IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO
Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000;
VISTA
la nota del Ministro della Sanità n. 600.81244751263 del 5 febbraio 2001;
VISTO
il Decreto Ministeriale 29.09.2000 così come modificato dal D.M. 16.10. 2003
VISTO
il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo Unico delle Leggi Sanitarie"
VISTO
il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di Polizia
Veterinaria";
VISTA
la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio sanitario
nazionale";
VISTA
la Legge Regionale 14 agosto 1981, n. 33 "Organizzazione e funzionamento
dei Servizi veterinari nelle Unità Locali Socio-Sanitarie";
VISTA
la Legge 5 agosto 1981, n. 503 "Ratifica della Convenzione per lo
conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, Berna 19
settembre 1979";
VISTA
la Legge 14 agosto 1991, n. 281 " Legge quadro in materia di animali di
affezione e prevenzione del randagismo "
VISTA
la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 " Norme per lo protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio "
VISTA
la Legge Regionale del 18 dicembre 2013 n. 47 “Norme sul controllo del
randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d'affezione"
VISTA
la L. della Regione Abruzzo del 7 maggio 2007 n. 9 “cimiteri per animali
d’affezione”
VISTO
ll D.M. 7 gennaio 2000 "Sistema nazionale di
Sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme”
VISTA
l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 27.09.2000
"Morte degli animali, smaltimento delle spoglie e degli organi specifici a
rischio ";
VISTO
il Regolamento CE n. 999/2001 e s.m.i. del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la
prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi
trasmissibili e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO
il Regolamento/CE 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21
ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine
animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il
Regolamento CE n. 1774/2002;
VISTO
Il Regolamento CE n. 142/2011 della Commissione recante disposizioni di
applicazione del Regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del
consiglio;
VISTO
il Decreto Legislativo del 01/10/2012 n° 186 recante:
“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti
di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che
abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni
del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del
regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda
taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera.
VISTO
l’ Accordo n° 20/CU dei 07/02/2013 tra il Governo, le
Regioni, le province autonome e le Autonomie Locali recante:” Linee guida per
l’applicazione del Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento e del Consiglio
del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di
origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che
abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;
VISTA
La Legge Regionale n. 46 del 23 Dicembre 2014 “Disposizione per l’adempimento
degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione Europea. Disposizioni per l’attuazione della Direttiva 2011/24/UE,
della Direttiva 2011/62/UE, nonché per l’applicazione del Regolamento (UE)
717/2013, del Reg. (CE) 1069/2009, del Reg. (CE) 852/2004, del Reg. (UE)
234/2011, del Reg. (UE) 1169/2011, del Reg. 609/2013, del Reg. (CE) 2023/2006 e
del Reg. (CE) 282/2008. Disposizioni per l’attuazione della normativa europea
sugli aiuti di Stato in materia culturale.”
VISTO
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003
"Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere
degli animali da compagnia e pet- therapy"
;
VISTO
il D.M. 16 ottobre 2003 "Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie
spongiformi trasmissibili" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA
la L.R. 28 gennaio 2004, n. 10 "Normativa
organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna
selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente";
VISTO
il D.M. del 7 aprile 2006, Criteri e norme tecniche generali per la disciplina
regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui
all' art. 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152;
CONSIDERATO
che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche, ha
conferito alle Regioni e Province Autonome tutte le funzioni e i compiti
amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli
espressamente mantenuti allo Stato;
CONSIDERATO
che la Giunta Regionale d’Abruzzo, con Deliberazione n. 950 del 21 agosto 2006,
ha individuato le procedure di presentazione, da parte degli interessati, delle
istanze di riconoscimento degli stabilimenti stabilendo altresì che le spese
relative all'esecuzione degli accertamenti tecnici connessi con la procedura di
riconoscimento siano a carico dei richiedenti;
RITENUTO
di uniformare alla stessa procedura già in essere per i riconoscimenti
disciplinati dalla D.G.R. n 950/2006, anche le
procedure di presentazione delle istanze di riconoscimento degli stabilimenti
che ricadono nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009;
CONSIDERATO
che per "zone isolate" il Regolamento CE 1069/2009 intende le zone
dove la popolazione animale è scarsa e gli impianti di smaltimento talmente
distanti che le disposizioni necessarie per la raccolta ed il trasporto dei
prodotti di O.A. sarebbero eccessivamente onerose
rispetto allo smaltimento in loco;
CONSIDERATO
anche che il rilevante sviluppo sul territorio della Regione Abruzzo dei Parchi
nazionali e delle aree protette nonché l'estensione del tratto costiero, ha
reso indispensabile dover regolamentare sia l'eliminazione dei corpi di animali
selvatici terrestri o marini rinvenuti morti al di fuori dei propri ambienti
naturali di vita, sia l'eliminazione dei corpi degli animali da compagnia morti
e rinvenuti morti in particolare negli ambienti urbani;
CONSIDERATO
che il sotterramento è il metodo di eliminazione in loco da preferire qualora
ricorrano le condizioni geologiche ed ambientali idonee;
RITENUTA
la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente
provvedimento;
VISTA la L.R. 14 settembre
1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro
della Regione Abruzzo” e le sue successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
per
le ragioni e le finalità espresse in narrativa
1. di recepire l’ Accordo n° 20/CU dei 07/02/2013 tra il Governo, le Regioni, le
province autonome e le Autonomie Locali recante:” Linee guida per
l’applicazione del Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento e del Consiglio
del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di
origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che
abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 e di approvare le procedure per il
riconoscimento/registrazione di stabilimenti o utenti ai sensi del Regolamento
CE 1069/2009 riportate nell'Allegato “A” parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di approvare le Linee Guida concernenti
le modalità di smaltimento degli animali morti, incluso il regolamento di
attuazione per la realizzazione di cimiteri per animali d’affezione, come da
allegato "B”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare le Linee Guida sulla
modalità di gestione degli animali selvatici terrestri e acquatici in
difficoltà e smaltimento delle carcasse come da Allegato “C”, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
4. di stabilire che per effetto delle
misure sopra descritte gli allegati alla delibera 111/2005 sono privi di
efficacia a partire dalla data odierna;
5. di trasmettere copia della presente
Determinazione ai Direttori Generali ed ai Direttori del Dipartimento di
Prevenzione delle AA.SS.LL. regionali;
6. di trasmettere copia della presente
determinazione al Direttore Regionale della Dipartimento per la Salute ed il
Welfare, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio
2002, n. 7.
7. di pubblicare la presente
determinazione sul B.U.R.A.;
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Bucciarelli
Seguono allegati