Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell’art. 124, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 e modifica alla L.R. 5/2015.

 

 

Art. 1

(Modifiche alla L.R. 25/2011)

 

1.       All’articolo 8 (Regolarizzazione delle utenze ad uso potabile) della L.R. 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche) sono apportate le seguenti modifiche:

a)     al comma 1, le parole "entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2016";

b)     al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se l’utente ha provveduto a trasmettere la documentazione di cui ai commi 1 e 2 e si è in attesa dei pareri di cui all’articolo 13 del citato Regolamento regionale 3/2007 le utenze sono autorizzate provvisoriamente fino al rilascio della concessione.".

2.       All’articolo 12 (Aggiornamento dei costi unitari e dei canoni minimi relativi ai canoni di concessione di acque pubbliche) della L.R. 25/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a)     al comma 1, le parole "Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis" e le parole "riportata nei rapporti annuali dell'anno precedente, dal GSE" sono soppresse;

b)     il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

"1 bis. Per potenza efficiente si intende la massima potenza elettrica, con riferimento alla potenza attiva, comunque realizzabile dall’impianto durante un intervallo di tempo di funzionamento pari a 4 ore, supponendo le parti dell’impianto in funzione in piena efficienza e nelle condizioni ottimali di portata e di salto.";

c)     dopo il comma 1 bis sono inseriti i seguenti:

"1 ter. L’utente comunica al Servizio regionale competente per materia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la potenza efficiente di cui al comma 1 bis. L’utente si munisce di certificazione di organismo terzo che attesti le modalità di misurazione e la potenza efficiente misurata. Nelle more della comunicazione di cui al presente comma o qualora il dato trasmesso sia inferiore alla potenza nominale concessa o riconosciuta, il costo unitario per l'uso idroelettrico di cui al comma 1 è stabilito per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta. Con provvedimento della Giunta regionale, su proposta del Dipartimento competente, è approvato apposito elenco di organismi terzi abilitati a rilasciare la certificazione. L’utente ha facoltà altresì di dare il consenso scritto affinché il Servizio regionale competente possa accedere alle informazioni sulla potenza efficiente, di cui al comma 1 bis, comunicate dall’utente a Terna S.p.A., Gestore delle rete, nell’ambito degli obblighi informativi di cui al Codice di Rete per la raccolta e gestione delle Informazioni.

1 quater. Per le nuove concessioni di potenza inferiore a 3.000 kilowatt fino a che l’impianto per la produzione elettrica non è entrato in funzione e non è possibile effettuare la misurazioni di cui al comma 1 bis si applica il costo unitario di cui alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 93 della L.R. 7/2003, a partire dalla data di rilascio della concessione.

1 quinquies. In caso di mancata comunicazione della potenza efficiente, nel termine di cui al comma 1 ter, il canone dovuto è triplicato rispetto al canone dovuto calcolato sulla potenza nominale media di concessione.".

  1. Dopo l’articolo 14 della L.R. 25/2011 è aggiunto il seguente articolo:
  2.  

"Art. 14 bis

(Rilascio di concessione di grande derivazione di acqua ai Consorzi di Bonifica)

 

1.       Per le domande di concessione di grandi derivazioni d’acqua ad uso irriguo già presentate ai sensi del R.D. 1775/1933 e s.m.i. e del Regolamento regionale 3/2007 dai Consorzi di Bonifica per l’impiego nelle loro competenze, l’Autorità regionale concedente emette provvedimento finale entro diciotto mesi dalla data di presentazione della domanda. Per le domande di nuove concessioni di grandi derivazioni d’acqua, redatte ai sensi del Regolamento regionale 3/2007 l’Autorità regionale competente emette entro diciotto mesi la determinazione finale in ordine alla domanda presentata. I Consorzi di Bonifica sono obbligati al pagamento dei canoni per le quantità di acque concesse secondo gli usi cui vengono destinate, in applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell’art. 36 e quelle dell’art. 37 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonchè delle norme di cui alla presente legge e della L.R. 4/2012.".

 

Art. 2

(Modifiche alla L.R. 38/2013)

 

1.       All’articolo 1 (Canone per l'utilizzazione delle opere connesse alle grandi derivazioni idroelettriche) della legge regionale 22 ottobre 2013, n. 38 (Disciplina transitoria delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)), sono apportate le seguenti modifiche:

a)     alla lett. a) del comma 1, dopo le parole "dell'articolo 12 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25" sono aggiunte le seguenti: "e successive modificazioni";

b)     alla lett. b) del comma 1, le parole "di potenza nominale media di concessione" sono sostituite dalle seguenti: "calcolato in base a quanto stabilito dai commi 1 e 1 bis, dell'articolo 12 della L.R. 25/2011 e successive modificazioni";

c)     i commi 6 e 7 sono abrogati.

2.       Al comma 1 dell’articolo 2 (Obblighi degli utenti di grandi derivazioni ad uso idroelettrico) della L.R. 38/2013 la parola "demaniali" è soppressa.

3.       Al comma 1 dell’articolo 3 (Norma finanziaria) della L.R. 38/2013 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e sono destinate secondo quanto disposto dall’articolo 93, comma 8, della L.R. 7/2003.".

 

Art. 3

(Competenza regionale in materia di polizia idraulica ed intervento sui corsi d’acqua)

 

1.       Nelle more della classificazione di cui all’articolo 19, comma 6, della L.R. 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e delle opere idrauliche delle diverse categorie, così come definite dal R.D. 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), spettano alla Regione, in ossequio all’articolo 94, comma 5, lett. b), della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)), le competenze relative alle funzioni di polizia idraulica, pronto intervento e manutenzione di cui al suddetto R.D. 523/1904 e al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica) ivi comprese quelle spettanti all’autorità amministrativa in relazione alle limitazioni e ai divieti all’esecuzione di opere in grado di influire sul regime dei corsi d’acqua di cui all’Allegato A.

2.       Nelle more della definizione, ai sensi dell’articolo 19, comma 7, della L.R. 81/1998, delle forme di compartecipazione agli oneri finanziari conseguenti alle attribuzioni di cui al comma 1 e all’articolo 94, comma 5, della L.R. 7/2003, nonché delle modalità di quella richiesta ai frontisti e proprietari di beni immobili, resta salvo quanto dettato dal R.D. 523/1904 in materia di costituzione del Consorzio degli interessati e della relativa modalità di contribuzione finanziaria di cui agli articoli 18 e seguenti del medesimo R.D. 523/1904.

 

Art. 4

(Norma interpretativa dell’art. 23 della L.R. 81/1998)

 

1.       A far data dall’entrata in vigore della L.R. 81/1998 e come confermato dalla modifica del Titolo V della Costituzione di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la Regione non è più competente al rilascio delle concessioni di piccola derivazione di acqua pubblica, fatte salve le previsioni di cui ai commi 3 bis, 3 ter e 3 quater dell’articolo 94 della L.R. 7/2003 e successive modificazioni.

 

Art. 5

(Spese di istruttoria del demanio idrico)

 

1.       Le entrate derivanti dalle spese di istruttoria di cui al capitolo UPB 03.05.001 n. 35013/E, istituito con l’articolo 92, comma 2, lett. e), della L.R. 7/2003, possono essere destinate anche alle missioni di natura ispettiva svolte dal personale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, con istituzione di specifico capitolo di spesa "Missioni di natura ispettiva del personale del Dipartimento Opere Pubbliche Governo del Territorio e Politiche Ambientali".

 

Art. 6

(Disciplina dell’autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane)

 

1.       Il presente articolo, in attuazione dell’articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), disciplina le fasi di autorizzazione provvisoria degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, per il tempo necessario allo svolgimento degli interventi, sugli impianti e sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione degli stessi.

2.       La disciplina di cui al comma 1 è emanata al fine di:

a)     assicurare la realizzazione tempestiva degli interventi sugli impianti di depurazione delle acque reflue urbane o sulle infrastrutture ad essi connesse, utili a superare le procedure di infrazione comunitaria e garantire la tutela e salvaguardia dei corpi idrici recettori;

b)     garantire il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori in cui recapitano gli scarichi degli impianti oggetto di intervento;

c)     assicurare, a garanzia degli obiettivi di cui alle lettere a) e b), adeguati controlli sulle attività di adeguamento degli impianti di che trattasi e sullo stato di qualità dei corpi idrici recettori.

3.       Per le finalità di cui al comma 2, la Giunta regionale disciplina, con provvedimento emanato su proposta del Dipartimento competente, le fasi di autorizzazione provvisoria degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, per il tempo necessario allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse.

4.       Nella predisposizione e nella successiva adozione del provvedimento indicato al comma 3, la Giunta regionale si attiene ai criteri di seguito indicati:

a)     la durata massima dell’autorizzazione provvisoria, legata al periodo di svolgimento degli interventi, fino alla messa in funzione dell’impianto conforme, come da cronoprogramma dei lavori che costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione provvisoria, non può superare i diciotto mesi, salvo un'unica proroga concedibile di non oltre tre mesi, in maniera espressa, dall’autorità competente, supportata da adeguate motivazioni tecniche o connessa ad eventi imprevedibili, non dipendenti dalla condotta del Soggetto Gestore dell’impianto e attestati formalmente dallo stesso. Il Soggetto Gestore che fa istanza di autorizzazione provvisoria comunica comunque preventivamente e tempestivamente ogni modifica al cronoprogramma dei lavori;

b)     durante il periodo di validità dell’autorizzazione provvisoria sono sospesi i controlli di cui alla Direttiva in Allegato 3 alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque adottato dalla Giunta regionale con deliberazione 9 agosto 2010, n. 614;

c)     durante il periodo di validità dell’autorizzazione provvisoria, i controlli sullo scarico, finalizzati alla verifica del rispetto di quanto comunicato dal Gestore nel cronoprogramma dei lavori, che costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione provvisoria, sono definiti nel provvedimento di autorizzazione stessa;

d)     l’Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (ARTA), nell’ambito dei propri compiti istituzionali, monitora il corpo idrico recettore, durante il periodo di vigenza dell’autorizzazione provvisoria, al fine di verificare che gli scarichi provvisori non determinino deterioramento dello stato di qualità degli stessi corpi idrici;

e)     l’istanza di autorizzazione provvisoria allo scarico e il relativo cronoprogramma di cui alla precedente lettera a) contengono le modalità e i tempi degli allacci, all’impianto di depurazione in fase di adeguamento, di piccoli insediamenti urbani, con un carico non superiore ai 50 abitanti equivalenti, già realizzati al momento dell’entrata in vigore della presente legge, anche se non regolamentati dalla convenzione di cui alla delibera della Giunta regionale n. 792 del 4.11.2013 necessaria per gli insediamenti urbani di nuova realizzazione. Tali allacci previsti nel cronoprogramma dei lavori, vanno realizzati contestualmente all’attivazione di presidi depurativi che garantiscono il rispetto del principio di cui al comma 2, lett. b).

 

Art. 7

(Modifiche alla L.R. 1/2003)

 

1.       Per le medesime finalità di cui all’articolo 8, all’articolo 3 della L.R. 13 febbraio 2003, n. 1 (Integrazione alla L.R. 22 novembre 2001, n. 60 e interpretazione autentica (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche)), sono apportate le seguenti modifiche:

a)     al comma 2 le parole "per essere destinati ad opere di risanamento e di riduzione dei corpi idrici" sono sostituite dalle seguenti: "e sono destinate agli interventi di realizzazione adeguamento e potenziamento degli impianti di depurazione e collettamento individuati nel Piano d’Ambito e nei documenti di programmazione approvati ai sensi dell’articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), secondo le priorità di cui al Piano di Tutela delle Acque regionale. I Soggetti Gestori del Servizio Idrico Integrato comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno alla Provincia territorialmente competente l’elenco aggiornato degli interventi da finanziare con gli introiti delle sanzioni; in caso di mancato rispetto del termine trova applicazione l’articolo 152 del D.Lgs. 152/2006.";

b)     il comma 3 è abrogato.

 

Art. 8

(Modifiche alla L.R. 31/2010)

 

1.       Al fine di uniformare la disciplina regionale a quella nazionale vigente in materia di disciplina degli scarichi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 101 del D.Lgs. 152/2006, alla L.R. 29 luglio 2010, n. 31 (Norme regionali contenenti la prima attuazione del D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)), sono apportate le seguenti modifiche:

a)     l’articolo 2 e la tabella A di cui all’Allegato alla stessa legge sono abrogati;

b)     dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:

 

"Art. 4 bis

(Applicazione dei criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche)

 

1.       Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 si applicano, per gli aspetti relativi alle procedure di assimilazione, nei soli casi indicati all’articolo 2 comma 1 lettera a) del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4 quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)".

c)       all’art. 5 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:

"3 bis. Esclusivamente ai fini dell’applicazione della presente legge, sono considerati corpi idrici superficiali:

a)     tutti gli elementi del reticolo idrografico rappresentati sulla cartografia IGM o nella carta tecnica regionale, alla scala di maggior dettaglio disponibile in loco, collegati ad un reticolo di flusso idrico che adduca, senza soluzione di continuità, ad un corpo idrico chiaramente identificato sulla cartografia IGM o nella carta tecnica regionale (CTR) consultabile presso gli enti locali o sul sito internet della Regione Abruzzo;

b)     altri elementi del reticolo idrografico non rappresentati nella cartografia IGM o CTR, che siano collegati in modo permanente senza soluzione di continuità a quelli rappresentati nella stessa.

3 ter. Ai fini dell’autorizzazione di nuovi scarichi sono considerati corpi idrici superficiali solo quelli di cui alla lettera a) del comma 3 bis.

3 quater. Ai fini dell’autorizzazione di scarichi in essere sono considerati corpi idrici superficiali quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 3 bis. Per gli scarichi di cui all’articolo 124, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006, non considerati scarichi su suolo, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti circa le idonee modalità di effettuazione dello scarico al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee in particolare quelle ad uso idropotabile.".

 

Art. 9

(Modifica alla L.R. 5/2015)

 

1.     Al comma 1, dell'articolo 2 della L.R. 10 marzo 2015, n. 5 (Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alla L.R. 9/2011, alla L.R. 39/2014, alla L.R. 2/2013, alla L.R. 77/1999, alla L.R. 9/2000, alla L.R. 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria regionale) la parola "centottanta" è sostituita dalla seguente: "duecentosettanta".

 

Art. 10

(Clausola di neutralità finanziaria)

 

1.       La presente legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

 

Art. 11

(Entrata in vigore)

 

1.       La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

 

 


 




La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 3 Novembre 2015

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso