Modifiche alla L.R. 8 marzo 2005, n. 24 (Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie).

 

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Art. 1

(Sostituzione dell’art. 99 della L.R. 24/2005)

 

1.         L’articolo 99 della L.R. 8 marzo 2005, n. 24 (Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie) è sostituito dal seguente:

"Art. 99

(Sci fuoripista, scialpinismo e alpinismo)

1.   Il concessionario ed il gestore dell'area sciabile attrezzata, o di parte di essa, non sono responsabili di incidenti che possano verificarsi nei percorsi fuoripista accessibili dagli impianti di propria competenza o al di fuori delle piste individuate ai sensi della presente legge, purché sugli stessi impianti sia apposta idonea segnaletica di pericolo di frane o valanghe.

2.   I soggetti che praticano lo scialpinismo devono munirsi di Apparecchio di Ricerca dei Travolti in Valanga (ARTVA), Pala e Sonda per garantire un idoneo intervento di soccorso.

3.   Le disposizioni del presente articolo sono riportate sulla documentazione di informazione all'utente ed indicate su cartelli esposti presso le stazioni di partenza ed arrivo degli impianti di risalita, come da Allegato B alla presente legge. La documentazione di informazione all'utente ed i cartelli sono predisposti dal concessionario e dal gestore dell'area sciabile attrezzata.".

 

 

 

Art. 2

(Modifica all’art. 105 della L.R. 24/2005)

 

1.         Alla lettera c) del comma 1 dell’art. 105 della L.R. 24/2005 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "In caso di violazione delle prescrizioni di cui al comma 2 dell’art. 99, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.500,00, a seconda della gravità della violazione.”.

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

 

1.               La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

 

 




 

 

 

 


 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 16 Ottobre 2015

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

 

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TEST0

DELL'ARTICOLO 105 DELLA LEGGE REGIONALE 8 MARZO 2005, N. 24

"Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie"

COORDINATO

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 16 OTTOBRE 2015 N. 31

"Modifiche alla L.R. 8 marzo 2005, n. 24 (Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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LEGGE REGIONALE 8 MARZO 2005, N. 24

Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie.

 

Art. 105

(Sanzioni)

 

1.         Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti e delle disposizioni contenute nel D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 per quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio degli impianti sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a)         Il gestore che non ottemperi all'obbligo di cui all'art. 10 (generalità sugli obblighi dei gestori) soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20.000 a € 200.000.

b)         Il gestore che non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 48 (Segnaletica delle piste da sci) soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20.000 a € 200.000.

c)         Lo sciatore che non ottemperi alle disposizioni di cui agli articoli 84, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 99 soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20 a € 250. In caso di violazione delle prescrizioni di cui al comma 2 dell’art. 99, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.500,00, a seconda della gravità della violazione.

d)         Lo sciatore che non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 92 (Soccorso) soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250 a € 1.000.

e)         Lo sciatore che non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 97 (Casco Obbligatorio) soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30 a € 150.

f)         Chiunque appresti, anche parzialmente, una pista da sci o modifichi quelle esistenti, o apra alla circolazione degli sciatori una pista da sci, senza aver ottenuto l'autorizzazione prevista dalla presente legge soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20.000 a € 200.000.

g)         Chiunque nell'esercizio di una pista o di un impianto in pubblico servizio violi le prescrizioni concernenti l'esercizio stesso stabilite dalla presente legge soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20.000 a € 200.000.

h)         Per ogni altro tipo di sanzione si rimanda al regolamento di esecuzione di cui all'art. 107.

2.         Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.