Modifiche alla L.R. 5/2015 (Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria regionale).

 

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Art. 1

(Modifiche alla L.R. 5/2015)

 

1.         Al comma 1 dell’articolo 2 della L.R. 10 marzo 2015, n. 5 (Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria regionale) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“In presenza di motivate e documentate ragioni, la durata dell’incarico di commissario liquidatore può essere prorogata, per una sola volta, per un massimo di ulteriori novanta giorni.”.

2.         Al comma 1 dell’articolo 2 della L.R. 5/2015 le parole “in ogni caso” sono soppresse.

 

Art. 2

(Clausola di neutralità finanziaria)

 

1.         La presente legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

 

1.               La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 16 Ottobre 2015

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

 

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TEST0

DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 10 MARZO 2005, N. 5

"Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria regionale"

COORDINATO

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 16 OTTOBRE 2015 N. 30

"Modifiche alla L.R. 5/2015 (Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria regionale)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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LEGGE REGIONALE 10 MARZO 2005, N. 5

Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria regionale.

 

Art. 2

(Commissario liquidatore)

 

1.         Con il Decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 1 è nominato un commissario liquidatore per lo svolgimento delle attività conseguenti alla soppressione delle Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro e sono disciplinati i compiti, le funzioni e la durata dell'incarico, che non può [in ogni caso] superare i centottanta giorni a decorrere dalla data di notifica della nomina. In presenza di motivate e documentate ragioni, la durata dell'incarico di commissario liquidatore può essere prorogata, per una sola volta, per un massimo di ulteriori novanta giorni.

2.         Entro il medesimo termine il Commissario predispone e trasmette al Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo un Piano ricognitivo dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale, a beni mobili, a beni immobili, del contenzioso e della situazione contabile afferenti alle soppresse Autorità.

3.         Per l'incarico di commissario liquidatore non è riconosciuto alcun compenso né rimborso spese.

 

 

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 31

 

VISTO l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

 

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

 

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 41/4 del 01.10.2015

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Promulga