Art.
1
(Modifica
alla L.R. 7/2010)
1. Dopo l’articolo 17 della L.R. 3 marzo
2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica
utilità) è inserito il seguente:
"Art. 17 bis
(Servitù di
allagamento)
1. Le procedure espropriative da attivare
per la realizzazione di casse di espansione hanno ad oggetto anche le
limitazioni al diritto di proprietà derivanti dal periodico allagamento delle
aree per le quali non si proceda tramite ablazione del diritto di proprietà.
2. L’autorità competente come individuata
all’articolo 3, nei casi di cui al comma 1, dispone la costituzione di servitù
di allagamento sulle aree interessate dall’espansione delle acque.
3. Le servitù di cui al presente articolo
sono iscritte ai pubblici registri immobiliari a cura dell'ente realizzatore
dell'opera.
4. Con provvedimento della Giunta regionale,
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge
è adottato un disciplinare che definisce i criteri di valutazione
dell'indennità nel rispetto di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 e tenendo
conto in particolare della frequenza e della durata delle piene e dei volumi di
acqua previsti.
5. Ai proprietari delle aree assoggettate
alla costituzione delle servitù di cui al presente articolo è comunque
corrisposta una indennità determinata in misura non inferiore al quaranta per
cento e non superiore ai due terzi dell’indennità di esproprio calcolata per la
medesima area a termini della normativa in materia di espropriazioni.
6. Salvo quanto previsto dal comma 4, per le
aree assoggettate a servitù di allagamento, dalla data del provvedimento della
Giunta regionale, non sono riconosciute ulteriori somme a titolo di indennizzo
o risarcimento per eventuali danni.
7. Per quanto non disposto nel presente
articolo, trovano applicazione le disposizioni del D.P.R. 327/2001.
8. Alle amministrazioni comunali nei cui
territori sono realizzate le casse di espansione è riconosciuto un ristoro
consistente nella realizzazione di opere di mitigazione delle criticità
idrauliche, idrogeologiche ed ambientali.".
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 30 Ottobre 2015
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso