E ne dispone la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art.
1
(Sostituzione
dell’art. 99 della L.R. 24/2005)
1. L’articolo 99 della L.R. 8 marzo 2005,
n. 24 (Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a
fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie) è
sostituito dal seguente:
"Art. 99
(Sci fuoripista,
scialpinismo e alpinismo)
1. Il concessionario ed il gestore dell'area
sciabile attrezzata, o di parte di essa, non sono responsabili di incidenti che
possano verificarsi nei percorsi fuoripista accessibili dagli impianti di
propria competenza o al di fuori delle piste individuate ai sensi della
presente legge, purché sugli stessi impianti sia apposta idonea segnaletica di
pericolo di frane o valanghe.
2. I soggetti che praticano lo scialpinismo
devono munirsi di Apparecchio di Ricerca dei Travolti in Valanga (ARTVA), Pala
e Sonda per garantire un idoneo intervento di soccorso.
3. Le disposizioni del presente articolo sono
riportate sulla documentazione di informazione all'utente ed indicate su
cartelli esposti presso le stazioni di partenza ed arrivo degli impianti di
risalita, come da Allegato B alla presente legge. La documentazione di
informazione all'utente ed i cartelli sono predisposti dal concessionario e dal
gestore dell'area sciabile attrezzata.".
Art.
2
(Modifica
all’art. 105 della L.R. 24/2005)
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’art.
105 della L.R. 24/2005 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "In
caso di violazione delle prescrizioni di cui al comma 2 dell’art. 99, si
applica la sanzione amministrativa da un minimo di € 500,00 ad un massimo di €
1.500,00, a seconda della gravità della violazione.”.
Art.
3
(Entrata
in vigore)
1.
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione
telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 16 Ottobre 2015
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso
****************
TEST0
DELL'ARTICOLO
105 DELLA LEGGE REGIONALE 8 MARZO 2005, N. 24
"Testo
Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi
assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie"
COORDINATO
CON
LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 16
OTTOBRE 2015 N. 31
"Modifiche
alla L.R. 8 marzo 2005, n. 24 (Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a
mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture
accessorie)"
(pubblicata
in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I testi
coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del
Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della
legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche
sono evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e
le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti
delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti
delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei
testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito
"EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione
europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad
altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella
legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione
europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
****************
LEGGE
REGIONALE 8 MARZO 2005, N. 24
Testo Unico
in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi
assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie.
Art. 105
(Sanzioni)
1. Ferma
restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato ai
sensi delle leggi vigenti e delle disposizioni contenute nel D.P.R. 11 luglio
1980, n. 753 per quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità
dell'esercizio degli impianti sono stabilite le seguenti sanzioni
amministrative pecuniarie:
a) Il
gestore che non ottemperi all'obbligo di cui all'art. 10 (generalità sugli
obblighi dei gestori) soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 20.000 a € 200.000.
b) Il
gestore che non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 48 (Segnaletica
delle piste da sci) soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 20.000 a € 200.000.
c) Lo
sciatore che non ottemperi alle disposizioni di cui agli articoli 84, 87, 88,
89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 99 soggiace alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 20 a € 250. In
caso di violazione delle prescrizioni di cui al comma 2 dell’art. 99, si
applica la sanzione amministrativa da un minimo di € 500,00 ad un massimo di €
1.500,00, a seconda della gravità della violazione.
d) Lo
sciatore che non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 92 (Soccorso)
soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250 a €
1.000.
e) Lo
sciatore che non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 97 (Casco
Obbligatorio) soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 30 a € 150.
f) Chiunque
appresti, anche parzialmente, una pista da sci o modifichi quelle esistenti, o
apra alla circolazione degli sciatori una pista da sci, senza aver ottenuto
l'autorizzazione prevista dalla presente legge soggiace alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 20.000 a € 200.000.
g) Chiunque
nell'esercizio di una pista o di un impianto in pubblico servizio violi le
prescrizioni concernenti l'esercizio stesso stabilite dalla presente legge soggiace
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20.000 a €
200.000.
h) Per
ogni altro tipo di sanzione si rimanda al regolamento di esecuzione di cui
all'art. 107.
2. Per
l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.