L.R. n°23 del 22 settembre 2015 –Intervento n. 232/88, legge 64/86: “Autoporto Adriatico” - 1° lotto – Modifica destinazione originaria e trasferimento in proprietà.

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la legge regionale n. 23 del 22 settembre 2015 recante “Provvedimenti relativi alla destinazione del complesso immobiliare “Autoporto di Castellalto, modifiche alla legge regionale 29 novembre 2002, n. 28 e disposizioni urgenti per assicurare il controllo e la vigilanza sugli interventi nelle zone sismiche”;

 

VISTO in particolare l’articolo 1 nel quale è disposto che:

1.       Le aree e le opere ricomprese nel complesso immobiliare denominato “Autoporto di Castellalto” sono destinate all’insediamento di attività produttive e trasferite, senza oneri finanziari per la Regione Abruzzo, in proprietà, ai sensi della L.R. 8 gennaio 1993, n. 3 (Norme per il trasferimento agli Enti Locali dei beni ed opere realizzate con finanziamenti straordinari erogati alla Regione) e successive modificazioni, all’Azienda Regionale Attività Produttive (ARAP) per la valorizzazione e gestione delle proprie funzioni istituzionali.

2.       E’ fatto, in ogni caso, specifico divieto di realizzare, nel complesso immobiliare di cui al comma 1, centrali a biomasse o biogas, inceneritori, termovalorizzatori, discariche, stabilimenti di stoccaggio gas od impianti similari.

3.       Il Presidente della Regione e la Giunta regionale, entro il termine massimo di 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adottano tutti gli atti necessari e conseguenti all’attuazione del presente articolo.

 

VISTA la legge regionale n. 3 dell’8.01.1993 e s.m.i. recante “Norme per il trasferimento agli Enti Locali dei beni ed opere realizzate con finanziamenti straordinari erogati alla Regione” che all’art 1 comma 1, dispone che:

Al trasferimento si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, nello stato di fatto e di diritto quale risulta dagli atti di collaudo approvati secondo la normativa vigente;

 

RILEVATO che

-         l’opera denominata “Autoporto di Castellalto” è stata realizzata dal Consorzio Nucleo Industriale di Teramo in virtù di Concessione del 18.5.89, n. 3519, approvata con Deliberazione del 20.07.1989, n. 4446, con la quale la Giunta regionale ha assentito al predetto Consorzio la realizzazione dell’intervento in oggetto, progetto n. 232/88, finanziato nell’ambito del 2° piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno di cui alla L. 64/86;

-         che l’intervento suddetto è stato positivamente collaudato in data 19.09.1997 ed il rapporto di concessione è stato chiuso con deliberazione della Giunta regionale del 25.10.2000, n. 1356, con l’erogazione dell’importo a saldo;

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 17 del 9 febbraio 2015 con si è disposto di:

1.       trasferire in proprietà alla Regione Abruzzo con sede in L’Aquila, la porzione del progetto n. 232/88 denominato “Autoporto Adriatico – 1° lotto” finanziato nell’ambito del 2° piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno di cui alla L. 64/86, riportata in catasto in comune di Castellalto (TE) al foglio 5 particelle n. 710, 711;

2.       trasferire in proprietà all’Azienda Regionale Attività Produttive (ARAP) la porzione del progetto n. 232/88 denominato “Autoporto Adriatico – 1° lotto” finanziato nell’ambito del 2° piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno di cui alla L. 64/86, riportata in catasto in comune di Castellalto (TE) al foglio 4 particelle n. 1347, 1349, 1351, 1788, 1725, e al foglio 5 particelle n. 746, 747;

 

DATO ATTO che la porzione del complesso distinta in catasto al foglio 4 particelle n. 1347, 1349, 1351, 1788, 1725, e al foglio 5 particelle n. 746, 747 è stata trasferita con il richiamato DPGR n. 17/2015 e che, in attuazione della legge regionale n. 23 del 22 settembre 2015 e ad integrazione del trasferimento già disposto con il richiamato DPGR, deve procedersi al trasferimento della restante porzione del complesso distinta in Catasto al foglio 5 particelle n. 710, 711;

 

RITENUTO pertanto di trasferire in proprietà all’Azienda Regionale Attività Produttive (ARAP) la porzione del complesso denominato “Autoporto Adriatico – 1° lotto” finanziato nell’ambito del 2° piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno di cui alla L. 64/86, riportata in catasto in comune di Castellalto (TE) al foglio 5 particelle n. 710, 711;

 

DATO ATTO che, ai sensi della legge regionale 23/2015, l’intero complesso immobiliare denominato “Autoporto di Castellalto”  è trasferito all’Azienda Regionale Attività Produttive (ARAP) con il vincolo di destinazione ad attività produttive e con divieto di realizzare centrali a biomasse o biogas, inceneritori, termovalorizzatori, discariche, stabilimenti di stoccaggio gas od impianti similari;

 

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Risorse e Organizzazione ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità e legittimità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

 

DECRETA

 

Per le motivazioni espresse in premessa:

 

1.       di trasferire in proprietà all’Azienda Regionale Attività Produttive (ARAP), in virtù della L.R.  n. 23 del 22 settembre 2015 e ad integrazione del trasferimento già disposto con DPGR 17/2015, l’ulteriore porzione del complesso di cui al progetto n. 232/88 denominato “Autoporto Adriatico – 1° lotto”,  finanziato nell’ambito del 2° piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno della L. 64/86, riportata in catasto al foglio 5 particelle n. 710 e  n. 711;

3.       di dare atto che il trasferimento dei beni in argomento è effettuato ai sensi della L.r. n.3/93 e s.m.i., nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con i relativi oneri, pesi e pertinenze, come risultante dagli atti di collaudo approvati;

4.       di dare atto che,  ai sensi della legge regionale 23/2015, tutte le aree ed opere ricomprese nel complesso immobiliare denominato “Autoporto di Castellalto”  sono trasferite con il vincolo di destinazione ad attività produttive e con divieto di realizzare centrali a biomasse o biogas, inceneritori, termovalorizzatori, discariche, stabilimenti di stoccaggio gas od impianti similari;

5.       di precisare che il vincolo di destinazione di cui sopra è disciplinato dalle disposizioni contenute nei commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 2 bis della L.r. n.3/93 e s.m.i.;

6.       di dare atto, altresì, che il presente decreto costituisce titolo per la trascrizione e la volturazione catastale dei beni oggetto del trasferimento, cui provvederà l’ARAP a propria cura e spese nei termini di legge;

7.       di autorizzare la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso