IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000;

VISTA la nota del Ministro della Sanità n. 600.81244751263 del 5 febbraio 2001;

VISTO il Decreto Ministeriale 29.09.2000 così come modificato dal D.M. 16.10. 2003

VISTO il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo Unico delle Leggi Sanitarie"

VISTO il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio sanitario nazionale";

VISTA la Legge Regionale 14 agosto 1981, n. 33 "Organizzazione e funzionamento dei Servizi veterinari nelle Unità Locali Socio-Sanitarie";

VISTA la Legge 5 agosto 1981, n. 503 "Ratifica della Convenzione per lo conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, Berna 19 settembre 1979";

VISTA la Legge 14 agosto 1991, n. 281 " Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo "

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 " Norme per lo protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio "

VISTA la Legge Regionale del 18 dicembre 2013 n. 47 “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d'affezione"

VISTA la L. della Regione Abruzzo del 7 maggio 2007 n. 9 “cimiteri per animali d’affezione”

VISTO ll D.M. 7 gennaio 2000 "Sistema nazionale di Sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme”

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 27.09.2000 "Morte degli animali, smaltimento delle spoglie e degli organi specifici a rischio ";

VISTO il Regolamento CE n. 999/2001 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento/CE 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento CE n. 1774/2002;

VISTO Il Regolamento CE n. 142/2011 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del consiglio;

VISTO il Decreto Legislativo del 01/10/2012 186 recante: “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera.

VISTO l’ Accordo 20/CU dei 07/02/2013 tra il Governo, le Regioni, le province autonome e le Autonomie Locali recante:” Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;

VISTA La Legge Regionale n. 46 del 23 Dicembre 2014 “Disposizione per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Disposizioni per l’attuazione della Direttiva 2011/24/UE, della Direttiva 2011/62/UE, nonché per l’applicazione del Regolamento (UE) 717/2013, del Reg. (CE) 1069/2009, del Reg. (CE) 852/2004, del Reg. (UE) 234/2011, del Reg. (UE) 1169/2011, del Reg. 609/2013, del Reg. (CE) 2023/2006 e del Reg. (CE) 282/2008. Disposizioni per l’attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale.”

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet- therapy" ;

VISTO il D.M. 16 ottobre 2003 "Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 28 gennaio 2004, n. 10 "Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente";

VISTO il D.M. del 7 aprile 2006, Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all' art. 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152;

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche, ha conferito alle Regioni e Province Autonome tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale d’Abruzzo, con Deliberazione n. 950 del 21 agosto 2006, ha individuato le procedure di presentazione, da parte degli interessati, delle istanze di riconoscimento degli stabilimenti stabilendo altresì che le spese relative all'esecuzione degli accertamenti tecnici connessi con la procedura di riconoscimento siano a carico dei richiedenti;

RITENUTO di uniformare alla stessa procedura già in essere per i riconoscimenti disciplinati dalla D.G.R. n 950/2006, anche le procedure di presentazione delle istanze di riconoscimento degli stabilimenti che ricadono nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009;

CONSIDERATO che per "zone isolate" il Regolamento CE 1069/2009 intende le zone dove la popolazione animale è scarsa e gli impianti di smaltimento talmente distanti che le disposizioni necessarie per la raccolta ed il trasporto dei prodotti di O.A. sarebbero eccessivamente onerose rispetto allo smaltimento in loco;

CONSIDERATO anche che il rilevante sviluppo sul territorio della Regione Abruzzo dei Parchi nazionali e delle aree protette nonché l'estensione del tratto costiero, ha reso indispensabile dover regolamentare sia l'eliminazione dei corpi di animali selvatici terrestri o marini rinvenuti morti al di fuori dei propri ambienti naturali di vita, sia l'eliminazione dei corpi degli animali da compagnia morti e rinvenuti morti in particolare negli ambienti urbani;

CONSIDERATO che il sotterramento è il metodo di eliminazione in loco da preferire qualora ricorrano le condizioni geologiche ed ambientali idonee;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e le sue successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

per le ragioni e le finalità espresse in narrativa

1.         di recepire l’ Accordo 20/CU dei 07/02/2013 tra il Governo, le Regioni, le province autonome e le Autonomie Locali recante:” Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 e di approvare le procedure per il riconoscimento/registrazione di stabilimenti o utenti ai sensi del Regolamento CE 1069/2009 riportate nell'Allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.         di approvare le Linee Guida concernenti le modalità di smaltimento degli animali morti, incluso il regolamento di attuazione per la realizzazione di cimiteri per animali d’affezione, come da allegato "B”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3.         di approvare le Linee Guida sulla modalità di gestione degli animali selvatici terrestri e acquatici in difficoltà e smaltimento delle carcasse come da Allegato “C”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4.         di stabilire che per effetto delle misure sopra descritte gli allegati alla delibera 111/2005 sono privi di efficacia a partire dalla data odierna;

5.         di trasmettere copia della presente Determinazione ai Direttori Generali ed ai Direttori del Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL. regionali;

6.         di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Regionale della Dipartimento per la Salute ed il Welfare, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

7.         di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A.;

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Bucciarelli

 

Seguono allegati

Linee Guida - Modalità di smaltimento degli animali morti