Art. 1
(Modifiche alla L.R. 25/2011)
1. All’articolo 8 (Regolarizzazione delle
utenze ad uso potabile) della L.R. 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia
di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in
favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia
di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche) sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, le parole "entro due anni
dall’entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 30 giugno 2016";
b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Se l’utente ha provveduto a trasmettere la documentazione di cui
ai commi 1 e 2 e si è in attesa dei pareri di cui all’articolo 13 del citato
Regolamento regionale 3/2007 le utenze sono autorizzate provvisoriamente fino
al rilascio della concessione.".
2. All’articolo 12 (Aggiornamento dei costi
unitari e dei canoni minimi relativi ai canoni di concessione di acque
pubbliche) della L.R. 25/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole "Fatto salvo
quanto previsto dal comma 1 bis" e le parole "riportata nei rapporti
annuali dell'anno precedente, dal GSE" sono soppresse;
b) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
"1
bis. Per potenza efficiente si intende la massima potenza elettrica, con
riferimento alla potenza attiva, comunque realizzabile dall’impianto durante un
intervallo di tempo di funzionamento pari a 4 ore, supponendo le parti
dell’impianto in funzione in piena efficienza e nelle condizioni ottimali di
portata e di salto.";
c) dopo il comma 1 bis sono inseriti i
seguenti:
"1
ter. L’utente comunica al Servizio regionale competente per materia, entro il
31 gennaio di ogni anno, la potenza efficiente di cui al comma 1 bis. L’utente
si munisce di certificazione di organismo terzo che attesti le modalità di
misurazione e la potenza efficiente misurata. Nelle more della comunicazione di
cui al presente comma o qualora il dato trasmesso sia inferiore alla potenza
nominale concessa o riconosciuta, il costo unitario per l'uso idroelettrico di
cui al comma 1 è stabilito per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o
riconosciuta. Con provvedimento della Giunta regionale, su proposta del
Dipartimento competente, è approvato apposito elenco di organismi terzi
abilitati a rilasciare la certificazione. L’utente ha facoltà altresì di dare
il consenso scritto affinché il Servizio regionale competente possa accedere
alle informazioni sulla potenza efficiente, di cui al comma 1 bis, comunicate
dall’utente a Terna S.p.A., Gestore delle rete, nell’ambito degli obblighi
informativi di cui al Codice di Rete per la raccolta e gestione delle
Informazioni.
1
quater. Per le nuove concessioni di potenza inferiore a 3.000 kilowatt fino a
che l’impianto per la produzione elettrica non è entrato in funzione e non è
possibile effettuare la misurazioni di cui al comma 1 bis si applica il costo
unitario di cui alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 93 della L.R. 7/2003,
a partire dalla data di rilascio della concessione.
1
quinquies. In caso di mancata comunicazione della potenza efficiente, nel
termine di cui al comma 1 ter, il canone dovuto è triplicato rispetto al canone
dovuto calcolato sulla potenza nominale media di concessione.".
"Art.
14 bis
(Rilascio
di concessione di grande derivazione di acqua ai Consorzi di Bonifica)
1. Per le domande di concessione di grandi
derivazioni d’acqua ad uso irriguo già presentate ai sensi del R.D. 1775/1933 e
s.m.i. e del Regolamento regionale 3/2007 dai Consorzi di Bonifica per
l’impiego nelle loro competenze, l’Autorità regionale concedente emette provvedimento
finale entro diciotto mesi dalla data di presentazione della domanda. Per le
domande di nuove concessioni di grandi derivazioni d’acqua, redatte ai sensi
del Regolamento regionale 3/2007 l’Autorità regionale competente emette entro
diciotto mesi la determinazione finale in ordine alla domanda presentata. I
Consorzi di Bonifica sono obbligati al pagamento dei canoni per le quantità di
acque concesse secondo gli usi cui vengono destinate, in applicazione delle
disposizioni di cui al secondo comma dell’art. 36 e quelle dell’art. 37 del
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici,
approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonchè delle norme di
cui alla presente legge e della L.R. 4/2012.".
Art. 2
(Modifiche alla L.R. 38/2013)
1. All’articolo 1 (Canone per
l'utilizzazione delle opere connesse alle grandi derivazioni idroelettriche)
della legge regionale 22 ottobre 2013, n. 38 (Disciplina transitoria delle
grandi derivazioni ad uso idroelettrico ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 16
marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92CE recante norme comuni per
il mercato interno dell'energia elettrica)), sono apportate le seguenti
modifiche:
a) alla lett. a) del comma 1, dopo le parole
"dell'articolo 12 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25" sono
aggiunte le seguenti: "e successive modificazioni";
b) alla lett. b) del comma 1, le parole
"di potenza nominale media di concessione" sono sostituite dalle
seguenti: "calcolato in base a quanto stabilito dai commi 1 e 1 bis,
dell'articolo 12 della L.R. 25/2011 e successive modificazioni";
c) i commi 6 e 7 sono abrogati.
2. Al comma 1 dell’articolo 2 (Obblighi
degli utenti di grandi derivazioni ad uso idroelettrico) della L.R. 38/2013 la
parola "demaniali" è soppressa.
3. Al comma 1 dell’articolo 3 (Norma
finanziaria) della L.R. 38/2013 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"e sono destinate secondo quanto disposto dall’articolo 93, comma 8, della
L.R. 7/2003.".
Art. 3
(Competenza regionale in materia di polizia idraulica
ed intervento sui corsi d’acqua)
1. Nelle more della classificazione di cui
all’articolo 19, comma 6, della L.R. 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e delle opere
idrauliche delle diverse categorie, così come definite dal R.D. 25 luglio 1904,
n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche
delle diverse categorie), spettano alla Regione, in ossequio all’articolo 94,
comma 5, lett. b), della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie
per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della
Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)), le competenze relative
alle funzioni di polizia idraulica, pronto intervento e manutenzione di cui al
suddetto R.D. 523/1904 e al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla
tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica) ivi
comprese quelle spettanti all’autorità amministrativa in relazione alle
limitazioni e ai divieti all’esecuzione di opere in grado di influire sul
regime dei corsi d’acqua di cui all’Allegato A.
2. Nelle more della definizione, ai sensi
dell’articolo 19, comma 7, della L.R. 81/1998, delle forme di compartecipazione
agli oneri finanziari conseguenti alle attribuzioni di cui al comma 1 e
all’articolo 94, comma 5, della L.R. 7/2003, nonché delle modalità di quella
richiesta ai frontisti e proprietari di beni immobili, resta salvo quanto
dettato dal R.D. 523/1904 in materia di costituzione del Consorzio degli
interessati e della relativa modalità di contribuzione finanziaria di cui agli
articoli 18 e seguenti del medesimo R.D. 523/1904.
Art. 4
(Norma interpretativa dell’art. 23 della L.R. 81/1998)
1. A far data dall’entrata in vigore della L.R.
81/1998 e come confermato dalla modifica del Titolo V della Costituzione di cui
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la Regione non è più
competente al rilascio delle concessioni di piccola derivazione di acqua
pubblica, fatte salve le previsioni di cui ai commi 3 bis, 3 ter e 3 quater
dell’articolo 94 della L.R. 7/2003 e successive modificazioni.
Art. 5
(Spese di istruttoria del demanio idrico)
1. Le entrate derivanti dalle spese di
istruttoria di cui al capitolo UPB 03.05.001 n. 35013/E, istituito con
l’articolo 92, comma 2, lett. e), della L.R. 7/2003, possono essere destinate
anche alle missioni di natura ispettiva svolte dal personale del Dipartimento
Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, con istituzione
di specifico capitolo di spesa "Missioni di natura ispettiva del personale
del Dipartimento Opere Pubbliche Governo del Territorio e Politiche
Ambientali".
Art. 6
(Disciplina dell’autorizzazione provvisoria degli
scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane)
1. Il presente articolo, in attuazione
dell’articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), disciplina le fasi di autorizzazione provvisoria
degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, per il
tempo necessario allo svolgimento degli interventi, sugli impianti e sulle
infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al
potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione degli
stessi.
2. La disciplina di cui al comma 1 è emanata
al fine di:
a) assicurare la realizzazione tempestiva
degli interventi sugli impianti di depurazione delle acque reflue urbane o
sulle infrastrutture ad essi connesse, utili a superare le procedure di
infrazione comunitaria e garantire la tutela e salvaguardia dei corpi idrici
recettori;
b) garantire il raggiungimento o mantenimento
degli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori in cui recapitano gli
scarichi degli impianti oggetto di intervento;
c) assicurare, a garanzia degli obiettivi di
cui alle lettere a) e b), adeguati controlli sulle attività di adeguamento
degli impianti di che trattasi e sullo stato di qualità dei corpi idrici
recettori.
3. Per le finalità di cui al comma 2, la
Giunta regionale disciplina, con provvedimento emanato su proposta del
Dipartimento competente, le fasi di autorizzazione provvisoria degli scarichi
degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, per il tempo
necessario allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle
infrastrutture ad essi connesse.
4. Nella predisposizione e nella successiva
adozione del provvedimento indicato al comma 3, la Giunta regionale si attiene
ai criteri di seguito indicati:
a) la durata massima dell’autorizzazione
provvisoria, legata al periodo di svolgimento degli interventi, fino alla messa
in funzione dell’impianto conforme, come da cronoprogramma dei lavori che
costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione provvisoria,
non può superare i diciotto mesi, salvo un'unica proroga concedibile di non
oltre tre mesi, in maniera espressa, dall’autorità competente, supportata da
adeguate motivazioni tecniche o connessa ad eventi imprevedibili, non
dipendenti dalla condotta del Soggetto Gestore dell’impianto e attestati
formalmente dallo stesso. Il Soggetto Gestore che fa istanza di autorizzazione
provvisoria comunica comunque preventivamente e tempestivamente ogni modifica
al cronoprogramma dei lavori;
b) durante il periodo di validità
dell’autorizzazione provvisoria sono sospesi i controlli di cui alla Direttiva
in Allegato 3 alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque
adottato dalla Giunta regionale con deliberazione 9 agosto 2010, n. 614;
c) durante il periodo di validità
dell’autorizzazione provvisoria, i controlli sullo scarico, finalizzati alla
verifica del rispetto di quanto comunicato dal Gestore nel cronoprogramma dei
lavori, che costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione
provvisoria, sono definiti nel provvedimento di autorizzazione stessa;
d) l’Agenzia regionale per la tutela
dell'ambiente (ARTA), nell’ambito dei propri compiti istituzionali, monitora il
corpo idrico recettore, durante il periodo di vigenza dell’autorizzazione
provvisoria, al fine di verificare che gli scarichi provvisori non determinino
deterioramento dello stato di qualità degli stessi corpi idrici;
e) l’istanza di autorizzazione provvisoria
allo scarico e il relativo cronoprogramma di cui alla precedente lettera a)
contengono le modalità e i tempi degli allacci, all’impianto di depurazione in
fase di adeguamento, di piccoli insediamenti urbani, con un carico non
superiore ai 50 abitanti equivalenti, già realizzati al momento dell’entrata in
vigore della presente legge, anche se non regolamentati dalla convenzione di
cui alla delibera della Giunta regionale n. 792 del 4.11.2013 necessaria per
gli insediamenti urbani di nuova realizzazione. Tali allacci previsti nel
cronoprogramma dei lavori, vanno realizzati contestualmente all’attivazione di
presidi depurativi che garantiscono il rispetto del principio di cui al comma
2, lett. b).
Art. 7
(Modifiche alla L.R. 1/2003)
1. Per le medesime finalità di cui
all’articolo 8, all’articolo 3 della L.R. 13 febbraio 2003, n. 1 (Integrazione
alla L.R. 22 novembre 2001, n. 60 e interpretazione autentica (Regime
autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue
domestiche)), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole "per essere
destinati ad opere di risanamento e di riduzione dei corpi idrici" sono
sostituite dalle seguenti: "e sono destinate agli interventi di
realizzazione adeguamento e potenziamento degli impianti di depurazione e
collettamento individuati nel Piano d’Ambito e nei documenti di programmazione
approvati ai sensi dell’articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale), secondo le priorità di cui al Piano di
Tutela delle Acque regionale. I Soggetti Gestori del Servizio Idrico Integrato
comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno alla Provincia territorialmente
competente l’elenco aggiornato degli interventi da finanziare con gli introiti
delle sanzioni; in caso di mancato rispetto del termine trova applicazione
l’articolo 152 del D.Lgs. 152/2006.";
b) il comma 3 è abrogato.
Art. 8
(Modifiche alla L.R. 31/2010)
1. Al fine di uniformare la disciplina
regionale a quella nazionale vigente in materia di disciplina degli scarichi,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 101 del D.Lgs. 152/2006, alla L.R.
29 luglio 2010, n. 31 (Norme regionali contenenti la prima attuazione del
D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)), sono apportate le
seguenti modifiche:
a) l’articolo 2 e la tabella A di cui
all’Allegato alla stessa legge sono abrogati;
b) dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:
"Art.
4 bis
(Applicazione
dei criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e
4 si applicano, per gli aspetti relativi alle procedure di assimilazione, nei
soli casi indicati all’articolo 2 comma 1 lettera a) del D.P.R. 19 ottobre
2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi
in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4
quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)".
c) all’art. 5 dopo il comma 3 sono inseriti
i seguenti commi:
"3 bis.
Esclusivamente ai fini dell’applicazione della presente legge, sono considerati
corpi idrici superficiali:
a) tutti gli elementi del reticolo idrografico
rappresentati sulla cartografia IGM o nella carta tecnica regionale, alla scala
di maggior dettaglio disponibile in loco, collegati ad un reticolo di flusso
idrico che adduca, senza soluzione di continuità, ad un corpo idrico
chiaramente identificato sulla cartografia IGM o nella carta tecnica regionale
(CTR) consultabile presso gli enti locali o sul sito internet della Regione
Abruzzo;
b) altri elementi del reticolo idrografico non
rappresentati nella cartografia IGM o CTR, che siano collegati in modo
permanente senza soluzione di continuità a quelli rappresentati nella stessa.
3 ter. Ai fini
dell’autorizzazione di nuovi scarichi sono considerati corpi idrici
superficiali solo quelli di cui alla lettera a) del comma 3 bis.
3 quater. Ai
fini dell’autorizzazione di scarichi in essere sono considerati corpi idrici
superficiali quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 3 bis. Per gli
scarichi di cui all’articolo 124, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006,
non considerati scarichi su suolo, l'autorizzazione tiene conto del periodo di
portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico negli altri
periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti circa le idonee modalità di
effettuazione dello scarico al fine di garantire le capacità autodepurative del
corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee in particolare quelle ad
uso idropotabile.".
Art. 9
(Modifica alla L.R. 5/2015)
1. Al comma 1, dell'articolo 2 della L.R. 10
marzo 2015, n. 5 (Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale
abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alla L.R. 9/2011, alla
L.R. 39/2014, alla L.R. 2/2013, alla L.R. 77/1999, alla L.R. 9/2000, alla L.R.
5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria
regionale) la parola "centottanta" è sostituita dalla seguente:
"duecentosettanta".
Art. 10
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri
aggiuntivi per il bilancio regionale.
Art. 11
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 3 Novembre 2015
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso