Definizione delle procedure di assegnazione e vendita dei terreni agricoli in territorio del Fucino, provenienti dalla riforma fondiaria

 

 

Art. 1

(Finalità)

 

1.       La Regione, in attuazione dell’articolo 24 della Legge 8 maggio 1998, n.146 (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell’Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario), esercita le funzioni normative, relative ai beni immobili della Riforma Fondiaria, di cui agli articoli 9, 10 e 11 della Legge 30 aprile 1976, n. 386 (Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo).

2.       Le assegnazioni e vendite relative a tutti i terreni agricoli siti in territorio del Fucino provenienti dalla riforma fondiaria, ovvero tutti i fondi inscritti nel territorio delimitato dalla circonfucense, sono ora disciplinate dalle norme contenute nella presente legge regionale.

3.       Le funzioni di cui al comma 2 sono svolte dagli uffici del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca aventi sede in Avezzano.

 

Art. 2

(Requisiti per la cessione dei terreni fucensi e loro pertinenze)

 

1.       La definitiva cessione in favore di abituali manuali coltivatori, nonché imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, dei terreni e delle relative pertinenze destinati alla costituzione di imprese agricole diretto - coltivatrici è effettuata sulla base del prezzo determinato secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 4, a condizione che il richiedente risulti in possesso dei seguenti requisiti:

a)     sia stato possessore dell’unità oggetto della cessione alla data del 23 giugno 1976, corrispondente alla data di entrata in vigore della l. 386/1976;

b)     gli sia stata riconosciuta dai competenti uffici (certificato camera di commercio e similari) la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra o imprenditore agricolo professionale.

2.       I terreni e le relative pertinenze non posseduti alla data del 23 giugno 1976 e quelli per i quali non sia stato possibile accertare, da atti ufficiali, il possesso alla medesima data sono alienati in favore degli attuali conduttori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto consolidata da almeno un quinquennio antecedente la data della domanda di acquisto, al prezzo e alle condizioni di cui all’articolo 4, purché al richiedente sia stata riconosciuta la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra nonché imprenditore agricolo professionale nelle forme dovute.

3.       All’accertamento del possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 provvedono le competenti strutture regionali della Gestione speciale della riforma fondiaria, sulla base della documentazione esistente agli atti della soppressa Agenzia Regionale dei Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA), degli Ispettorati provinciali per l’agricoltura o degli Enti mutualistici e assicurativi o di altri uffici pubblici.

4.       In caso l’originario richiedente sia deceduto, la cessione può aver luogo, al prezzo e alle condizioni di cui all’articolo 3 o all’articolo 4, in favore dei discendenti in linea retta o del coniuge, sempre che il soggetto designato sia in possesso della qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra o di imprenditore agricolo professionale.

5.       Nel caso in cui non vi siano possessori del fondo o nella condizione in cui il possesso non sia dimostrabile, il terreno è ceduto secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 7.

 

Art. 3

(Determinazione dei prezzi e modalità di versamento per i beni posseduti prima del 23 giugno 1976)

 

1.       Il prezzo di vendita in favore dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, è determinato in base ai valori agricoli medi correnti ed è sottoposto al giudizio di congruità dell’Ispettorato per l’Agricoltura competente per territorio, così come previsto dall’articolo 10 della l. 386/1976 e dall’articolo 12, terzo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice).

2.       Oltre al prezzo determinato ai sensi del comma 1 sono versate alla Regione le somme relative ai debiti gravanti sul fondo per debiti poderali, non rimborsati a suo tempo all’Agenzia di sviluppo agricolo e maggiorati degli interessi legali, per oneri fondiari, nonché le spese sostenute per oneri relativi a sopralluoghi e a eventuali misurazioni, visite catastali o frazionamenti, resisi necessari per la definizione dell’atto.

3.       Il pagamento dell’importo complessivamente dovuto ai sensi dei commi 1 e 2 è effettuato in un’unica soluzione. Su richiesta dell’acquirente può essere concessa una dilazione al tasso legale e per una durata massima di dieci anni, con iscrizione di ipoteca nei modi di legge.

4.       Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se il richiedente esprime il proprio assenso alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali. Decorso tale termine, valgono il prezzo e le condizioni di vendita stabiliti dall’articolo 4.

5.       Il termine semestrale previsto dal presente articolo, in ordine all’accettazione del prezzo proposto, può essere esteso fino a un massimo di mesi dodici nel solo caso in cui, posto a carico dell’acquirente l’onere del frazionamento di immobili, è da questi dimostrata l’impossibilità di potervi provvedere nel termine più breve per oggettive difficoltà di carattere tecnico o burocratico; in tali casi il prezzo di vendita è maggiorato degli interessi legali.

 

Art. 4

(Determinazione dei prezzi e modalità di versamento per i beni posseduti dopo il 23 giugno 1976)

 

1.       Il prezzo di vendita in favore dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, è determinato in base alla valutazione effettuata a prezzo di mercato dal competente Ufficio tecnico regionale.

2.       Oltre al prezzo determinato ai sensi del comma 1, sono versate in favore della Regione le somme relative ai debiti gravanti sul fondo per oneri fondiari o per debiti poderali non rimborsati all’Agenzia regionale, nonché le spese sostenute per oneri relativi ad eventuali misurazioni, visure catastali o frazionamenti, resisi necessari per la definizione dell’atto.

3.       Il prezzo complessivo è sottoposto al giudizio di congruità dell’Ispettorato per l’agricoltura competente per territorio.

4.       Per il pagamento del prezzo dovuto, su richiesta dell’acquirente può essere concessa una dilazione al tasso legale e per una durata massima di dieci anni, con iscrizione di ipoteca nei modi di legge.

5.       Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se il richiedente esprime il proprio assenso alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali, ovvero entro il termine più ampio di mesi dodici, limitatamente al solo caso previsto dall’articolo 3, comma 5. Decorso tale termine, il fondo ritorna nella disponibilità della ex riforma fondiaria per nuove assegnazioni, secondo le norme vigenti.

6.       Ove l’unità poderale da cedere sia stata interessata da opere complementari e funzionali alla coltivazione del fondo, in violazione delle norme in materia urbanistica, la cessione prescinde dalla intervenuta o meno sanatoria ed il prezzo stabilito dai competenti uffici regionali viene determinato al netto dell’incremento di valore derivante dalle opere abusive realizzate dall’assegnatario, con obbligo di sanatoria ove mancante.

7.       Ove non sia dimostrabile il possesso dell’unità poderale oggetto di cessione, si procede ad asta pubblica, con il prezzo a base d’asta stabilito dai competenti Uffici regionali.

 

Art. 5

(Limitazioni, vincoli e divieti)

 

1.       Le limitazioni, i vincoli e i divieti posti dalla vigente normativa statale e regionale in ordine ai beni di riforma fondiaria cessano, ove specifiche disposizioni di legge non prevedano termini diversi, al compimento del trentesimo anno dalla data di assegnazione o dalla data di inizio del possesso del bene da parte del primo assegnatario o primo possessore.

2.       Il divieto di alienazione previsto dalle vigenti norme nel caso siano trascorsi almeno dieci anni dalla vendita si applica anche nel caso in cui l’acquirente non abbia beneficiato di agevolazioni fiscali. Il computo del decennio è effettuato dalla data presa a base per la valutazione del prezzo dell’unità produttiva.

3.       Le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) non si applicano alle cessioni di case coloniche realizzate o acquisite per finalità di riforma fondiaria, così come pervenute, per successioni tra enti, al patrimonio indisponibile della Regione Abruzzo.

 

Art. 6

(Ripresa di possesso di unità produttive)

 

1.       E’ ripreso il possesso degli immobili, con provvedimento del dirigente del servizio competente a seguito di:

a)     rinuncia all’acquisto o all’assegnazione;

b)     mancato pagamento delle rate di ammortamento;

c)     rifiuto o mancata accettazione del prezzo o delle condizioni di vendita;

d)     revoca del provvedimento di assegnazione, annullamento o risoluzione del contratto di vendita;

e)     sentenza favorevole;

f)     mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all’articolo 2;

g)     scadenza o revoca di concessione amministrativa;

h)     atto di Giunta regionale che modifichi la classificazione dell’immobile dichiarandolo di pubblico generale interesse.

2.       Previa opportuna diffida, l’atto, debitamente motivato, è notificato all’interessato nelle forme previste dal codice di procedura civile. Il decreto è direttamente ed immediatamente esecutivo, salvo sospensione o revoca da parte dello stesso dirigente.

 

Art. 7

(Revoca di assegnazione terreni e annullamento di contratti di vendita)

 

1.       In caso di violazione del vincolo di destinazione, la revoca dell’assegnazione o l’annullamento del contratto di vendita sono disposti, con provvedimento motivato, limitatamente al fondo interessato all’abusivismo edilizio.

 

Art. 8

(Clausole di salvaguardia)

 

1.       Per ogni fattispecie non disciplinata dalla presente normativa di dettaglio trovano integrale applicazione le norme della l. 386/1976 nonché, ove ancora applicabili, quelle recate dalla legge 12 maggio 1950, n. 230 (Provvedimenti per la colonizzazione dell’Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini) e della l. 590/1965.

2.       Per le alienazioni di fabbricati provenienti dalla riforma fondiaria valgono altresì le disposizioni della legge regionale 27 gennaio 1997, n. 7 (Alienazione fabbricati provenienti dalla riforma fondiaria di proprietà dell’Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo) e successive modifiche e integrazioni, per quanto compatibili.

 

Art. 9

(Interventi in materia di sicurezza stradale)

 

1.       La Regione istituisce un "Fondo per la viabilità e le infrastrutture di mobilità nel comprensorio del Fucino" con il fine di promuovere e sostenere la manutenzione straordinaria della rete stradale e le infrastrutture di mobilità nel Fucino.

2.       Nell’ambito delle finalità di cui al comma 1 la Regione attiva specifici interventi, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, mediante l’approvazione di piani operativi, proposti dai Comuni titolari della gestione delle infrastrutture.

3.       Annualmente le risorse disponibili sono ripartite mediante avviso pubblico nel quale si tiene conto dell’urgenza degli interventi presentati e del rapporto proporzionale dei chilometri di strada gestiti dai singoli Comuni.

 

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1.       I proventi derivanti dalla cessione dei terreni fucensi e loro pertinenze di cui alla presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per l’annualità 2015 del bilancio pluriennale regionale 2015-2017, sono iscritti nello stato di previsione dell’entrata dell’esercizio finanziario 2015 nell’unità previsionale di base (U.P.B.) 04.01.001, capitolo di nuova istituzione denominato "Proventi derivanti dalla cessione dei terreni e pertinenze in territorio del Fucino - L.R. n.___ del _______", con uno stanziamento per competenza e cassa pari ad euro 100.000,00;

2.       Gli oneri relativi agli interventi in materia di sicurezza stradale di cui all’articolo 9 della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per l’annualità 2015 del bilancio pluriennale 2015-2017, trovano copertura finanziaria per l’esercizio finanziario 2015 nell’ambito dell’unità previsionale di base (U.P.B.) 06.02.002, capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Fondo per la viabilità e le infrastrutture di mobilità nel comprensorio del Fucino – L.R. n.____ del _______" con uno stanziamento per competenza e cassa pari ad euro 100.000,00;

3.       Lo stanziamento iscritto nella spesa può essere utilizzato solo previo accertamento della relativa entrata.

4.       Per gli esercizi successivi al 2015, i relativi stanziamenti di entrata e di spesa sono determinati con la legge di bilancio, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011.

 

Art. 11

(Entrata in vigore)

 

1.       La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 5 Novembre 2015

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso