Art.1
(Finalità)
1. La Regione Abruzzo tutela e sostiene la
biodiversità e la salvaguardia del proprio territorio sotto il profilo
culturale, ambientale ed economico attraverso il riconoscimento della figura
dell'"agricoltore custode dell’ambiente e del territorio" cui è
demandato il compito di mantenere viva la tradizione agricola locale e di
valorizzare le produzioni locali al fine di concorrere, in particolare, alla
protezione del territorio dagli effetti dell’abbandono delle attività agricole.
Art. 2
(Destinatari)
1. Possono essere riconosciuti "custode
dell’ambiente e del territorio" gli imprenditori agricoli singoli o
associati che esercitano l’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del
codice civile nell’ambito del territorio regionale, nonché le Società
Cooperative del settore agricolo e forestale.
Art. 3
(Agricoltore custode dell’ambiente e del territorio)
1. Si definisce "agricoltore custode
dell’ambiente e del territorio" l’imprenditore agricolo singolo o
associato e le Società Cooperative del settore agricolo e forestale di cui
all’articolo 2 dedito in particolare:
a) alla manutenzione del territorio attraverso
attività di sistemazione volte alla salvaguardia del paesaggio agrario e
forestale, alla cura e mantenimento dell’assetto idraulico e idrogeologico e
alla difesa da avversità atmosferiche e incendi boschivi specie nei territori
montani;
b) alla salvaguardia della biodiversità rurale
intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali;
c) all’allevamento e alla coltivazione di
razze e varietà locali anche appartenenti alle risorse genetiche animali e
vegetali del territorio abruzzese;
d) alla conservazione di formazioni vegetali e
arboree monumentali;
e) al contrasto all'abbandono delle attività
agricole anche attraverso la valorizzazione e la sostenibilità economica ed
ambientale dell'agricoltura.
Art. 4
(Adesione e attività degli enti locali)
1. Gli enti locali singoli o costituiti in
unioni o associazioni interessati ad incentivare la diffusione della figura
dell’agricoltore custode promuovono progetti mirati e raccolgono le adesioni di
partecipazione attiva al progetto degli agricoltori del territorio di loro
competenza, anche al fine di valorizzarne il ruolo sociale. La partecipazione
attiva degli agricoltori ha ad oggetto la realizzazione di piccole opere di
manutenzione del territorio finalizzate, soprattutto, alla gestione idrogeologica
in un'ottica di prevenzione ed alla salvaguardia del paesaggio agrario e
forestale, secondo quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettera a) e non dà
luogo a controprestazioni di carattere finanziario.
2. Per l’individuazione degli agricoltori
interessati di cui al comma 1, gli enti locali adottano appositi bandi nei
quali sono specificati la tipologia degli interventi, i criteri e le modalità
di attuazione degli stessi nonché di presentazione delle manifestazioni di
interesse. I bandi sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell’ente
locale.
Art. 5
(Elenco degli agricoltori custodi)
1. Gli agricoltori custodi sono iscritti, a
domanda, in un apposito elenco tenuto presso il Dipartimento competente in
materia di Agricoltura della Giunta regionale.
2. Gli enti locali che attivano quanto
previsto dall’articolo 4 comunicano alla Regione i nominativi degli agricoltori
custodi del territorio.
Art. 6
(Compiti degli enti locali)
1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, gli
enti locali inviano alla Giunta regionale una relazione riguardante le
iniziative di partecipazione attiva alla gestione ambientale e del territorio
poste in essere nell’anno precedente con la collaborazione degli agricoltori
custodi.
2. La Giunta regionale trasmette la
relazione al Consiglio regionale, al fine di consentire la valutazione degli
effetti della presente legge.
Art. 7
(Criteri di premialità)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la
Giunta regionale può prevedere il riconoscimento di ulteriori e specifici
criteri di premialità nei provvedimenti di attuazione
degli interventi del Piano di sviluppo rurale (PSR) 2014/2020, sia in favore
degli Enti locali, sia in favore degli agricoltori custodi come individuati
all'art. 5.
2. I Comuni possono prevedere in favore
degli agricoltori custodi una riduzione delle imposte di loro competenza, nel
rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Art. 8
(Invarianza finanziaria)
1. Dall’applicazione della presente legge
non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
della Regione.
Art. 9
(Entrata in vigore)
1.
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione
telematica (BURAT).
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 30 Ottobre 2015
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso