IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge 1766/27
nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n.
332/28
VISTO il D.P.R. n.
616/77;
VISTA la L.R. n.
25/88;
VISTA la L.R. n.
68/99 e successive modifiche e integrazioni;
DATO ATTO che con la
Determinazione Dirigenziale n. DPD028/82/Usi Civici del 13/10/2015 il Dirigente
del Affari Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e
della Pesca ha approvato la richiesta di legittimazione con contestuale
affrancazione di terre civiche site nel Comune di Torrebruna (CH);
VISTO l’allegato “A”
elenco n. 3 datato 09/07/2015, allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra
richiamata, dal quale si evince la Ditta che ha richiesto la legittimazione con
contestuale affrancazione, i dati catastali nonché il canone annuo da
corrispondere al Comune di Torrebruna, oltre alle 10 annualità pregresse nonché
l’affrancazione del canone;
CONSIDERATO che le spese
relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri
Immobiliari sono a totale carico della Ditta indicata nell’allegato “A” elenco
n. 3 datato 09/07/2015 sopra richiamato;
VISTA la L.R. n. 68/99
ed in particolare gli artt. 2 (valori base di riferimento) e 3 (legittimazione
ed affrancazione) modificati con l’art. 104 della L.R. n. 6/2005;
RITENUTO che sussistono
le condizione per concedere l’istituto della legittimazione e contestuale
affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore della
Ditta di cui al più volte citato allegato “A” elenco n. 3 datato 09/07/2015;
DATO ATTO il Dirigente
del Servizio Affari Dipartimentali e il Direttore del Dipartimento Politiche
dello Sviluppo Rurale e della Pesca hanno espresso parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente
provvedimento:
DECRETA
1.
sono legittimate nel possesso
con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Torrebruna
(CH) a favore della Ditta indicata nell’allegato “A” elenco n. 3 datato
09/07/2015 formato da una facciata;
2.
è fatto obbligo al Comune di riscuotere i canoni come indicati nel più
volte citato allegato “A” elenco n.
3 datato 09/07/2015 nonché di accordare
contestualmente l’affrancazione del canone di cui trattasi;
3.
il Comune è autorizzato
ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99
alle Ditte che ne avranno fatto richiesta e che ne abbiano diritto;
4.
è fatto obbligo al Comune a
reinvestire il capitale di affranco introitato in conseguenza dell’attuazione
del presente decreto ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 3/98;
5.
la validità ed efficacia
del presente decreto di legittimazione è espressamente condizionata
all’avvenuto pagamento, da parte del beneficiario, di tutte le somme da esso
dovute al Comune e dall’espletamento delle necessarie formalità di intestazione.
Trascorso il termine perentorio di giorni 180 (centoottanta) decorrenti dalla
data di comunicazione del presente decreto al beneficiario senza che siano
state completate le procedure di pagamento del prezzo e di volturazione
e trascrizione presso i competenti registri pubblici, il presente Decreto
decadrà automaticamente (per il solo beneficiario inadempiente), ed i beni
resteranno nella libera disponibilità del Comune, con ogni conseguenza di
reintegra contro il richiedente la legittimazione;
6.
al Comune è fatto
obbligo, trascorso il termine di 180 giorni di cui al precedente n. 5), di trasmettere alla Regione Abruzzo, e per
essa al Servizio procedente, formale comunicazione in ordine all’avvenuto
adempimento, o meno, delle condizioni imposte per il completamento della
procedura, e la conseguente trasformazione dei beni di uso civico in beni
privati.
7.
di autorizzare il Dirigente
del Servizio Affari Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo
Rurale e della Pesca, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali
errori materiali dovuti da trascrizione di dati personali o catastali ed
eventualmente integrare o stralciare particelle richieste in parte, per intero
o variate a seguito di accatastamenti e o variazioni catastali derivate da frazionamenti.
Il
Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione
e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da
tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n.
692.
Il
presente decreto è adottato sulla scorta della documentazione acquisita agli
atti e delle dichiarazioni fornite dai soggetti interessati, valutate nella
loro oggettiva risultanza documentale. Qualora, successivamente alla sua
formalizzazione e messa in esecuzione dovesse risultare, da significative
circostanze, fatti o documenti forniti da terzi, la non conformità di cui al
presente atto, al modello legale delle condizioni fattuali e giuridiche alla
base della positiva conclusione del procedimento di legittimazione verrà
avviato, ai sensi di legge, da parte del Servizio Affari Dipartimentali del
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, partecipato
procedimento di riesame per l’accertamento della conferma di validità, o invece
di annullamento, di esso decreto o parte di esso.
Il
Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni,
ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120
giorni: termini decorrenti dalla data di comunicazione diretta al beneficiario,
ove effettuata, o da quella della
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso