IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge
regionale n. 23 del 22 settembre 2015 recante “Provvedimenti relativi alla
destinazione del complesso immobiliare “Autoporto di Castellalto, modifiche
alla legge regionale 29 novembre 2002, n. 28 e disposizioni urgenti per
assicurare il controllo e la vigilanza sugli interventi nelle zone sismiche”;
VISTO in particolare
l’articolo 1 nel quale è disposto che:
1. Le aree e le opere ricomprese nel
complesso immobiliare denominato “Autoporto di Castellalto” sono destinate
all’insediamento di attività produttive e trasferite, senza oneri finanziari
per la Regione Abruzzo, in proprietà, ai sensi della L.R. 8 gennaio 1993, n. 3
(Norme per il trasferimento agli Enti Locali dei beni ed opere realizzate con
finanziamenti straordinari erogati alla Regione) e successive modificazioni,
all’Azienda Regionale Attività Produttive (ARAP) per la valorizzazione e
gestione delle proprie funzioni istituzionali.
2. E’ fatto, in ogni caso, specifico divieto
di realizzare, nel complesso immobiliare di cui al comma 1, centrali a biomasse
o biogas, inceneritori, termovalorizzatori, discariche, stabilimenti di
stoccaggio gas od impianti similari.
3. Il Presidente della Regione e la Giunta
regionale, entro il termine massimo di 30 giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, adottano tutti gli atti necessari e conseguenti all’attuazione
del presente articolo.
VISTA la legge
regionale n. 3 dell’8.01.1993 e s.m.i. recante “Norme
per il trasferimento agli Enti Locali dei beni ed opere realizzate con
finanziamenti straordinari erogati alla Regione” che all’art 1 comma 1, dispone
che:
Al
trasferimento si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale,
nello stato di fatto e di diritto quale risulta dagli atti di collaudo
approvati secondo la normativa vigente;
RILEVATO che
- l’opera denominata “Autoporto di
Castellalto” è stata realizzata dal Consorzio Nucleo Industriale di Teramo in
virtù di Concessione del 18.5.89, n. 3519, approvata con Deliberazione del
20.07.1989, n. 4446, con la quale la Giunta regionale ha assentito al predetto
Consorzio la realizzazione dell’intervento in oggetto, progetto n. 232/88,
finanziato nell’ambito del 2° piano annuale di attuazione del programma
triennale di sviluppo del Mezzogiorno di cui alla L. 64/86;
- che l’intervento suddetto è stato
positivamente collaudato in data 19.09.1997 ed il rapporto di concessione è
stato chiuso con deliberazione della Giunta regionale del 25.10.2000, n. 1356,
con l’erogazione dell’importo a saldo;
VISTO il Decreto del
Presidente della Regione n. 17 del 9 febbraio 2015 con si è disposto di:
1. trasferire in proprietà alla Regione
Abruzzo con sede in L’Aquila, la porzione del progetto n. 232/88 denominato
“Autoporto Adriatico – 1° lotto” finanziato nell’ambito del 2° piano annuale di
attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno di cui alla L.
64/86, riportata in catasto in comune di Castellalto (TE) al foglio 5
particelle n. 710, 711;
2. trasferire in proprietà all’Azienda
Regionale Attività Produttive (ARAP) la porzione del progetto n. 232/88
denominato “Autoporto Adriatico – 1° lotto” finanziato nell’ambito del 2° piano
annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno di
cui alla L. 64/86, riportata in catasto in comune di Castellalto (TE) al foglio
4 particelle n. 1347, 1349, 1351, 1788, 1725, e al foglio 5 particelle n. 746,
747;
DATO ATTO che la porzione
del complesso distinta in catasto al foglio 4 particelle n. 1347, 1349, 1351,
1788, 1725, e al foglio 5 particelle n. 746, 747 è stata trasferita con il richiamato
DPGR n. 17/2015 e che, in attuazione della legge regionale n. 23 del 22
settembre 2015 e ad integrazione del trasferimento già disposto con il
richiamato DPGR, deve procedersi al trasferimento della restante porzione del
complesso distinta in Catasto al foglio 5 particelle n. 710, 711;
RITENUTO pertanto di
trasferire in proprietà all’Azienda Regionale Attività Produttive (ARAP) la
porzione del complesso denominato “Autoporto Adriatico – 1° lotto” finanziato
nell’ambito del 2° piano annuale di attuazione del programma triennale di
sviluppo del Mezzogiorno di cui alla L. 64/86, riportata in catasto in comune
di Castellalto (TE) al foglio 5 particelle n. 710, 711;
DATO ATTO che, ai sensi
della legge regionale 23/2015, l’intero complesso immobiliare denominato
“Autoporto di Castellalto” è trasferito
all’Azienda Regionale Attività Produttive (ARAP) con il vincolo di destinazione
ad attività produttive e con divieto di realizzare centrali a biomasse o
biogas, inceneritori, termovalorizzatori, discariche, stabilimenti di
stoccaggio gas od impianti similari;
DATO ATTO che il
Direttore del Dipartimento Risorse e Organizzazione ha espresso parere
favorevole in merito alla regolarità e legittimità tecnico-amministrativa del
presente provvedimento;
DECRETA
Per
le motivazioni espresse in premessa:
1. di
trasferire in proprietà all’Azienda Regionale Attività Produttive (ARAP),
in virtù della L.R. n. 23 del 22
settembre 2015 e ad integrazione del trasferimento già disposto con DPGR
17/2015, l’ulteriore porzione del complesso di cui al progetto n. 232/88 denominato
“Autoporto Adriatico – 1° lotto”,
finanziato nell’ambito del 2° piano annuale di attuazione del programma
triennale di sviluppo del Mezzogiorno della L. 64/86, riportata in catasto al
foglio 5 particelle n. 710 e n. 711;
3. di
dare atto che il trasferimento dei beni in argomento è effettuato ai sensi
della L.r. n.3/93 e s.m.i.,
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con i relativi oneri, pesi
e pertinenze, come risultante dagli atti di collaudo approvati;
4. di
dare atto che, ai sensi della legge
regionale 23/2015, tutte le aree ed opere ricomprese nel complesso immobiliare
denominato “Autoporto di Castellalto”
sono trasferite con il vincolo di destinazione ad attività produttive e
con divieto di realizzare centrali a biomasse o biogas, inceneritori,
termovalorizzatori, discariche, stabilimenti di stoccaggio gas od impianti
similari;
5. di
precisare che il vincolo di destinazione di cui sopra è disciplinato dalle
disposizioni contenute nei commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 2 bis della L.r. n.3/93 e s.m.i.;
6. di
dare atto, altresì, che il presente decreto costituisce titolo per la
trascrizione e la volturazione catastale dei beni
oggetto del trasferimento, cui provvederà l’ARAP a propria cura e spese nei
termini di legge;
7. di
autorizzare la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso