IL COMMISSARIO AD ACTA
VISTA la Deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014 con la quale il Presidente pro-tempore
della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del
Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;
CONSIDERATO che la predetta
deliberazione individua, tra l’altro, quale specificazione della funzione
attribuita al Commissario, la definizione dei contratti con gli erogatori
privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;
VISTO il Decreto
Commissariale n.90/2014 del 12 agosto 2014, di presa d’atto dell’insediamento
del Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo, dott. Luciano D’Alfonso, in
qualità di Commissario ad acta per l’attuazione del summenzionato Piano di
Rientro, con decorrenza dell’incarico dal 12 agosto 2014;
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012 con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Subcommissario
per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR abruzzese con le
competenze ivi declinate;
VISTO il Decreto
Commissariale n.20 dell’11 giugno 2012 avente ad oggetto “Insediamento del Subcommissario Dott. Giuseppe Zuccatelli
per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR abruzzese –
deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012”;
VISTO il DCA 59/2015
recante “Approvazione schema contrattuale 2014/2015 per la regolamentazione dei
rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete ospedaliera privata accreditata - Tetti massimi di spesa- Modifiche programma
operativo 2013-2015”;
VISTO il DCA 64/2015
recante “Modifiche ed integrazioni al DCA 59/2015”;
PRESO
ATTO che
tutte le strutture di ospedalità privata convocate -ad eccezione della Casa di
Cura S. Raffaele- hanno proceduto alla sottoscrizione del contratto per
l’acquisto di prestazioni ospedaliere 2014/15 secondo lo schema contrattuale
approvato con il DCA 59/2015, così come modificato dal DCA 64/2015;
ATTESO che nel verbale
della riunione congiunta del Tavolo Tecnico per la Verifica degli Adempimenti
Regionali con il Comitato Permanente per la Verifica dei Livelli Essenziali di
Assistenza del Tavolo di monitoraggio e Comitato LEA del 23 luglio u.s. è stato
osservato che lo schema di contratto approvato con il decreto commissariale
n.64/2015 “depotenzia lo schema di contratto eliminando i riferimenti alla non
remunerabilità delle prestazioni extra tetto (menzionati esclusivamente
all’art. 13 comma 7 che prevede che “per produzione accertata e validata si
intende il totale delle prestazioni fatturate poste a caro del SSR nei limiti
del tetto di spesa sottoscritto che hanno superato i controlli ...”, laddove
nello schema allegato al DCA n. 59/2015 erano presenti in numerosi articoli) ed
al DCA n. 64/2012 relativo all’approvazione dei protocolli dei controlli.”;
CONSIDERATO che nello stesso
verbale, Tavolo e Comitato, rilevando che il Subcommissario
non ha sottoscritto i decreti nn.59 e 64 del 2015, hanno invitato, a superare
eventuali criticità nei rapporti all’interno della struttura commissariale e
hanno dato atto che il Commissario ed il Subcommissario
hanno raggiunto un accordo in quella sede impegnandosi ad emanare,relativamente
ai citati decreti un provvedimento condiviso, prevedendo il recupero e
l’integrazione della clausola relativa al rispetto dei tetti relativamente alla
prossima tornata contrattuale;
RITENUTO necessario, ai
fini della validazione ministeriale del DCA 59/2015 e del DCA 64/2015, di
emanare un provvedimento di interpretazione autentica, anche in ossequio a
quanto prescritto dal citato verbale;
CONSIDERATO che nello schema
contrattuale approvato con il DCA 59/2015, così come modificato dal DCA
64/2015, oltre all’art. 13 comma 7 - che comunque appare dirimente a fini
interpretativi come riconosciuto anche dal verbale del 23 luglio u.s.- è stata
conservata nell’art 3, ai commi 1 e 2, la precisazione che la struttura accetta
il tetto di spesa “come corrispettivo massimo annuale”, il che
inequivocabilmente esclude la remunerabilità di un extra budget e che all’art.
4, comma 1, il rispetto del valore del tetto di spesa di cui all’art 3 è
rimasto condizione di erogabilità delle prestazioni;
CONSIDERATI i riferimenti
specifici al DCA n.64/2012 contenuti nel DCA 59/2015 e l’espresso rimando in
termini generali contenuto nella premessa dell’accordo negoziale approvato con
DCA 64/2015, nonché l’ampio rinvio contenuto nell’articolato contrattuale ex
DCA 64/2015 “ai provvedimenti regionali” in materia di controlli tra cui
certamente va annoverato anche il DCA 64/2012;
RITENUTO che le modifiche
apportate con il DCA n.64/2015oggetto di valutazione nel verbale del Tavolo
congiunto del 23 luglio u.s. non sortiscono alcun effetto di depotenziamento
delle clausole contenute nello schema approvato con DCA 59/2015 (con
particolare riferimento alla non remunerabilità di un extra budget), restando
immutata la loro portata sostanziale;
EVIDENZIATO che i già
sottoscritti accordi negoziali per l’acquisto di prestazioni ospedaliere
2014/2015 secondo lo schema contrattuale approvato con il DCA 59/2015, come
modificato dal DCA 64/2015, devono essere interpretati alla luce del presente
decreto commissariale;
SOTTOLINEATO che gli accordi
contrattuali per l’acquisto di prestazioni ospedaliere che saranno sottoscritti
in occasione delle prossima tornata negoziale dovranno tenere conto delle
indicazioni contenute nel presente decreto;
RILEVATO
che
il Commissario e il Subcommissario hanno ritenuto
opportuno condividere il contenuto del presente decreto;
PRECISATO che la
sottoscrizione del presente atto da parte del Subcommissario
viene effettuata al fine di dimostrarne la piena condivisione dei contenuti,
oltre che del presente atto, anche del DCA 59/2015 come modificato dal DCA
64/2015;
SOTTOLINEATO che il presente
atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e
dell’Economia e delle Finanze;
Tutto ciò premesso
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa
che integralmente si richiamano:
1. di
precisare che lo schema contrattuale approvato con il DCA 59/2015 anche a
seguito delle modifiche apportate con il DCA 64/2015 esclude, in ogni caso, la
remunerabilità dell’extra budget;
2. di
precisare, altresì, che il riferimento contenuto nell’articolato
contrattuale approvato con DCA 64/2015 ai provvedimenti regionali in materia di
controlli ricomprende comunque il decreto DCA n.64/2012, peraltro specificatamente
richiamato in premessa del DCA 64/2015;
3. di
precisare che gli accordi contrattuali per l’acquisto di prestazioni
ospedaliere che saranno sottoscritti in occasione della prossima tornata
negoziale dovranno tenere conto delle indicazioni contenute nel presente
decreto;
4. di
trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e
dell’Economia e delle Finanze, come previsto nell’Accordo con la Regione Abruzzo per
l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli
interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico;
5. di
disporre che il presente provvedimento venga trasmesso alle strutture
private interessate nonché ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali e
che sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL COMMISSARIO AD
ACTA
Dott.
Luciano D’Alfonso