a)
premialità
nei bandi del PSR in favore di giovani imprenditori;
b)
priorità per gli impianti arborei
su terreni precedentemente incolti o abbandonati o insufficientemente
coltivati.
4.
Qualora vengano presentate più
richieste di assegnazione per il medesimo bene, sono favoriti i richiedenti in
possesso dei seguenti requisiti nell’ordine:
a)
residenti nel Comune dove è sito il
bene richiesto;
b)
lavoratori svantaggiati:
c)
residenti nei Comuni limitrofi a
quello dove è sito il bene richiesto;
d)
disoccupati da almeno sei mesi;
e)
richiedente anagraficamente più
giovane.
1.
La Giunta regionale rende conto
al Consiglio regionale sull’attuazione
della presente legge e sui
risultati da essa ottenuti nel favorire il recupero produttivo dei terreni
abbandonati o incolti. A tal fine, con cadenza biennale dall'entrata in
vigore, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che
contenga dati ed informazioni con particolare riferimento a:
a)
stato di avanzamento del
censimento dei terreni abbandonati o incolti effettuato dai Comuni;
b)
stato dell’implementazione della
Banca della Terra, con specifica indicazione della provenienza, dell’estensione
e della distribuzione territoriale dei terreni inseriti nell’elenco;
c)
processo di svolgimento delle
procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione dei terreni presenti nella
Banca, numero di domande presentate, graduatorie predisposte ed assegnazioni
effettuate, con l’indicazione delle caratteristiche dei piani di coltivazione
presentati e di quelli approvati, degli obiettivi produttivi, delle opere e dei
lavori in essi previsti;
d)
criticità riscontrate nella fase
di attuazione della legge e soluzioni approntate per farvi fronte.
2.
La relazione è resa pubblica
mediante il sito web del Consiglio regionale.
1.
La legge regionale 16 settembre
1982, n. 73 (Utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o
insufficientemente coltivate) è abrogata.
1.
Dall’attuazione della presente
legge non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2.
Agli adempimenti disposti dalla
norma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste
a legislazione vigente, assicurando l’invarianza della spesa per il bilancio
della Regione Abruzzo e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.
Art.
9
1.
La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 8 Ottobre 2015
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso