Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, in attuazione dell’articolo
24 della Legge 8 maggio 1998, n.146 (Disposizioni per la semplificazione e la
razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento
dell’Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere
finanziario), esercita le funzioni normative, relative ai beni immobili della
Riforma Fondiaria, di cui agli articoli 9, 10 e 11 della Legge 30 aprile 1976,
n. 386 (Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli
enti di sviluppo).
2. Le assegnazioni e vendite relative a
tutti i terreni agricoli siti in territorio del Fucino provenienti dalla
riforma fondiaria, ovvero tutti i fondi inscritti nel territorio delimitato
dalla circonfucense, sono ora disciplinate dalle
norme contenute nella presente legge regionale.
3. Le funzioni di cui al comma 2 sono svolte
dagli uffici del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca
aventi sede in Avezzano.
Art. 2
(Requisiti per la cessione dei terreni fucensi e loro
pertinenze)
1. La definitiva cessione in favore di
abituali manuali coltivatori, nonché imprenditori agricoli professionali,
singoli o associati, dei terreni e delle relative pertinenze destinati alla
costituzione di imprese agricole diretto - coltivatrici è effettuata sulla base
del prezzo determinato secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 4, a
condizione che il richiedente risulti in possesso dei seguenti requisiti:
a) sia stato possessore dell’unità oggetto
della cessione alla data del 23 giugno 1976, corrispondente alla data di
entrata in vigore della l. 386/1976;
b) gli sia stata riconosciuta dai competenti
uffici (certificato camera di commercio e similari) la qualifica di manuale
abituale coltivatore diretto della terra o imprenditore agricolo professionale.
2. I terreni e le relative pertinenze non
posseduti alla data del 23 giugno 1976 e quelli per i quali non sia stato
possibile accertare, da atti ufficiali, il possesso alla medesima data sono
alienati in favore degli attuali conduttori, in base a titolo di legge o a
situazione di fatto consolidata da almeno un quinquennio antecedente la data
della domanda di acquisto, al prezzo e alle condizioni di cui all’articolo 4,
purché al richiedente sia stata riconosciuta la qualifica di manuale abituale
coltivatore diretto della terra nonché imprenditore agricolo professionale
nelle forme dovute.
3. All’accertamento del possesso dei
requisiti previsti dai commi 1 e 2 provvedono le competenti strutture regionali
della Gestione speciale della riforma fondiaria, sulla base della
documentazione esistente agli atti della soppressa Agenzia Regionale dei
Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA), degli Ispettorati provinciali per
l’agricoltura o degli Enti mutualistici e assicurativi o di altri uffici
pubblici.
4. In caso l’originario richiedente sia
deceduto, la cessione può aver luogo, al prezzo e alle condizioni di cui
all’articolo 3 o all’articolo 4, in favore dei discendenti in linea retta o del
coniuge, sempre che il soggetto designato sia in possesso della qualifica di
manuale abituale coltivatore diretto della terra o di imprenditore agricolo
professionale.
5. Nel caso in cui non vi siano possessori
del fondo o nella condizione in cui il possesso non sia dimostrabile, il terreno
è ceduto secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 7.
Art. 3
(Determinazione dei prezzi e modalità di versamento
per i beni posseduti prima del 23 giugno 1976)
1. Il prezzo di vendita in favore dei
soggetti individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, è determinato in base
ai valori agricoli medi correnti ed è sottoposto al giudizio di congruità
dell’Ispettorato per l’Agricoltura competente per territorio, così come
previsto dall’articolo 10 della l. 386/1976 e dall’articolo 12, terzo comma,
della legge 26 maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della
proprietà coltivatrice).
2. Oltre al prezzo determinato ai sensi del
comma 1 sono versate alla Regione le somme relative ai debiti gravanti sul
fondo per debiti poderali, non rimborsati a suo tempo all’Agenzia di sviluppo
agricolo e maggiorati degli interessi legali, per oneri fondiari, nonché le
spese sostenute per oneri relativi a sopralluoghi e a eventuali misurazioni,
visite catastali o frazionamenti, resisi necessari per la definizione dell’atto.
3. Il pagamento dell’importo
complessivamente dovuto ai sensi dei commi 1 e 2 è effettuato in un’unica
soluzione. Su richiesta dell’acquirente può essere concessa una dilazione al
tasso legale e per una durata massima di dieci anni, con iscrizione di ipoteca
nei modi di legge.
4. Il prezzo e le condizioni di vendita di
cui al presente articolo sono validi se il richiedente esprime il proprio
assenso alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione
del prezzo da parte dei competenti uffici regionali. Decorso tale termine,
valgono il prezzo e le condizioni di vendita stabiliti dall’articolo 4.
5. Il termine semestrale previsto dal
presente articolo, in ordine all’accettazione del prezzo proposto, può essere
esteso fino a un massimo di mesi dodici nel solo caso in cui, posto a carico
dell’acquirente l’onere del frazionamento di immobili, è da questi dimostrata
l’impossibilità di potervi provvedere nel termine più breve per oggettive
difficoltà di carattere tecnico o burocratico; in tali casi il prezzo di
vendita è maggiorato degli interessi legali.
Art. 4
(Determinazione dei prezzi e modalità di versamento
per i beni posseduti dopo il 23 giugno 1976)
1. Il prezzo di vendita in favore dei
soggetti individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, è determinato in base
alla valutazione effettuata a prezzo di mercato dal competente Ufficio tecnico
regionale.
2. Oltre al prezzo determinato ai sensi del
comma 1, sono versate in favore della Regione le somme relative ai debiti
gravanti sul fondo per oneri fondiari o per debiti poderali non rimborsati
all’Agenzia regionale, nonché le spese sostenute per oneri relativi ad
eventuali misurazioni, visure catastali o frazionamenti, resisi necessari per
la definizione dell’atto.
3. Il prezzo complessivo è sottoposto al
giudizio di congruità dell’Ispettorato per l’agricoltura competente per
territorio.
4. Per il pagamento del prezzo dovuto, su
richiesta dell’acquirente può essere concessa una dilazione al tasso legale e
per una durata massima di dieci anni, con iscrizione di ipoteca nei modi di
legge.
5. Il prezzo e le condizioni di vendita di
cui al presente articolo sono validi se il richiedente esprime il proprio
assenso alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione
del prezzo da parte dei competenti uffici regionali, ovvero entro il termine
più ampio di mesi dodici, limitatamente al solo caso previsto dall’articolo 3,
comma 5. Decorso tale termine, il fondo ritorna nella disponibilità della ex
riforma fondiaria per nuove assegnazioni, secondo le norme vigenti.
6. Ove l’unità poderale da cedere sia stata
interessata da opere complementari e funzionali alla coltivazione del fondo, in
violazione delle norme in materia urbanistica, la cessione prescinde dalla
intervenuta o meno sanatoria ed il prezzo stabilito dai competenti uffici
regionali viene determinato al netto dell’incremento di valore derivante dalle
opere abusive realizzate dall’assegnatario, con obbligo di sanatoria ove
mancante.
7. Ove non sia dimostrabile il possesso dell’unità
poderale oggetto di cessione, si procede ad asta pubblica, con il prezzo a base
d’asta stabilito dai competenti Uffici regionali.
Art. 5
(Limitazioni, vincoli e divieti)
1. Le limitazioni, i vincoli e i divieti
posti dalla vigente normativa statale e regionale in ordine ai beni di riforma
fondiaria cessano, ove specifiche disposizioni di legge non prevedano termini
diversi, al compimento del trentesimo anno dalla data di assegnazione o dalla
data di inizio del possesso del bene da parte del primo assegnatario o primo
possessore.
2. Il divieto di alienazione previsto dalle
vigenti norme nel caso siano trascorsi almeno dieci anni dalla vendita si
applica anche nel caso in cui l’acquirente non abbia beneficiato di
agevolazioni fiscali. Il computo del decennio è effettuato dalla data presa a
base per la valutazione del prezzo dell’unità produttiva.
3. Le disposizioni di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
non si applicano alle cessioni di case coloniche realizzate o acquisite per
finalità di riforma fondiaria, così come pervenute, per successioni tra enti,
al patrimonio indisponibile della Regione Abruzzo.
Art. 6
(Ripresa di possesso di unità produttive)
1. E’ ripreso il possesso degli immobili,
con provvedimento del dirigente del servizio competente a seguito di:
a) rinuncia all’acquisto o all’assegnazione;
b) mancato pagamento delle rate di
ammortamento;
c) rifiuto o mancata accettazione del prezzo o
delle condizioni di vendita;
d) revoca del provvedimento di assegnazione,
annullamento o risoluzione del contratto di vendita;
e) sentenza favorevole;
f) mancanza dei requisiti soggettivi e
oggettivi di cui all’articolo 2;
g) scadenza o revoca di concessione
amministrativa;
h) atto di Giunta regionale che modifichi la
classificazione dell’immobile dichiarandolo di pubblico generale interesse.
2. Previa opportuna diffida, l’atto,
debitamente motivato, è notificato all’interessato nelle forme previste dal
codice di procedura civile. Il decreto è direttamente ed immediatamente
esecutivo, salvo sospensione o revoca da parte dello stesso dirigente.
Art. 7
(Revoca di assegnazione terreni e annullamento di
contratti di vendita)
1. In caso di violazione del vincolo di
destinazione, la revoca dell’assegnazione o l’annullamento del contratto di
vendita sono disposti, con provvedimento motivato, limitatamente al fondo
interessato all’abusivismo edilizio.
Art. 8
(Clausole di salvaguardia)
1. Per ogni fattispecie non disciplinata
dalla presente normativa di dettaglio trovano integrale applicazione le norme
della l. 386/1976 nonché, ove ancora applicabili, quelle recate dalla legge 12
maggio 1950, n. 230 (Provvedimenti per la colonizzazione dell’Altopiano della
Sila e dei territori jonici contermini) e della l. 590/1965.
2. Per le alienazioni di fabbricati
provenienti dalla riforma fondiaria valgono altresì le disposizioni della legge
regionale 27 gennaio 1997, n. 7 (Alienazione fabbricati provenienti dalla
riforma fondiaria di proprietà dell’Agenzia regionale per i servizi di sviluppo
agricolo) e successive modifiche e integrazioni, per quanto compatibili.
Art. 9
(Interventi in materia di sicurezza stradale)
1. La Regione istituisce un "Fondo per
la viabilità e le infrastrutture di mobilità nel comprensorio del Fucino"
con il fine di promuovere e sostenere la manutenzione straordinaria della rete
stradale e le infrastrutture di mobilità nel Fucino.
2. Nell’ambito delle finalità di cui al
comma 1 la Regione attiva specifici interventi, nei limiti degli stanziamenti
annuali di bilancio, mediante l’approvazione di piani operativi, proposti dai
Comuni titolari della gestione delle infrastrutture.
3. Annualmente le risorse disponibili sono
ripartite mediante avviso pubblico nel quale si tiene conto dell’urgenza degli
interventi presentati e del rapporto proporzionale dei chilometri di strada
gestiti dai singoli Comuni.
Art. 10
(Disposizioni finanziarie)
1. I proventi derivanti dalla cessione dei
terreni fucensi e loro pertinenze di cui alla presente legge, quantificati in
euro 100.000,00 per l’annualità 2015 del bilancio pluriennale regionale
2015-2017, sono iscritti nello stato di previsione dell’entrata dell’esercizio
finanziario 2015 nell’unità previsionale di base (U.P.B.) 04.01.001, capitolo
di nuova istituzione denominato "Proventi derivanti dalla cessione dei
terreni e pertinenze in territorio del Fucino - L.R. n.___ del _______",
con uno stanziamento per competenza e cassa pari ad euro 100.000,00;
2. Gli oneri relativi agli interventi in
materia di sicurezza stradale di cui all’articolo 9 della presente legge,
quantificati in euro 100.000,00 per l’annualità 2015 del bilancio pluriennale
2015-2017, trovano copertura finanziaria per l’esercizio finanziario 2015
nell’ambito dell’unità previsionale di base (U.P.B.) 06.02.002, capitolo di
spesa di nuova istituzione denominato "Fondo per la viabilità e le
infrastrutture di mobilità nel comprensorio del Fucino – L.R. n.____ del
_______" con uno stanziamento per competenza e cassa pari ad euro
100.000,00;
3. Lo stanziamento iscritto nella spesa può
essere utilizzato solo previo accertamento della relativa entrata.
4. Per gli esercizi successivi al 2015, i
relativi stanziamenti di entrata e di spesa sono determinati con la legge di
bilancio, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs.
n. 118/2011.
Art. 11
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 5 Novembre 2015
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso