E ne dispone la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art. 1
(Modifiche alla
L.R. 5/2015)
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della L.R. 10
marzo 2015, n. 5 (Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale
abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali
9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il
funzionamento dell'Agenzia Sanitaria regionale) è aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
“In presenza di motivate e documentate
ragioni, la durata dell’incarico di commissario liquidatore può essere
prorogata, per una sola volta, per un massimo di ulteriori novanta giorni.”.
2. Al comma 1 dell’articolo 2 della L.R.
5/2015 le parole “in ogni caso” sono soppresse.
Art. 2
(Clausola di
neutralità finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri
aggiuntivi per il bilancio regionale.
Art. 3
(Entrata in
vigore)
1.
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione
telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 16 Ottobre 2015
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso
****************
TEST0
DELL'ARTICOLO
2 DELLA LEGGE REGIONALE 10 MARZO 2005, N. 5
"Soppressione
dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del
fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999,
9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia
Sanitaria regionale"
COORDINATO
CON
LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 16
OTTOBRE 2015 N. 30
"Modifiche
alla L.R. 5/2015 (Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale
abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali
9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il
funzionamento dell'Agenzia Sanitaria regionale)"
(pubblicata
in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I testi
coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del
Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della
legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche
sono evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e
le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti
delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti
delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei
testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre
un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE
considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può
essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
LEGGE
REGIONALE 10 MARZO 2005, N. 5
Soppressione
dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del
fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999,
9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia
Sanitaria regionale.
Art.
2
(Commissario
liquidatore)
1. Con il Decreto del Presidente della
Giunta regionale di cui all'articolo 1 è nominato un commissario liquidatore per
lo svolgimento delle attività conseguenti alla soppressione delle Autorità dei
Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro e sono
disciplinati i compiti, le funzioni e la durata dell'incarico, che non può [in
ogni caso] superare i centottanta giorni a decorrere dalla data di notifica
della nomina. In presenza di motivate e
documentate ragioni, la durata dell'incarico di commissario liquidatore può
essere prorogata, per una sola volta, per un massimo di ulteriori novanta giorni.
2. Entro il medesimo termine il
Commissario predispone e trasmette al Dipartimento competente in materia di
Difesa del Suolo un Piano ricognitivo dei rapporti giuridici attivi e passivi,
ivi compresi quelli relativi al personale, a beni mobili, a beni immobili, del
contenzioso e della situazione contabile afferenti alle soppresse Autorità.
3. Per l'incarico di commissario
liquidatore non è riconosciuto alcun compenso né rimborso spese.
ATTO DI
PROMULGAZIONE N. 31
VISTO l’art. 121
della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999
n. 1;
VISTI gli artt. 34 e
44 del vigente Statuto regionale;
VISTO il verbale del
Consiglio Regionale n. 41/4 del 01.10.2015
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga