Riconoscimento dell’agricoltore come custode dell’ambiente e del territorio.

 

 

Art.1

(Finalità)

 

1.       La Regione Abruzzo tutela e sostiene la biodiversità e la salvaguardia del proprio territorio sotto il profilo culturale, ambientale ed economico attraverso il riconoscimento della figura dell'"agricoltore custode dell’ambiente e del territorio" cui è demandato il compito di mantenere viva la tradizione agricola locale e di valorizzare le produzioni locali al fine di concorrere, in particolare, alla protezione del territorio dagli effetti dell’abbandono delle attività agricole.

 

Art. 2

(Destinatari)

 

1.       Possono essere riconosciuti "custode dell’ambiente e del territorio" gli imprenditori agricoli singoli o associati che esercitano l’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile nell’ambito del territorio regionale, nonché le Società Cooperative del settore agricolo e forestale.

 

Art. 3

(Agricoltore custode dell’ambiente e del territorio)

 

1.       Si definisce "agricoltore custode dell’ambiente e del territorio" l’imprenditore agricolo singolo o associato e le Società Cooperative del settore agricolo e forestale di cui all’articolo 2 dedito in particolare:

a)     alla manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione volte alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e mantenimento dell’assetto idraulico e idrogeologico e alla difesa da avversità atmosferiche e incendi boschivi specie nei territori montani;

b)     alla salvaguardia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali;

c)     all’allevamento e alla coltivazione di razze e varietà locali anche appartenenti alle risorse genetiche animali e vegetali del territorio abruzzese;

d)     alla conservazione di formazioni vegetali e arboree monumentali;

e)     al contrasto all'abbandono delle attività agricole anche attraverso la valorizzazione e la sostenibilità economica ed ambientale dell'agricoltura.

 

Art. 4

(Adesione e attività degli enti locali)

 

1.       Gli enti locali singoli o costituiti in unioni o associazioni interessati ad incentivare la diffusione della figura dell’agricoltore custode promuovono progetti mirati e raccolgono le adesioni di partecipazione attiva al progetto degli agricoltori del territorio di loro competenza, anche al fine di valorizzarne il ruolo sociale. La partecipazione attiva degli agricoltori ha ad oggetto la realizzazione di piccole opere di manutenzione del territorio finalizzate, soprattutto, alla gestione idrogeologica in un'ottica di prevenzione ed alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, secondo quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettera a) e non dà luogo a controprestazioni di carattere finanziario.

2.       Per l’individuazione degli agricoltori interessati di cui al comma 1, gli enti locali adottano appositi bandi nei quali sono specificati la tipologia degli interventi, i criteri e le modalità di attuazione degli stessi nonché di presentazione delle manifestazioni di interesse. I bandi sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell’ente locale.

 

Art. 5

(Elenco degli agricoltori custodi)

 

1.       Gli agricoltori custodi sono iscritti, a domanda, in un apposito elenco tenuto presso il Dipartimento competente in materia di Agricoltura della Giunta regionale.

2.       Gli enti locali che attivano quanto previsto dall’articolo 4 comunicano alla Regione i nominativi degli agricoltori custodi del territorio.

 

Art. 6

(Compiti degli enti locali)

 

1.       Entro il 28 febbraio di ogni anno, gli enti locali inviano alla Giunta regionale una relazione riguardante le iniziative di partecipazione attiva alla gestione ambientale e del territorio poste in essere nell’anno precedente con la collaborazione degli agricoltori custodi.

2.       La Giunta regionale trasmette la relazione al Consiglio regionale, al fine di consentire la valutazione degli effetti della presente legge.

 

Art. 7

(Criteri di premialità)

 

1.       Per le finalità di cui all’articolo 1, la Giunta regionale può prevedere il riconoscimento di ulteriori e specifici criteri di premialità nei provvedimenti di attuazione degli interventi del Piano di sviluppo rurale (PSR) 2014/2020, sia in favore degli Enti locali, sia in favore degli agricoltori custodi come individuati all'art. 5.

2.       I Comuni possono prevedere in favore degli agricoltori custodi una riduzione delle imposte di loro competenza, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

 

Art. 8

(Invarianza finanziaria)

 

1.       Dall’applicazione della presente legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

Art. 9

(Entrata in vigore)

 

1.            La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 30 Ottobre 2015

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso