Art.
1
(Istituzione)
1. Ai sensi dell’articolo 4 della legge
regionale 21 giugno1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione
Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa) e della delibera della Giunta regionale
n. 894 del 5 novembre 2015, è istituito il Parco naturale regionale "Costa
dei Trabocchi" di seguito denominato Parco.
2. Il Parco è classificato ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge Quadro
sulle aree protette) e dell’articolo 9, comma 1, della L.R. 38/1996.
3. La presente legge dispone la tutela
nell'area marina interessata di elementi floro-faunistici
di particolare valore naturalistico quali la "Pinna Nobilis"
e la "Litophaga litophaga".
Art.
2
(Descrizione
dell’area)
1. Il Parco è composto dal tratto di mare
prospiciente la costa dei Comuni di San Vito Chietino e di Rocca San Giovanni a
partire dalla linea di costa fino a sei miglia marine a partire dai rispettivi
limiti nord e sud lungo la costa secondo le coordinate dei vertici stabilite
dal comma 2.
2. Il perimetro delimita un tratto di mare
prospiciente la costa compreso tra le seguenti coordinate:
A.
(linea di costa) latitudine 42° 18' 24" N; longitudine 14° 27' 02" E;
B.
(linea di costa) latitudine 42° 16' 20" N; longitudine 14° 30' 06" E;
C.
(in mare) latitudine 42° 20' 37" N; longitudine 14° 35' 46" E;
D.
(in mare) latitudine 42° 23' 09" N; longitudine 14° 31' 54" E.
3. L’ambiente marino è caratterizzato dalla
presenza di flora, vegetazione e fauna mediterranea di notevole interesse, da
emergenze geologiche e geomorfologiche di interesse e dalla presenza dei
"trabocchi", beni storico artistici già tutelati e valorizzati ai
sensi della legge regionale 14 dicembre 1994, n. 93 (Disposizioni per il
recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese).
4. Il presente provvedimento, volto alla
tutela degli ambienti marini e terrestri, dell'ecosistema complesso e del
paesaggio, inteso come una determinata parte di territorio, così come è
percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori
naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni, è improntato sui principi della
normativa internazionale, comunitaria e nazionale:
- Convenzione Europea del Paesaggio;
- Convenzione sulla conservazione della
vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa;
- Raccomandazione 95/9 del Comitato dei
Ministri relativa alla conservazione dei siti culturali integrata alle
politiche riguardanti il paesaggio;
- Raccomandazione 79/9 del Comitato dei
Ministri relativa alla scheda di individuazione e di valutazione dei paesaggi
naturali in vista della loro protezione;
- Carta del paesaggio mediterraneo, il
Regolamento delle Comunità europee sui metodi di produzione agricola
compatibili con le esigenze dell'ambiente e il mantenimento dello spazio
naturale;
- Direttiva delle Comunità europee sulla
conservazione degli habitat naturali, nonché della fauna e della flora
selvatica;
- Direttiva delle Comunità europee sulla
valutazione dell'impatto ambientale, nonché altri importanti testi di diritto
nazionale, comunitario ed internazionale;
- Direttiva Habitat 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche, 1992;
- Convenzione relativa alla conservazione
della vita selvatica dell’ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna),
1979;
- Convenzione sulla conservazione delle
specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica (Convenzione di Bonn),
1979;
- Protocollo relativo alle Zone
Particolarmente Protette e alla Diversità Biologica nel Mediterraneo della
Convenzione di Barcellona (Protocollo ASPIM), 1995;
- D.Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio);
- L.R. 14 dicembre 1994, n. 93 e successive
modifiche ed integrazioni;
- Protocollo per la gestione integrata
delle zone costiere (GIZC) del 24/03/2011che comprende tra i suoi obiettivi la
preservazione degli ecosistemi e dei paesaggi del litorale;
- Direttiva 2014/89/UE che istituisce un
quadro di pianificazione dello spazio marino e della gestione integrata delle
zone costiere;
- Comunicazione della Commissione al
Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al
Comitato delle Regioni COM.(2014) 357 relativa alla
strategia dell'Unione Europea per la regione adriatica e ionica nell'ambito del
progetto comunitario "Crescita blu".
Art.
3
(Finalità)
1. Il Parco è istituito per le seguenti
finalità:
a) la conservazione di specie animali e
vegetali, comunità biologiche;
b) la tutela della biodiversità e
dell’equilibrio complessivo dell’ambiente sia terrestre che marino;
c) la salvaguardia e la valorizzazione dei
beni culturali e paesaggistici del territorio, con particolare attenzione alla
peculiarità dei trabocchi;
d) la conoscenza scientifica della flora e
della fauna finalizzata al monitoraggio ed al censimento, con particolare
attenzione per le specie endemiche e rare;
e) la fruizione turistica, culturale,
didattica e ricreativa in forme compatibili con la difesa della natura e del
paesaggio.
Art.
4
(Perimetrazione)
1. I confini del Parco sono individuati
dalle coordinate di cui al comma 2 dell’ articolo 2.
La delimitazione delle aree a mare è realizzata mediante idonee boe in accordo
con la Capitaneria di Porto territorialmente competente e secondo le
metodologie riconosciute dalla Legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394.
Art.
5
(Ente
di gestione)
1. In conformità agli articoli 23 e 24 della
L. 394/1991, la gestione del Parco è demandata ai Comuni territorialmente
competenti che costituiscono un organo di gestione secondo quanto previsto
dall’articolo 11, comma 20 bis della L.R. 38/1996, ivi aggiunto dall’articolo
10, comma 1.
2. I Comuni possono avvalersi, ai fini della
gestione, di associazioni di protezione ambientale, di Società cooperative o Istituti
particolarmente qualificati, delle università, dell'Istituto Zooprofilattico
sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale".
3. Entro il termine di centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni definiscono,
mediante apposite deliberazioni consiliari, l'Ente di gestione del Parco, la
relativa composizione, nonché le forme e i modi di attuazione della gestione
del Parco stesso. In caso di inerzia o inadempienza e previa diffida a
provvedere entro sessanta giorni da parte della Regione, quest'ultima nomina un
Commissario ad acta. Gli oneri derivanti dall'attività del Commissario sono a
carico dei Comuni inadempienti.
4. L’Ente di gestione del Parco predispone,
altresì, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di
approvazione da parte del Consiglio regionale del Piano di assetto
naturalistico, di seguito denominato Piano del Parco, il Regolamento di
esercizio, che stabilisce le modalità di accesso al Parco e di fruizione dello
stesso, con particolare riguardo alla regolamentazione di visite turistiche,
osservazione naturalistica e ricerca scientifica, nonché i divieti specifici.
Art.
6
(Piano
del Parco)
1. Entro il termine di sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni affidano l'incarico per
l'elaborazione del Piano del Parco in conformità al dettato dell’articolo 22
della L.R. 38/1996.
2. Il Piano è elaborato e adottato secondo
le modalità, previsioni e prescrizioni dell’articolo 22 della L.R. 38/1996,
entro dodici mesi a decorrere dalla data di affidamento dell'incarico.
3. Per l'attuazione di quanto disposto dai
commi 1 e 2, la Giunta regionale, in caso di inerzia o inadempienza e previa
diffida a provvedere entro sessanta giorni, nomina un Commissario ad acta.
4. Gli oneri derivanti dall'attività del
Commissario sono a carico dell’Ente di gestione del Parco.
5. Il Piano del Parco è approvato dal
Consiglio regionale entro il termine di centoventi giorni a decorrere dalla
data di arrivo della documentazione presso la Direzione Parchi, Territorio,
Ambiente, Energia secondo le modalità di cui all’articolo 22, comma 3, della
L.R. 38/1996.
6. Il Piano del Parco individua e
regolamenta una fascia di protezione esterna funzionale alla tutela dei valori
ecologici dell'area protetta.
Art.
7
(Programma
pluriennale economico e sociale e Regolamento del Parco)
1. Entro il termine di novanta giorni a
decorrere dalla data di approvazione del Piano del Parco da parte del Consiglio
regionale, l’Ente di gestione del Parco predispone il Programma pluriennale
economico e sociale che contiene le indicazioni circa i modi, i tempi e i costi
per l'attuazione dell'ipotesi di gestione, gli interventi da attuare e le
iniziative da promuovere per la valorizzazione del Parco, con particolare riferimento
ai problemi socio-economici, finanziari, territoriali e naturalistici e il
Regolamento di cui al comma 4, dell'articolo 5.
2. Il Programma pluriennale economico e
sociale ed il Regolamento sono inviati alla Giunta regionale - Direzione
Parchi, che li inoltra al Consiglio regionale per la successiva approvazione.
3. Il Programma pluriennale economico e
sociale ed il Regolamento possono essere contenuti nel Piano del Parco di cui
all'articolo 6 ed approvati contestualmente.
Art.
8
(Piano
di gestione)
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno l’Ente
di gestione del Parco predispone ed approva un Piano di gestione.
2. Per il primo anno successivo
all'istituzione del Parco, l’Ente di gestione del Parco utilizza lo
stanziamento di cui all'articolo 11, per l'espletamento degli adempimenti
previsti negli articoli 1, 4, 5.
Art.
9
(Norme
di salvaguardia)
1. Fino alla data di pubblicazione del Piano
del Parco e del Regolamento del Parco, all’interno del perimetro del Parco si
applicano le norme previste dalla L.R. 38/1996, fatte salve le disposizioni più
restrittive previste da leggi nazionali, da strumenti di pianificazione
sovraordinati, dagli strumenti urbanistici comunali o da altre leggi regionali,
anche posteriori rispetto alla presente legge.
2. All’interno del perimetro del Parco sono
previste, negli strumenti di pianificazione di cui alla L.R. 38/1996 ed in
attesa dell’approvazione degli stessi, le norme transitorie di salvaguardia di
cui all'articolo 8, comma 2, della L.R. 38/1996.
3. Nelle more della pubblicazione del Piano
del Parco e del Regolamento del Parco, all’interno del perimetro del Parco sono
in ogni caso consentiti le attività di pesca e il transito di natanti e piccole
imbarcazioni.
4. Sono garantiti i diritti reali e gli usi
civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini
locali.
Art.
10
(Modifiche
alla L.R. 38/1996)
1. Dopo il comma 20, dell’articolo 11, della
L.R. 38/1996 è aggiunto il seguente:
"20 bis. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge
6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), la gestione di un
Parco naturale regionale può essere affidata ai comuni interessati prevedendo
l'istituzione di appositi enti di diritto pubblico o consorzi tra enti locali o
organismi associativi ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). In tal caso lo
statuto, gli organi del Parco e l'eventuale personale sono stabiliti dai comuni
secondo le norme vigenti in materia di enti locali e servizi associati.".
2. Al comma 5, dell’articolo 15 della L.R.
38/1996, dopo le parole "agro-silvo-pastorale"
sono aggiunte le seguenti: "e l'attività di pesca".
Art.
11
(Norma
finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione
della presente legge, quantificati per l'anno 2015 in Euro 50.000,00 si
provvede mediante lo stanziamento iscritto nell'ambito dell'U.P.B. 05.02.003
sul capitolo di nuova istituzione denominato:"Contributo
per l'istituzione e la valorizzazione del Parco "Costa dei Trabocchi"".
2. La copertura finanziaria, per l'anno
2015, è assicurata mediante le seguenti variazioni in termini di competenza e
cassa del bilancio regionale:
a) U.P.B. 15.01.001 - capitolo 323000
denominato "Fondo speciale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti
a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale -
articolo 21 L.R. 3/2002" in diminuzione euro 50.000,00;
b) U.P.B. 05.02.003 - capitolo 282203, di
nuova istituzione, denominato "Contributo per l'istituzione e la
valorizzazione del Parco "Costa dei Trabocchi"" in aumento euro
50.000,00.
3. Per gli esercizi successivi lo
stanziamento verrà determinato ed iscritto sul pertinente capitolo di spesa con
le rispettive leggi di bilancio, ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002,
n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).
Art.12
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 6 Novembre 2015
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso